Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1740/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20/02/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per la ricorrente l'Avv. DI GIACOMO ANTONINO. Nessuno compare per il MIM.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
Parte ricorrente contesta quanto dedotto dal MIM e chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1740/2024 R.G. promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
Il (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
[...]
(C.F. Controparte_2
), in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi dagli P.IVA_2
Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso e con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere le Controparte_2 comunicazioni.
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 01.07.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
al fine di sentir accogliere le seguenti domande: Controparte_1
“- Previa disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 marzo 2001 nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione
2 professionale docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art.7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nei periodi di supplenza indicati in narrativa, o del diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, che si riportano per completezza: dal 01.05.2022 al 08.06.2022, dal 01.04.2022 al 30.04.2022, dal 17.03.2022 al 22.03.2022, dal 09.03.2022 al 16.03.2022, dal 27.02.2022 al 08.03.2022, dal 22.02.2022 al 26.02.2022, dal 23.11.2021 al 25.11.2021, dal 28.10.2021 al 29.10.2021, dal 26.10.2021 al 27.10.2021, dal 04.10.2021 al 06.10.2021, dal 28.09.2021 al 01.10.2021, dal 18.02.2021 al 18.02.2021, dal 11.02.2021 al 17.02.2021, dal 26.11.2020 al 04.12.2020, dal 25.11.2020 al 25.11.2020, dal 20.11.2020 al
24.11.2020, dal 16.11.2020 al 19.11.2020, dal 21.02.2020 al 21.02.2020, dal 12.12.2019 al 12.12.2019, dal 09.12.2019 al 09.12.2019, dal 05.12.2019 al 06.12.2019, dal 29.10.2019 al 31.10.2019, dal 17.10.2019 al 17.10.2019 per l'ammontare di un credito complessivo di € 893,7 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri previsti dalla legge ovvero la maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di disponendo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria e conseguentemente condannare parte resistente in p.l.r.t. al conseguenziale pagamento delle differenze;
-con condanna alle spese e compensi, tenuto conto della maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali, a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Nell'ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere necessario l'espletamento della Ctu si chiede disporre la stessa quantificando l'importo spettante in relazione ai giorni di supplenza effettuati utilizzando le tabelle obbligatorie”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il Controparte_1
, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“DICHIARARE la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
DICHIARARE illegittima la richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione.
CONDANNARE a spese, diritti ed onorari di lite”.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3 Il thema decidendum della causa attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunti con contratto a termine e, nello specifico, con riferimento all'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, rispetto a quanto statuito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.3.2001 (e poi confermata dai successivi CCNL di settore). L'art. 7, in particolare, afferma che:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto:
«in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4) e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 5).
I contratti collettivi succedutisi nel tempo si sono poi limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria.
4 Ciò premesso, la norma eurounitaria che viene in questione nella fattispecie in esame è la clausola 4 dell'Accordo quadro citato così stabilisce:
“Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
A riguardo dell'interpretazione di detta norma e del rapporto tra essa e l'art. 7, comma 1, del CCNL citato, questo Giudice richiama, ritenendola esaustiva e da condividere, la motivazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20015 del 27/07/2018 (cfr Cass. n. 6293 del 5/03/2020).
In essa si legge:
“
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
5 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE RO Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni
6 astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
[le sottolineature sono poste dal Giudice].
Nel caso di specie il ricorrente ha instaurato con l'Amministrazione resistente rapporti di lavoro a tempo determinato nei seguenti periodi:
A.S. 2021/2022:
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – dal C.F._2
01.05.2022 al 08.06.2022;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 01.04.2022 al 30.04.2022;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 17.03.2022 al 22.03.2022;
7 - contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 09.03.2022 al 16.03.2022;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal
27.02.2022 al 08.03.2022;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 22.02.2022 al 26.02.2022;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 23.11.2021 al 25.11.2021;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 28.10.2021 al 29.10.2021;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 26.10.2021 al 27.10.2021;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 04.10.2021 al 06.10.2021;
- contratto di supplenza presso Scuola Primaria Manzoni – MIEE8D701P dal 28.09.2021 al 01.10.2021;
A.S. 2020/2021:
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 18.02.2021 al 18.02.2021;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 11.02.2021 al 17.02.2021;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 26.11.2020 al 04.12.2020;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 25.11.2020 al 25.11.2020;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 20.11.2020 al 24.11.2020;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 16.11.2020 al 19.11.2020;
A.S. 2019/2020:
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 21.02.2020 al 21.02.2020;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 12.12.2019 al 12.12.2019;
8 - contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 09.12.2019 al 09.12.2019;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 05.12.2019 al
06.12.2019;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 29.10.2019 al 31.10.2019;
- contratto di supplenza presso IC S. Allende – MIAA8D700C dal 17.10.2019 al 17.10.2019;
Ora, non sono emerse ragioni oggettive ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro tale da giustificare la diversità di trattamento dei supplenti temporanei rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con la Persona_2 sentenza n.444 del 22.12.2010 - ha, infatti, affermato che la nozione Persona_3 di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro:
“57 … dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
58 Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Il convenuto ha dedotto una differente prestazione di servizio dei CP_1 supplenti brevi e saltuari rispetto a quella dei soggetti indicati dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 in quanto, a differenza di quest'ultimi, non partecipano ad alcune specifiche attività che contribuiscono ai “processi innovatori” e al “miglioramento del servizio scolastico”.
Ciò costituirebbe una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, tale da giustificare una diversità di trattamento.
La mancata partecipazione ad attività omologhe a quelle indicate dal in CP_1 riferimento ai docenti che godono della RDP, per quanto siano significative e importanti attività, non appare essere una idonea “ragione oggettiva” che possa giustificare la disparità di trattamento.
Si osserva, infatti, che gli elementi precisi e concreti che possono giustificare la disparità di trattamento possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo
9 determinato e dalle caratteristiche dei contratti stessi, si pensi, ad esempio, all'ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia del tutto inutile.
Ma nessuna di tali circostanze si ritiene che ricorra nel caso di specie in cui le mansioni svolte da un docente non sono mai mansioni assolutamente semplici e ripetitive, ma analoghe a quelle svolte da un docente con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto, e in cui la ricorrente, ha insegnato in virtù di supplenze temporanee che si sono susseguite con continuità nel tempo.
Il MIM ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
L'eccezione va respinta. Ed infatti, la nullità della citazione o del ricorso si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4 e dell'art. 414 c.p.c. solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va, peraltro, operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di chiamata in ius e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto e soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (in tal senso costante giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077).
Nel caso di specie, l'insieme delle indicazioni contenute nel ricorso consentono d'individuare tanto il petitum immediato, ossia il provvedimento che con la domanda si chiede al giudice, quanto quello mediato, ossia, il bene della vita che si chiede nei confronti della controparte.
Riguardo al quantum, parte ricorrente ha elaborato a pag. 9 del ricorso un proprio conteggio evidenziando che la retribuzione professionale docenti ammonta ad euro
174,50 mensili da rimodularsi, in caso di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, quantificando così l'importo complessivo pari ad euro 893,70.
L'individuazione dei suddetti parametri risulta immune da vizi.
In conclusione, il va condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di complessivi euro 893,70 in recezione del menzionato conteggio che non è stato specificatamente contestato dalla parte convenuta.
10 A tale importo, poi, deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge. essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che:
Sul punto, va accolta l'eccezione d'illegittimità della richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione formulata dal MIM, sicché occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, in accoglimento dell'eccezione formulata dal MIM.
3.La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in CP_1 dispositivo tenuto conto del carattere seriale delle questioni trattate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. La maggiorazione ex art. 4 co.
1-bis D-M- 55/2014 viene determinata nella misura del 10% tenuto conto della natura della causa.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di credito di l riconoscimento del trattamento Parte_1 accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e successivi CCNL di settore, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine descritti in ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 893,70, oltre alla maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 286,00 per compenso, comprensiva della maggiorazione ex art. 4 co.
1-bis D-M- 55/2014, oltre al contributo unificato se dovuto e se versato e oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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