Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 novembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentari • 5
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' modificato, rispettivamente, come segue:
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.
AVVERTENZA:
Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge.
Con un successivo comunicato sara' data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi. - Art. 2. 1. Dopo l' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' aggiunto il seguente:
"ART. 53-bis. - (Collocamento a riposo). - Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". - Art. 3. 1. Nell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".