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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2492/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGI Parte_1 C.F._1
IO e con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Piazza Vittorio Veneto n.
20;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COMASCHI Parte_2 C.F._2
EL e con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV) Via Agostino Depretis n.
47.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portalbera, in data 24/07/2010, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 2, dell'anno 2010; separati consensualmente con verbale in data 06/12/2023 e relativo decreto di omologa del
07/12/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 24 luglio 2010 in Portalbera
(PV).
2) ordinare al Comune di Portalbera (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso Per_1 il padre.
4) disciplinare il diritto di visita della madre come segue e cioè: la madre, oltre a quanto previsto di seguito, potrà avere e tenere con sé quando Per_1
desidera, previo accordo con la figlia, compatibilmente agli impegni scolastici ed eventualmente sportivi della figlia stessa ed agli impegni di lavoro della madre. In ogni caso e fino alla maggiore età della figlia:
Settimana A (turno materno 6-14; in realtà 5-15 considerando i tempi di rientro): martedì e giovedì dalle 16:00 alle 21:30; la madre, nei giorni di non frequentazione, avvisando per tempo, potrà andare a salutare la figlia presso la casa del padre, fermandosi per qualche momento con lei;
weekend materno: sabato dalle 10:00 alle 17:00; qualora la madre avesse turno di lavoro nella giornata di sabato: domenica dalle 10:00 alle 17:00, oppure sabato dalle 21:30 alla domenica alle 17:00;
Settimana B (turno materno 14-22; in realtà 13-23 considerando i tempi di rientro) sabato dalle
10:00 alle 17:00, oppure sabato dalle 21:30 alla domenica alle 17:00.
Tali orari potranno essere modificati in caso di cambio lavoro e di conseguenza cambio orari di lavoro della madre.
Le vacanze di Natale ed estive saranno da concordare tra i genitori, tenendo conto delle esigenze di . Per_1
I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori.
5) dichiarare che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli, con ripartizione al 50% delle spese extra-assegno da sostenere per gli stessi, come da Protocollo n.
2323/2016 del Tribunale di Pavia.
6) dichiarare i coniugi tenuti a concedersi reciproca autorizzazione ai fini del rilascio dei documenti validi per il loro espatrio e per quello della figlia minore.
7) dichiarare poi che ogni altra questione di natura economica e patrimoniale è stata risolta di comune accordo tra i ricorrenti.
8) dichiarare compensate le spese legali.”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 07/12/2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 06/12/2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Portalbera il giorno 24/07/2010 (atto n. 2 parte I, anno 2010); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2492/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGI Parte_1 C.F._1
IO e con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Piazza Vittorio Veneto n.
20;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COMASCHI Parte_2 C.F._2
EL e con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV) Via Agostino Depretis n.
47.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portalbera, in data 24/07/2010, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 2, dell'anno 2010; separati consensualmente con verbale in data 06/12/2023 e relativo decreto di omologa del
07/12/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 24 luglio 2010 in Portalbera
(PV).
2) ordinare al Comune di Portalbera (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso Per_1 il padre.
4) disciplinare il diritto di visita della madre come segue e cioè: la madre, oltre a quanto previsto di seguito, potrà avere e tenere con sé quando Per_1
desidera, previo accordo con la figlia, compatibilmente agli impegni scolastici ed eventualmente sportivi della figlia stessa ed agli impegni di lavoro della madre. In ogni caso e fino alla maggiore età della figlia:
Settimana A (turno materno 6-14; in realtà 5-15 considerando i tempi di rientro): martedì e giovedì dalle 16:00 alle 21:30; la madre, nei giorni di non frequentazione, avvisando per tempo, potrà andare a salutare la figlia presso la casa del padre, fermandosi per qualche momento con lei;
weekend materno: sabato dalle 10:00 alle 17:00; qualora la madre avesse turno di lavoro nella giornata di sabato: domenica dalle 10:00 alle 17:00, oppure sabato dalle 21:30 alla domenica alle 17:00;
Settimana B (turno materno 14-22; in realtà 13-23 considerando i tempi di rientro) sabato dalle
10:00 alle 17:00, oppure sabato dalle 21:30 alla domenica alle 17:00.
Tali orari potranno essere modificati in caso di cambio lavoro e di conseguenza cambio orari di lavoro della madre.
Le vacanze di Natale ed estive saranno da concordare tra i genitori, tenendo conto delle esigenze di . Per_1
I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori.
5) dichiarare che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli, con ripartizione al 50% delle spese extra-assegno da sostenere per gli stessi, come da Protocollo n.
2323/2016 del Tribunale di Pavia.
6) dichiarare i coniugi tenuti a concedersi reciproca autorizzazione ai fini del rilascio dei documenti validi per il loro espatrio e per quello della figlia minore.
7) dichiarare poi che ogni altra questione di natura economica e patrimoniale è stata risolta di comune accordo tra i ricorrenti.
8) dichiarare compensate le spese legali.”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 07/12/2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 06/12/2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Portalbera il giorno 24/07/2010 (atto n. 2 parte I, anno 2010); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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