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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3065/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBIANI STEFANO
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. MARCHIORI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2
avv. ORESTINO ANTOGIROLAMI e avv. SABRINA SANTUCCI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Rilevava l'opponente quanto segue - il credito ingiunto non è provato sia con riferimento ai consumi energetici fatturati che alle condizioni generali di contratto che non recano alcuna sottoscrizione - in mancanza di specifica negoziazione delle condizioni economiche della fornitura e delle tariffe del servizio erogato non c'è prova che il credito ingiunto corrisponda alla reale debenza della società - i Parte_2
documenti avversari n. 9 e 10 sono privi di valenza probatoria in quanto trattasi di scritture anonime senza indicazione della loro provenienza e dei soggetti che le hanno materialmente predisposte riproducenti meri prospetti non verificabili nei dati e non supportati da elementi oggettivi di riscontro - la richiesta di pagamento dilazionato di cui al documento avversario n. 13 non costituisce riconoscimento di debito in quanto si riferisce ad un importo diverso da quello oggetto di ingiunzione.
Occorre innanzitutto evidenziare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio in ordine alla legittimità del credito azionato in via monitoria – sia nell'an che nel quantum grava su parte opposta, attrice in senso sostanziale, pur se formalmente convenuta (cfr. Cass. 6091/20; cfr. anche Cass. 15148/18 e Cass.
21466/13): ne discende che l'eventuale carenza probatoria ridonda in danno dell'opposta.
Va rilevato, inoltre, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta
Pag. 2 di 7 l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.
Soddisfatti tali preliminari e passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata per i motivi che si vengono ad esplicitare.
Con riferimento al tema della prova dei consumi di energia elettrica, la Suprema Corte ha precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Civ., sez. 6-3, ord. n. 297 del 9.1.2020).
Nel caso in esame non è stato denunciato il cattivo funzionamento del contatore né che i consumi posti a fondamento della pretesa azionata corrispondessero a quelli effettivi ma unicamente che la fatturazione era riferita a consumi stimati e che non erano state eseguite le rilevazioni effettive dei consumi.
Quanto alla mancata effettuazione delle rilevazioni effettive con conseguente addebito di un importo elevato, l'illegittimità del comportamento del fornitore può condurre al mancato pagamento dei consumi.
Il principio di diritto è che la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati.
Pag. 3 di 7 Parte opposta avrebbe dovuto dimostrare la effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.
E' appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi "in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta" (cfr.
Cass. 10313/04, n. 1236/03 e n. 17041/02).
L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall'utente.
Di conseguenza spettava all'opposta, in ossequio alla regola generale di distribuzione della prova, dimostrare che i consumi addebitati scaturivano da una lettura periodica, ed in contraddittorio, con le risultanze del misuratore.
In difetto di valida prova sul punto, siccome contenuta in documenti forniti unilateralmente dalla società somministratrice, la pretesa va rigettata.
In materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che hanno causato l'inadempimento.
Con riferimento ai contratti di somministrazione relativi a utenza domestica (acqua, luce, gas), incombe al somministrante fornire la prova dell'effettiva erogazione del servizio dedotto in contratto, del funzionamento del contatore, operando con riferimento ai consumi ivi rilevati una presunzione di veridicità.
Parte opposta non ha adempiuto all'onere probatorio, dimostrando l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio su cui si fonda il credito;
non ha dato prova dell'effettività
Pag. 4 di 7 dei consumi rispetto ai dati forniti dal contatore, né la prova del corretto funzionamento del contatore inerente all'utenza oggetto di causa.
L'opposta non ha dato prova della fondatezza della pretesa e pertanto la domanda di pagamento deve essere respinta.
In verità, condividendo le conclusioni della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
In definitiva nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. n. 5573/97, n. 9685/00 e n. 17050/11).
In senso contrario neppure vale obiettare che parte opponente avrebbe riconosciuto la sussistenza del debito chiedendo una rateazione dell'importo: in proposito si rileva che quand'anche si volesse ammettere che la abbia chiesto di suddividere Parte_2
l'ingente importo di cui al monitorio in rate mensili, tale circostanza non potrebbe integrare gli estremi del riconoscimento di debito non potendo argomentarsi semplicemente da tale richiesta la consapevolezza dell'esistenza del debito rivelatoria della volontarietà che caratterizza tale istituto (cfr. per tutte Cass. 25943/05).
La ctu richiesta è del tutto esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune probatorie.
Si sottolinea, altresì, che nelle controversie come quella in esame, l'atto introduttivo – ricorso monitorio - redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente
"esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali.
Tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente
Pag. 5 di 7 esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate
(cfr. Cass. n.30218/17).
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Le richieste dell'opposta erano dirette in particolare “…a verificare i volumi dei consumi periodici dell'utente…”; evidente il carattere esplorativo di tale richiesta in perfetto contrasto con i principi esplicitati dal codice di procedura civile nonché in riferimento all'onere della prova.
Nel rispetto delle anzidette argomentazioni, il decreto deve essere revocato.
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opponente.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni rassegnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.192,00 di cui € 286,00 per spese ed € 2.906,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 18/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3065/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBIANI STEFANO
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. MARCHIORI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2
avv. ORESTINO ANTOGIROLAMI e avv. SABRINA SANTUCCI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Rilevava l'opponente quanto segue - il credito ingiunto non è provato sia con riferimento ai consumi energetici fatturati che alle condizioni generali di contratto che non recano alcuna sottoscrizione - in mancanza di specifica negoziazione delle condizioni economiche della fornitura e delle tariffe del servizio erogato non c'è prova che il credito ingiunto corrisponda alla reale debenza della società - i Parte_2
documenti avversari n. 9 e 10 sono privi di valenza probatoria in quanto trattasi di scritture anonime senza indicazione della loro provenienza e dei soggetti che le hanno materialmente predisposte riproducenti meri prospetti non verificabili nei dati e non supportati da elementi oggettivi di riscontro - la richiesta di pagamento dilazionato di cui al documento avversario n. 13 non costituisce riconoscimento di debito in quanto si riferisce ad un importo diverso da quello oggetto di ingiunzione.
Occorre innanzitutto evidenziare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio in ordine alla legittimità del credito azionato in via monitoria – sia nell'an che nel quantum grava su parte opposta, attrice in senso sostanziale, pur se formalmente convenuta (cfr. Cass. 6091/20; cfr. anche Cass. 15148/18 e Cass.
21466/13): ne discende che l'eventuale carenza probatoria ridonda in danno dell'opposta.
Va rilevato, inoltre, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta
Pag. 2 di 7 l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.
Soddisfatti tali preliminari e passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata per i motivi che si vengono ad esplicitare.
Con riferimento al tema della prova dei consumi di energia elettrica, la Suprema Corte ha precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Civ., sez. 6-3, ord. n. 297 del 9.1.2020).
Nel caso in esame non è stato denunciato il cattivo funzionamento del contatore né che i consumi posti a fondamento della pretesa azionata corrispondessero a quelli effettivi ma unicamente che la fatturazione era riferita a consumi stimati e che non erano state eseguite le rilevazioni effettive dei consumi.
Quanto alla mancata effettuazione delle rilevazioni effettive con conseguente addebito di un importo elevato, l'illegittimità del comportamento del fornitore può condurre al mancato pagamento dei consumi.
Il principio di diritto è che la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati.
Pag. 3 di 7 Parte opposta avrebbe dovuto dimostrare la effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.
E' appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi "in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta" (cfr.
Cass. 10313/04, n. 1236/03 e n. 17041/02).
L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall'utente.
Di conseguenza spettava all'opposta, in ossequio alla regola generale di distribuzione della prova, dimostrare che i consumi addebitati scaturivano da una lettura periodica, ed in contraddittorio, con le risultanze del misuratore.
In difetto di valida prova sul punto, siccome contenuta in documenti forniti unilateralmente dalla società somministratrice, la pretesa va rigettata.
In materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che hanno causato l'inadempimento.
Con riferimento ai contratti di somministrazione relativi a utenza domestica (acqua, luce, gas), incombe al somministrante fornire la prova dell'effettiva erogazione del servizio dedotto in contratto, del funzionamento del contatore, operando con riferimento ai consumi ivi rilevati una presunzione di veridicità.
Parte opposta non ha adempiuto all'onere probatorio, dimostrando l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio su cui si fonda il credito;
non ha dato prova dell'effettività
Pag. 4 di 7 dei consumi rispetto ai dati forniti dal contatore, né la prova del corretto funzionamento del contatore inerente all'utenza oggetto di causa.
L'opposta non ha dato prova della fondatezza della pretesa e pertanto la domanda di pagamento deve essere respinta.
In verità, condividendo le conclusioni della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
In definitiva nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. n. 5573/97, n. 9685/00 e n. 17050/11).
In senso contrario neppure vale obiettare che parte opponente avrebbe riconosciuto la sussistenza del debito chiedendo una rateazione dell'importo: in proposito si rileva che quand'anche si volesse ammettere che la abbia chiesto di suddividere Parte_2
l'ingente importo di cui al monitorio in rate mensili, tale circostanza non potrebbe integrare gli estremi del riconoscimento di debito non potendo argomentarsi semplicemente da tale richiesta la consapevolezza dell'esistenza del debito rivelatoria della volontarietà che caratterizza tale istituto (cfr. per tutte Cass. 25943/05).
La ctu richiesta è del tutto esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune probatorie.
Si sottolinea, altresì, che nelle controversie come quella in esame, l'atto introduttivo – ricorso monitorio - redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente
"esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali.
Tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente
Pag. 5 di 7 esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate
(cfr. Cass. n.30218/17).
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Le richieste dell'opposta erano dirette in particolare “…a verificare i volumi dei consumi periodici dell'utente…”; evidente il carattere esplorativo di tale richiesta in perfetto contrasto con i principi esplicitati dal codice di procedura civile nonché in riferimento all'onere della prova.
Nel rispetto delle anzidette argomentazioni, il decreto deve essere revocato.
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opponente.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni rassegnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.192,00 di cui € 286,00 per spese ed € 2.906,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 18/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
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