Articolo 993 del Codice civile
Articolo 992Articolo 994
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19 aprile 1942
Art. 993.

(Semenzai).

L'usufruttuario puo' servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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