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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2876/2025 r.g. sez. lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Celeste Liso e Sabino Parte_1
Sernia;
Ricorrente
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai dott. ri Mimì Minella,
AL SA e serena ON AN;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 docente di scuola Parte_1
secondaria, esponeva di aver stipulato con il Controparte_1
contratti di lavoro fino al termine delle attività didattiche -ovvero al 30 giugno- negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021. Rappresentava di aver maturato e non goduto, tenuto conto dei giorni di servizio effettuati in esecuzione dei predetti rapporti di lavoro, n. 16,91 giorni per l'anno 2015/2016, n. 21,41 giorni per l'anno 2016/2017, n. 22 giorni per l'anno
2017/2018, n. 23,91 giorni per l'anno 2018/2019, n. 20 giorni per l'anno
2019/2020, n. 21,25 giorni per l'anno 2020/2021. Evidenziava non solo di non aver goduto delle ferie ma anche di non averle mai espressamente richieste e di non essere stato neanche espressamente invitato a goderne e adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, rimanendo a tutti gli effetti in servizio e disponibile, né della perdita delle stesse in caso di loro mancata fruizione. Rappresentava altresì che, nonostante la pretesa trovasse fondamento giuridico nella normativa nazionale, da interpretarsi conformemente alla normativa comunitaria e alle pronunce della CGUE e della
Corte di Cassazione, la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti avanzata al non aveva trovato riscontro alcuno.
Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art.
1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia
e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del
03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 16,91 giorni per l'anno 2015/2016; n. 21,41 giorni per l'anno
2016/2017; n. 22 giorni per l'anno 2017/2018; n. 23,91 giorni per l'anno 2018/2019; n.
20 giorni per l'anno 2019/2020; n. 21,25 giorni per l'anno 2020/2021.
2) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, rilevando che la legge 228/2012 dispone che il personale CP_1
docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, anche in assenza di richiesta e nel rispetto dell'esigenza di riposo, giorni in cui il docente viene retribuito pur non rendendo alcuna prestazione lavorativa. Concludeva per il rigetto del ricorso attesa la regolare fruizione dei giorni di ferie maturati -alcuni dei quali, specificamente indicati, richiesti anche espressamente dal ricorrente con apposita istanza-, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 29.10.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Avuto riguardo all'oggetto del ricorso pare anzitutto opportuno inquadrare l'istituto delle ferie dei docenti nel contesto normativo di riferimento.
Occorre fare in primis riferimento al CCNL 2006/2009 che per i docenti di ruolo, all'art. 13, comma 9, prevedeva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per il personale a termine invece all'art. 19 comma 2 (“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”) non veniva stabilito alcun obbligo a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, era possibile l'accesso, al momento della cessazione del rapporto lavorativo, al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Successivamente il D.L. 95/2012 all'art 5, co. 8, prevedeva: “Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi…”.
Il legislatore è poi intervenuto in materia con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge
228/2012, dettando una disciplina speciale per il personale della scuola, uniformando il trattamento delle ferie per i docenti a tempo determinato ed indeterminato, e prevedendo che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e le attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Anche i giudici della nomofilachia hanno poi valorizzato il suddetto comma 56 del citato art. 1 statuendo che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dall'1.09.2013 sono disapplicate le norme previgenti laddove incompatibili, con applicazione della nuova disciplina a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014. Ne consegue che, a decorrere dalla detta annualità, non possono trovare applicazione i principi enunciati dalla Suprema
Corte con riferimento a casi in cui risultava applicabile la clausola contrattuale (cfr
Cass. 14268/2022; Cass. 15415/2024).
Rileva ancora evidenziare che le norme interne sopra elencate devono essere interpretate in conformità a quelle del diritto dell'Unione Europea ed in particolare all'art. 7, par.2, della direttiva 2003/88/CE in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in base ai quali la Corte di
Giustizia Europea- Grande Sezione- (con sentenze del 6.11.2018 nelle cause riunite C-569 /16 e C- 570/16; e cause C-619/16 e C- 684/16) ha escluso la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e messo in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto prima della fine del rapporto di lavoro;
si legge nel testo della sentenza che “il datore di lavoro, per contro, deve assicurarsi che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare tale diritto concretamente e in piena trasparenza invitandolo a farlo, se necessario, ed informandolo al contempo in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire del fatto che se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro … Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. Tali affermazioni sono permeate dalla qualificazione delle ferie come diritto sociale fondamentale con l'obbligo per lo
Stato di garantire la loro effettiva fruizione o la relativa compensazione economica.
I giudici della Suprema Corte hanno più volte recentemente affermato il principio per il quale i docenti a tempo determinato hanno diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che il datore di lavoro dimostri di aver invitato il docente ad usufruire delle ferie e di aver fornito un'esplicita comunicazione che in caso di mancato loro utilizzo le ferie stesse e la relativa indennità sarebbero andate perse;
hanno all'uopo ribadito che il periodo tra il termine delle lezioni (di solito l'8 giugno) ed il 30 giugno non può essere considerato automaticamente come ferie per i docenti precari (ex multis 16715/2024, 28587/2024).
Ciò premesso in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la questione controversa nella specie è quella relativa alla fruizione o meno delle ferie da parte del docente a tempo determinato, e del ricorrente in particolare, nei due periodi di sospensione delle lezioni ovvero quello previsto dai calendari regionali e quello successivo alla fine delle lezioni fino al termine delle attività didattiche del
30 giugno: all'uopo il ricorrente sostiene di non poter essere considerato in ferie in detti periodi mentre il convenuto ritiene di aver, mediante i predetti CP_1
periodi di sospensione, garantito il riposo prescritto dalla legge anche in quantità superiore a quanto previsto e spettante tanto che alcuna ulteriore pretesa potrebbe essere avanzata dal docente.
Orbene, occorre premettere che le questioni giuridiche sottese alla soluzione della presente controversia sono già state affrontate da numerosi Tribunali Italiani tra cui quelli di Ancona, Milano e Torino, (oltre che -sebbene con pronunce difformi- dal locale Tribunale di Salerno) le cui motivazioni si condividono e richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche per la particolare dovizia argomentativa.
In conformità alle pronunce di cui si condividono le argomentazioni, si ritiene pertanto che bisogna tenere distinto il periodo annuale di chiusura della scuola (e sospensione delle attività didattiche) previsto dai calendari scolastici regionali e il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche. “Segnatamente l'espressione contenuta all'art.1, comma 54, “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocate tra la data di inizio e la data del termine delle lezioni individuate dalla giunta regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, quelli in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti. In tali giorni si deve presumere una inattività da parte dei docenti risultando peraltro fatto notorio che ordinariamente, nel corso di tali giorni, le scuole restano chiuse -ad esclusione dei giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative-, salva diversa prova fornita dal singolo docente che abbia dovuto svolgere qualche particolare attività “straordinaria” in tali giorni. Ciò è di per sè sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta e senza una ulteriore espressa informazione in tal senso.
Lo stesso citato articolo destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente
“fruisce” che non lascia spazio a scelte o discrezionalità nella sua attuazione, discostandosi dalla disciplina del CCNL 2006/2009 che escludeva per il personale a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie in questi periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva. Diversamente, con riferimento al secondo periodo, tale destinazione normativa non è presente e dunque si può ritenere, in conformità in parte qua alla tesi del ricorrente, che il periodo dal 10 giugno al 30 giugno di ogni anno non è destinato automaticamente alle ferie e non può essere presuntivamente considerato di inattività, salvo diverso ed espresso invito del datore di lavoro a fruire del riposo. Nelle giornate ricadenti in tale secondo periodo ciascun docente dovrebbe rimanere a disposizione della pubblica amministrazione per adempimenti funzionali all'insegnamento quali quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione oppure per la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
A tale proposito è necessario ricordare che il docente svolge anche attività funzionali all'insegnamento che non richiedono la sua presenza fisica a scuola e che possono essere gestite con significativi margini di autonomia anche spazio temporale mentre in alcuni periodi, ad esempio per eventuali sostituzioni durante il periodo di svolgimento degli esami di Stato, è espressamente tenuto ad essere a disposizione (Cass. N. 23934/2020).
Dunque, anche in conformità alle pronunce della Suprema Corte richiamate in ricorso (in cui si fa espressamente riferimento al periodo in questione), laddove il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, il periodo dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, per i docenti con contratto fino al termine dell'attività didattica, va considerato come a disposizione della pubblica amministrazione, salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario in quanto è solo durante il periodo di ferie, chiesto e concesso, che il docente può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo (cfr Cass.
28587/2024).
Alla luce di tale interpretazione, ridotto al periodo di sospensione previsto dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di scuola il periodo in cui i lavoratori sono posti in ferie per disposto normativo, viene superata l'obiezione fondata sulle pronunce della Suprema Corte (cfr Cass. 28587/2024) laddove si afferma che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili di tal che, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Come invero si evince dai calendari scolastici depositati in atti dal
, i periodi di sospensione indicati dal calendario regionale sono sempre CP_1
inferiori alle ferie maturabili in un anno scolastico, solitamente attestandosi intorno ai 15/20 giorni.
Come ben valorizzato dal Tribunale di Torino in fattispecie analoghe, quanto argomentato non può essere inficiato dai principi espressi dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024,
11968/2025 in quanto attinenti ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e facenti dunque applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009 non applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, mentre altre (cfr Cass.
16715/2024, 28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicchè gli obiter dicta in esse contenuti non sono ostativi alle conclusioni sopra esposte.
Alla luce di quanto finora considerato, dunque, la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dal cit. art 1, co. 54, si fonda su una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che, in quanto tale, può essere superata da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa o perlomeno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto non differibile, allegando o dimostrando lo svolgimento di attività specificamente richieste dal dirigente come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. In tali periodi, difatti, si suppone ci sia una chiusura degli edifici scolastici, analoga a quella domenicale, non ravvisandosi la necessità del docente di effettuare attività, quali ad esempio correzione di compiti o preparazione delle lezioni, in tali giorni e non viceversa nel corso degli ordinari giorni di lavoro”.
Applicando pertanto tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie di causa, deve ritenersi che il docente ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni di ferie maturati nel corso di ogni anno scolastico, -così come dedotti in ricorso con espresso riferimento ai contratti in scadenza al 30 giugno e non contestati nella quantificazione dall'Amministrazione convenuta- ed i giorni di ferie fruiti a richiesta (tra i sei disponibili) oltre che quelli fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (per come nella specie risultanti dalla documentazione prodotta dal ).
Andando nello specifico degli anni di causa riferiti ai contratti del ricorrente si osserva che: per l'anno scolastico 2015/2016 non risultano documentalmente giorni di ferie richiesti dal ricorrente e i giorni di sospensione da calendario regionale, da compensare, sono 15. Avuto riguardo al numero di giorni computato per tale anno dal ricorrente (16,91), residuano 1,91 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità; per l'anno scolastico 2016/2017 risulta documentalmente richiesto dal ricorrente
1 giorno di ferie e i giorni di sospensione da calendario regionale, da compensare, sono 15. Avuto riguardo al numero di giorni computato per tale anno dal ricorrente (21,41), residuano 5,41 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità; per l'anno scolastico 2017/2018 risultano documentalmente richiesti dal ricorrente 2 giorni di ferie e i giorni di sospensione da calendario regionale, da compensare, sono 15. Occorre altresì rilevare che con riferimento all'anno in questione, per cui risulta stipulato dal ricorrente contratto dal 8.1.2017 al
11.6.2018, l'Istituto Scolastico “Luigi Angeloni” di Frosinone ha dato atto di aver pagato: dal 04/10/2017 al 22/12/2017 4,75 gg di ferie, dall'08/01/2018 al
28/03/2018 5,75 gg di ferie, dal 20/01/2018 al 28/02/2018 2,83 gg di ferie e dal
04/04/2018 all'08/06/2018 2,75 gg di ferie per un totale di 16,8 giorni di ferie pagati -giorni coincidenti con il contratto di lavoro dell'anno scolastico in questione al 30 giugno-. Avuto riguardo al numero di giorni computato per tale anno dal ricorrente (22), residuano 3,2 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità; per l'anno scolastico 2018/2019 risultano documentalmente richiesti dal ricorrente 2 giorni di ferie e i giorni di sospensione da calendario regionale, da compensare, sono 15. Avuto riguardo al numero di giorni computato per tale anno dal ricorrente (23,91), residuano 6,91 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità; per l'anno scolastico 2019/2020, non risultano richiesti dal ricorrente giorni di ferie e i giorni di sospensione da calendario regionale, da compensare, sono 15.
Avuto riguardo al numero di giorni computato per tale anno dal ricorrente (20), residuano 5 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità; per l'anno scolastico 2020/2021, non risultano richiesti dal ricorrente giorni di ferie e i giorni di sospensione da calendario regionale, da compensare, sono 15.
Avuto riguardo al numero di giorni computato per tale anno dal ricorrente (21,25), residuano 6,25 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità.
Si precisa che è stata presa, ai fini del computo, in considerazione solo la liquidazione dei giorni di ferie coincidenti con i periodi del contratto con scadenza al 30 giugno.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto nei suddetti limiti con accertamento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità per le ferie non godute nella misura pari a n. 1,91 giorni per l'anno 2015/2016, n. 5,41 giorni per l'anno 2016/2017, n. 3,2 giorni per l'anno 2017/2018, n. 6,91 giorni per l'anno
2018/2019, n. 5 giorni per l'anno 2019/2020 e n. 6,25 giorni per l'anno 2020/2021
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del criterio del decisum, come da dispositivo (Cass. 13145/2025, Cass. 35073/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il [...] , in persona del al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
del ricorrente dell'indennità per le ferie non godute nella misura pari a n. 1,91 giorni per l'anno 2015/2016, n. 5,41 giorni per l'anno 2016/2017, n. 3,2 giorni per l'anno 2017/2018, n. 6,91 giorni per l'anno 2018/2019, n. 5 giorni per l'anno
2019/2020 e n. 6,25 giorni per l'anno 2020/2021;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 231,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA con attribuzione ai difensori di parte ricorrente.
Salerno, 30.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca D'Antonio