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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1517/2022
REPVBBLIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice
dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 1° dicembre 2022, ritenuta per la decisione all'udienza del, promossa da:
Parte_1 nata a [...] in data [...] (C.F.
C.F. 1 ), residente in [...], elettivamente domiciliata in Verbania, presso l'avv. E. Franzi dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente-
contro
C.F. 2 ) nato in data [...] a [...] CP_1 (C.F.:
(Marocco) e residente in [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. M. G. Medali dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
Per la ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. CP_1 per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre che il sig. CP_1 corrisponda alla sig.ra Pt_1 a titolo di contributo nel mantenimento della stessa una somma mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi dieci giorni di ogni mese per il mese in corso.
Con spese e compensi a carico dello Stato, essendo la sig.ra Pt_1 ammessa al gratuito patrocinio"
Per il resistente: “I'lll.mo Sig. Presidente f.f. del Tribunale di Verbania, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori ed esperito il tentativo di conciliazione, voglia emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, che così si chiedono:
NEL MERITO:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 e Parte_1 '
autorizzando i coniugi a vivere separati;
Rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dalla Sig.ra Parte_1
in quanto infondata in fatto e diritto;
inNulla disporre a titolo di assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Parte_1 difetto dei presupposti di legge ed essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa."
***********
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dal rituale "vero che":
1) "sino al dicembre 2022, la signora Parte_1 ha lavorato presso le Terme di Premia
in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato";
2) "nel dicembre 2021 la Sig.ra Parte_1 ha rassegnato le proprie dimissioni"; aveva tenuto condotte3) "nei mesi precedenti alle dimissioni, la Sig.ra Parte_1 inadempienti agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà che regolavano il rapporto lavorativo"; Si indica a teste sui capitoli da 1 a 3 il legale rappresentante di Controparte_2
[...] con sede legale in Premia (Vb) Controparte_3 Parte_1 lavorare4) "a far tempo da luglio 2023, ho visto personalmente la Sig.ra presso il Bar sito in Villadossola (Vb) Piazza Motta n.1";
5) "quando frequento il bar sito in Villadossola (Vb) Piazza Motta n. 1 la Sig.ra Parte_1
è sempre presente";
6) "nel 2010 ho collaborato con l'impresa individuale del Sig. CP_1 provvedendo alla realizzazione di intervento edile presso l'immobile della Sig.ra Per_1 nipote della
Sig.ra Parte_1
Per_1 riferiva al Sig. CP_1 7) "la Sig.ra che si sarebbe accordata direttamente moglie del Sig. CP_1 per provvedere al pagamento di quanto con la Sig.ra Parte_1 '
dovuto per le opere realizzate";
8) "su indicazione del Sig. CP_1 mi sono rivolto alla Sig.ra " Parte_1 '
chiedendole consigli ed assistenza nella compilazione della documentazione relativa alle pratiche di carattere di carattere amministrativo (ad es. cittadinanza;
case popolari;
mensa scolastica ecc.)";
9) "ho corrisposto somme di denaro alla Sig.ra Parte_1 per l'assistenza a me fornita nella compilazione della documentazione relativa alle pratiche di carattere amministrativo
(ad es. cittadinanza;
case popolari;
mensa scolastica ecc.)";
Si indica a teste sui capitoli da 4 a 9 il Sig. Testimone_1 residente in [...](Vb).
Motivi della decisione
La domanda di separazione avanzata dalle parti è fondata, avendo entrambe parti riconosciuto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Meritevole di accoglimento è, all'esito dell'istruttoria, la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla Pt_1
Risulta, invero, ampiamente comprovato come il matrimonio tra le parti che è proseguito sereno fino all'agosto 2022, sia naufragato a causa della decisione assunta dal marito di lasciare la casa coniugale per coltivare la relazione con un'altra donna.
E' lo stesso resistente ad affermarlo nel messaggio whatsup che invia alla ricorrente in data
6.8.2022 (doc 4 allegato al ricorso) con cui dice di non voler essere cercato né dalla moglie né dalla di lei figlia, specificando di amare un'altra donna.
Da quel momento | CP_1 iventa irrintracciabile, non risponde più alle telefonate e anche i tentativi fatti dalla figlia della ricorrente, Testimone_2 non sortiscono effetti, salvo ' quello fatto chiamando un altro numero di telefono di cui il resistente disponeva per sentirsi dire dallo stesso che voleva essere lasciato in pace e di non cercarlo più.
"Testimone_3 figlio della ricorrente, conferma la circostanza riferendo Anche il teste che qualche settimana dopo aver lasciato la casa coniugale, | CP_1 vi faceva rientro di fretta, prendeva un po' di carte e andava via, in quella circostanza la ricorrente piangeva e lui le diceva di non preoccuparsi che sarebbe tornato a breve ma poi spariva definitivamente.
A sostegno della circostanza addotta dal resistente per confutare la richiesta di addebito ovvero il fatto che la relazione tra lui e la moglie fosse in crisi e per tale ragione avesse deciso nell'agosto 2022 di abbandonare la casa coniugale, non è stata posta alcuna richiesta di prova di talchè la separazione va addebitata al marito che con le proprie condotte ha determinato la frattura dell'unione coniugale.
Ritiene, al contrario, il collegio di non poter accogliere la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, non sussistendone i presupposti.
E' la stessa ricorrente ad affermare che per nove dei dieci anni di matrimonio, è stata lei a mantenere il marito il quale avrebbe ottenuto un lavoro maggiormente stabile solo nel 2020.
Riferisce, invero, la Pt_1 come la relazione con | CP_1 fosse iniziata nell'anno 2009, come i costi delle procedure per ottenere la cittadinanza e di quella per la modifica del nome fossero stati da lei interamente sostenuti, essendo a quei tempi il marito disoccupato, salvo lo svolgimento di alcuni lavori saltuari, come dal 2009 al 2014 avesse provveduto in via esclusiva, lavorando presso le Terme di Premia, in qualità di assistete terapeuta, ad ogni spesa necessaria per la famiglia e per le necessità quotidiane proprie e del marito, oltre ad aver pagato debiti personali contratti dallo stesso, per € 10.000,00 e aver concesso un prestito di € 3.000,00 al padre dell CP_1 er l'acquisto di una autovettura, e aver acquistato una autovettura per il marito sostenendo l'esborso di € 11.000,00, di aver potuto sostenere tutte queste spese grazie ad una vincita nel 2010 di € 57.000,00 al superenalotto nonché grazie ad un prestito di € 10.000,00 ricevuto dalla figlia, che quando nel 2014 | CP_1 decideva di intraprendere l'attività di corriere per l'azienda Arco Spedizioni, (attività che cessava poi nell'anno 2015) era stata lei ad acquistargli un furgone al costo di € 5.000,00, che nel 2016 era lei ad evitare lo sfratto pagando prima 4000,00 euro e poi ulteriori €
6.000,00 dilazionati, che quando nel 2020 | CP_1 trovava un lavoro in Svizzera con una retribuzione di 4000 fr mensili, dopo un periodo di cassa integrazione a causa della pandemia COVID-19, decideva, di comune accordo, di lasciare il lavoro alle Terme di
Premia, decisione che derivava anche dal fatto che il marito doveva necessariamente utilizzare l'unica autovettura che possedevano per recarsi al lavoro in Svizzera e che la retribuzione percepita dal marito avrebbe consentito alla famiglia di sostenersi economicamente.
E' dunque evidente come la vita matrimoniale sia stata connotata per larga parte dalla disoccupazione del marito e comunque da una situazione lavorativa precaria alla quale ha fatto fronte la moglie con le proprie entrate oltre che, per quanto dichiarato dalla ricorrente e confermato in sede istruttoria, dalla dipendenza dell' CP_1 al gioco d'azzardo.
Orbene posto che l'assegno di mantenimento è finalizzato a fornire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa, mentre non ha una funzione compensativa, ossia non è diretto a ricompensare il coniuge per i sacrifici fatti durante il matrimonio, né risarcitoria, ossia non è volto a ristorare il coniuge per le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto, ritiene il collegio che nel caso di specie, non avendo di fatto CP_1 ontribuito, se non per un breve periodo che a conti fatti può essere quantificato in un anno (dal 2021 quando la moglie lascia il lavoro al 2022 quando abbandona il tetto coniugale), al menage familiare e dunque a creare quel tenore di vita il mantenimento del quale dovrebbe essere garantito con l'assegno di mantenimento, non possa essere posto a suo carico l'obbligo del relativo versamento.
Per tale ragione la domanda di contenuto economico avanzata dalla Pt_1 va rigettata.
L'esito del giudizio che vede reciprocamente soccombenti le parti, giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale tra nata a [...]_1 "
) nato in data [...] a in data 25/2/1965 e CP_1 (C.F.: C.F. 2
Casablanca (Marocco), uniti in matrimonio in Villadossola il 12.11.2011 con addebito della stessa al marito;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villadossola di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-compensa le spese di lite
Così deciso in Verbania l'8.5.2025
Il Presidente est
Monica Barco
REPVBBLIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice
dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 1° dicembre 2022, ritenuta per la decisione all'udienza del, promossa da:
Parte_1 nata a [...] in data [...] (C.F.
C.F. 1 ), residente in [...], elettivamente domiciliata in Verbania, presso l'avv. E. Franzi dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente-
contro
C.F. 2 ) nato in data [...] a [...] CP_1 (C.F.:
(Marocco) e residente in [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. M. G. Medali dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
Per la ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. CP_1 per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre che il sig. CP_1 corrisponda alla sig.ra Pt_1 a titolo di contributo nel mantenimento della stessa una somma mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi dieci giorni di ogni mese per il mese in corso.
Con spese e compensi a carico dello Stato, essendo la sig.ra Pt_1 ammessa al gratuito patrocinio"
Per il resistente: “I'lll.mo Sig. Presidente f.f. del Tribunale di Verbania, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori ed esperito il tentativo di conciliazione, voglia emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, che così si chiedono:
NEL MERITO:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 e Parte_1 '
autorizzando i coniugi a vivere separati;
Rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dalla Sig.ra Parte_1
in quanto infondata in fatto e diritto;
inNulla disporre a titolo di assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Parte_1 difetto dei presupposti di legge ed essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa."
***********
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dal rituale "vero che":
1) "sino al dicembre 2022, la signora Parte_1 ha lavorato presso le Terme di Premia
in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato";
2) "nel dicembre 2021 la Sig.ra Parte_1 ha rassegnato le proprie dimissioni"; aveva tenuto condotte3) "nei mesi precedenti alle dimissioni, la Sig.ra Parte_1 inadempienti agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà che regolavano il rapporto lavorativo"; Si indica a teste sui capitoli da 1 a 3 il legale rappresentante di Controparte_2
[...] con sede legale in Premia (Vb) Controparte_3 Parte_1 lavorare4) "a far tempo da luglio 2023, ho visto personalmente la Sig.ra presso il Bar sito in Villadossola (Vb) Piazza Motta n.1";
5) "quando frequento il bar sito in Villadossola (Vb) Piazza Motta n. 1 la Sig.ra Parte_1
è sempre presente";
6) "nel 2010 ho collaborato con l'impresa individuale del Sig. CP_1 provvedendo alla realizzazione di intervento edile presso l'immobile della Sig.ra Per_1 nipote della
Sig.ra Parte_1
Per_1 riferiva al Sig. CP_1 7) "la Sig.ra che si sarebbe accordata direttamente moglie del Sig. CP_1 per provvedere al pagamento di quanto con la Sig.ra Parte_1 '
dovuto per le opere realizzate";
8) "su indicazione del Sig. CP_1 mi sono rivolto alla Sig.ra " Parte_1 '
chiedendole consigli ed assistenza nella compilazione della documentazione relativa alle pratiche di carattere di carattere amministrativo (ad es. cittadinanza;
case popolari;
mensa scolastica ecc.)";
9) "ho corrisposto somme di denaro alla Sig.ra Parte_1 per l'assistenza a me fornita nella compilazione della documentazione relativa alle pratiche di carattere amministrativo
(ad es. cittadinanza;
case popolari;
mensa scolastica ecc.)";
Si indica a teste sui capitoli da 4 a 9 il Sig. Testimone_1 residente in [...](Vb).
Motivi della decisione
La domanda di separazione avanzata dalle parti è fondata, avendo entrambe parti riconosciuto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Meritevole di accoglimento è, all'esito dell'istruttoria, la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla Pt_1
Risulta, invero, ampiamente comprovato come il matrimonio tra le parti che è proseguito sereno fino all'agosto 2022, sia naufragato a causa della decisione assunta dal marito di lasciare la casa coniugale per coltivare la relazione con un'altra donna.
E' lo stesso resistente ad affermarlo nel messaggio whatsup che invia alla ricorrente in data
6.8.2022 (doc 4 allegato al ricorso) con cui dice di non voler essere cercato né dalla moglie né dalla di lei figlia, specificando di amare un'altra donna.
Da quel momento | CP_1 iventa irrintracciabile, non risponde più alle telefonate e anche i tentativi fatti dalla figlia della ricorrente, Testimone_2 non sortiscono effetti, salvo ' quello fatto chiamando un altro numero di telefono di cui il resistente disponeva per sentirsi dire dallo stesso che voleva essere lasciato in pace e di non cercarlo più.
"Testimone_3 figlio della ricorrente, conferma la circostanza riferendo Anche il teste che qualche settimana dopo aver lasciato la casa coniugale, | CP_1 vi faceva rientro di fretta, prendeva un po' di carte e andava via, in quella circostanza la ricorrente piangeva e lui le diceva di non preoccuparsi che sarebbe tornato a breve ma poi spariva definitivamente.
A sostegno della circostanza addotta dal resistente per confutare la richiesta di addebito ovvero il fatto che la relazione tra lui e la moglie fosse in crisi e per tale ragione avesse deciso nell'agosto 2022 di abbandonare la casa coniugale, non è stata posta alcuna richiesta di prova di talchè la separazione va addebitata al marito che con le proprie condotte ha determinato la frattura dell'unione coniugale.
Ritiene, al contrario, il collegio di non poter accogliere la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, non sussistendone i presupposti.
E' la stessa ricorrente ad affermare che per nove dei dieci anni di matrimonio, è stata lei a mantenere il marito il quale avrebbe ottenuto un lavoro maggiormente stabile solo nel 2020.
Riferisce, invero, la Pt_1 come la relazione con | CP_1 fosse iniziata nell'anno 2009, come i costi delle procedure per ottenere la cittadinanza e di quella per la modifica del nome fossero stati da lei interamente sostenuti, essendo a quei tempi il marito disoccupato, salvo lo svolgimento di alcuni lavori saltuari, come dal 2009 al 2014 avesse provveduto in via esclusiva, lavorando presso le Terme di Premia, in qualità di assistete terapeuta, ad ogni spesa necessaria per la famiglia e per le necessità quotidiane proprie e del marito, oltre ad aver pagato debiti personali contratti dallo stesso, per € 10.000,00 e aver concesso un prestito di € 3.000,00 al padre dell CP_1 er l'acquisto di una autovettura, e aver acquistato una autovettura per il marito sostenendo l'esborso di € 11.000,00, di aver potuto sostenere tutte queste spese grazie ad una vincita nel 2010 di € 57.000,00 al superenalotto nonché grazie ad un prestito di € 10.000,00 ricevuto dalla figlia, che quando nel 2014 | CP_1 decideva di intraprendere l'attività di corriere per l'azienda Arco Spedizioni, (attività che cessava poi nell'anno 2015) era stata lei ad acquistargli un furgone al costo di € 5.000,00, che nel 2016 era lei ad evitare lo sfratto pagando prima 4000,00 euro e poi ulteriori €
6.000,00 dilazionati, che quando nel 2020 | CP_1 trovava un lavoro in Svizzera con una retribuzione di 4000 fr mensili, dopo un periodo di cassa integrazione a causa della pandemia COVID-19, decideva, di comune accordo, di lasciare il lavoro alle Terme di
Premia, decisione che derivava anche dal fatto che il marito doveva necessariamente utilizzare l'unica autovettura che possedevano per recarsi al lavoro in Svizzera e che la retribuzione percepita dal marito avrebbe consentito alla famiglia di sostenersi economicamente.
E' dunque evidente come la vita matrimoniale sia stata connotata per larga parte dalla disoccupazione del marito e comunque da una situazione lavorativa precaria alla quale ha fatto fronte la moglie con le proprie entrate oltre che, per quanto dichiarato dalla ricorrente e confermato in sede istruttoria, dalla dipendenza dell' CP_1 al gioco d'azzardo.
Orbene posto che l'assegno di mantenimento è finalizzato a fornire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa, mentre non ha una funzione compensativa, ossia non è diretto a ricompensare il coniuge per i sacrifici fatti durante il matrimonio, né risarcitoria, ossia non è volto a ristorare il coniuge per le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto, ritiene il collegio che nel caso di specie, non avendo di fatto CP_1 ontribuito, se non per un breve periodo che a conti fatti può essere quantificato in un anno (dal 2021 quando la moglie lascia il lavoro al 2022 quando abbandona il tetto coniugale), al menage familiare e dunque a creare quel tenore di vita il mantenimento del quale dovrebbe essere garantito con l'assegno di mantenimento, non possa essere posto a suo carico l'obbligo del relativo versamento.
Per tale ragione la domanda di contenuto economico avanzata dalla Pt_1 va rigettata.
L'esito del giudizio che vede reciprocamente soccombenti le parti, giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale tra nata a [...]_1 "
) nato in data [...] a in data 25/2/1965 e CP_1 (C.F.: C.F. 2
Casablanca (Marocco), uniti in matrimonio in Villadossola il 12.11.2011 con addebito della stessa al marito;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villadossola di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-compensa le spese di lite
Così deciso in Verbania l'8.5.2025
Il Presidente est
Monica Barco