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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12428/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Enzo Gaspare Lamuraglia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta: Parte_1 di aver percepito pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento a far data dal 22.06.2023;
che, a seguito di visita di revisione del 27.03.2024, risultava invalido civile nella misura del 80% senza diritto a percepire la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento;
che l convenuto, tuttavia, corrispondeva le prestazioni CP_1 dedotte relativamente alla mensilità di aprile 2024;
che, con provvedimento di accertamento datato 08.04.2024, notificato in data 26.04.2024, l convenuto comunicava a CP_1
la sussistenza a suo carico di un indebito di importo Parte_1 pari ad euro 865,09 derivante da ratei di accompagnamento e pensione di inabilità civile erogati ma non spettanti per la mensilità di aprile
2024.
Il ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti l'irripetibilità delle somme erogategli a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo intercorso dalla visita di revisione alla data di accertamento del presunto indebito e, per l'effetto, si dichiari nullo e/o annullabile il provvedimento di ripetizione dell'indebito per sopravvenuto difetto del requisito sanitario.
L convenuto si costituiva, eccepiva la legittimità della CP_1 pretesa avanzata stante la comunicazione del venir meno del requisito sanitario, come riscontrato all'esito della visita di revisione ed insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In materia analoga a quella oggetto dell'odierno procedimento la Corte di Appello territoriale di Bari ha ricordato che - con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L.
n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002).
Allo stesso modo, nel caso in scrutinio, non può disconoscersi il diritto dell' a ripetere l'indebita corresponsione delle CP_1 prestazioni dedotte in giudizio per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari, accertata a seguito di visita medica di revisione.
Invero, la circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dalla commissione medica (verbale CMO del 27/03/2024 – All. 2 parte ricorrente), esclude una situazione di persistente affidamento in capo al . Parte_1
Pertanto, ritenuto che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12428/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Enzo Gaspare Lamuraglia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta: Parte_1 di aver percepito pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento a far data dal 22.06.2023;
che, a seguito di visita di revisione del 27.03.2024, risultava invalido civile nella misura del 80% senza diritto a percepire la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento;
che l convenuto, tuttavia, corrispondeva le prestazioni CP_1 dedotte relativamente alla mensilità di aprile 2024;
che, con provvedimento di accertamento datato 08.04.2024, notificato in data 26.04.2024, l convenuto comunicava a CP_1
la sussistenza a suo carico di un indebito di importo Parte_1 pari ad euro 865,09 derivante da ratei di accompagnamento e pensione di inabilità civile erogati ma non spettanti per la mensilità di aprile
2024.
Il ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti l'irripetibilità delle somme erogategli a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo intercorso dalla visita di revisione alla data di accertamento del presunto indebito e, per l'effetto, si dichiari nullo e/o annullabile il provvedimento di ripetizione dell'indebito per sopravvenuto difetto del requisito sanitario.
L convenuto si costituiva, eccepiva la legittimità della CP_1 pretesa avanzata stante la comunicazione del venir meno del requisito sanitario, come riscontrato all'esito della visita di revisione ed insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In materia analoga a quella oggetto dell'odierno procedimento la Corte di Appello territoriale di Bari ha ricordato che - con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L.
n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002).
Allo stesso modo, nel caso in scrutinio, non può disconoscersi il diritto dell' a ripetere l'indebita corresponsione delle CP_1 prestazioni dedotte in giudizio per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari, accertata a seguito di visita medica di revisione.
Invero, la circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dalla commissione medica (verbale CMO del 27/03/2024 – All. 2 parte ricorrente), esclude una situazione di persistente affidamento in capo al . Parte_1
Pertanto, ritenuto che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giovanna Campanile