Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 7066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria, all'udienza del 15-1- 2025, riunito nelle persone dei seguenti componenti:
Dr.ssa Maria Grazia Savastano Presidente
Dr. Maurizio Spezzaferri Giudice rel.
Dr. Giuseppe Di Leone Giudice
Agr. Bartolomeo Iodice Esperto
Agr. Tomaso Maglione Esperto definitivamente pronuncia nella causa iscritta al n°7066/2024, avente ad oggetto: Altri istituti di diritto agrario e vertente
TRA
con sede di Aversa (CE), nella Parte_1 persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Antimo Carbone con studio in Frignano al Corso Vittorio Emanuele n. 62, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a Giugliano in [...] il [...] e residente ivi Controparte_1 alla via Ripuaria 2^ trav. n. 46;
RESISTENTE CONTUMACE
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Letti gli atti e all'esito della camera di consiglio, il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente non è comparsa all'udienza del 15-1-2025 e non ha depositato prova della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del resistente;
ritenuto, in via di principio, che, considerata la radicale omessa notificazione dell'atto introduttivo, non possa trovare applicazione nemmeno il disposto di cui all'art. 291 c.p.c., teso alla sanatoria, con efficacia ex tunc, delle sole notificazioni nulle (attraverso l'apposita autorizzazione alla rinotifica concessa dal giudice istruttore), e non già di quelle radicalmente inesistenti perché omesse;
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considerato che quanto precede comporta l'improcedibilità del ricorso per la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale tra le parti;
ritenuto, inoltre, che nel caso di specie, non appare applicabile nemmeno quella giurisprudenza di legittimità maturata nell'ambito dei procedimenti camerali, in virtù della quale, partendo dal presupposto della non perentorietà, in tali procedimenti, del termine fissato dal giudice per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del resistente, il mancato corretto adempimento di tale onere di notifica (anche per l'inesistenza giuridica della stessa) comporterebbe, tutt'al più, la mera fissazione di altro termine per i medesimi incombenti, quest'ultimo tuttavia sì perentorio, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 291 c.p.c. (cfr. tra tutte, Cass. civ. SS.UU. 5700/2014); rilevato, infatti, che la detta giurisprudenza – come innanzi già precisato – risulta essersi formata nell'ambito dei c.d. procedimenti camerali e cautelari, nei quali di certo non rientra il rito applicabile alle controversie agrarie, per il quale, di contro, tanto il termine per la costituzione del resistente, quanto quello per la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del medesimo resistente, a cura del ricorrente, non sono sanciti unilateralmente dal giudice, ma fissati specificamente dallo stesso legislatore, ciò che farebbe propendere per la natura perentoria, e non già meramente ordinatoria, degli stessi (come anche avvalorato dall'utilizzo dei relativi verbi all'imperativo: “deve avvenire […]” “deve essere notificato […]”; rilevato che nulla vada disposto in ordine al riparto delle spese di lite relativamente alla presente procedura per la stessa mancata instaurazione del rapporto processuale tra le parti.
P.Q.M.
La Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 9-9-2024 così provvede:
1) Dichiara il ricorso improcedibile;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, lì 15-1-2025
Il Giudice relatore
Dr. Maurizio Spezzaferri Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Savastano
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