Articolo 5 della Legge 3 febbraio 1979, n. 34
Articolo 4
Versione
28 febbraio 1979
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede con una quota non eccedente il sesto dell'importo dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di cui al precedente articolo 3 per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Entrata in vigore il 28 febbraio 1979