Articolo 27 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Articolo 26Articolo 28
Versione
28 febbraio 1962
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Versione
7 giugno 1989
Art. 27.
Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa.Reati connessi

La Corte Costituzionale puo' conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.
((La Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gia' in corso procedimento penale innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorita' giudiziaria))
Puo' altresi' dichiarare la connessione per un reato previsto ((dall'articolo 90)) della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.
Puo' tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 1989, N. 219))
Entrata in vigore il 7 giugno 1989
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