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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 24718/2022 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
P.VA , con sede in Santena, via Lancia n. 4 P.VA_1 elettivamente domiciliata in Collegno, via Buonarroti n. 1 presso e nello studio dell'avv. Marco
Tancredi, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, , con sede legale in Les Mans, 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon CP_2 P.VA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Soave del foro di Genova per procura 6.9.2019 in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Moncalieri, via Marco Polo n. 7, presso lo studio dell'avv. Cristina Cardi,
CONVENUTA -
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette nel merito
− accertate e dichiarate la validità e l'efficacia della polizza n. 8427290 al tempo del sinistro;
1 − accertata e dichiarata la sussumibilità del sinistro per cui è causa tra le garanzie offerte dalla predetta polizza per il veicolo Audi Tg*GA157VB;
− accertato e dichiarato l'inadempimento delle convenute e CP_1 Controparte_3
[...]
− accertata e dichiarata la congruità della quantificazione dei danni subiti dal predetto veicolo operata da parte attrice ed al netto delle condizioni generali di polizza;
condannare le convenute compagnie assicurative all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, quindi, al pagamento, in favore di parte attrice, cessionaria del credito, della somma di € 6.285,34= come determinata in narrativa.
Con il favore degli onorari oltre accessori come per legge del presente giudizio.
Si formula istanza affinché a norma dell'art.
1-bis. dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e s.m. il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 30 per cento dacché gli atti sono stati depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, consentendo al Magistrato la navigazione e la ricerca testuale e dei documenti all'interno degli atti;
a norma dell'art. 4 II c. del D.M. n. 55/2014 e s.m. il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 25 per cento per presenza d'una pluralità di parti;
Parte convenuta
Piaccia all'illustrissimo tribunale di Torino, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto incidenter tantum: in via principale nel merito:
❖ dichiarare la domanda attrice infondata in fatto e diritto e comunque non provata ed eccessiva. vinte integralmente le spese di lite;
❖ con vittoria integrale delle spese di lite anche di eventuale c.t.u. . in subordine, nel merito:
❖ nel denegato e non creduto caso di riconoscimento del diritto al risarcimento e/o indennizzo in capo a parte attrice, voglia liquidare alla stessa quanto strettamente di giustizia in base alle prove assunte in punto an et quantum debeatur, limitando l'esposizione indennitaria nell'ambito dei massimali, sottomassimali, esclusioni, franchigie, scoperti e quant'altro previsto nella polizza invocata”;
❖ con integrale compensazione delle spese di lite, anche della licenzianda c.t.u. in ogni caso, senza riconoscimento di alcun accessorio sulla somma risarcitoria eventualmente liquidanda, quali il cumulo degli interessi monetari e della rivalutazione o altre. in via istruttoria: con riserva di dedurre appositi capitoli di prova a sostegno delle tesi difensive sopra esposte, nelle sedi a ciò deputate dal codice di rito. nel denegato caso di suo licenziamento, previo compiuto assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice, tra i quesiti sottoponendi al c.t.u., si chiede licenziarsi ctu estimativa e/o comparativa protestandone sin d'ora le spese
2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente causa è stata introdotta dalla quale cessionaria del Parte_1 credito vantato dalla signora per il pagamento dell'indennizzo assicurativo Persona_1 asseritamente dovuto, in forza della polizza stipulata con la convenuta, a seguito del danneggiamento dell'autovettura Audi tg. GA157VB, di proprietà della cedente, causato da violenta grandinata.
A sostegno della domanda parte attrice ha allegato
. che il veicolo de quo, in data 28.6.2022, mentre si trovava regolarmente parcheggiato sulla pubblica via in Trofarello, via Terracini, era stato danneggiato a causa di una violenta grandinata che aveva interessato la zona;
. che il sinistro era stato tempestivamente denunciato all'assicurazione convenuta che, aperto il sinistro n. 422/4732, aveva provveduto alla nomina del perito solo in data 36.7.2022;
. che, stante l'inerzia della convenuta, la cedente aveva provveduto ad affidare l'auto alla carrozzeria attrice che in data 4.8.2022 aveva provveduto ad effettuare le riparazioni necessarie emettendo una fattura per complessivi € 8.502,30;
. che la signora aveva ceduto il credito vantato nei confronti della Persona_1 CP_1 relativo all'indennizzo per i suddetti danni, cessione notificata alla convenuta;
. che, nonostante i solleciti e la diffida inviata dal procuratore, nulla era stato corrisposto dalle compagnie convenute che, con comunicazione del 20.10.2022, avevano rifiutato il pagamento dell'indennizzo asserendo la mancata messa a disposizione del veicolo per la stima dei danni.
Ribadendo l'inadempimento delle convenute, richiamate le condizioni generali di polizza e applicato lo scoperto contrattuale, parte attrice instava per la condanna delle compagnie al pagamento della somma di € 6.285,34.
La e ritualmente costituitesi, hanno contestato CP_1 Controparte_1
l'operatività dell'invocata garanzia contrattuale gravando sull'attore l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto, quindi la prova che l'evento dannoso si sia verificato durante il periodo di vigenza della polizza, nonché la sussistenza del nesso causale tra gli importi richiesti e l'evento lesivo allegato. In ogni caso, hanno contestato il quantum dell'indennizzo richiesto ribadendo come il veicolo di proprietà della cedente non sia stato messo a disposizione del perito fiduciario al fine della stima dei danni.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., all'udienza del 20.2.2025, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea pare opportuno ribadire che
3 costituisce principio consolidato in tema di assicurazione contro i danni quello secondo il quale è onere dell'assicurato dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.
Considerato che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera” grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda ed in primo luogo l'effettivo verificarsi del sinistro, quale fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c., analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia, tenuto conto che le eccezioni sollevate dall'assicuratore al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia “non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo” (v. Cass. 2.4.2021, n.
9205).
****
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che gravasse sulla non Parte_1 solo la prova dell'avvenuta cessione del credito da parte del contraente/proprietario – Persona_1 come da doc. n. 3 parte attrice – ma altresì l'onere di provare la violenta grandinata quale evento coperto da garanzia assicurativa, l'entità del rimborso per le riparazioni resesi necessarie dagli effetti pregiudizievoli dell'evento atmosferico sulla carrozzeria del veicolo assicurato e, quindi, l'avvenuta esecuzione di tali riparazioni.
All'esito del giudizio, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio indicato, non avendo provato i fatti costitutivi del prospettato diritto all'indennizzo.
Più precisamente, nel caso in esame non è stata fornita idonea prova del fatto che il veicolo AUDI targato GA157VB sia stato colpito da un fenomeno atmosferico tale da consentire di ritenere sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione.
La parte attrice, infatti, ha allegato genericamente che il veicolo di proprietà della signora , in Per_1 data 28.6.2022, si trovava parcheggiato in Trofarello, via Terracini, quando sarebbe stato investito da una forte grandinata.
Ai fini della valutazione richiesta occorre evidenziare come la strada ove viene collocato l'occorso sia soltanto genericamente richiamata nell'atto introduttivo senza alcuna ulteriore indicazione, circostanza questa che non consente di comprendere dove si trovasse il veicolo considerata la lunghezza della via indicata e la circostanza che la stessa auto sarebbe risultata parcheggiata “nella” via indicata.
Lo stesso atto di cessione del credito, peraltro, non solo non fa menzione del luogo nel quale si sarebbe verificato l'evento dannoso, ma neppure indica la tipologia di evento dannoso, non riferendosi in alcun modo all'evento atmosferico avverso (v. doc. n. 3 parte attrice).
4 Tali imprecisioni rendono dubbia la collocazione spazio-temporale del veicolo, assumendo tale circostanza particolare rilievo nella misura in cui le grandinate sono per definizione eventi meteorologici particolarmente intensi, ma di breve durata, che interessano aree piuttosto limitate.
A ciò si aggiunga che a sostegno delle allegazioni attoree non è stata neppure prodotta ulteriore documentazione che contenga un riferimento all'evento atmosferico che si sarebbe verificato in
Trofarello, nella zona nella quale, secondo la narrativa dell'atto, si sarebbe trovata l'auto di proprietà della signora e si sarebbe verificata la grandinata che avrebbe danneggiato il veicolo. Per_1
In assenza di ulteriori elementi, deve ritenersi che parte attrice non abbia provato il presupposto dell'operare della polizza, ovvero l'evento coperto da garanzia assicurativa.
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Parimenti, deve osservarsi che la carrozzeria attrice non ha assolto in modo esaustivo l'onere di provare l'ammontare del danno.
L'effettiva esecuzione delle riparazioni non può, ovviamente, essere provata dalla mera emissione della fattura atteso che tale documentazione è riconducibile alla stessa parte attrice, in assenza (presumibile) di pagamento, attesa l'avvenuta cessione del credito.
A ciò si aggiunga che l'attrice non ha neppure articolato capi di prova in ordine all'esecuzione delle lavorazioni effettuate e oggetto di fatturazione, limitandosi a ribadire la sussistenza dei danni alla luce delle fotografie prodotte e tempestivamente inviate alla compagnia assicurativa.
Peraltro, la carenza probatoria non può colmarsi con le foto prodotte in atti essendo dalle stesse impossibile ricavare l'entità dei danni, anche tenuto conto del fatto che non è dato sapere in quali condizioni versasse il veicolo prima dell'evento atmosferico avverso.
Né la carenza probatoria avrebbe potuto essere colmata mediante CTU che, in ragione dell'onere probatorio gravante sulle parti, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, risultando superflua ogni ulteriore istruttoria, non essendo stata raggiunta idonea prova né dell'an né del quantum debeatur, quali fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, la domanda attorea deve essere respinta.
III
In applicazione del principio della soccombenza, la deve essere Parte_1 condannata a rifondere alla le spese di lite, che Controparte_4 vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività concretamente svolta, dell'assenza di questioni complesse e della mancata istruttoria e così applicandosi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
5 rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
; Controparte_4 condanna l'attrice a rimborsare in favore delle convenute le spese di lite, che liquida in complessivi €
2.540,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, VA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 19.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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