Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
composta dai seguenti magistrati:
dr. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
dr. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dr. Marco Bartoli - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio iscritta al n° 1079 del Ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il
27.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc, promossa da:
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv. Laura Gasparotto ed Emanuele Giordano Parte_1 in forza di procura in calce ad atto di citazione in riassunzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Vicenza, Piazzola San Giuseppe 6;
-attrice in riassunzione –
contro e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 Controparte_2 costituzione nel giudizio a quo R.G. 973-2019, dall'Avv. Giuliano Milia presso il cui studio in Pescara, Via G. da Fiore, 15, sono elettivamente domiciliati;
, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Controparte_3
Roberto Di Pietro ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Avezzano, Via Gramsci n. 41;
e , rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Giordano giusta mandato Controparte_4 Controparte_5 in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliate presso lo studio in San Nicandro Garganico,
Corso G. Garibaldi, n.27;
- convenuti in riassunzione –
Controparte_6
-convenuto in riassunzione non costituito-
Oggetto: giudizio di rinvio da ordinanza n. 23739/2023 del 3 agosto 2023 della Corte di Cassazione, Sezione
Prima Civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice in riassunzione:
1. accertare e dichiarare la responsabilità civile solidale dei convenuti per le ragioni in fatto ed in diritto descritte in atto di citazione in riassunzione e negli scritti difensivi depositati nonché sulla base dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. sez. 2783/23 pubblicata il 03.08.23 resa nel proc. n.
6343/21 RG in ordine alla causazione del danno non patrimoniale subito da e per l'effetto Parte_1 condannarsi gli stessi in via solidale al risarcimento di detto danno che si quantifica nella somma di €
200.000 o la somma anche maggiore che risulterà provata in causa o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla causazione del danno al saldo effettivo;
2. Condannarsi alla restituzione della somma di € 217.600,00, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione dal 2.7.21 al saldo, versata da – come da contabile prodotta sub. doc.13 – in Parte_1 esecuzione della sent. n. 1449/20 della C.A. di L'UI (e pedissequo atto di precetto notificato in data
11.01.21 dall'Avv. Milia, difensore della sig. ) nonché dell'ordinanza 8.6.21 della C.A. dell'UI CP_1 resa nel proc. n. 381/21 RG a seguito del rigetto dell'istanza ex art. 373 cpc;
3. Condannarsi i convenuti in solido alla refusione delle spese e compenso oltre rimb. forf. IVA e CPA in favore di del presente grado di giudizio, del giudizio di Cassazione e di tutti i precedenti Parte_1 procedimenti tra le medesime parti in ogni stato e grado.”
Per i convenuti in riassunzione e CP_1 CP_2
“Confermare la Sentenza n. 1449/2020 della Corte di Appello dell'UI e, quindi, rigettare ovvero ridurre la domanda di condanna al risarcimento dei danni, perché infondata in fatto e diritto e comunque generica, non provata ed illegittimamente indifferenziata per i protagonisti della vicenda e, comunque, per essere i convenuti esenti da responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il convenuto in riassunzione : CP_3
“Voglia la Corte di Appello di L'UI – Sezione Civile rigettare le domande proposte nei confronti del sig.
da già a sua volta già con atto di Controparte_3 Parte_1 Controparte_7 Controparte_8 citazione in riassunzione datato 20.10.2023 e notificatogli il 3.11.2023 e con gli atti depositati dalla parte civile nel processo penale conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione Sezione Quinta Parte_1
Penale n. 26398/2019, con conseguente condanna di detta società al pagamento in favore di CP_3
di spese ed onorari del presente grado di giudizio nonché del giudizio n. 6343/2021 RG Corte di
[...]
Cassazione Prima Sezione Civile con aggiunta di rimborso forfettario ex art 2 DM 55/2014, CPA ed IVA.
Per i convenuti in riassunzione e : CP_4 CP_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'UI, quale Giudice del rinvio in appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le conclusioni di parte avversa, siccome riportate nell'atto di citazione in riassunzione e ritenere, conseguentemente, esenti da ogni responsabilità civile le sig.re ed , come meglio generalizzate in atti;
Con spese ed onorari di causa, Controparte_4 Controparte_5 accessori di legge riferiti al presente grado di giudizio nonché al giudizio per cassazione e ai procedimenti intercorsi fra le medesime parti in ogni stato e grado del giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n.1838 in data 3.7.2014 il Tribunale penale di Pescara, assolti , Controparte_3 CP_1
, , , e dai reati loro ascritti
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_9 Controparte_2 perché il fatto non costituisce reato, nonché gli imputati e dal reato loro CP_10 Controparte_6 ascritto al capo B) perchè il fatto non sussiste, ha invece dichiarato colpevoli questi ultimi due imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 473 c.p. relativamente alla contraffazione del marchio “ ” e per il CP_11 reato di cui agli artt. 110 e 517 c.p. relativamente alla messa in circolazione dei prodotti portanti gli altri marchi indicati nell'imputazione , così qualificati i fatti di cui al capo a) e , ritenuto il vincolo della continuazione, li ha condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed 2.000,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
La pena è stata sospesa subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio in favore della parte civile e determinata, per i danni morali derivati dai reati, in € 200.000 oltre interessi. Gli imputati sono stati altresì condannati alla rifusione delle spese di costituzione di parte CP_10 CP_6 civile liquidate in € 2.700,00 oltre IVA e CPA come per legge.
2.Proposto appello avverso tale sentenza dall'imputato dal difensore d'ufficio Controparte_6 dell'imputato (la cui posizione è stata successivamente stralciata) e dalla parte civile CP_10 [...] nei confronti degli imputati , , CP_7 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_12
e , la Corte di appello di L'UI ha dichiarato non doversi procedere nei
[...] Controparte_2 confronti di in ordine ai reati contestatigli perché estinti per prescrizione;
ha dichiarato gli Controparte_6 imputati , , , e , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2 responsabili ai fini civili dei reati loro contestati, condannandoli, in solido tra loro e con al Controparte_6 risarcimento del danno come già liquidato in primo grado (in misura ritenuta congrua, pur espunta dalle voci di danno patrimoniale riconosciute dal primo giudice) ed alla rifusione delle spese di patrocinio del doppio grado sostenute dalla parte civile liquidate, quanto al primo grado in €5.000,00 e quanto al secondo in € 2.000,00, rideterminando l'importo liquidato in primo grado a titolo di rimborso delle spese di costituzione di parte civile a carico di in €5.000,00. Controparte_6
3.Proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza da parte di , , Controparte_6 Controparte_13
, , e la Corte di Cassazione con Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 sentenza n.26398/19 in data 5.4.2019, ha annullato la sentenza della Corte di Appello con riferimento alla posizione di limitatamente alla somma liquidata in favore della parte civile a titolo di Controparte_6 risarcimento del danno con rinvio per un nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello ed ha annullato la medesima sentenza nei confronti degli ulteriori imputati ricorrenti, con rinvio per un nuovo esame al giudice competente per valore in grado di appello, nonché per la liquidazione delle spese.
Con particolare riferimento alle statuizioni adottate nei confronti di , , Controparte_3 Controparte_1
, e la Corte di cassazione penale ha ritenuto Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2 sussistente il vizio di motivazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno, stabilendo che la decisione impugnata dovesse essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello perché, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati in sentenza, procedesse al nuovo esame della res litigiosa. In particolare, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in riferimento al complessivo apparato giustificativo della condanna, sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, che non si confrontava adeguatamente - superandolo - con l'iter argomentativo rappresentato nella sentenza di primo grado a fondamento della pronuncia liberatoria e che non consentiva, pertanto, di comprendere, attraverso il tessuto semantico dell'argomentazione, il positivo superamento dei profili di dubbio che avevano determinato l'assoluzione, articolatamente esposti nella decisione riformata.
4. Il giudizio è stato riassunto davanti a questa Corte distrettuale dalla società in cui, con atto Parte_1 di fusione in data 24.12.2015 rep.n.74656, è stata incorporata la precedentemente Controparte_7 costituita parte civile, la quale, dopo avere riepilogato la vicenda processuale ed avere asserito la responsabilità dei convenuti che avevano avuto il comune obiettivo di realizzare un prodotto idoneo ad ingannare i consumatori dei prodotti, siccome apparentemente provenienti dalla con ciò CP_8 cagionando danni non patrimoniali, ha chiesto dichiararsi , , Controparte_3 Controparte_1 [...]
, , responsabili a fini civili dei fatti loro contestati e CP_5 Controparte_4 Controparte_2 conseguentemente condannarli in solido tra loro e con al risarcimento dei danni a favore di Controparte_6 essa nella misura di Euro 200.000 o in quella diversa misura che venisse ritenuta di giustizia, Parte_1 anche in via equitativa. Tutti i convenuti, ad eccezione di si sono costituiti in giudizio Controparte_6 resistendo alla richiesta.
5.Con sentenza n. 1449 del 2.11.2020 questa Corte rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti di , , , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e e disponeva la condanna di al pagamento della somma di € 200.000,00 Controparte_5 Controparte_6 in favore della a titolo di risarcimento del danno morale, compensava integralmente tra le parti Parte_1 le spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di cassazione, disponeva la restituzione da parte della in favore di della somma di € 217.600, dalla corrisposta in Parte_1 Controparte_1 CP_1 esecuzione della sentenza penale di appello.
6. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte della sulla base di 5 Parte_1 motivi. Si sono difesi con controricorso gli intimati , , , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_5
e , mentre è rimasto intimato. Controparte_4 Controparte_2 Controparte_6
Con ordinanza n. 23739 del 3.8.2023 la Prima Sezione Civile della Corte Suprema ha accolto il secondo motivo di ricorso reputando superfluo l'esame degli altri, da ritenersi assorbiti.
Ha ritenuto evidente l'illegittimità dell'impugnata sentenza sulla scorta, in primis, delle seguenti argomentazioni.
“Si deve tenere presente che gli attuali controricorrenti sono stati imputati dei reati di cui agli artt. 473 e
474 c.p. per avere concorso con e nella contraffazione del marchio Controparte_6 CP_10
“ ”, cui è seguita la messa in vendita nel mercato statunitense di prodotti commercializzati con CP_11 nomi similari a quello del prodotto contraffatto. In particolare, i controricorrenti sono stati accusati, rispettivamente, di avere ideato e realizzato la veste grafica delle etichette recanti i marchi contraffatti
( , per avere stampato tali etichette ( ) e per avere confezionato prodotti (vasetti di CP_2 CP_3 confetture, marmellate e creme alimentari) su cui venivano apposte tali etichette ( , , CP_1 CP_5
). Gli stessi controricorrenti sono stati assolti dai reati come sopra contestati per difetto CP_4 dell'elemento psicologico (dolo), ma ritenuti responsabili, ai fini civili, dal giudice di appello con sentenza cassata dal giudice di legittimità per vizio di motivazione, seguita dalla decisione nuovamente assunta dal giudice del rinvio, in questa sede impugnata, che invece ha escluso la sussistenza dell'elemento psicologico
(dolo o colpa) necessario per configurare l'illecito. In particolare, la Corte d'appello, dopo aver preso atto della controversa questione relativa ai poteri del giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. nella ricostruzione della fattispecie, ai fini della verifica della sussistenza della responsabilità civile, ha ritenuto che, comunque, non vi erano elementi idonei a far ritenere la consapevolezza in capo ai controricorrenti dei comportamenti dannosi posti in essere dai due imputati principali, né che potessero comunque rendersene conto, perché era stata apparecchiata una situazione di apparenza dal parte del e del , i quali avevano fatto credere ai controricorrenti che CP_10 CP_6
l'attività ad essi commissionata rientrava in un'operazione di distribuzione dei prodotti della
[...] negli U.S.A. con il placet di quest'ultima società, il cui legale rappresentante all'epoca era CP_8
(apparentemente) compartecipe della GO USA Inc. (pp. 10-11 della sentenza impugnata).
A tale constatazione la Corte d'appello ha fatto seguire l'illustrazione degli elementi considerati rilevanti per il raggiungimento di tali conclusioni e l'esplicitazione delle ragioni per cui ha ritenuto gli elementi indiziari evidenziati dalla parte civile inidonei a far mutare convincimento.
La medesima Corte ha, così, ritenuto che «…Alla luce di quanto rappresentato non ricorrono i presupposti per ritenere né che gli attuali appellati (ad esclusione del ) fossero, sia pure ai soli fini civili, CP_6 consapevoli corresponsabili del reato loro contestato, secondo i criteri stabiliti nella sentenza rescindente, né che gli stessi potessero e dovessero avere contezza, con l'uso dell'ordinaria diligenza pretendibile, dei comportamenti ingannatori posti in essere dal e dal , che costituiscono il presupposto CP_10 CP_6 delle attività materiali da essi realizzate. …»
La Corte di cassazione, di poi, ha però rilevato che “ tuttavia, ai fini della configurazione della responsabilità civile, la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta (coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello, come sopra descritto, da riferirsi a ciascuno dei soggetti indicati. Si consideri che l'affidamento incolpevole è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie in cui è stata invocata la responsabilità civile da fatto illecito ex art. 2049 c.c. del soggetto falsamente rappresentato nei confronti del terzo che aveva fatto affidamento in ordine al potere di rappresentanza del falsus procurator. In tali ipotesi la S.C. ha evidenziato che il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza (così Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 23448 del 04/11/2014; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18519 del 13/07/2018). Lo stesso principio è stato diffusamente applicato in tema di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
23448 del 04/11/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15645 del 23/06/2017)…. In tema di pagamento al creditore apparente, poi, questa Corte ha rilevato che il principio dell'apparenza del diritto impone trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016, ove la S.C. ha escluso l'operatività del menzionato principio in favore del che, ignorando le risultanze catastali, CP_14 aveva corrisposto il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva ai precedenti proprietari in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, senza che nel relativo giudizio avesse eccepito il loro difetto di legittimazione attiva o integrato il contraddittorio nei confronti dell'attuale proprietario, nonostante le diffide già ricevute da quest'ultimo, munito di titolo contrattuale già trascritto, la cui validità era in corso di accertamento giudiziale). In tale ottica, si è precisato che il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti, fermo restando che, anche in tale ipotesi, il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 29/04/2010).”
Sulla scorta di tali premesse, quindi, il Giudice a quo ha evidenziato come “ Con speciale riferimento alle ipotesi di contraffazione del marchio altrui, questa Corte ha da tempo affermato che le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa un marchio altrui senza averne il diritto, assumono rilevanza ai fini dell'accoglimento o meno dell'azione (personale) di concorrenza sleale e di risarcimento del danno proposta contro il responsabile, mentre sono del tutto irrilevanti ai fini dell'azione diretta ad impedire l'usurpazione o la contraffazione del marchio, che è un'azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale destinato al servizio di un'impresa, nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarità, indipendentemente dalla sua buona fede (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3828 del 06/06/1983). “
Per poi in concreto assumere che “ L'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale, cui sono riconducibili le condotte in questa sede prospettate in virtù dell'art. 2598, n. 1), c.c., comporta, comunque, la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 25921 del 23/12/2015; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3209 del 28/06/1978; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 3400 del 14/12/1973). Nel caso di specie, pertanto, per ritenere scusabile l'ipotizzato affidamento ingenerato nei controricorrenti dalla condotta considerata come ingannatoria degli altri due imputati ( e ), il giudice di merito avrebbe dovuto prima di tutto accertare, secondo il CP_10 CP_6 criterio di diligenza e del cd. “agente modello”, quale avrebbe dovuto essere il comportamento del professionista incaricato dell'ideazione di nuove etichette ( e dell'imprenditore coinvolto nella CP_2 loro realizzazione ( ), come pure di quello incaricato del confezionamento dei prodotti recanti CP_3 tali etichette ( , , ). Solo in questo modo avrebbe potuto verificare se effettivamente CP_1 CP_5 CP_4 poteva ritenersi che tali soggetti avessero incolpevolmente ritenuto che la società rappresentata dal CP_10 fosse legittimata a operare sul marchio “ ” in ragione di un effettivo e valido consenso della CP_11
prestato nel rispetto delle norme che riguardano l'utilizzazione del marchio altrui. Controparte_8
Tale accertamento avrebbe dovuto essere effettuato, come sopra evidenziato, tenendo conto del criterio dell'homo eiusdem generis et condicionis e cioè della condotta che un professionista e un imprenditore di diligenza media avrebbe tenuto in condizioni simili.”
Tanto ritenuto, la Corte di legittimità ha, quindi, accolto il motivo di ricorso ed espresso il seguente principio di diritto: “ “In tema di annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta, bensì di quello civilistico
'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello.” “In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello.”, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
7.Il giudizio, quindi, è stato riassunto dalla per far dichiarare la responsabilità civile solidale dei Parte_1 convenuti in ordine alla causazione del danno non patrimoniale da essa subito, condannandoli in via solidale al risarcimento di detto danno, quantificato nella somma di € 200.000 o in quella somma che risulterà provata. Si sono costituiti nel presente giudizio tutti i convenuti, salvo resistendo Controparte_6 alla pretesa e chiedendone il rigetto.
All'udienza da remoto del 27.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc, tuttora applicabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere come sul piano fattuale, dato che la pronuncia rescindente ha ritenuto che
“L'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale, cui sono riconducibili le condotte in questa sede prospettate in virtù dell'art. 2598, n. 1), c.c., comporta, comunque, la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c.”, sia ormai pacifico quanto segue.
Nella allora , ora si occupava della distribuzione dei prodotti in territorio Controparte_8 Parte_1 statunitense tale soggetto ormai estraneo alla presente controversia, in qualità di agente CP_10 incaricato della distribuzione;
nel 2006 , titolare della spa, venne a conoscenza del fatto che CP_15 aveva di sua iniziativa costituito negli US la “GO US Inc” e la “ ” per CP_10 Controparte_16 commercializzare in quel mercato prodotti simili a quelli della e con marchio contraffatto, prodotti CP_8 che importava dalla società italiana LI 1906 srl, di cui era legale rappresentante e che Persona_1 venivano confezionati dalla rappresentata da e e Parte_2 Controparte_5 Controparte_4 dalla rappresentata da . Controparte_17 Controparte_1
Ciò è stato incontestatamente accertato con sentenza in data 14.1.2009 della Corte Distrettuale della
Florida, Dipartimento di Miami, che condannò la GO USA Inc. e la , di cui il era Controparte_16 CP_10 rappresentante, al risarcimento del danno e dichiarò nulla la registrazione negli USA del marchio
“ ” effettuata dal n quanto appartenente alla CP_11 CP_10 CP_8
Nel frattempo in Italia, a seguito di indagini cui ha fatto seguito la vicenda penale, vennero rinvenuti presso la sede della LI srl (di cui era legale rappresentante e socio lo stesso 202 CP_6 CP_10 confezioni in barattolo di miele e confetture di frutta e 1182 etichette con marchi IE, TT,
OC e;
risultò che le confetture e il miele erano stati prodotti su commissione di CP_11
e , di cui erano legali rappresentanti e e da ADI CP_10 Persona_2 Parte_2 CP_5 CP_4
Apicultura, di cui era rappresentante la . Le etichette risultarono disegnate, su ordine di e CP_1 CP_10
, dalla Margan rappresentata dal e materialmente stampate dalla CP_6 Controparte_18 CP_2
ETI. asseritamente rappresentata da . CP_19 CP_3 Di ciò, per vero , ha dato atto anche il Collegio del primo giudizio di rinvio, tanto col rilevare, dapprima, che il risultante anche socio della LI 1906 e già socio dell'Apicoltura GO USA costituita nel 1997 CP_10 da con la funzione di agente per gli Stati Uniti) ) avesse, seppur illecitamente, costituto la Controparte_8 società RIGONI U.S.A. Inc., con ripartizione delle quote al 60% a proprio nome e al 40% a nome di CP_15
partecipazione in realtà mai sottoscritta da quest'ultimo e che nel 2002 avesse inoltre registrato
[...] negli Stati Uniti con la società GO US Inc. il marchio “ ”, venduto poi, nel 2005,alla neo CP_11 costituita società ”, di poi identificando, sia pur per escludere ogni loro responsabilità, i Controparte_16
“soggetti che a vario titolo hanno concorso nella creazione della veste grafica dei nuovi marchi
( quale legale rappresentante della a cui era stata comunque Controparte_2 Controparte_20 fornita, in una con la dichiarazione di manleva, anche la copia della registrazione del marchio ) , CP_11 nella loro materiale realizzazione ( , quale soggetto che ha agito materialmente per la CP_3 realizzazione delle etichette) e nella produzione dei vasetti confezionati recanti i marchi Parte_3
, IE e ( ed quali socie della
[...] Parte_4 Controparte_5 Controparte_4 [...]
e quale legale rappresentante della . CP_21 Controparte_1 Controparte_17
Ciò posto, premesso che è passata in giudicato la decisione, assunta con la sentenza da ultimo cassata, di condannare al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore della a titolo Controparte_6 Parte_1 di risarcimento del danno morale, quel che ancora va stabilito è se anche gli odierni convenuti in riassunzione vadano reputati solidalmente responsabili per la causazione di detto danno.
Stante il chiaro disposto della prima Sezione, cui questo collegio deve uniformarsi, l'accertata esistenza di fatti materiali di concorrenza sleale, cui sono riconducibili le loro condotte ai sensi dell'art. 2598, n. 1), c.c., ha fatto sì che nei confronti dei convenuti operi la presunzione legale di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., derivandone che spettava e spetta ad essi dar prova dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della loro responsabilità, non spettando, quindi, alla di provare la loro Pt_1 colpevolezza, ciò perché, una volta accertati, come ormai evidente, gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Per superare la presunzione legale, quindi, occorreva dar prova di un incolpevole affidamento ingenerato negli odierni convenuti dalla condotta considerata come ingannatoria di e , affidamento CP_10 CP_6 da accertare secondo il criterio di diligenza e del cd. “agente modello”, quale avrebbe dovuto essere il comportamento del professionista incaricato dell'ideazione di nuove etichette ( e CP_2 dell'imprenditore coinvolto nella loro realizzazione ( ), come pure di quelli incaricati del CP_3 confezionamento dei prodotti recanti tali etichette ( , , ). CP_1 CP_5 CP_4
Solo se fosse emersa, quindi, una diligenza degna di un agente modello, potrebbe ancora esservi spazio per ritenere che i convenuti avessero incolpevolmente creduto che la società rappresentata dal fosse CP_10 legittimata a operare sul marchio “ ” in ragione di un effettivo e valido consenso della CP_11 [...]
prestato nel rispetto delle norme che riguardano l'utilizzazione del marchio altrui, tenendo CP_8 conto del criterio dell'homo eiusdem generis et condicionis e cioè della condotta che un professionista e un imprenditore di diligenza media avrebbe tenuto in condizioni simili.
Tali essendo i limiti tracciati dalla Cassazione, questo collegio deve premettere che, e ciò vale per tutti i convenuti, salvo che per il , come si vedrà, nessuno di loro si sia mai peritato di contattare la CP_3 società madre, ossia la , per avere riscontro della legittimità dell'iniziativa di : CP_8 CP_10 CP_6 sarebbe, invero, bastata una mail o persino una telefonata, comportamento di certo esigibile da imprenditori di media diligenza, per avere immediata contezza del fatto che la “GO US Inc” e la
“ ” non avevano alcuna veste per commercializzare negli Stati Uniti prodotti simili a quelli Controparte_16 della , tanto più che vi era già stata la registrazione del marchio da parte della CP_8 CP_11 CP_8 di , la cui notorietà, come pure quella del marchio, era già elevata all'epoca dei fatti: su questo non vi CP_8
è contestazione.
Difficile credere, quindi, che per commercializzare negli Stati Uniti prodotti ” occorresse per CP_11 davvero utilizzare un marchio imitativo , come prospettato da in ogni caso che ideò CP_10 CP_2 etichette difformi da quelle “ , ed , che produssero confetture e miele con CP_8 Per_3 CP_5 CP_4 barattoli difformi da quelli della e sui quali apposero le etichette, avrebbero dovuto verificare con la CP_8 diligenza richiesta ad operatori del settore se veramente ciò era quanto richiesto dalla casa madre, ossia se veramente essa avesse registrato negli USA un altro marchio “ ” incaricando , CP_11 CP_10 CP_6 questi nella poco credibile veste di importatore in America, di far ideare nuove etichette a di CP_2 far produrre le confetture agli altri.
La assoluta assenza di contatti con la , quindi, rende palese come, in disparte quanto si Controparte_8 evidenzierà riguardo al , i restanti convenuti per superare la presunzione legale di cui all'art. CP_3
2600 cc avrebbero dovuto provare che il loro affidamento nella liceità dell'operazione derivasse non solo da quanto asserito e falsamente documentato da , ma anche in esito a riscontri sul fatto CP_10 CP_6 che la società rappresentata dal osse realmente legittimata a operare sul marchio “ ” in CP_10 CP_11 ragione di un effettivo e valido consenso della prestato nel rispetto delle norme che Controparte_8 riguardano l'utilizzazione del marchio altrui, ciò ancor più in quanto era stato chiesto di riprodurre sulle etichette il codice a barre univoco della società italiana ( circostanza accertata in esito Controparte_8 alle dichiarazioni rese nel processo penale dal teste del NAS di Pescara e comunque non Tes_1 contestata: il che vale soprattutto per CP_2
Quanto ai produttori di confetture e miele ( , , ) è indiscusso come essi, pur non CP_4 CP_5 CP_1 essendo titolari di certificazione biologica per il mercato americano, né della star kosher certification, acconsentirono ad immettere i propri prodotti in confezioni di vetro etichettate con tale dicitura
(USDA/NOP) (ciò si evince dalla Sentenza del Tribunale di Pescara a pag. 20, come evidenziato da parte attrice).
Resta il fatto che i convenuti in questione non hanno fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione legale, anzi, le dichiarazioni di manleva ad essi rilasciate da ed invocate a prova di CP_6 buona fede vanno valutate in senso opposto: in esse si dichiarava, in favore di che la LI CP_2
1906 S.r.l. (ossia ) si impegnava a fornire "i files dei marchi ... liberi da pretese di terzi fondate CP_6 sulla proprietà industriale e su altri tipi di proprietà intellettuale ... e garantire ... che il materiale consegnato alla società non viola diritti di proprietà industriale/intellettuale di Controparte_22 terze parti... indipendentemente dalla collocazione geografica del paese in cui tale diritto è sorto". Con la medesima dichiarazione, la LI 1906 S.r.l. si era impegnata a "manlevare e tenere indenne la società
da eventuali azioni basate "sull'assunto dell'avvenuta violazione si un marchio Controparte_22
e/o di altri diritti di proprietà industriale/intellettuale e/o del verificarsi di una fattispecie di concorrenza sleale in conseguenza della commercializzazione e/o utilizzo del prodotto confezionato".
Quanto ai produttori di confetture, ossia , e , sempre la LI 1906 si era CP_5 CP_4 CP_1 obbligata, con analoga dichiarazione, a fornire le etichette, nonché il materiale informativo sul prodotto da confezionare e a garantire che il marchio di produzione denominato della “LI 1906 srl” era esente da qualsivoglia pretesa di terzi fondata sulla proprietà industriale e su altre tipologie di proprietà intellettuale,
a garantire che il materiale consegnato non ledeva alcun diritto di proprietà industriale intellettuale di terzi, indipendentemente dalla collocazione geografica del Paese in cui il diritto era sorto e a tenere indenne la società da responsabilità derivanti da possibili azioni giudiziarie di terzi, in relazione a violazione del marchio e/o altri diritti di proprietà industriale ovvero, da atti di concorrenza sleale conseguenti alla commercializzazione del prodotto sia nel territorio italiano, sia nel territorio europeo, sia eventualmente in territorio extra europeo, senza esclusione territoriale alcuna;
la medesima società “LI 1906 srl si impegnava altresì a manlevare da qualsivoglia onere derivante da pronunce giudiziali conseguenti ad azioni proposte da terzi in relazione alla proprietà del marchio e/o alla commercializzazione del prodotto, ovvero,
a rimborsare eventuali oneri economici sopportati in conseguenza di azioni di responsabilità in relazione al marchio e/o alla commercializzazione del prodotto, ovvero, a ritenere indenne la detta società in conseguenza di azioni promosse da terzi in relazione ad ulteriori diritti sulla proprietà industriale e/o in conseguenza di azioni di concorrenza sleale, facultando a transigere eventuali controversie in cui fosse stata coinvolta per violazione dei diritti relativi al marchio, ovvero, per lesioni di diritti sulla proprietà industriale sub specie di concorrenza sleale, ovvero, a seguire tutte le fasi per l'approvvigionamento delle etichette, della impostazione grafica, della stampa e delle etichette stesse, ovvero, ed in ultimo, dello stoccaggio del prodotto prima dell'utilizzo finale.
Appare a questo Collegio sin troppo evidente che simili garanzie, peraltro nemmeno escusse, non possono dar prova di un affidamento incolpevole, ma rendono verosimile che fossero state rilasciate su richiesta dei garantiti, ben consapevoli che unico soggetto che poteva intentare iniziative giudiziarie nei loro confronti altri non potesse essere che la . CP_8 CP_8
In ogni caso, quanto alla posizione di e , essi nel presente giudizio non Controparte_1 Controparte_2 hanno nemmeno mostrato di comprendere la portata della decisione rescindente in quanto si sono limitati a chiedere che, testualmente, “La Sentenza n. 1449/2020 della Corte di Appello di L'UI merita di essere confermata e, quindi, la domanda proposta in riassunzione da merita il rigetto, con condanna Parte_1 della stessa alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
I suddetti convenuti, quindi, hanno instato, addirittura, per la conferma della sentenza cassata, continuando a sostenere che in quel primo giudizio di rinvio la Corte di Appello “si è fatta carico di esaminare singolarmente e compiutamente tutto il compendio probatorio presente del fascicolo, ricavandone un giudizio esente da censure ed, in particolare con riguardo all'elemento soggettivo, rilevando come “gli elementi di prova documentale acquisiti nel corso del procedimento penale hanno preponderante rilievo ed idoneità dimostrativa capace di escludere” che i protagonisti “fossero consapevoli dei comportamenti dannosi posti in essere dai due imputati principali, sia che potessero venirne a conoscenza e conseguentemente modulare con la dovuta diligenza i propri comportamenti nel rispetto dell'altrui aspettativa di non subire un danno, essendo stata apparecchiata una situazione di apparenza da parte del del che era idonea a far ritenere loro legittima la veste in cui tali due soggetti CP_10 CP_6 agivano e a portarli ragionevolmente a credere di agire loro stessi in una condizione di legalità”.
Tanto per sostenere: “non si comprende, quindi, quale altro onere di controllo fosse addebitabile e quale altro comportamento fosse auspicabile in capo ai Sig.ri e , i quali Controparte_1 Controparte_2 hanno agito “tenendo conto del criterio dell'homo eiusdem generis et condicionis e cioè della condotta che un professionista e un imprenditore di diligenza media avrebbe tenuto in condizioni simili”.
Trattasi di difese del tutto inconferenti, inidonee ictu oculi a vincere la presunzione di colpa legale di cui all'art. 2600 cc e, in ogni caso, non ha dato prova della sua incolpevole ignoranza del fatto CP_2 che soggetti promotori della attività di penetrazione del mercato americano non potevano essere la “ CP_8
US Inc” e la “ al posto della per poi realizzare assumendo di essere in Controparte_16 Controparte_8 buona fede etichette palesemente imitative. Quanto alla , legale rappresentante di , parte attrice in riassunzione ha richiamato le CP_1 CP_17 dichiarazioni rese nel processo penale del teste suo socio, ossia le seguenti: “noi produciamo Tes_2 miele, siamo la quarta generazione;
siamo andati a fare un fiera in America;
quando sono tornato in Italia sono arrivati insieme al;
mi dicono che dobbiamo fare IE e CP_10 Per_1
OC; ho risposto: noi non possiamo meno che non ci dimostriate che il marchio è vostro, allora loro tornano in America e mandano una copia del certificato del marchio americano dove “testimoniava” che GO US aveva venduto a il marchio;
chiaramente non ci potevamo Controparte_16 CP_11 credere ad una cosa del genere e siamo andati da un ufficio brevetti a Roma e portati questi documenti ci dicono: io da quello che leggo appartiene a di;
si ricorda se CP_11 Controparte_16 CP_10 successivamente le mandarono dichiarazioni di manleva? Ci siamo cautelati perché conoscevamo bene la che è una grande ..( azienda?); avete messo nei vasetti il miele? sì; le avete etichettate? Si”. CP_8
Occorreva, quindi, che la convenuta in questione per fugare ogni dubbio, dato che versava palesemente in dubbio, contattasse la di per verificare la legittimazione del ad agire per CP_8 CP_8 CP_10 CP_6 suo conto, a ciò non bastando il fatto che fece pervenire alla due CP_10 CP_17 comunicazioni dello Studio Legale Schnader di Philadelphia, USA, ed una dello Studio Legale Venable di
Washington, USA con le quali si confermava l'avvenuta registrazione dei marchi IE e OC in capo alla : trattasi di comunicazioni che i legali inoltrarono a e che indicavano Controparte_16 CP_10 soltanto che la registrazione del marchio era avvenuta, non che essa fosse stata lecita.
Quanto alla asserzione svolta nel primo giudizio di rinvio, per la quale la si sarebbe rivolta CP_17 allo Studio Sarpi di Roma, richiedendo al suo titolare, Ing. Sarpi, una consulenza su una materia (la produzione di miele per il mercato estero, su incarico di società non italiane, titolari di marchi e brevetti) per essa, piccola azienda artigianale, del tutto sconosciuta e che il Sarpi avrebbe comunicato alla
[...]
che, effettivamente, i marchi , IE e OC erano di proprietà della CP_17 CP_11
, pur volendola reputare richiamata anche in questa sede, si ha che di detta consulenza non Controparte_16 vi è traccia.
Palese, quindi, la corresponsabilità di e er gli atti di concorrenza sleale commessi da CP_1 CP_2
, sicchè la domanda va accolta nei loro confronti. CP_6
Ad analoga decisione e per le stesse considerazioni si deve pervenire quanto e Controparte_4 [...]
, le quali nel presente giudizio nulla hanno addotto per vincere la presunzione legale evidenziata CP_5 nella pronuncia rescindente e si sono simbolicamente limitate a contestare, testualmente, “in toto le domande, le istanze tutte e le conclusioni delle controparti appellanti e, contestualmente hanno eccepito, con la comparsa di costituzione in giudizio, che la Suprema Corte di Cassazione ha motivato l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Pescara così argomentando testualmente:…omissis….. “annulla la sentenza impugnata, con riferimento alla posizione di limitatamente alla determinazione Controparte_6 della somma liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno……..omissis……”annulla la medesima sentenza nei confronti degli ulteriori imputati ricorrenti, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello;
spese al definitivo”.
Tanto per sostenere che “La statuizione del Supremo Collegio, innanzi riportata, annulla, quindi, la statuizione di condanna della Corte di Appello dell'UI, riportata nella sentenza n.249/2017”.
Esse, quindi, hanno solo incollato le difese svolte nel primo giudizio di rinvio, come se la pronuncia che ha dato causa al presente secondo rinvio non fosse mai intervenuta, con ciò rinunciando a qualsiasi allegazione nemmeno astrattamente idonea a far desumere che esse avessero mai potuto avere un affidamento incolpevole sulla liceità di operazione di concorrenza sleale alla quale hanno pienamente partecipato con l'immettere le proprie confetture n barattoli palesemente imitativi di quelli utilizzati CP_8 dalla sia nella forma che nell'etichetta, con certificazione biologica USA. CP_8
La domanda risarcitoria, quindi, va accolta anche nei loro confronti.
A diversa conclusione, come premesso, deve invece pervenirsi quanto al convenuto . Controparte_3
Egli ha sempre dedotto e comprovato come dalla visura camerale depositata davanti al Tribunale di Pescara si evincesse che non era lui l'amministratore della società Eti. che ebbe a stampare le etichette CP_19 ideate da ciò per sostenere come, semmai si fosse dovuta ipotizzare una corresponsabilità CP_2 per tale attività, questa sarebbe dovuta ricadere sull'amministratore unico della , tale sig.ra P_
, essendo esso un semplice dipendente della Eti. che aveva il Persona_4 CP_3 CP_19 compito di reperire nuovi clienti.
Nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale di Pescara era emerso che la stampa delle etichette è stata effettuata da Eti. e non da esso , né egli aveva mai ricevuto dichiarazioni di manleva a CP_19 CP_3 firma del del . CP_10 CP_6
Va rilevato, al riguardo, che su detta eccezione di difetto di legittimazione passiva nel primo giudizio di rinvio non vi è stata pronuncia, avendo il precedente Collegio distrettuale deciso che: “Il rigetto dell'appello della parte civile nel merito, rende superfluo, in forza del principio della ragione più liquida, l'esame delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva (correttamente da qualificarsi come difetto di titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) sollevate dal .” CP_3
In questa sede, dunque, l'eccezione è stata riproposta ed appare fondata in quanto non è mai stato contestato dall'attrice che non abbia materialmente compiuto atti di concorrenza sleale, in CP_3 quanto per la società di cui era dipendente svolgeva compiti di mero procacciamento di ordinativi, per cui non era di certo lui che avrebbe dovuto effettuare eventuali ricerche sulla titolarità dei marchi, ma semmai ciò sarebbe spettato alla società di capitali , peraltro unica autrice e responsabile della stampa delle etichette, ma mai evocata in giudizio.
Nei confronti del suddetto convenuto in riassunzione, quindi, la domanda va respinta.
Per tutto quanto sinora ritenuto, quindi, va dichiarata la responsabilità ex art. 2600 cc dei convenuti
, ed , in solido fra loro e col già definitivamente condannato CP_1 CP_2 CP_5 CP_4
in ordine alla causazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice in riassunzione Controparte_6
derivandone la loro condanna in via solidale al risarcimento di detto danno nella non Parte_1 contestata somma di € 200.000,00 oltre interessi dalla data della sentenza penale di primo grado al saldo effettivo.
Ed invero, (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 1 N. 36138/2022): “il danno all'immagine commerciale è una tipica conseguenza dannosa dell'attività concorrenziale illecita siccome connotata dalla contraffazione del marchio e dalla conseguente parassitaria commercializzazione dei prodotti a prezzi inferiori……Il risarcimento di un tale tipo di danno, stante la difficoltà di determinazione, resta legittimamente definito mediante la liquidazione equitativa. Una volta dimostrata l'esistenza del danno derivato dagli atti di concorrenza sleale è consentito al giudice l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (v. in generale Cass. Sez.
6-1 n. 30214-17).” Ciò è quanto avvenuto in merito alla liquidazione della somma in questione a carico di . CP_6 Va dunque confermata, in quanto congrua in sé, la misura del risarcimento (€200.000 oltre interessi legali dalla data della sua liquidazione al soddisfo) liquidata sin dal primo grado del giudizio penale.
Va anche disposta la condanna di alla restituzione in favore di parte attrice della somma Controparte_1 di € 217.600,00, oltre interessi dal 2.7.21 al saldo, in quanto versatale dalla in esecuzione della Parte_1 sentenza n. 1449/20 della C.A. di L'UI, quella poi cassata (che aveva disposto la restituzione di quanto aveva corrisposto alla in esecuzione della sentenza penale di appello Controparte_1 Parte_1 provvisoriamente esecutiva), ciò a seguito di atto di precetto notificatole in data 11.01.21 dal difensore della . CP_1
Venendosi alle spese, l'esito complessivo della lunga vicenda processuale vede la vittoriosa nei Pt_1 confronti di , , e , soccombente nei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 riguardi di in giudizi che hanno sempre avuto il valore di 200.000,00 euro. Controparte_13
Ciò comporta che l'attrice dovrà rifondere a quest'ultimo, come da sue espresse conclusioni, le spese del presente grado di giudizio nonché del giudizio di Cassazione, con aggiunta di rimborso forfettario ex art 2
DM 55/2014, CPA ed IVA: esse vengono liquidate, con gli accessori richiesti, in euro 7655,00 quanto al giudizio di legittimità ed in euro 14317, quanto al presente rinvio.
I convenuti , , e , invece, vanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 condannati, in solido alla refusa in favore dell'attrice in riassunzione delle spese relative ai due gradi di merito del giudizio penale, nella misura rispettiva di euro 3420,00 e 4050,00, come pure di quelle del giudizio in cassazione penale nella misura di euro 6030,00 e di quelle del primo giudizio di rinvio davanti a questa Corte in ragione di euro 13635,00; in tutti i casi con applicazione delle tabelle forensi ante 2022 e con aggiunta di rimborso forfettario ex art 2 DM 55/2014, CPA ed IVA.
Va anche disposta la loro condanna solidale alla refusa delle spese del giudizio di legittimità in sede civile e del presente giudizio, in base alle tabelle oggi vigenti, in euro 7655,00 quanto al giudizio di legittimità ed in euro 14317, quanto al presente rinvio, oltre accessori di legge e con aumento di detti compensi, reputati congrui in misura media, del 30% stante l'assistenza nei confronti di due controparti costituite soccombenti, con aggiunta di euro 786,00 per esborsi documentati a titolo di iscrizione a ruolo del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'UI, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
condanna i convenuti , , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 solido fra loro e con al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Controparte_6 Parte_1 nella misura di € 200.000,00 oltre interessi dalla data della sentenza penale di primo grado al saldo;
[...]
rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_3
condanna alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 217.600,00, oltre Controparte_1 interessi dal 2.7.21 al saldo;
regola le spese come sopra. Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio