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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 25/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 300/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SOFFIATI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore.
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO in P.IVA_1 persona del Procuratore dello Stato dott. elettivamente domiciliato in VIA LARGO Controparte_2
PORTA NUOVA 9 38100 , presso il difensore. CP_1
APPELLATO
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'appellante: “In riforma della sentenza di primo grado n. 48-2025 del Giudice di Pace di Rovereto, resa nel giudizio RG 302-2025, voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e per l'effetto 1) dichiarare la nullità e/o annullare l'opposta ordinanza- ingiunzione 4654/24 del Commissariato del
Governo della Provincia di , emesso sulla base del verbale di contestazione 13V/13060189P del CP_1
12.08.24 della Polizia Locale di Rovereto, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio;
”.
Per l'appellato: “Contrariis reiectis, Rigettare l'appello perché infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese o loro compensazione in caso di soccombenza dell'Amministrazione”. pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso depositato il 09.05.2025 ha proposto rituale appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto n. 65/2025 pronunziata il 7 e depositata il 12 aprile
2025 nel proc. RG 302/2025, con la quale è stata respinta l'opposizione, proposta a norma dell'art. 205 codice della strada (di seguito c.d.s.), all'ordinanza-ingiunzione del Commissariato del Governo di Trento 4654/24 (cfr. doc. 1) fondata sul verbale di contestazione n. 13V/130601189P del 12.08.2024 della Polizia Locale di Rovereto (cfr. doc. 2), con la quale gli veniva ordinato il pagamento della complessiva somma di € 359,50, di cui € 347,00 a titolo di sanzione determinata a norma dell'art. 204 c.d.s. ed € 12.50 a titolo di spese di notificazione. Il Giudice di prime cure, dopo aver individuato i 4 motivi di opposizione nell'errore materiale compiuto dalla polizia locale nel verbale di contestazione invertendo la misura della velocità rilevata e quella contestata (rispettivamente km/h 70 e 65), nella prossima scadenza della taratura, nell'incertezza della presenza di segnaletica dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità nonché nel difetto di omologazione della apparecchiatura medesima, argomentava agevolmente il rigetto dei primi tre motivi, anche sulla base del pacifico orientamento secondo il quale il verbale di contestazione fa piena prova, sino a querela di falso, con riguardo ai fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale. Rigettava poi anche il quarto motivo, fondato sul difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, sulla base di una più articolata motivazione, fondata sull'esame dettagliato non solo dell'art. 142, comma 6 c.d.s., di cui l'opponente lamentava la violazione, ma anche dell'art. 201, comma 1-ter c.d.s., dell'art. 45 c.d.s. nonché dell'art. 4 decreto legge 121/2002, per giungere alla conclusione, anche in virtù degli “effetti della successione delle leggi nel tempo”, secondo la quale è sufficiente l'approvazione dell'apparecchiatura, non essendo necessaria l'omologazione. Questa conclusione viene supportata, da un lato, col rilievo che “ad oggi gli unici apparecchi ad essere utilizzati da qualsiasi organo di polizia sono solamente approvati, proprio perché non esiste una norma alla quale possa fare rifermento l'omologazione” e, dall'altro, con l'esposizione, in senso adesivo, della tesi patrocinata dalla difesa erariale secondo la quale vi è identità tra le procedure di omologazione ed approvazione, richiamando nel dettaglio il parere dell'Avvocatura Generale dello
Stato del 18.12.2024. A questo punto, rilevato che “alla luce delle risultanze documentali risultano provate sia la violazione contestata sulla base dei dati acquisiti dal Telelaser Trucam, sia la funzionalità dell'apparecchiatura, in quanto attestata dai pubblici ufficiali nel verbale, facenti prova fino a querela di falso”, rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza opposta, compensando integralmente le spese. Sia la conferma della sanzione sia la compensazione integrale delle spese sono prive di motivazione.
L'appello proposto è fondato su un unico motivo di gravame rappresentato dalla violazione dell'art. 142, comma 6 c.d.s. La difesa privata, richiamando l'ordinanza Cass., 18.04.2024, n. 10505 (non massimata) che, sulla base della netta distinzione tra approvazione ed omologazione, ha ritenuto illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, contesta sia che approvazione ed omologazione siano la stessa cosa sia che le altre norme citate dalla sentenza impugnata stabiliscono principi diversi da quelli chiaramente espressi dall'art. 142, comma 6 c.d.s. e ciò perché le norme citate, alle quali la pronunzia della Cassazione non a caso non ha fatto il minimo cenno, non c'entrano nulla col tema in discussione, perché l'art. 201 c.d.s. attiene alla non necessaria pagina 2 di 8 presenza degli agenti quando gli accertamenti si svolgono con apparecchi automatici, l'art. 45 c.d.s. attiene alle apparecchiature di controllo del traffico, l'art. 345 del regolamento di attuazione del c.d.s. si limita a stabilire che le apparecchiature per la rilevazione della velocità devono essere approvate dal Ministero dei Trasporti, ma ciò non toglie che debbano essere anche omologati e, infine, l'art. 4 D.L. 121/2022 ripete quanto già detto l'art. 45 c.d.s. Escluso che le norme citate possano aver equiparato approvazione ed omologazione, la difesa privata censura il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'istituto di diritto penale della successione delle leggi nel tempo, escludendo in ogni caso che le norme successive possano aver abrogato tacitamente l'art. 142, comma 6 c.d.s. Infine, l'appellante, nell'evidenziare i “grossolani errori giuridici nella sentenza” di primo grado, finisce col porre in dubbio persino la terzietà del giudice di primo grado assumendo che la sentenza sia la “scopiazzatura di un articolo scritto su un sito web della polizia locale”.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio l'appellato sostiene che la procedura di approvazione e di omologazione sono perfettamente sovrapponibili, non potendosi condividere quanto affermato dall'ordinanza nr. 10505 del 2024 secondo la quale l'approvazione sarebbe un mero procedimento amministrativo semplificato mentre l'omologazione un procedimento tecnico-amministrativo, con l'unica differenza che l'omologazione presuppone che le norme tecniche alle quali il dispositivo deve uniformarsi siano indicate nel regolamento di esecuzione del codice della strada. Non essendo mai state indicate in quel corpo normativo tutti i dispositivi di rilevamento della velocità sono solo approvati e mai omologati, con la conseguenza che necessariamente occorre giungere alla conclusone che è sufficiente l'approvazione, richiamando Cass., 05.02.2025, n. 2857 (non massimata). Argomenta, inoltre, che l'art. 201, comma 1 ter c.d.s., nell'individuare uno dei casi in cui è possibile la contestazione differita, con riferimento ai dispositivi fissi di rilevamento della velocità espressamente afferma che possono essere “omologati o approvati”, a conferma della perfetta sovrapponibilità delle due procedure. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata solo ammettendo che le spese processuali possano essere compensate in ragione della novità della questione e dei mutamenti di giurisprudenza.
Così precisato il contenuto della sentenza appellata e le posizioni delle parti, come precisato in limine alla discussione orale all'udienza odierna, oggetto del presente giudizio di appello è costituto esclusivamente dalla questione relativa all'omologazione ed approvazione dell'apparecchio mediante il quale la velocità è stata rilevata, con la conseguenza che il rigetto degli ulteriori 3 motivi dell'opposizione di primo grado, deve ritenersi passato in giudicato, come la stessa difesa privata ha convenuto in sede di discussione.
Ciò precisato l'appello proposto è infondato e va quindi rigettato, mentre la sentenza impugnata non merita le sferzanti critiche contenute nell'atto di appello, essendo nella sostanza corretta, sebbene occorra precisarne la motivazione nei termini di seguito riportati.
Dal verbale di contestazione prodotto (cfr. doc. 1) emerge con certezza che la sanzione è stata comminata per aver il in data 12.08.2024 alle ore 15.29, sulla s.s. 12 del Brennero nel Parte_1
Comune di Volano (TN) circolato alla guida della vettura Fiat Croma tg. DS2999SX alla velocità di 65 km/h, superando di 15 km/h il limite vigente in quel tratto di strada di 50 km/h, la velocità essendo pagina 3 di 8 stata determinata mediante apparecchiatura Telelaser Trucam matr. TC003076, oggetto di approvazione ministeriale n. 3248 del 13.06.2011 e con ultima taratura del 25.08.2023, previa applicazione della riduzione di 5 km/h rispetto alla velocità rilevata di 70 km/h. La contestazione è avvenuta in via immediata essendo gli agenti di polizia locale presenti.
Ai fini della soluzione del caso in esame è bene partire dal dato normativo, anche con riferimento alle modifiche intervenute nel corso del tempo, esposto nel modo più neutro possibile per passare poi alla relativa interpretazione.
Norma fondamentale è l'art. 142 c.d.s., dedicato alla disciplina dei limiti di velocità, che, alcomma 6 c.d.s. stabilisce che “per la determinazione dei limiti della velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Questa parte di norma è rimasta invariata sin dall'approvazione del nuovo codice della strada, precedente al regolamento di esecuzione, perché le modifiche intervenute nel 2007 (cfr. art. 3, comma 1 lett. a del d.l. nr. 117 del 2007) hanno riguardato aspetti non rilevanti nella presente sede (i dispositivi di calcolo della velocità media su tratti determinati e l'obbligo della preventiva segnalazione e le modalità di impiego). L'articolo in parola è dedicato alla disciplina dei limiti di velocità.
L'art. 45, comma 6 c.d.s. nel testo originario del 1992 disponeva: “nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e di regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazione alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”. L'utilizzo della
“e” tra approvazione ed omologazione fa pensare a distinte procedure che possono intervenire anche sul medesimo dispositivo, anche se è l'ampio rinvio al regolamento chiarisce che solo alla stregua delle norme da esso poste si potrà chiarire il rapporto tra di esse.
Tuttavia, già nel 1993 (cfr. art. 20 d.lvo n. 360 del 1993), subito dopo l'approvazione del regolamento di esecuzione nel dicembre 1992, la norma è stata modificata sostituendo la “e con “od” tra approvazione ed omologazione e questa modifica fa pensare a due procedure alternative nel senso cioè che un dispositivo può essere approvato od omologato ma non può essere prima approvato e poi anche omologato, sebbene ancora sia essenziale l'esame del regolamento.
Riguardo a questa norma è anche opportuno ricordare che con sentenza nr. 113 del 2015 la Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Questo esito è stato motivato sul rilievo che
“qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazione dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”. Dopo aver precisato come l'art. 45, comma 6 c.d.s. “è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori”, a norma dell'art. 142, comma 6 c.p.c. che realizza un ragionevole bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale ed il diritto di difesa degli utenti della strada, perché pagina 4 di 8 la parziale inversione dell'onere della prova trova un ragionevole spiegazione dell'affidabilità che l'omologazione e la taratura conferiscono alle prestazioni dell'autovelox, afferma tuttavia che col trascorrere del tempo dall'omologazione questa ragionevolezza si perde perché per sorreggerla risulta essenziale che detta affidabilità sia mantenuta nel corso del tempo mediante verifiche periodiche.
L'art. 201 c.d.s. dedicato alla notificazione delle violazioni e all'individuazione dei casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, nel testo originario non faceva alcun cenno ai dispositivi di rilevamento della velocità. Ma nel 2003 (cfr. 4, comma 1, lett. b d.lvo nr. 151 del 2003) veniva inserito il comma 1-ter il quale, tra l'altro, precisava che “nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”. Veniva, pertanto, utilizzata la medesima espressione “apparecchiature debitamente omologate” già utilizzata nell'art. 142, comma 6 c.d.s. Merita di essere sottolineato come tra i casi richiamati, quello del comma 1-bis lett g) riguarda l'accertamento effettuato con dispositivi di cui all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 che si analizzerà in seguito. Tuttavia, nel 2010 (cfr. 36, comma 1 lett. e legge nr. 120 del 2010) l'espressione veniva modificata con
“dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Nella medesima occasione veniva inserito anche la lett. g-bis) al comma 1-bis dedicato all'accertamento di ulteriori violazioni per “mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”, in riferimento al quale veniva pure inserito il comma 1-quater per ribadire la non necessaria presenza degli organi di polizia stradale “qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Queste disposizioni, come correttamente argomentato dalla difesa erariale, riguardano i dispositivi fissi, quali gli autovelox, perché per i dispositivi mobili, quale quello oggetto del presente giudizio, la presenza degli agenti di polizia stradale è invece prevista.
Col decreto legge 20 giugno 2002 nr. 121 (convertito con legge 1° agosto 2002 nr. 168) –
“Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale – all'art. 4 veniva prevista la possibilità di utilizzare o installare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico “finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176” c.d.s. (cfr. comma 1) precisando che gli stessi
“devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6” c.d.s. La norma, come già si è evidenziato, è richiamata nell'art. 201, comma 1-bis lettera f).
Venendo alle norme del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'art. 345 afferma, al comma 1 che “le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente”. Ma la norma più rilevante, ai presenti fini, è il comma 2 secondo il quale dette apparecchiature “devono essere approvate dal Ministro dei lavori pubblici”, con la precisazione che “in sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità (…) al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 55 con un minimo di 5 km/h”.
pagina 5 di 8 Fondamentale è anche l'art. 192 del regolamento esecutivo dedicato alla omologazione ed approvazione di cui all'art. 45 c.d.s. Ebbene il primo comma disciplina la procedura necessaria per ottenere “l'omologazione o la approvazione di segnali, dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e al regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazione alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi (…)”, precisando che l'interessato deve presentare domanda all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazione di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto e presentando almeno due prototipi. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico- amministrative necessarie.
Il comma 2 dispone che l'ispettorato “accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”. Il comma 3 dispone che “quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentai o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2” ed il comma 4 precisa che nei casi di omologazione o di approvazione il autorizza la CP_1 produzione e la commercializzazione del prodotto.
Merita, infine, di essere richiamato il decreto nr. 282/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il quale, da un lato, precisa che “nelle more della emanazione di specifiche norme di omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede all'approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato” (cfr. art. 1) e, dall'altro, ha precisato che l'obbligo delle verifiche periodiche mediante controlli di funzionalità e taratura debba avvenire una volta all'anno, dando così piena attuazione alla sentenza nr. 113 del 2015 della Corte Costituzionale sopra richiamata.
Ebbene esposto l'articolato sistema normativo di riferimento, anche nella sua dimensione diacronica, ritiene questa Giudice che non sia per nulla condivisibile la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di legittimità nella citata ordinanza nr.10505 del 2025 secondo la quale vi sarebbe una “distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura
e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la produzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio (…) nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”, sicché l'omologazione consisterebbe in una procedura necessariamente amministrativa avente natura necessariamente tecnica, mentre l'approvazione costituirebbe un passaggio propedeutico al fine di procedere all'omologazione. Questa interpretazione è stata condivisa, senza alcun ulteriore approfondimento da Cass., 26.07.2024, n. 20913 e da Cass.,
14.05.2025, n. 12924.
pagina 6 di 8 Al contrario si deve invece affermare che la procedura per ottenere l'omologazione o l'approvazione è identica, essendo fondata sul medesimo tipo di domanda e sui medesimi accertamenti, anche mediante prove in laboratorio, da pate dei competenti uffici amministrativi, mentre ciò che cambia è la sola presenza di prescrizioni stabilite nel regolamento di esecuzione al c.d.s., ma ciò non significa affatto che in caso di approvazione il dispositivo non debba rispondere a precise regole tecniche, proprie del settore di riferimento, al fine di assicurare, come espressamente prescritto dall'art. 345 del regolamento esecutivo che sia costruito allo scopo di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. In buona sostanza se le prescrizioni tecniche sono inserite nel regolamento l'esito finale della procedura sarà l'omologazione, mentre se quelle prescrizioni sono ad esso esterne l'esito sarà l'approvazione, la quale tuttavia consiste pure in un attestato pubblico di affidabilità delle misurazioni eseguite dal dispositivo. Nessuna norma autorizza a ritenere che l'approvazione sia una procedura semplificata che costituisce momento propedeutico rispetto all'omologazione, perché le norme sono chiare nello stabilire che vi sono elementi le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel regolamento e che, pertanto, potranno essere solo omologate (quali, ad es. i segnali stradali) e vi sono invece elementi per i quali il regolamento non prevede le prescrizioni tecniche e che, pertanto, potranno essere solo approvate. D'altra parte, la modifica intervenuta nell'art. 45, comma 6 c.d.s. rende manifesto che sono procedura che, sia pure fondate su identici presupposti, sono alternative e non si possono cumulare.
Siccome nel regolamento non sono mai state inserite le prescrizioni tecniche per i dispostivi di accertamento della velocità dei veicoli, siano essi fissi o mobili, ne consegue che detti dispositivi, allo stato attuale della normativa, possono essere solo approvati e mai omologati, come del resto conferma sia l'art. 192, comma 3 sia l'art. 345 del regolamento, oltre che il decreto ministeriale nr. 282 del 2017.
Se fosse corretta l'interpretazione offerta dalla Cassazione nelle pronunce sopra richiamata, si dovrebbe giungere alla conclusione che tutte le sanzioni comminate per eccesso della velocità rilevata con dispositivi sono illegittime, sia quelle passate, sia quelle presenti sia quelle future, appunto perché detti dispositivi non possono essere omologati ma solo approvati, con grave pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale (per analoghe valutazioni cfr. Trib. Bari 12.06.2024, n. 274).
Alla luce dei rilievi che precedono si deve ritenere che l'espressione “debitamente omologate (…) come precisato nel regolamento” contenuta nell'art. 142, comma 6 c.d.s. debba intendersi come
“debitamente approvate”, perché, allo stato, l'affidabilità dei dispositivi di misurazione della velocità può essere attestata unicamente mediante approvazione e non mediante omologazione. Infatti, è lo stesso regolamento, al quale l'art. 142, comma 6 cit espressamente rinvia, a stabilire che questi dispositivi possono essere solo approvati e non omologati, per le ragioni sopra spiegate. La diversa dizione formale si spiega unicamente col fatto che la norma è precedente al regolamento e, d'altra parte, è pure rilevante che tutte le norma del codice della strada inserite successivamente recano, come si è visto, l'indicazione “omologate ovvero approvate” al fine di garantire perfetta legittimità alle misurazioni di velocità eseguiti con i dispositivi approvati, mentre il riferimento a quelli omologati deve intendersi come qui dispositivi per i quali, in futuro, saranno dettati prescrizioni all'interno del regolamento esecutivo e, pertanto, che dovranno essere omologati.
Infine, dirimente risulta essere l'art. 4 d.l. nr. 121 del 2002 che pure espressamente stabilisce la piena legittimità di utilizzo di dispositivi omologati o approvati e trattandosi di norma successiva all'art. 142, comma 6 c.d.s., in ogni caso, dovrebbe prevalere, così come l'art. 201, comma 1-ter c.d.s. come modificato nel 2010. pagina 7 di 8 Si deve dunque ritenere che la misurazione della velocità nel caso di specie, in quanto effettuata con apparecchio Telelaser debitamente approvato e sottoposto a verifica periodica mediante taratura entro l'anno, sia pienamente legittima ed utilizzabile come fonte di prove dell'illecito amministrativo contestato, che si deve dunque ritenere accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.
L'appello proposto va dunque integralmente rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto all'entità della sanzione che va sempre motivata, a norma dell'art. 7, comma 8 d.lvo nr. 150 del
2011 appare congrua la sanzione fissata nell'ordinanza-ingiunzione, essendo stata correttamente determinata, a norma dell'art. 204 c.d.s., nella misura pari al doppio del minimo edittale che, del resto, costituisce la misura minima una volta fatta opposizione in via amministrativa e, pertanto, non potrebbe neppure essere ridotta.
Quanto alle spese di lite, la novità della questione e la presenza di pronunce della Cassazione di segno contrario giustificano la compensazione integrale tra le parti.
Il rigetto dell'appello comporta che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater d.P.r. n. 115 del 2002 (t.u. spese di giustizia), si deve dare atto che sussistono i presupposti dell'obbligo dell'appellante del pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Riccardo Dies, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Rovereto n. 65/2025 pronunziata il 7 e depositata il 12 aprile 2025 nel proc. RG
302/2025, così provvede:
Rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza appellata e dando atto della sussistenza dei presupposti, a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. spese di giustizia dell'obbligo dell'appellante del pagamento del doppio contributo unificato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Rovereto, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 300/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SOFFIATI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore.
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO in P.IVA_1 persona del Procuratore dello Stato dott. elettivamente domiciliato in VIA LARGO Controparte_2
PORTA NUOVA 9 38100 , presso il difensore. CP_1
APPELLATO
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'appellante: “In riforma della sentenza di primo grado n. 48-2025 del Giudice di Pace di Rovereto, resa nel giudizio RG 302-2025, voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e per l'effetto 1) dichiarare la nullità e/o annullare l'opposta ordinanza- ingiunzione 4654/24 del Commissariato del
Governo della Provincia di , emesso sulla base del verbale di contestazione 13V/13060189P del CP_1
12.08.24 della Polizia Locale di Rovereto, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio;
”.
Per l'appellato: “Contrariis reiectis, Rigettare l'appello perché infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese o loro compensazione in caso di soccombenza dell'Amministrazione”. pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso depositato il 09.05.2025 ha proposto rituale appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto n. 65/2025 pronunziata il 7 e depositata il 12 aprile
2025 nel proc. RG 302/2025, con la quale è stata respinta l'opposizione, proposta a norma dell'art. 205 codice della strada (di seguito c.d.s.), all'ordinanza-ingiunzione del Commissariato del Governo di Trento 4654/24 (cfr. doc. 1) fondata sul verbale di contestazione n. 13V/130601189P del 12.08.2024 della Polizia Locale di Rovereto (cfr. doc. 2), con la quale gli veniva ordinato il pagamento della complessiva somma di € 359,50, di cui € 347,00 a titolo di sanzione determinata a norma dell'art. 204 c.d.s. ed € 12.50 a titolo di spese di notificazione. Il Giudice di prime cure, dopo aver individuato i 4 motivi di opposizione nell'errore materiale compiuto dalla polizia locale nel verbale di contestazione invertendo la misura della velocità rilevata e quella contestata (rispettivamente km/h 70 e 65), nella prossima scadenza della taratura, nell'incertezza della presenza di segnaletica dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità nonché nel difetto di omologazione della apparecchiatura medesima, argomentava agevolmente il rigetto dei primi tre motivi, anche sulla base del pacifico orientamento secondo il quale il verbale di contestazione fa piena prova, sino a querela di falso, con riguardo ai fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale. Rigettava poi anche il quarto motivo, fondato sul difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, sulla base di una più articolata motivazione, fondata sull'esame dettagliato non solo dell'art. 142, comma 6 c.d.s., di cui l'opponente lamentava la violazione, ma anche dell'art. 201, comma 1-ter c.d.s., dell'art. 45 c.d.s. nonché dell'art. 4 decreto legge 121/2002, per giungere alla conclusione, anche in virtù degli “effetti della successione delle leggi nel tempo”, secondo la quale è sufficiente l'approvazione dell'apparecchiatura, non essendo necessaria l'omologazione. Questa conclusione viene supportata, da un lato, col rilievo che “ad oggi gli unici apparecchi ad essere utilizzati da qualsiasi organo di polizia sono solamente approvati, proprio perché non esiste una norma alla quale possa fare rifermento l'omologazione” e, dall'altro, con l'esposizione, in senso adesivo, della tesi patrocinata dalla difesa erariale secondo la quale vi è identità tra le procedure di omologazione ed approvazione, richiamando nel dettaglio il parere dell'Avvocatura Generale dello
Stato del 18.12.2024. A questo punto, rilevato che “alla luce delle risultanze documentali risultano provate sia la violazione contestata sulla base dei dati acquisiti dal Telelaser Trucam, sia la funzionalità dell'apparecchiatura, in quanto attestata dai pubblici ufficiali nel verbale, facenti prova fino a querela di falso”, rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza opposta, compensando integralmente le spese. Sia la conferma della sanzione sia la compensazione integrale delle spese sono prive di motivazione.
L'appello proposto è fondato su un unico motivo di gravame rappresentato dalla violazione dell'art. 142, comma 6 c.d.s. La difesa privata, richiamando l'ordinanza Cass., 18.04.2024, n. 10505 (non massimata) che, sulla base della netta distinzione tra approvazione ed omologazione, ha ritenuto illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, contesta sia che approvazione ed omologazione siano la stessa cosa sia che le altre norme citate dalla sentenza impugnata stabiliscono principi diversi da quelli chiaramente espressi dall'art. 142, comma 6 c.d.s. e ciò perché le norme citate, alle quali la pronunzia della Cassazione non a caso non ha fatto il minimo cenno, non c'entrano nulla col tema in discussione, perché l'art. 201 c.d.s. attiene alla non necessaria pagina 2 di 8 presenza degli agenti quando gli accertamenti si svolgono con apparecchi automatici, l'art. 45 c.d.s. attiene alle apparecchiature di controllo del traffico, l'art. 345 del regolamento di attuazione del c.d.s. si limita a stabilire che le apparecchiature per la rilevazione della velocità devono essere approvate dal Ministero dei Trasporti, ma ciò non toglie che debbano essere anche omologati e, infine, l'art. 4 D.L. 121/2022 ripete quanto già detto l'art. 45 c.d.s. Escluso che le norme citate possano aver equiparato approvazione ed omologazione, la difesa privata censura il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'istituto di diritto penale della successione delle leggi nel tempo, escludendo in ogni caso che le norme successive possano aver abrogato tacitamente l'art. 142, comma 6 c.d.s. Infine, l'appellante, nell'evidenziare i “grossolani errori giuridici nella sentenza” di primo grado, finisce col porre in dubbio persino la terzietà del giudice di primo grado assumendo che la sentenza sia la “scopiazzatura di un articolo scritto su un sito web della polizia locale”.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio l'appellato sostiene che la procedura di approvazione e di omologazione sono perfettamente sovrapponibili, non potendosi condividere quanto affermato dall'ordinanza nr. 10505 del 2024 secondo la quale l'approvazione sarebbe un mero procedimento amministrativo semplificato mentre l'omologazione un procedimento tecnico-amministrativo, con l'unica differenza che l'omologazione presuppone che le norme tecniche alle quali il dispositivo deve uniformarsi siano indicate nel regolamento di esecuzione del codice della strada. Non essendo mai state indicate in quel corpo normativo tutti i dispositivi di rilevamento della velocità sono solo approvati e mai omologati, con la conseguenza che necessariamente occorre giungere alla conclusone che è sufficiente l'approvazione, richiamando Cass., 05.02.2025, n. 2857 (non massimata). Argomenta, inoltre, che l'art. 201, comma 1 ter c.d.s., nell'individuare uno dei casi in cui è possibile la contestazione differita, con riferimento ai dispositivi fissi di rilevamento della velocità espressamente afferma che possono essere “omologati o approvati”, a conferma della perfetta sovrapponibilità delle due procedure. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata solo ammettendo che le spese processuali possano essere compensate in ragione della novità della questione e dei mutamenti di giurisprudenza.
Così precisato il contenuto della sentenza appellata e le posizioni delle parti, come precisato in limine alla discussione orale all'udienza odierna, oggetto del presente giudizio di appello è costituto esclusivamente dalla questione relativa all'omologazione ed approvazione dell'apparecchio mediante il quale la velocità è stata rilevata, con la conseguenza che il rigetto degli ulteriori 3 motivi dell'opposizione di primo grado, deve ritenersi passato in giudicato, come la stessa difesa privata ha convenuto in sede di discussione.
Ciò precisato l'appello proposto è infondato e va quindi rigettato, mentre la sentenza impugnata non merita le sferzanti critiche contenute nell'atto di appello, essendo nella sostanza corretta, sebbene occorra precisarne la motivazione nei termini di seguito riportati.
Dal verbale di contestazione prodotto (cfr. doc. 1) emerge con certezza che la sanzione è stata comminata per aver il in data 12.08.2024 alle ore 15.29, sulla s.s. 12 del Brennero nel Parte_1
Comune di Volano (TN) circolato alla guida della vettura Fiat Croma tg. DS2999SX alla velocità di 65 km/h, superando di 15 km/h il limite vigente in quel tratto di strada di 50 km/h, la velocità essendo pagina 3 di 8 stata determinata mediante apparecchiatura Telelaser Trucam matr. TC003076, oggetto di approvazione ministeriale n. 3248 del 13.06.2011 e con ultima taratura del 25.08.2023, previa applicazione della riduzione di 5 km/h rispetto alla velocità rilevata di 70 km/h. La contestazione è avvenuta in via immediata essendo gli agenti di polizia locale presenti.
Ai fini della soluzione del caso in esame è bene partire dal dato normativo, anche con riferimento alle modifiche intervenute nel corso del tempo, esposto nel modo più neutro possibile per passare poi alla relativa interpretazione.
Norma fondamentale è l'art. 142 c.d.s., dedicato alla disciplina dei limiti di velocità, che, alcomma 6 c.d.s. stabilisce che “per la determinazione dei limiti della velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Questa parte di norma è rimasta invariata sin dall'approvazione del nuovo codice della strada, precedente al regolamento di esecuzione, perché le modifiche intervenute nel 2007 (cfr. art. 3, comma 1 lett. a del d.l. nr. 117 del 2007) hanno riguardato aspetti non rilevanti nella presente sede (i dispositivi di calcolo della velocità media su tratti determinati e l'obbligo della preventiva segnalazione e le modalità di impiego). L'articolo in parola è dedicato alla disciplina dei limiti di velocità.
L'art. 45, comma 6 c.d.s. nel testo originario del 1992 disponeva: “nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e di regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazione alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”. L'utilizzo della
“e” tra approvazione ed omologazione fa pensare a distinte procedure che possono intervenire anche sul medesimo dispositivo, anche se è l'ampio rinvio al regolamento chiarisce che solo alla stregua delle norme da esso poste si potrà chiarire il rapporto tra di esse.
Tuttavia, già nel 1993 (cfr. art. 20 d.lvo n. 360 del 1993), subito dopo l'approvazione del regolamento di esecuzione nel dicembre 1992, la norma è stata modificata sostituendo la “e con “od” tra approvazione ed omologazione e questa modifica fa pensare a due procedure alternative nel senso cioè che un dispositivo può essere approvato od omologato ma non può essere prima approvato e poi anche omologato, sebbene ancora sia essenziale l'esame del regolamento.
Riguardo a questa norma è anche opportuno ricordare che con sentenza nr. 113 del 2015 la Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Questo esito è stato motivato sul rilievo che
“qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazione dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”. Dopo aver precisato come l'art. 45, comma 6 c.d.s. “è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori”, a norma dell'art. 142, comma 6 c.p.c. che realizza un ragionevole bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale ed il diritto di difesa degli utenti della strada, perché pagina 4 di 8 la parziale inversione dell'onere della prova trova un ragionevole spiegazione dell'affidabilità che l'omologazione e la taratura conferiscono alle prestazioni dell'autovelox, afferma tuttavia che col trascorrere del tempo dall'omologazione questa ragionevolezza si perde perché per sorreggerla risulta essenziale che detta affidabilità sia mantenuta nel corso del tempo mediante verifiche periodiche.
L'art. 201 c.d.s. dedicato alla notificazione delle violazioni e all'individuazione dei casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, nel testo originario non faceva alcun cenno ai dispositivi di rilevamento della velocità. Ma nel 2003 (cfr. 4, comma 1, lett. b d.lvo nr. 151 del 2003) veniva inserito il comma 1-ter il quale, tra l'altro, precisava che “nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”. Veniva, pertanto, utilizzata la medesima espressione “apparecchiature debitamente omologate” già utilizzata nell'art. 142, comma 6 c.d.s. Merita di essere sottolineato come tra i casi richiamati, quello del comma 1-bis lett g) riguarda l'accertamento effettuato con dispositivi di cui all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 che si analizzerà in seguito. Tuttavia, nel 2010 (cfr. 36, comma 1 lett. e legge nr. 120 del 2010) l'espressione veniva modificata con
“dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Nella medesima occasione veniva inserito anche la lett. g-bis) al comma 1-bis dedicato all'accertamento di ulteriori violazioni per “mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”, in riferimento al quale veniva pure inserito il comma 1-quater per ribadire la non necessaria presenza degli organi di polizia stradale “qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Queste disposizioni, come correttamente argomentato dalla difesa erariale, riguardano i dispositivi fissi, quali gli autovelox, perché per i dispositivi mobili, quale quello oggetto del presente giudizio, la presenza degli agenti di polizia stradale è invece prevista.
Col decreto legge 20 giugno 2002 nr. 121 (convertito con legge 1° agosto 2002 nr. 168) –
“Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale – all'art. 4 veniva prevista la possibilità di utilizzare o installare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico “finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176” c.d.s. (cfr. comma 1) precisando che gli stessi
“devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6” c.d.s. La norma, come già si è evidenziato, è richiamata nell'art. 201, comma 1-bis lettera f).
Venendo alle norme del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'art. 345 afferma, al comma 1 che “le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente”. Ma la norma più rilevante, ai presenti fini, è il comma 2 secondo il quale dette apparecchiature “devono essere approvate dal Ministro dei lavori pubblici”, con la precisazione che “in sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità (…) al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 55 con un minimo di 5 km/h”.
pagina 5 di 8 Fondamentale è anche l'art. 192 del regolamento esecutivo dedicato alla omologazione ed approvazione di cui all'art. 45 c.d.s. Ebbene il primo comma disciplina la procedura necessaria per ottenere “l'omologazione o la approvazione di segnali, dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e al regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazione alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi (…)”, precisando che l'interessato deve presentare domanda all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazione di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto e presentando almeno due prototipi. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico- amministrative necessarie.
Il comma 2 dispone che l'ispettorato “accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”. Il comma 3 dispone che “quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentai o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2” ed il comma 4 precisa che nei casi di omologazione o di approvazione il autorizza la CP_1 produzione e la commercializzazione del prodotto.
Merita, infine, di essere richiamato il decreto nr. 282/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il quale, da un lato, precisa che “nelle more della emanazione di specifiche norme di omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede all'approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato” (cfr. art. 1) e, dall'altro, ha precisato che l'obbligo delle verifiche periodiche mediante controlli di funzionalità e taratura debba avvenire una volta all'anno, dando così piena attuazione alla sentenza nr. 113 del 2015 della Corte Costituzionale sopra richiamata.
Ebbene esposto l'articolato sistema normativo di riferimento, anche nella sua dimensione diacronica, ritiene questa Giudice che non sia per nulla condivisibile la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di legittimità nella citata ordinanza nr.10505 del 2025 secondo la quale vi sarebbe una “distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura
e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la produzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio (…) nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”, sicché l'omologazione consisterebbe in una procedura necessariamente amministrativa avente natura necessariamente tecnica, mentre l'approvazione costituirebbe un passaggio propedeutico al fine di procedere all'omologazione. Questa interpretazione è stata condivisa, senza alcun ulteriore approfondimento da Cass., 26.07.2024, n. 20913 e da Cass.,
14.05.2025, n. 12924.
pagina 6 di 8 Al contrario si deve invece affermare che la procedura per ottenere l'omologazione o l'approvazione è identica, essendo fondata sul medesimo tipo di domanda e sui medesimi accertamenti, anche mediante prove in laboratorio, da pate dei competenti uffici amministrativi, mentre ciò che cambia è la sola presenza di prescrizioni stabilite nel regolamento di esecuzione al c.d.s., ma ciò non significa affatto che in caso di approvazione il dispositivo non debba rispondere a precise regole tecniche, proprie del settore di riferimento, al fine di assicurare, come espressamente prescritto dall'art. 345 del regolamento esecutivo che sia costruito allo scopo di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. In buona sostanza se le prescrizioni tecniche sono inserite nel regolamento l'esito finale della procedura sarà l'omologazione, mentre se quelle prescrizioni sono ad esso esterne l'esito sarà l'approvazione, la quale tuttavia consiste pure in un attestato pubblico di affidabilità delle misurazioni eseguite dal dispositivo. Nessuna norma autorizza a ritenere che l'approvazione sia una procedura semplificata che costituisce momento propedeutico rispetto all'omologazione, perché le norme sono chiare nello stabilire che vi sono elementi le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel regolamento e che, pertanto, potranno essere solo omologate (quali, ad es. i segnali stradali) e vi sono invece elementi per i quali il regolamento non prevede le prescrizioni tecniche e che, pertanto, potranno essere solo approvate. D'altra parte, la modifica intervenuta nell'art. 45, comma 6 c.d.s. rende manifesto che sono procedura che, sia pure fondate su identici presupposti, sono alternative e non si possono cumulare.
Siccome nel regolamento non sono mai state inserite le prescrizioni tecniche per i dispostivi di accertamento della velocità dei veicoli, siano essi fissi o mobili, ne consegue che detti dispositivi, allo stato attuale della normativa, possono essere solo approvati e mai omologati, come del resto conferma sia l'art. 192, comma 3 sia l'art. 345 del regolamento, oltre che il decreto ministeriale nr. 282 del 2017.
Se fosse corretta l'interpretazione offerta dalla Cassazione nelle pronunce sopra richiamata, si dovrebbe giungere alla conclusione che tutte le sanzioni comminate per eccesso della velocità rilevata con dispositivi sono illegittime, sia quelle passate, sia quelle presenti sia quelle future, appunto perché detti dispositivi non possono essere omologati ma solo approvati, con grave pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale (per analoghe valutazioni cfr. Trib. Bari 12.06.2024, n. 274).
Alla luce dei rilievi che precedono si deve ritenere che l'espressione “debitamente omologate (…) come precisato nel regolamento” contenuta nell'art. 142, comma 6 c.d.s. debba intendersi come
“debitamente approvate”, perché, allo stato, l'affidabilità dei dispositivi di misurazione della velocità può essere attestata unicamente mediante approvazione e non mediante omologazione. Infatti, è lo stesso regolamento, al quale l'art. 142, comma 6 cit espressamente rinvia, a stabilire che questi dispositivi possono essere solo approvati e non omologati, per le ragioni sopra spiegate. La diversa dizione formale si spiega unicamente col fatto che la norma è precedente al regolamento e, d'altra parte, è pure rilevante che tutte le norma del codice della strada inserite successivamente recano, come si è visto, l'indicazione “omologate ovvero approvate” al fine di garantire perfetta legittimità alle misurazioni di velocità eseguiti con i dispositivi approvati, mentre il riferimento a quelli omologati deve intendersi come qui dispositivi per i quali, in futuro, saranno dettati prescrizioni all'interno del regolamento esecutivo e, pertanto, che dovranno essere omologati.
Infine, dirimente risulta essere l'art. 4 d.l. nr. 121 del 2002 che pure espressamente stabilisce la piena legittimità di utilizzo di dispositivi omologati o approvati e trattandosi di norma successiva all'art. 142, comma 6 c.d.s., in ogni caso, dovrebbe prevalere, così come l'art. 201, comma 1-ter c.d.s. come modificato nel 2010. pagina 7 di 8 Si deve dunque ritenere che la misurazione della velocità nel caso di specie, in quanto effettuata con apparecchio Telelaser debitamente approvato e sottoposto a verifica periodica mediante taratura entro l'anno, sia pienamente legittima ed utilizzabile come fonte di prove dell'illecito amministrativo contestato, che si deve dunque ritenere accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.
L'appello proposto va dunque integralmente rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto all'entità della sanzione che va sempre motivata, a norma dell'art. 7, comma 8 d.lvo nr. 150 del
2011 appare congrua la sanzione fissata nell'ordinanza-ingiunzione, essendo stata correttamente determinata, a norma dell'art. 204 c.d.s., nella misura pari al doppio del minimo edittale che, del resto, costituisce la misura minima una volta fatta opposizione in via amministrativa e, pertanto, non potrebbe neppure essere ridotta.
Quanto alle spese di lite, la novità della questione e la presenza di pronunce della Cassazione di segno contrario giustificano la compensazione integrale tra le parti.
Il rigetto dell'appello comporta che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater d.P.r. n. 115 del 2002 (t.u. spese di giustizia), si deve dare atto che sussistono i presupposti dell'obbligo dell'appellante del pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Riccardo Dies, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Rovereto n. 65/2025 pronunziata il 7 e depositata il 12 aprile 2025 nel proc. RG
302/2025, così provvede:
Rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza appellata e dando atto della sussistenza dei presupposti, a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. spese di giustizia dell'obbligo dell'appellante del pagamento del doppio contributo unificato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Rovereto, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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