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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 7008/2025, avente ad oggetto: pagamento cassa integrazione in deroga.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, presso lo studio degli avv.ti Antonio
MB e IE RI, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli via A. De Gasperi n.55
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2025, il ricorrente premetteva di essere dipendente a tempo indeterminato della (già con mansioni di operaio di 4° livello, Controparte_2 CP_3
1 secondo il CCNL del Trasporto Aereo – Sezione Handlers, dal 01.07.2000 con anzianità convenzionale dal 01.10.1987.
Deduceva di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni per l'anno 2020, lamentando il mancato pagamento del Fondo, per il tramite dell' , per 18 giorni del mese di maggio 2020 (1- CP_1
2, 4-8,11-14, 17-20, 23-24, 31); per 20 giorni del mese di giugno 2020 (1, 4-7, 10-14, 16-20, 22-26 del calendario) e 17 giorni del mese di luglio 2020 (1-2, 5-8, 11-13, 17-20, 23-26 del calendario) per il complessivo importo di € 3.436,86.
Tanto premesso, il ricorrente adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' , per chiedere la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 3.436,86, CP_1 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver provveduto, in data 07.05.2025 e 08.05.2025, al pagamento delle prestazioni oggetto del ricorso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Preliminarmente si dà atto che l'esatto nome di battesimo del ricorrente è e non Parte_1
come riportato nella iscrizione a ruolo del fascicolo che pertanto va corretto in conformità Per_1
a quanto indicato in ricorso.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
2 - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è documentato che l' abbia provveduto a liquidare la prestazione dedotta in giudizio in data 07.05.2025 e 08.05.2025.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, tuttavia, documentato che il pagamento veniva corrisposto successivamente alla proposizione ed alla notifica del ricorso. CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio MB e IE RI.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 900,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, l'11.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 7008/2025, avente ad oggetto: pagamento cassa integrazione in deroga.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, presso lo studio degli avv.ti Antonio
MB e IE RI, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli via A. De Gasperi n.55
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2025, il ricorrente premetteva di essere dipendente a tempo indeterminato della (già con mansioni di operaio di 4° livello, Controparte_2 CP_3
1 secondo il CCNL del Trasporto Aereo – Sezione Handlers, dal 01.07.2000 con anzianità convenzionale dal 01.10.1987.
Deduceva di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni per l'anno 2020, lamentando il mancato pagamento del Fondo, per il tramite dell' , per 18 giorni del mese di maggio 2020 (1- CP_1
2, 4-8,11-14, 17-20, 23-24, 31); per 20 giorni del mese di giugno 2020 (1, 4-7, 10-14, 16-20, 22-26 del calendario) e 17 giorni del mese di luglio 2020 (1-2, 5-8, 11-13, 17-20, 23-26 del calendario) per il complessivo importo di € 3.436,86.
Tanto premesso, il ricorrente adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' , per chiedere la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 3.436,86, CP_1 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver provveduto, in data 07.05.2025 e 08.05.2025, al pagamento delle prestazioni oggetto del ricorso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Preliminarmente si dà atto che l'esatto nome di battesimo del ricorrente è e non Parte_1
come riportato nella iscrizione a ruolo del fascicolo che pertanto va corretto in conformità Per_1
a quanto indicato in ricorso.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
2 - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è documentato che l' abbia provveduto a liquidare la prestazione dedotta in giudizio in data 07.05.2025 e 08.05.2025.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, tuttavia, documentato che il pagamento veniva corrisposto successivamente alla proposizione ed alla notifica del ricorso. CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio MB e IE RI.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 900,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, l'11.12.2025 Il Giudice del lavoro
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