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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. AR NN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13732 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Principe di Camporeale n.
[...]
26/D, presso lo Studio dell'avv. Listì Maman Alì, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti
OPPONENTE
E
nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 6, presso lo studio dell'avv. Cacciatore Michele, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti depositavano, per l'udienza del 12 novembre 2025, note ex art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto notificato l'11 novembre 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di dichiarare l'insussistenza
[...] CP_1 del credito dalla stessa vantato.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva di aver consegnato alla Pt_1 moglie, onde provvedere al pagamento del contributo al mantenimento dei figli minori, come da decreto di omologa del Tribunale di Palermo del 20 giugno 2022,
Tribunale di Palermo
la carta relativa al reddito di cittadinanza, sostenendo che, sulla detta card, veniva mensilmente accreditato l'importo di € 900,00.
Da ciò ne sarebbe derivato che la avrebbe percepito un importo anche CP_1 superiore a quello oggetto di precetto, indicato in euro 12.040,00, sicché, secondo l'opponente, si sarebbe potuto procedere alla compensazione delle somme eccedenti percepite dalla moglie con quanto eventualmente dovuto.
Chiedeva, quindi, il che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Pt_1 titolo, per le motivazioni indicate nell'atto di opposizione, si ritenesse la mancanza di titolo a procedere all'esecuzione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 gennaio 2025, si costituiva in giudizio la , la quale evidenziava la mancanza di ogni prova CP_1 relativa alla consegna della card del reddito di cittadinanza da parte del alla Pt_1
. Evidenziava poi come il beneficio in discorso dovesse spiegare i suoi effetti CP_1 in favore dell'intero nucleo familiare e non del solo peraltro in costanza di Pt_1 matrimonio.
Disconosceva l'opposta il contenuto di due ricevute prodotte dall'opponente, affermando che, diversamente da quanto riportato da costui, essa avrebbe ricevuto l'importo totale di € 200,00 (euro 100,00 per ricevuta) e che l'importo sarebbe stato corretto sostituendo al numero 1 della cifra 100, il numero 3, così facendo figurare il numero 300, onde ridurre il debito del Pt_1
Sosteneva la che, da un'analisi dei bonifici prodotti dall'opponente, Pt_2 risultava la correttezza degli importi indicati in precetto, indicati in € 11.550,00 e che, anzi, il risultato del conteggio risultasse essere 11.600,00 che non avrebbe comunque invalidato l'atto notificato e opposto.
Sosteneva ancora l'opposta che il non avesse pagato la propria quota per Pt_1 le spese straordinarie in favore dei figli, se non per un importo di € 40,00 per l'iscrizione del figlio minore in un convitto. Per_1
La chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, l'importo di € 1.852,95, pari CP_1 alla quota del 50%, per spese straordinarie per i figli minori, così come, in via riconvenzionale, sosteneva che il non avesse mai provveduto alla Pt_1 rivalutazione ISTAT dell'assegno dovuto, né quanto maturato dal deposito del
Tribunale di Palermo 2 ricorso per separazione giudiziale all'omologa della separazione, per l'ulteriore importo di € 6.431,21.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.
*
All'udienza del 12 novembre 2025, il procedimento era posto in decisione, a seguito del deposito delle memorie conclusionali e delle note ex art. 127 ter c.p.c..
§§§
Si ravvisa la parziale infondatezza dell'opposizione proposta, per i motivi che seguono.
Dalle allegazioni delle parti (in ispecie vgs all.3 alla comparsa dell'opposta), si evince come il nucleo familiare composto dalle odierne parti abbia avuto fine anteriormente al 17 febbraio 2020, quando veniva depositato ricorso per la pronuncia della separazione giudiziale fra i coniugi.
A tal riguardo, afferma l'opponente, di aver consegnato la carta de qua in data 15 settembre 2020 (quindi non durante la vita coniugale), ovvero in coincidenza con l'udienza per l'omologazione delle condizioni per la conversione della separazione da giudiziale in consensuale.
Come indicato dal Collegio in sede di reclamo all'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, appare evidente che la abbia percepito – CP_1 come conseguenza della disponibilità della card relativa al reddito di cittadinanza - la somma di € 2.400,00 nel periodo intercorrente fra il settembre 2020 e il febbraio
2021. Perciò, l'importo precettato deve emendarsi della detta somma.
Ciò detto, quanto alla somma residua di cui all'atto di precetto opposto, pur valutando i bonifici allegati all'atto di citazione, attenzionando le causali degli stessi, non può che pervenirsi ad un giudizio di mancanza del versamento del contributo al mantenimento, pari all'importo precettato.
In relazione poi alle spese straordinarie sostenute dalla nell'interesse dei figli CP_1 minori, corretto appare il conteggio circa pro quota effettuato da parte opposta per il
Tribunale di Palermo 3 figlio avendo la stessa documentato di aver sostenuto l'esborso di € Per_1
3.500,00 per l'iscrizione del minore al “corso di specialista hair, wellness and beauty” (vgs all.to 10 alla comparsa di costituzione). Non altrettanto può dirsi quanto Per_ alle spese per la figlia minore atteso che la genericità degli scontrini prodotti all'allegato 9 della comparsa di costituzione non può con certezza indicare spese sostenute esclusivamente nell'interesse della figlia. Ne discende la dovutezza del versamento, da parte del della somma di €1.750,00. Pt_1
Quanto alle domande riconvenzionali avanzate da parte opposta, corretti appaiono i calcoli effettuati circa l'aumento ISTAT non corrisposto dal e quanto alle Pt_1 somme dovute dal deposito del ricorso per separazione giudiziale all'omologa della separazione, voci, queste, non contestate, nei suoi atti, da parte opponente.
In ragione di quanto sopra, non può, invece, accogliersi, l'istanza dell'opponente di operare una sorta di compensazione fra le somme percepite dalla e quelle CP_1 precettate, per la mancanza di prova della stessa maggiore percezione, così come non può trovare accoglimento l'istanza, proposta solo in sede di note depositate in data 11 novembre 2025, per la trattazione dell'udienza del 12 novembre 2025, secondo cui la avrebbe percepito “l'assegno unico per i figli minori nella CP_1 misura del 100%”, poiché istanza irritualmente avanzata e priva di ogni sostegno probatorio.
Al parziale rigetto dell'opposizione a precetto, tra l'altro istruita solo su base documentale e senz'alcun ricorso ad elementi giurisprudenziali o rilevanti questioni di fatto e di diritto, appare corretto compensare integralmente le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta l'opposizione per quanto in motivazione, riducendo tuttavia la somma precettata dell'importo di € 2.400,00.
Tribunale di Palermo 4 2) accoglie le domande riconvenzionali di aventi ad oggetto l'aumento CP_1
ISTAT non corrisposto dal e le somme dovute dal deposito del ricorso per Pt_1 separazione giudiziale all'omologa della separazione;
3) dichiara il credito di nei confronti di , a titolo di CP_1 Parte_1 spese straordinarie sostenute in favore del figlio per l'importo di €1.750,00, Per_1
Per_ rigettando l'analoga istanza relativa alla figlia per quanto in motivazione;
4) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Palermo, lì 13 dicembre 2025
IL G.O.P.
AR NN
Tribunale di Palermo 5