Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'eventuale richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena. Ne consegue che al giudice incombe l'obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell'applicazione della pena concordata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2007, n. 17198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17198 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/04/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 930
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 30391/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10-3-2006 del Tribunale di Busto Arsizio. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di NI MA ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Busto Arsizio in data 10/3/2006 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., al predetto la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., senza disporne la richiesta conversione nella corrispondente sanzione pecuniaria.
Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione della legge penale in riferimento alla non pubblicità della udienza e, con un secondo motivo, la inosservanza delle norme processuali relative alla applicazione della pena su richiesta in riferimento alla mancata concessione della conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, pur essendo stata detta conversione espressamente concordata dalle parti. 2.-. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nell'accogliere la richiesta di applicazione concordata della pena, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 59, "per la sostituzione della pena, atteso il precedente penale" dell'imputato. Conseguentemente ha dato corso alla richiesta di patteggiamento, depurandola della conversione della pena nella corrispondente sanzione pecuniaria, pure richiesta dall'imputato e in ordine alla quale si era avuto il consenso del Pubblico Ministero. Questa Corte ha già chiarito che la eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne la ammissibilità, "rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione" (Sez. Un. sentenza n. 295 del 12-10-1993, rv. 195618; Sez. Un. sent. nn. 8 e 9 del 12-10-1993). Più specificamente, è stato affermato che non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come stabilito nell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 5^, sent. n. 1796 del 19-4-1999, rv. 213212. 3.-. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore seguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007