Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S ENTENZ A
nella causa civile iscritta al n. 830 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a San Giorgio a [...] il [...] (c.f.: C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca De Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in San Giorgio a Cremano alla via F. Turati 13;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1
elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via dei Mille n.7 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Sautariello (C.F.: C.F. 3 ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente -
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.02.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marigliano il 21.09.1988 dalla cui unione nascevano tre figli, Per_1, Per_2 e
Per 3 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, l'assegnazione della casa familiare alla و
resistente e la determinazione di un contributo al mantenimento economico della stessa di euro
300,00, vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito al ricorrente, assegnazione della casa familiare e mantenimento per sè. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., con ordinanza del 24.02.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla resistente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va invece rigettata le domanda di addebito proposta da parte ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi.
- -
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Orbene, tornando al caso di specie, parte resistente non ha fornito prova, essendo deceduta dalla prova testimoniale, della relazione extraconiugale asseritamente intrapresa dal ricorrente né della circostanza che questa sia stata la causa della crisi coniugale. Inoltre il ricorrente ha sempre dedotto nei propri scritti difensivi di avere sempre rispettato i doveri di madre e marito. Né rileva la circostanza che il ricorrente, in sede di separazione, dichiarando di non vivere con la compagna, abia di fatto ammesso di averne una. Non è dato, invero, sapere quando sia iniziata la relazione.
Circa le altre questioni, le parti convengono nel lasciare l'abitazione sita in Marigliano alla via
Salvator Rosa n. 5, abitazione acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni in data
13.09.2021 nella disponibilità abitativa della signora Controparte_1 e nel fatto che il sig.
Pt 1 continuerà a pagare la rata di mutuo di euro 398,00 contratto per il pagamento di parte del corrispettivo dell'immobile (l'altra metà del corrispettivo veniva versato dalla signora CP_1 utilizzando la metà del ricavato della vendita della casa familiare).
Nel prendere atto delle predette richieste congiunte il tribunale pertanto dispone che l'immobile sito in Marigliano alla via Salvatore Rosa 5 sia assegnato alla signora Controparte_1
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente, dal compendio probatorio in atti è emerso che: 1) il ricorrente percepisce un reddito annuale netto di circa 33.000,00 pari ad euro
2300,00 circa per 14 mensilità, è gravato dal pagamento della rata di mutuo di euro 398,00 contratto per l'acquisto dell'abitazione in Marigliano, ha incassato la somma di euro 32.000,00 circa derivante dalla vendita della casa familiare, è gravato da finanziamento contratto in data 13.10.2020 di euro
120,00 mensili, nonché da trattenuta di euro 311,00 sulla busta paga (di cui, peraltro non è prodotto alcun finanziamento), è comproprietario per la quota di 1/3 di immobile sito in Montecorice via
Sant'Antonio e terreno, entrambi ricevuti per successione del 10.09.2022; 2) la resistente non lavora e non ha mai lavorato in accordo con il coniuge (la circostanza non è contestata), non ha fonti di reddito, è comproprietaria nella quota di 11/40 di tre immobili in Marigliano alla via Cavour e di un terreno oltre che nella quota di un quinto di un terreno agricolo in Marigliano, il tutto ricevuto per successione. Orbene, ritenuto che tra le parti sussista una rilevante disparità economica (il ricorrente percepisce
33.000,00 euro annui a fronte dell'assenza di reddito della resistente) derivante da comuni scelte familiari (il ricorrente ha sempre lavorato mentre la resistente si è occupata in prevalenza della casa e della crescita di tre figli), considerato che la resistente vive nella casa acquistata dai coniugi nel
2021 (il chè costituisce posta economicamente rilevante), che il ricorrente non ha comprovato che i finanziamenti (tranne il mutuo) siano stati contratti per esigenze familiari o per esigenze personali che possano rilevare in questa sede, considerata la lunga durata del matrimonio, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora CP 1 versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 600,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, ciò con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Il rigetto della domanda di addebito comporta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
d) assegna l'immobile sito in Marigliano alla via Salvatore Rosa n. 5 alla signora CP_1
e) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora CP_1 versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 600,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza dalla domanda giudiziale.
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)