Versione
28 febbraio 1962
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Versione
7 giugno 1989
7 giugno 1989
Art. 27.
Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa.Reati connessi
La Corte Costituzionale puo' conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.
((La Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gia' in corso procedimento penale innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorita' giudiziaria))
Puo' altresi' dichiarare la connessione per un reato previsto ((dall'articolo 90)) della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.
Puo' tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 1989, N. 219))
Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa.Reati connessi
La Corte Costituzionale puo' conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.
((La Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gia' in corso procedimento penale innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorita' giudiziaria))
Puo' altresi' dichiarare la connessione per un reato previsto ((dall'articolo 90)) della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.
Puo' tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 1989, N. 219))
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 04/07/1977, n. 125Provvedimento: […] 6. - Non vi è dubbio quindi che la Commissione inquirente, il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale possano disporre la riunione di procedimenti connessi e ciò a norma dell'art. 45 c.p.p. la cui operatività esplicitamente affermata dagli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 è implicitamente presupposta, come già innanzi detto, dallo stesso art. 96 della Costituzione.Leggi di più...
- giudizi di accusa·
- razionalita'·
- legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 16 e 27·
- coincidenza del principio della naturalita' e di quello della precostituzione·
- interpretazione·
- procedimento innanzi alla corte integrata·
- sent. 125/77 e. giudizi di accusa·
- giurisdizione penale costituzionale esclusiva·
- non e' violato l'art. 96 della costituzione.·
- non sussiste la violazione dell'art. 102, primo e secondo comma, cost..·
- sent. 125/77 c. giudizi di accusa·
- osservanza dell'art. 24 cost. e 6 della convenzione europea.·
- procedimento dinanzi al parlamento e dinanzi alla corte costituzionale·
- non sono violati gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, cost..·
- non preclude spostamenti di competenza per connessione