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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2243/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Barbara Lettieri e dall'Avv. Riccardo Sartoris, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. CP_1
Luca Roatis, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
pagina 1 di 6 Che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito civile celebrato in
Cuneo (CN) il 5 aprile 2014 dai signori e come sopra generalizzati, CP_1 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile: atto n. 19 – parte II - Serie C - Anno 2014, mandando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuneo di procedere alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Disponendo che:
L'affidamento delle figlie avvenga in maniera condivisa tra i genitori, prevedendo la permanenza delle figlie presso ciascun genitore, confermando quanto già disposto in sede di separazione personale dei coniugi ovvero tempi uguali e segnatamente il venerdì dalle h 18,00/18,30 fino al lunedì alle h 18,00/18,30 con un genitore;
dal lunedì dalle h 18,00/18,30 sino al mercoledì alla medesima ora con l'altro genitore e dal mercoledì alle h 18,00/18,30 al venerdì alle h
18,00/18,30 con il primo genitore e così di seguito per la settimana successiva invertendo i giorni ed i periodi fra l'uno e l'altro.
Trascorreranno poi 15 giorni volendo anche divisi in due periodi durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo, una settimana nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale ed il Capodanno (dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/01) e durante il periodo pasquale alternando le festività di Pasqua e Pasquetta. I genitori si impegnano a comunicare i giorni di vacanze estive che intendono trascorrere con le figlie entro e non oltre il mese di maggio. Il genitore che trascorrerà i due giorni consecutivi con le figlie si recherà a prendere le stesse presso l'abitazione dell'altro genitore o nel luogo limitrofo che quest'ultimo gli indicherà. Cont Il signor verserà alla IG , quale assegno perequativo per il mantenimento delle Pt_1 figlie, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alle figlie ed agli interventi di natura medica, odontoiatrica ed oculistica come anche i medicinali prescritti, verranno sostenute in maniera paritaria dagli stessi nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016. Medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per ciò che concerne le spese ordinarie al di fuori del vitto e dell'alloggio presso l'abitazione di ciascun genitore. A mero titolo esemplificativo si menziona:
SIM telefoniche, parrucchiera, estetista, capi di abbigliamento unici (es. giaccone invernale, scarpe, scarponcini e attrezzatura da sci).
pagina 2 di 6 Qualora richiesto dal padre, la madre si rende disponibile all'acquisto dei capi di abbigliamento delle figlie per le necessità di guardaroba delle stesse presso l'abitazione del sig. Ugo, che ne rimborserà la spesa.
L'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura prevista per legge del 50% ciascuno.
A titolo di rimborso per il mancato adeguamento ISTAT dal momento della separazione sino ad Cont oggi, il signor verserà in favore della IG la somma forfettariamente concordata di Pt_1
€ 1500,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Avendo entrambi un'attività lavorativa ed una propria indipendenza economica, non sarà previsto alcun assegno divorzile.
Entrambi i genitori acconsentono al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie.
Le parti espressamente rinunciano ad ogni altra richiesta formulata negli atti introduttivi della presente causa e qui non espressamente richiamata.
Con compensazione integrale delle spese di causa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del proprio Parte_1 matrimonio con , celebrato a Cuneo il 5.4.2014 e trascritto nei registri di stato civile di CP_1 quel Comune al numero 19 parte II serie C dell'anno 2014. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso delle figlie minori e con conferma dei tempi di Per_1 Per_2 permanenza presso ciascun genitore stabiliti in sede di separazione e un contributo al loro mantenimento a carico del padre pari a 450,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancanza delle produzioni previste dalla legge e, nel merito, aderendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio e opponendosi alle ulteriori domande.
Le parti sono state sentite all'udienza del 28.1.2025, all'esito della quale sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti. Alla successiva udienza del 2.4.2025, fissata per discussione orale, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni pagina 3 di 6 congiuntamente. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto del 17.10.2019 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie minori, il cui ascolto è stato omesso in quanto manifestamente superfluo.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Cuneo il 5.4.2014 e trascritto nei registri CP_1 dello stato civile di quel Comune al n. 19, parte II serie C anno 2014, alle seguenti condizioni:
L'affidamento delle figlie avvenga in maniera condivisa tra i genitori, prevedendo la permanenza delle figlie presso ciascun genitore, confermando quanto già disposto in sede di separazione personale dei coniugi ovvero tempi uguali e segnatamente il venerdì dalle h 18,00/18,30 fino al lunedì alle h 18,00/18,30 con un genitore;
dal lunedì dalle h 18,00/18,30 sino al mercoledì alla medesima ora con l'altro genitore e dal mercoledì alle h 18,00/18,30 al venerdì alle h
18,00/18,30 con il primo genitore e così di seguito per la settimana successiva invertendo i giorni ed i periodi fra l'uno e l'altro.
Trascorreranno poi 15 giorni volendo anche divisi in due periodi durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo, una settimana nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale ed il Capodanno (dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/01) e durante il periodo pasquale alternando le festività di Pasqua e Pasquetta. I genitori si impegnano a comunicare i giorni di vacanze estive che intendono trascorrere con le figlie entro e non oltre il mese di maggio. Il
pagina 4 di 6 genitore che trascorrerà i due giorni consecutivi con le figlie si recherà a prendere le stesse presso l'abitazione dell'altro genitore o nel luogo limitrofo che quest'ultimo gli indicherà. Cont Il signor verserà alla IG , quale assegno perequativo per il mantenimento delle Pt_1 figlie, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alle figlie ed agli interventi di natura medica, odontoiatrica ed oculistica come anche i medicinali prescritti, verranno sostenute in maniera paritaria dagli stessi nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016. Medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per ciò che concerne le spese ordinarie al di fuori del vitto e dell'alloggio presso l'abitazione di ciascun genitore. A mero titolo esemplificativo si menziona:
SIM telefoniche, parrucchiera, estetista, capi di abbigliamento unici (es. giaccone invernale, scarpe, scarponcini e attrezzatura da sci).
Qualora richiesto dal padre, la madre si rende disponibile all'acquisto dei capi di abbigliamento delle figlie per le necessità di guardaroba delle stesse presso l'abitazione del sig. Ugo, che ne rimborserà la spesa.
L'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura prevista per legge del 50% ciascuno.
A titolo di rimborso per il mancato adeguamento ISTAT dal momento della separazione sino ad Cont oggi, il signor verserà in favore della IG la somma forfettariamente concordata di Pt_1
€ 1500,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Avendo entrambi un'attività lavorativa ed una propria indipendenza economica, non sarà previsto alcun assegno divorzile.
Entrambi i genitori acconsentono al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie.
Le parti espressamente rinunciano ad ogni altra richiesta formulata negli atti introduttivi della presente causa e qui non espressamente richiamata.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuneo di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2243/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Barbara Lettieri e dall'Avv. Riccardo Sartoris, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. CP_1
Luca Roatis, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
pagina 1 di 6 Che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito civile celebrato in
Cuneo (CN) il 5 aprile 2014 dai signori e come sopra generalizzati, CP_1 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile: atto n. 19 – parte II - Serie C - Anno 2014, mandando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuneo di procedere alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Disponendo che:
L'affidamento delle figlie avvenga in maniera condivisa tra i genitori, prevedendo la permanenza delle figlie presso ciascun genitore, confermando quanto già disposto in sede di separazione personale dei coniugi ovvero tempi uguali e segnatamente il venerdì dalle h 18,00/18,30 fino al lunedì alle h 18,00/18,30 con un genitore;
dal lunedì dalle h 18,00/18,30 sino al mercoledì alla medesima ora con l'altro genitore e dal mercoledì alle h 18,00/18,30 al venerdì alle h
18,00/18,30 con il primo genitore e così di seguito per la settimana successiva invertendo i giorni ed i periodi fra l'uno e l'altro.
Trascorreranno poi 15 giorni volendo anche divisi in due periodi durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo, una settimana nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale ed il Capodanno (dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/01) e durante il periodo pasquale alternando le festività di Pasqua e Pasquetta. I genitori si impegnano a comunicare i giorni di vacanze estive che intendono trascorrere con le figlie entro e non oltre il mese di maggio. Il genitore che trascorrerà i due giorni consecutivi con le figlie si recherà a prendere le stesse presso l'abitazione dell'altro genitore o nel luogo limitrofo che quest'ultimo gli indicherà. Cont Il signor verserà alla IG , quale assegno perequativo per il mantenimento delle Pt_1 figlie, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alle figlie ed agli interventi di natura medica, odontoiatrica ed oculistica come anche i medicinali prescritti, verranno sostenute in maniera paritaria dagli stessi nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016. Medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per ciò che concerne le spese ordinarie al di fuori del vitto e dell'alloggio presso l'abitazione di ciascun genitore. A mero titolo esemplificativo si menziona:
SIM telefoniche, parrucchiera, estetista, capi di abbigliamento unici (es. giaccone invernale, scarpe, scarponcini e attrezzatura da sci).
pagina 2 di 6 Qualora richiesto dal padre, la madre si rende disponibile all'acquisto dei capi di abbigliamento delle figlie per le necessità di guardaroba delle stesse presso l'abitazione del sig. Ugo, che ne rimborserà la spesa.
L'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura prevista per legge del 50% ciascuno.
A titolo di rimborso per il mancato adeguamento ISTAT dal momento della separazione sino ad Cont oggi, il signor verserà in favore della IG la somma forfettariamente concordata di Pt_1
€ 1500,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Avendo entrambi un'attività lavorativa ed una propria indipendenza economica, non sarà previsto alcun assegno divorzile.
Entrambi i genitori acconsentono al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie.
Le parti espressamente rinunciano ad ogni altra richiesta formulata negli atti introduttivi della presente causa e qui non espressamente richiamata.
Con compensazione integrale delle spese di causa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del proprio Parte_1 matrimonio con , celebrato a Cuneo il 5.4.2014 e trascritto nei registri di stato civile di CP_1 quel Comune al numero 19 parte II serie C dell'anno 2014. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso delle figlie minori e con conferma dei tempi di Per_1 Per_2 permanenza presso ciascun genitore stabiliti in sede di separazione e un contributo al loro mantenimento a carico del padre pari a 450,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancanza delle produzioni previste dalla legge e, nel merito, aderendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio e opponendosi alle ulteriori domande.
Le parti sono state sentite all'udienza del 28.1.2025, all'esito della quale sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti. Alla successiva udienza del 2.4.2025, fissata per discussione orale, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni pagina 3 di 6 congiuntamente. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto del 17.10.2019 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie minori, il cui ascolto è stato omesso in quanto manifestamente superfluo.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Cuneo il 5.4.2014 e trascritto nei registri CP_1 dello stato civile di quel Comune al n. 19, parte II serie C anno 2014, alle seguenti condizioni:
L'affidamento delle figlie avvenga in maniera condivisa tra i genitori, prevedendo la permanenza delle figlie presso ciascun genitore, confermando quanto già disposto in sede di separazione personale dei coniugi ovvero tempi uguali e segnatamente il venerdì dalle h 18,00/18,30 fino al lunedì alle h 18,00/18,30 con un genitore;
dal lunedì dalle h 18,00/18,30 sino al mercoledì alla medesima ora con l'altro genitore e dal mercoledì alle h 18,00/18,30 al venerdì alle h
18,00/18,30 con il primo genitore e così di seguito per la settimana successiva invertendo i giorni ed i periodi fra l'uno e l'altro.
Trascorreranno poi 15 giorni volendo anche divisi in due periodi durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo, una settimana nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale ed il Capodanno (dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/01) e durante il periodo pasquale alternando le festività di Pasqua e Pasquetta. I genitori si impegnano a comunicare i giorni di vacanze estive che intendono trascorrere con le figlie entro e non oltre il mese di maggio. Il
pagina 4 di 6 genitore che trascorrerà i due giorni consecutivi con le figlie si recherà a prendere le stesse presso l'abitazione dell'altro genitore o nel luogo limitrofo che quest'ultimo gli indicherà. Cont Il signor verserà alla IG , quale assegno perequativo per il mantenimento delle Pt_1 figlie, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alle figlie ed agli interventi di natura medica, odontoiatrica ed oculistica come anche i medicinali prescritti, verranno sostenute in maniera paritaria dagli stessi nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016. Medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per ciò che concerne le spese ordinarie al di fuori del vitto e dell'alloggio presso l'abitazione di ciascun genitore. A mero titolo esemplificativo si menziona:
SIM telefoniche, parrucchiera, estetista, capi di abbigliamento unici (es. giaccone invernale, scarpe, scarponcini e attrezzatura da sci).
Qualora richiesto dal padre, la madre si rende disponibile all'acquisto dei capi di abbigliamento delle figlie per le necessità di guardaroba delle stesse presso l'abitazione del sig. Ugo, che ne rimborserà la spesa.
L'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura prevista per legge del 50% ciascuno.
A titolo di rimborso per il mancato adeguamento ISTAT dal momento della separazione sino ad Cont oggi, il signor verserà in favore della IG la somma forfettariamente concordata di Pt_1
€ 1500,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Avendo entrambi un'attività lavorativa ed una propria indipendenza economica, non sarà previsto alcun assegno divorzile.
Entrambi i genitori acconsentono al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie.
Le parti espressamente rinunciano ad ogni altra richiesta formulata negli atti introduttivi della presente causa e qui non espressamente richiamata.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuneo di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6