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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/11/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 5230/2019
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la LESIONE PERSONALE seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5230/2019 R.G., promossa da
(C.F. ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 gli avv.ti SONIA TICCIATI e CASSANDRA BIANCHI
ATTORE
Contro
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con l'avv. ANTONIO VASCO CARIELLO P.IVA_2
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal
03.09.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore promuoveva il presente giudizio avanti il Tribunale di Pisa per chiedere l'integrale ristoro dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data 17 maggio 2018, quantificati in € 150.000,00 oltre interessi e spese.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere stato urtato ed investito in data 17 maggio 2018 alle ore 20.00 circa, mentre a bordo del proprio motociclo
ES tg. PI098032 percorreva via Roma in loc. Pomarance
(Pi);
- che la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla condotta imprudente del sig. il quale, a Controparte_2 bordo della propria autovettura Fiat Panda tg. EC 812 ZR, dalla posizione di sosta e/o parcheggio sull'altro lato della strada, si immetteva nella corsia percorsa dal Sig. Pt_1 senza concedere la dovuta precedenza, così urtandolo e facendolo cadere rovinosamente a terra;
- che a seguito del sinistro l'attore riportava lesioni personali per il cui risarcimento, comprensivo del rimborso delle spese mediche sostenute, agiva nel presente giudizio;
- che l'attore tratteneva in acconto sul maggiore avere il risarcimento di € 35.000,00 ricevuto in data 24.05.2019 dalla compagnia assicurativa convenuta, in quanto giudicato non satisfattivo del danno patito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.02.2020 si costituiva in giudizio la compagnia per CP_1 chiedere in via preliminare il rigetto delle richieste avanzate da
2 parte attrice, ritenendo equa e satisfattiva la somma di €
35.000,00 già erogata ante causam e chiedendo, in subordine, di accordare alla controparte il risarcimento minimo dovuto per legge, stante il contributo colposo del danneggiato nella causazione del sinistro.
Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi, prove documentali e CTU medica e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2025, a seguito di riassegnazione al sottoscritto giudicante per la decisione.
Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe e con ordinanza del 23.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 03.09.2025.
Il presente giudizio verte in materia di responsabilità extracontrattuale sorta in conseguenza di un sinistro stradale in cui riportava lesioni personali il sig. e che vedeva Parte_1 coinvolti il motociclo condotto da quest'ultimo ed il veicolo del sig. , rimasto contumace, assicurato per la RCA Controparte_2 con la compagnia convenuta.
In relazione al tema di indagine, la fattispecie in esame va, dunque, inquadrata nella materia dell'illecito civile da circolazione stradale, disciplinata dagli artt. 2043 e 2054 c.c..
Entrambe le parti hanno, infatti, dedotto che in data 17.05.2018 in loc. Pomarance (Pi) si verificava un sinistro stradale tra il motociclo mod. ES tg. PI098032, condotto dall'attore e il veicolo Fiat Panda tg. EC812ZR di proprietà e condotto dal convenuto CP_2
È invece contestato, tra le parti, il grado di responsabilità da attribuire a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
la
3 difesa di parte attrice, infatti, sostiene che la causazione del sinistro debba imputarsi in via esclusiva alla condotta del convenuto che si sarebbe immesso sulla strada CP_2 principale, impegnata dal motociclo del senza riconoscere Pt_1
a quest'ultimo la dovuta precedenza;
la compagnia assicurativa ritiene, invece, sussistente una responsabilità concorrente di entrambi i mezzi coinvolti, dovendosi attribuire all'attore una condotta violativa delle norme sui limiti di velocità.
La compagnia assicurativa invoca, quindi, l'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., che introduce una responsabilità di tipo sussidiario, statuendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
L'ordinamento prevede, infatti, che laddove non sia possibile accertare la dinamica del sinistro stradale, né stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi gli automobilisti nella determinazione dell'evento, si debba far ricorso alla presunzione di pari responsabilità prevista dall' art. 2054 c.c. ed affermare “la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, in virtù del fatto che la presunzione di concorso in pari grado di colpa a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario” (si veda Tribunale , Torino , sez. IV ,
25/09/2024 , n. 4821 – Banca dati di merito).
Rispetto alle prospettazioni avanzate dalle parti e attinenti all'an della domanda risarcitoria, la dinamica del sinistro può dirsi acclarata in ragione delle risultanze documentali e delle prove orali raccolte.
4 A tal proposito si riporta brevemente la ricostruzione offerta dal verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dai Carabinieri sopraggiunti sul posto nell'immediatezza dei fatti: “il veicolo “A” condotto da , in Pomarance, stava uscendo dal Controparte_2 secondo stallo sito dopo il cancello del in viale Parte_2
Roma, per immettersi sulla carreggiata a senso unico, quindi da sinistra (ove è sito lo stallo) verso destra (sulla carreggiata). Il veicolo “B” condotto da percorreva viale Roma Parte_1 con direzione di marcia dall'ufficio postale a via Della Libertà.
Entrambi i veicoli, all'altezza del civico 28 di Viale Roma, entravano in collisione laterale sinistra ed il veicolo “B” finiva ai piedi di un albero sito sul marciapiede lato destro.”
Tale ricostruzione, confermata dal teste agente Tes_1 intervenuto ad effettuare i rilievi del sinistro, avvalla la dinamica riferita dall'attore ossia che il sinistro sia conseguenza dell'incauta manovra di immissione nel flusso stradale da parte del veicolo condotto dal che, uscendo dal proprio CP_2 stallo di parcheggio, andava ad impegnare la carreggiata su cui circolava il motociclo condotto dal Pt_1
Tuttavia, deve darsi atto del fatto che nel modulo di rilevazione del sinistro si attesta che furono elevate nei confronti di entrambi i conducenti sanzioni per infrazioni del codice della strada e segnatamente al sig. ai sensi dell'art. 154 c.d.s., per CP_2 non aver prestato le dovute cautele nella manovra di immissione in circolazione, ed al sig. ai sensi dell'art. 141 c.d.s. per Pt_1 non aver tenuto una velocità adeguata.
Dette risultanze, seppur contestate dall'attore che nega di aver ricevuto la notifica della descritta sanzione, assumono rilievo nella ricostruzione del sinistro, in quanto non consentono di
5 ascrivere ad esclusiva responsabilità del la causazione CP_2 dello stesso.
Nel modulo di rilevazione del sinistro l'incidente viene rubricato, infatti, come “scontro laterale tra veicoli in marcia”, il che risulta compatibile con i danni riportati dal veicolo del che CP_2 interessavano il lato destro del paraurti e passaruota, e con la posizione di quiete assunta, a seguito di sbandamento, dal motociclo condotto dall'attore.
Se, quindi, non può dirsi superata la presunzione del concorso di colpa tra le parti del giudizio, tuttavia la stessa deve essere rimodulata in ragione dell'incidenza causale che ciascuna condotta ha avuto in relazione alla dinamica dell'incidente.
Emerge dal fascicolo fotografico in atti che la ES condotta dal all'esito dello scontro, si adagiava in prossimità di un Pt_1 albero, con il quale impattava, senza riportare ingenti danni: da tale circostanza, può ragionevolmente presumersi che la ES, conformemente alle caratteristiche tecniche del mezzo, non potesse circolare ad elevata velocità.
Non potendosi escludere una violazione dei limiti di velocità, stante l'elevata infrazione, deve quindi riconoscersi prevalenza nella causazione del sinistro all'omessa concessione della precedenza, circostanza mai smentita dalla difesa della convenuta, e che, come noto, assume maggiore rilievo, a norma del codice delle assicurazioni, nella determinazione del grado di responsabilità.
Si condivide, infatti, sul punto l'orientamento ermeneutico espresso da una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale afferma: “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva
6 velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per
l'immissione.” (Cassaz. Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del
18/01/2024 - Banca Dati Italgiure).
In tal senso depongono anche le dichiarazioni del teste oculare che, pur non avendo assistito all'impatto tra i veicoli, Tes_2 benchè presente sul luogo dell'accaduto, riferiva di aver visto il immettersi con il proprio ciclomotore sulla strada principale Pt_1
“che era sgombra” da ciò discendendo, alla luce del suesposto criterio ermeneutico, che gravasse sul in quanto CP_2 introdottosi sulla corsia già impegnata dal l'onere di Pt_1 prestare maggior prudenza.
Quanto premesso e argomentato consente pertanto di determinare, nella misura del 30% il contributo eziologico offerto dalla condotta del nella causazione del sinistro, dovendosi Pt_1 imputare il restante 70% alla condotta gravemente colposa del
CP_2
Ciò posto, venendo all'esame del quantum debeatur, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui perviene il collegio peritale.
7 La dott.ssa , giudicando le lesioni Persona_1 riportate dal danneggiato compatibili con la dinamica dell'evento, ha riconosciuto al una inabilità temporanea di 160 giorni, Pt_1 di cui 30 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, ed un danno biologico permanente quantificato nella misura del 28%, valutando congrue le spese mediche sostenute per un importo di € 2.808,06.
Concorrono alla stima complessiva del danno biologico, gli esiti della relazione psichica condotta dall'ausiliario del CTU, dott.ssa la quale identificava la patologia sofferta Persona_2 dall'attore, conseguente al sinistro, in un “Disturbo da Stress post-traumatico (…) ad alto rischio di cronicizzazione, che sta determinando non solo un disagio clinicamente significativo, ma anche importanti ripercussioni psico-socio-familiari”, comportante un danno biologico calcolato nella misura del 10%.
Ritenuta congrua tale valutazione, si ritiene non liquidabile un ulteriore quid pluris a titolo di personalizzazione del danno, non essendo state allegate e provate specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente discendenti dalle lesioni dedotte in giudizio, ben potendosi semmai ricondurre il disagio dedotto dall'attore nella patologia psichica riscontrata, già oggetto di liquidazione come danno biologico.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(anni 70), dei punti riconosciuti (28%), applicando le Tabelle di
Milano, ampiamente condivise dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito, si determina in € 87.438,00 il danno biologico risarcibile, a cui si sommano € 10.350,00 quale danno biologico temporaneo, per un totale di € 97.788,00.
8 Da tale importo deve essere detratto l'acconto erogato in data
24.05.2019, pari ad € 35.000,00, residuando quindi un importo risarcibile pari ad € 62.788,00.
Stante il grado lieve di responsabilità imputabile all'attore nella causazione del sinistro, sussistono i presupposti per liquidare per intero in suo favore le spese mediche da questo sostenute, pari ad € 2.808,06.
Tenuto quindi conto del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro nella misura del 30%, deve essere riconosciuta all'attore la somma di € 43.951,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data di adozione della tabella, e oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, ed € 2.808,06 a titolo spese, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, ed oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
Sussistono i presupposti, tenuto conto degli esiti del giudizio e dell'offerta stragiudiziale, per compensare nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di un terzo a carico dell'attrice e due terzi a carico della convenuta.
Non potranno essere invece liquidate le spese del CTP sostenute dall'attore nel citato giudizio in quanto non documentate.
P.Q.M.
9 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il concorso nella misura del 30% dell'attore e del 70% del convenuto contumace nella determinazione Controparte_2 del sinistro;
per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attore della somma di € 43.951,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.808,06 a titolo di spese, oltre rivalutazione ed in interessi come in motivazione;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
pone a carico delle parti nella misura di un terzo per parte attrice e due terzi per parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pisa, il 25/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
10
r.g. 5230/2019
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la LESIONE PERSONALE seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5230/2019 R.G., promossa da
(C.F. ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 gli avv.ti SONIA TICCIATI e CASSANDRA BIANCHI
ATTORE
Contro
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con l'avv. ANTONIO VASCO CARIELLO P.IVA_2
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal
03.09.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore promuoveva il presente giudizio avanti il Tribunale di Pisa per chiedere l'integrale ristoro dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data 17 maggio 2018, quantificati in € 150.000,00 oltre interessi e spese.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere stato urtato ed investito in data 17 maggio 2018 alle ore 20.00 circa, mentre a bordo del proprio motociclo
ES tg. PI098032 percorreva via Roma in loc. Pomarance
(Pi);
- che la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla condotta imprudente del sig. il quale, a Controparte_2 bordo della propria autovettura Fiat Panda tg. EC 812 ZR, dalla posizione di sosta e/o parcheggio sull'altro lato della strada, si immetteva nella corsia percorsa dal Sig. Pt_1 senza concedere la dovuta precedenza, così urtandolo e facendolo cadere rovinosamente a terra;
- che a seguito del sinistro l'attore riportava lesioni personali per il cui risarcimento, comprensivo del rimborso delle spese mediche sostenute, agiva nel presente giudizio;
- che l'attore tratteneva in acconto sul maggiore avere il risarcimento di € 35.000,00 ricevuto in data 24.05.2019 dalla compagnia assicurativa convenuta, in quanto giudicato non satisfattivo del danno patito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.02.2020 si costituiva in giudizio la compagnia per CP_1 chiedere in via preliminare il rigetto delle richieste avanzate da
2 parte attrice, ritenendo equa e satisfattiva la somma di €
35.000,00 già erogata ante causam e chiedendo, in subordine, di accordare alla controparte il risarcimento minimo dovuto per legge, stante il contributo colposo del danneggiato nella causazione del sinistro.
Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi, prove documentali e CTU medica e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2025, a seguito di riassegnazione al sottoscritto giudicante per la decisione.
Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe e con ordinanza del 23.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 03.09.2025.
Il presente giudizio verte in materia di responsabilità extracontrattuale sorta in conseguenza di un sinistro stradale in cui riportava lesioni personali il sig. e che vedeva Parte_1 coinvolti il motociclo condotto da quest'ultimo ed il veicolo del sig. , rimasto contumace, assicurato per la RCA Controparte_2 con la compagnia convenuta.
In relazione al tema di indagine, la fattispecie in esame va, dunque, inquadrata nella materia dell'illecito civile da circolazione stradale, disciplinata dagli artt. 2043 e 2054 c.c..
Entrambe le parti hanno, infatti, dedotto che in data 17.05.2018 in loc. Pomarance (Pi) si verificava un sinistro stradale tra il motociclo mod. ES tg. PI098032, condotto dall'attore e il veicolo Fiat Panda tg. EC812ZR di proprietà e condotto dal convenuto CP_2
È invece contestato, tra le parti, il grado di responsabilità da attribuire a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
la
3 difesa di parte attrice, infatti, sostiene che la causazione del sinistro debba imputarsi in via esclusiva alla condotta del convenuto che si sarebbe immesso sulla strada CP_2 principale, impegnata dal motociclo del senza riconoscere Pt_1
a quest'ultimo la dovuta precedenza;
la compagnia assicurativa ritiene, invece, sussistente una responsabilità concorrente di entrambi i mezzi coinvolti, dovendosi attribuire all'attore una condotta violativa delle norme sui limiti di velocità.
La compagnia assicurativa invoca, quindi, l'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., che introduce una responsabilità di tipo sussidiario, statuendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
L'ordinamento prevede, infatti, che laddove non sia possibile accertare la dinamica del sinistro stradale, né stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi gli automobilisti nella determinazione dell'evento, si debba far ricorso alla presunzione di pari responsabilità prevista dall' art. 2054 c.c. ed affermare “la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, in virtù del fatto che la presunzione di concorso in pari grado di colpa a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario” (si veda Tribunale , Torino , sez. IV ,
25/09/2024 , n. 4821 – Banca dati di merito).
Rispetto alle prospettazioni avanzate dalle parti e attinenti all'an della domanda risarcitoria, la dinamica del sinistro può dirsi acclarata in ragione delle risultanze documentali e delle prove orali raccolte.
4 A tal proposito si riporta brevemente la ricostruzione offerta dal verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dai Carabinieri sopraggiunti sul posto nell'immediatezza dei fatti: “il veicolo “A” condotto da , in Pomarance, stava uscendo dal Controparte_2 secondo stallo sito dopo il cancello del in viale Parte_2
Roma, per immettersi sulla carreggiata a senso unico, quindi da sinistra (ove è sito lo stallo) verso destra (sulla carreggiata). Il veicolo “B” condotto da percorreva viale Roma Parte_1 con direzione di marcia dall'ufficio postale a via Della Libertà.
Entrambi i veicoli, all'altezza del civico 28 di Viale Roma, entravano in collisione laterale sinistra ed il veicolo “B” finiva ai piedi di un albero sito sul marciapiede lato destro.”
Tale ricostruzione, confermata dal teste agente Tes_1 intervenuto ad effettuare i rilievi del sinistro, avvalla la dinamica riferita dall'attore ossia che il sinistro sia conseguenza dell'incauta manovra di immissione nel flusso stradale da parte del veicolo condotto dal che, uscendo dal proprio CP_2 stallo di parcheggio, andava ad impegnare la carreggiata su cui circolava il motociclo condotto dal Pt_1
Tuttavia, deve darsi atto del fatto che nel modulo di rilevazione del sinistro si attesta che furono elevate nei confronti di entrambi i conducenti sanzioni per infrazioni del codice della strada e segnatamente al sig. ai sensi dell'art. 154 c.d.s., per CP_2 non aver prestato le dovute cautele nella manovra di immissione in circolazione, ed al sig. ai sensi dell'art. 141 c.d.s. per Pt_1 non aver tenuto una velocità adeguata.
Dette risultanze, seppur contestate dall'attore che nega di aver ricevuto la notifica della descritta sanzione, assumono rilievo nella ricostruzione del sinistro, in quanto non consentono di
5 ascrivere ad esclusiva responsabilità del la causazione CP_2 dello stesso.
Nel modulo di rilevazione del sinistro l'incidente viene rubricato, infatti, come “scontro laterale tra veicoli in marcia”, il che risulta compatibile con i danni riportati dal veicolo del che CP_2 interessavano il lato destro del paraurti e passaruota, e con la posizione di quiete assunta, a seguito di sbandamento, dal motociclo condotto dall'attore.
Se, quindi, non può dirsi superata la presunzione del concorso di colpa tra le parti del giudizio, tuttavia la stessa deve essere rimodulata in ragione dell'incidenza causale che ciascuna condotta ha avuto in relazione alla dinamica dell'incidente.
Emerge dal fascicolo fotografico in atti che la ES condotta dal all'esito dello scontro, si adagiava in prossimità di un Pt_1 albero, con il quale impattava, senza riportare ingenti danni: da tale circostanza, può ragionevolmente presumersi che la ES, conformemente alle caratteristiche tecniche del mezzo, non potesse circolare ad elevata velocità.
Non potendosi escludere una violazione dei limiti di velocità, stante l'elevata infrazione, deve quindi riconoscersi prevalenza nella causazione del sinistro all'omessa concessione della precedenza, circostanza mai smentita dalla difesa della convenuta, e che, come noto, assume maggiore rilievo, a norma del codice delle assicurazioni, nella determinazione del grado di responsabilità.
Si condivide, infatti, sul punto l'orientamento ermeneutico espresso da una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale afferma: “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva
6 velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per
l'immissione.” (Cassaz. Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del
18/01/2024 - Banca Dati Italgiure).
In tal senso depongono anche le dichiarazioni del teste oculare che, pur non avendo assistito all'impatto tra i veicoli, Tes_2 benchè presente sul luogo dell'accaduto, riferiva di aver visto il immettersi con il proprio ciclomotore sulla strada principale Pt_1
“che era sgombra” da ciò discendendo, alla luce del suesposto criterio ermeneutico, che gravasse sul in quanto CP_2 introdottosi sulla corsia già impegnata dal l'onere di Pt_1 prestare maggior prudenza.
Quanto premesso e argomentato consente pertanto di determinare, nella misura del 30% il contributo eziologico offerto dalla condotta del nella causazione del sinistro, dovendosi Pt_1 imputare il restante 70% alla condotta gravemente colposa del
CP_2
Ciò posto, venendo all'esame del quantum debeatur, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui perviene il collegio peritale.
7 La dott.ssa , giudicando le lesioni Persona_1 riportate dal danneggiato compatibili con la dinamica dell'evento, ha riconosciuto al una inabilità temporanea di 160 giorni, Pt_1 di cui 30 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, ed un danno biologico permanente quantificato nella misura del 28%, valutando congrue le spese mediche sostenute per un importo di € 2.808,06.
Concorrono alla stima complessiva del danno biologico, gli esiti della relazione psichica condotta dall'ausiliario del CTU, dott.ssa la quale identificava la patologia sofferta Persona_2 dall'attore, conseguente al sinistro, in un “Disturbo da Stress post-traumatico (…) ad alto rischio di cronicizzazione, che sta determinando non solo un disagio clinicamente significativo, ma anche importanti ripercussioni psico-socio-familiari”, comportante un danno biologico calcolato nella misura del 10%.
Ritenuta congrua tale valutazione, si ritiene non liquidabile un ulteriore quid pluris a titolo di personalizzazione del danno, non essendo state allegate e provate specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente discendenti dalle lesioni dedotte in giudizio, ben potendosi semmai ricondurre il disagio dedotto dall'attore nella patologia psichica riscontrata, già oggetto di liquidazione come danno biologico.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(anni 70), dei punti riconosciuti (28%), applicando le Tabelle di
Milano, ampiamente condivise dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito, si determina in € 87.438,00 il danno biologico risarcibile, a cui si sommano € 10.350,00 quale danno biologico temporaneo, per un totale di € 97.788,00.
8 Da tale importo deve essere detratto l'acconto erogato in data
24.05.2019, pari ad € 35.000,00, residuando quindi un importo risarcibile pari ad € 62.788,00.
Stante il grado lieve di responsabilità imputabile all'attore nella causazione del sinistro, sussistono i presupposti per liquidare per intero in suo favore le spese mediche da questo sostenute, pari ad € 2.808,06.
Tenuto quindi conto del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro nella misura del 30%, deve essere riconosciuta all'attore la somma di € 43.951,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data di adozione della tabella, e oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, ed € 2.808,06 a titolo spese, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, ed oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
Sussistono i presupposti, tenuto conto degli esiti del giudizio e dell'offerta stragiudiziale, per compensare nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di un terzo a carico dell'attrice e due terzi a carico della convenuta.
Non potranno essere invece liquidate le spese del CTP sostenute dall'attore nel citato giudizio in quanto non documentate.
P.Q.M.
9 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il concorso nella misura del 30% dell'attore e del 70% del convenuto contumace nella determinazione Controparte_2 del sinistro;
per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attore della somma di € 43.951,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.808,06 a titolo di spese, oltre rivalutazione ed in interessi come in motivazione;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
pone a carico delle parti nella misura di un terzo per parte attrice e due terzi per parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pisa, il 25/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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