Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/06/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04278/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4278 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci 61 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. francescovecchione@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale Santobono Pausilipon, in persona del direttore generale p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lamberti con domicilio presso il suo studio in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia 55 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. antonio.lamberti@avvocatismcv.it;
nei confronti
Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in persona del presidente p.t. , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è domiciliata in Napoli, via A. Diaz 11 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. ads_na@mailcert.avvocaturastato.it;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio:
1) della deliberazione aziendale n. -OMISSIS- con la quale è stato approvato un avviso ad evidenza pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 15- septies , d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, di un incarico a tempo determinato per l’esercizio di funzioni dirigenziali presso l’unità organizzativa complessa affari legali;
2) dei presupposti pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
3) degli esiti della procedura e dell’eventuale provvedimento di nomina del vincitore;
4) della deliberazione aziendale n. -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato destinato ad altro incarico in attuazione dell’art. 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la cui lesività è emersa per effetto dell’adozione dell’atto indicato sub 1);
5) di tutti gli atti presupposti della citata delibera del -OMISSIS-, tra cui la nota ANAC prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, la proposta di adozione della misura prevista dall’art. 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. n. 165 del 2001 e i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
- quanto ai motivi aggiunti:
6) della citata nota ANAC del -OMISSIS-;
7) della nota ANAC prot. n. -OMISSIS-
8) “ tuzioristicamente, per quanto possa occorrere ”, della deliberazione aziendale n. -OMISSIS-, con la quale la dott. -OMISSIS- è stata nominata dirigente a tempo determinato per una durata di anni tre, ai sensi dell’art. 15- septies , d.lgs. n. 502 del 1992, presso l’unità organizzativa semplice controllo di gestione, interna alla unità organizzativa complessa programmazione sanitaria, all’esito della procedura avviata con deliberazioni aziendali n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale Santobono Pausilipon e dell’ANAC;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’avv. -OMISSIS- è un dirigente avvocato a tempo indeterminato dell’Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale Santobono Pausilipon presso la quale ha rivestito l’incarico di direttore dell’unità organizzativa complessa affari legali dal 5 dicembre 2006 sino all’adozione della deliberazione del direttore generale n. -OMISSIS-. Con quest’ultimo atto, infatti, l’avv. G.M. è stato trasferito ad altro incarico di studio, documentazione giuridica, revisione di procedure amministrative e regolamenti aziendali, “ fino a nuova e diversa disposizione, ad invarianza del trattamento economico in godimento ”, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Tale decisione si è resa necessaria in seguito all’acquisizione dell’informazione dell’esistenza, a carico del suddetto dipendente, di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva, informazione comunicata all’azienda ospedaliera datrice di lavoro dall’ANAC con nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, nella quale si chiede anche di riferire in merito alle misure anticorruzione adottate, tra le quali la il passaggio ad altro incarico. Si tratta, in particolare, del procedimento penale r.g.n.r. -OMISSIS- pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma per il reato di cui all’art. 319- quater , comma 1, cod. pen., come da nota prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- inviata dal suddetto organo requirente all’azienda odierna resistente.
Con deliberazione del direttore generale n. -OMISSIS- quindi, è stato approvato un avviso ad evidenza pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 15- septies , d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, di un incarico a tempo determinato per l’esercizio di funzioni dirigenziali presso l’unità organizzativa complessa affari legali. Ciò sul presupposto che detto ufficio era privo di dirigente titolare, giusta la citata deliberazione del 27 novembre 2025, e che le relative funzioni erano svolte ad interim da un altro dirigente amministrativo e che, “ nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento di personale dirigenziale strutturato, sia indispensabile […] garantire, senza soluzione di continuità, l’esercizio di funzioni dirigenziali ” presso l’unità organizzativa, dato anche che “ nell’organico aziendale non risultano esservi altri dirigenti in possesso di titoli ed esperienza specifici rispetto alla peculiarità delle funzioni da svolgere ”.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso in esame, notificato il 27 ed il 29 settembre 2016 e depositato il 6 ottobre 2016, l’avv. G.M. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) con riguardo alla citata deliberazione aziendale del -OMISSIS-, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. n. 165 del 2001, 15- septies , d.lgs. n. 502 del 1992, oltre a eccesso di potere sotto vari profili, perché il trasferimento ad altro incarico, la cui lesività è emersa solo per effetto della successiva deliberazione del 30 giugno 2016, oltre ad essere stata emessa senza previa comunicazione di avvio del procedimento, è sostanzialmente priva di motivazione, specialmente ove si tenga presente che i fatti per i quali il ricorrente era indagato non attenevano al servizio svolto presso l’Azienda Santobono Pausilipon;
II) con riguardo alla citata deliberazione aziendale del 30 giugno 2016, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e 7, l. n. 241 del 1990, 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. n. 165 cit., 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., oltre a eccesso di potere sotto vari profili, essendo manifestamente insussistenti i presupposti per avviare una procedura di assunzioni dall’esterno, posto che il ricorrente era ancora presente nell’organico;
III) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e 7, l. n. 241 del 1990, 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. n. 165 cit., 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., oltre a eccesso di potere sotto vari profili, posto che l’incarico dirigenziale di studio svolto dal ricorrente contrasta con quello di direzione dell’ufficio legale aziendale per il quale è stato assunto ed ha sottoscritto un contratto ed è fonte di demansionamento, con riserva di proporre successiva azione risarcitoria.
Si è costituita in giudizio l’azienda ospedaliera resistente, che ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di gravame, diretto contro la prefata deliberazione del -OMISSIS-, che non è stata tempestivamente impugnata dal ricorrente che vi ha fatto acquiescenza, come anche da lui ammesso a pag. 3 dell’atto introduttivo del giudizio, che parla apertamente di accettazione di essa, essendo irrilevante il motivo che lo abbia allora indotto a non contestarla in giudizio. Inoltre, quanto al secondo motivo di impugnazione, ha osservato che, in buona sostanza, la materiale presenza del ricorrente nell’organico aziendale non poteva essere valorizzata sotto il profilo giuridico per individuare temporaneamente un nuovo responsabile dell’ufficio affari legali proprio perché il precedente era stato appena destinato ad altro incarico per essere destinatario di un’azione penale per un’ipotesi delittuosa corruttiva. Inoltre, ha sottolineato che non vi sarebbe stata alcuna “ sostituzione definitiva che potrebbe conseguire solo all’incardinamento nel posto de quo di un dirigente dipendente dell’Azienda a tempo indeterminato ”, mentre l’art. 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., limita la possibilità di utilizzo del soggetto così reclutato a un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni.
Si è altresì costituita in giudizio l’ANAC, che nel versarle in atti il 21 ottobre 2016, ha sottolineato la natura non provvedimentale delle note da essa adottate il -OMISSIS- e il -OMISSIS-.
Con atto di motivi aggiunti avviato alla notifica il 13 dicembre 2016 e depositato il successivo giorno 14, l’avv. G.M. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) in relazione alle citate note dell’ANAC, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e 7, l. n. 241 cit., 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. n. 165 cit., 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., oltre a eccesso di potere sotto vari profili, rilevando la non pertinenza dell’indagine cui è stato sottoposto al servizio svolto presso l’azienda ospedaliera resistente e l’erroneità dell’iniziativa assunta dall’autorità;
II) con riguardo alla deliberazione aziendale, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3, l. n. 241 cit., 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., oltre a eccesso di potere sotto vari profili, dato che non vi sarebbe capienza di posti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato né sarebbe stata acquisita la prevista autorizzazione regionale.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi con i quali hanno ribadito le rispettive posizioni ed hanno diffusamente illustrato la situazione professionale e giudiziaria del ricorrente. In tal senso, l’azienda ospedaliera resistente ha anche rappresentato che la procedura assunzionale avversata da controparte con l’atto introduttivo del giudizio non ha mai avuto esito ed è stata abbandonata; dal canto suo, il ricorrente ha chiarito di avere un perdurante “ interesse attuale e concreto ad ottenere una decisione di merito sulla illegittimità delle delibere impugnate ”.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 17 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa annotazione a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione dell’inammissibilità:
1) del primo motivo di ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, perché la deliberazione aziendale del -OMISSIS- costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente che è stata assunta dal direttore generale dell’azienda ospedaliera resistente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi degli artt. 5, comma 2, 16, comma 1, lett. l- quater ), 63, d.lgs. n. 165 cit., nonché 3, comma 6, d.lgs. n. 502 cit.;
2) del secondo mezzo di impugnazione, perché diretto esclusivamente ad avversare l’espletamento in sé e per sé di una procedura di assunzione alla quale non aveva interesse a partecipare, senza impugnarne anche gli esiti, che peraltro non si sono mai avuti in concreto perché la selezione non si è mai tenuta, mezzo che è anche improcedibile, essendo stata definitivamente accantonata la procedura de qua ;
3) del terzo motivo di ricorso perché redatto in violazione dell’art. 40 cod. proc. amm., non contenendo censure nei confronti dei provvedimenti impugnati ma solo la riserva a chiedere in separata sede il risarcimento del danno patito;
4) del primo motivo aggiunto, perché diretto contro atti privi di valenza provvedimentale e di autonoma lesività;
5) del secondo motivo aggiunto per omessa evocazione in giudizio della controinteressata nominata con la delibera aziendale impugnata, oltre che per non aver mai impugnato l’atto di avvio della procedura, cui non risulta neppure aver preso parte.
2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è complessivamente inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2.1 Il primo motivo di gravame, che è stato diretto nei confronti della sola deliberazione aziendale di rotazione straordinaria, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
L’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 cit., prevede che “ I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: […] l- quater ) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ”. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria ma dal carattere cautelare che è applicabile al tutte “ pubbliche amministrazioni ” di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 cit., tra cui “ le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale ”, in tutti i casi di avvio di un procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva attribuite a un proprio dipendente.
L’atto con il quale viene disposta la suddetta rotazione straordinaria del personale, anche con qualifica dirigenziale, va inquadrata nel più generale principio, stabilito dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 cit., per il quale “ le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro […] sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro […]”. Difatti, per effetto della rotazione anticipata, l’incarico del ricorrente, dirigente sanitario non medico, è stato novato dal datore di lavoro in applicazione di una disposizione di legge che ha determinato la revoca della precedente posizione di direzione di una struttura complessa ed il contestuale conferimento di una di studio, in linea con quanto previsto dall’art. 15- ter , comma 4, d.lgs. n. 502 cit. e, più in generale, dall’art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165 cit.
Se così è, tuttavia, allora si è al cospetto di una controversia inerente “ il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali ” che l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 cit. devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, innanzi al quale il ricorso dovrà essere riproposto in parte qua , ai sensi degli artt. 59, l. 18 giugno 2009 n. 69 e 11 cod. proc. amm. e secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007 n. 77 e della Corte di cassazione, sezioni unite, 22 febbraio 2007 n. 4109.
2.2 Con il secondo ordine di censure, l’avv. G.M. è insorto nei confronti del provvedimento con il quale l’azienda ospedaliera resistente, alcuni mesi dopo averne disposto la rotazione straordinaria, si è determinata ad avviare una procedura di assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale, ai sensi dell’art. 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., per reperire un nuovo responsabile dell’ufficio da lui precedentemente diretto.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, oltre che improcedibile per non essere mai stata coltivata la procedura assunzionale in discorso.
A tal riguardo, si premette che l’art. 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., regola incarichi dirigenziali, ancorché di natura speciale, che si attribuiscono nei limiti del contingente appositamente assegnato e previsto dalla legge e rappresenta una particolare forma di reclutamento di dirigenti a tempo determinato che deroga – a certe specifiche condizioni – alle regole generali che prescrivono tassativamente l’espletamento di un concorso pubblico (Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2021 n. 4177; sez. lav., 9 giugno 2020 n. 11008). Così è ben possibile (ed anzi generalmente accade) che gli incarichi siano conferiti previa procedura selettiva non concorsuale, che si svolge senza alcuna prova per i candidati, ma sulla base di una sola valutazione dei curricula , e che non conduce ad alcuna graduatoria finale, ma alla nomina, avente sostanzialmente carattere fiduciario, del dirigente a tempo determinato, da parte del direttore generale, nell’ambito di una rosa di nomi selezionati unicamente mediante l’esame degli stessi curricula (Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2021 n. 4177; sez. lav., 9 giugno 2020 n. 11008). Pur con le differenti modalità di reclutamento, il rapporto che si instaura ai sensi dell’art. 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., è di lavoro subordinato dirigenziale a tutti gli effetti (e non un rapporto regolato dall’art. 2222 cod. civ.) e quindi, una volta stipulato il relativo contratto, si differenzia rispetto a quello ordinario con i dirigenti pubblici a tempo indeterminato solo per il carattere della temporaneità, restando tutti gli altri aspetti del rapporto disciplinati dalla stessa normativa di legge e di contratto collettivo.
La vicenda all’esame va iscritta nel più generale contesto dell’impugnazione degli atti di indizione di procedure comparative per l’assunzione di dipendenti (o l’aggiudicazione di contratti pubblici), nelle quali è noto che “ l’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell’interessato ” (Cons. Sic., sez. giur., 23 gennaio 2023 n. 98; in termini Cons. Sic., sez. giur., 12 dicembre 2024 n. 958; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023 n. 584; sez. II, 8 aprile 2022 n. 2634).
Nella specie, l’interessato non ha mai manifestato l’interesse a partecipare alla procedura de qua , essendo egli peraltro già un dirigente sanitario non medico a tempo indeterminato dell’amministrazione resistente, né ha mai presentato la relativa domanda, avendo invece esplicitato un interesse di segno oppositivo rispetto al suo espletamento, che considera di per sé lesivo perché fondato su una ricostruzione dei fatti che ritiene non veritiera. In effetti, le censure da lui rivolte all’amministrazione non riguardano in alcun modo la presenza di clausole escludenti nei requisiti di partecipazione. In particolare, quelli di ordine generale indicati nel bando allegato all’avviso contestato consistono nel possesso della cittadinanza italiana e dell’idoneità fisica all’impiego, nel non godimento del trattamento di quiescenza, nel godimento dei diritti civili e politici e nell’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa da pubblici impieghi per averli conseguiti mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Invece, quelli specifici attengono al possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, all’abilitazione all’esercizio della professione forense e nella specifica esperienza professionale nel campo giuslavoristico.
Tuttavia, non avendo interesse a partecipare alla procedura ma ad impedirla, la sola immediata impugnazione di un bando di concorso poi rimasto senza esiti, perché la procedura indetta nel 2016, come dichiarato dall’amministrazione, è stata abbandonata e non è certo più attuale nel 2025, non è sufficiente a superare la soglia dell’interesse giuridicamente rilevante per interporre ricorso giurisdizionale amministrativo, perché la carica di (presunta) lesività insita nell’avvio della procedura in sé e per sé non si è mai attualizzata per la mancata individuazione e presa di servizio del vincitore.
Peraltro, nel merito delle censure svolte, tenuto conto dell’interesse risarcitorio segnalato dal ricorrente ad avere comunque una pronuncia sulla legittimità del provvedimento impugnato, rileva il collegio che il presupposto fattuale per l’avvio della procedura in parola è stato correttamente rappresentato dall’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon. Infatti, lungi dal negarsi la presenza tout court del ricorrente nell’organico dell’ente, nella determinazione direttoriale impugnata si dà solo atto che alla data di indizione della procedura (30 giugno 2016) l’ufficio affari legali era privo di un dirigente titolare per essere stato questi destinato ad altro incarico per effetto di una misura anticorruzione urgente e che, dato il carico di lavoro dell’unità organizzativa, retta ad interim da un altro dirigente, si riteneva allora “ indispensabile […] garantire, senza soluzione di continuità, l’esercizio delle funzioni dirigenziali ” presso tale ufficio. Pertanto, in linea con le difese svolte sul punto dall’amministrazione sanitaria, si rileva che corrisponde al vero che nell’organico aziendale non vi fosse all’epoca un altro dirigente in possesso dei titoli e dell’esperienza specifici rispetto alla peculiarità delle funzioni di responsabile dell’ufficio legale perché, ovviamente, l’ente non poteva considerare disponibile l’avv. G.M. per essere stato egli recentemente destinato ad altro incarico ex art. 16, comma 1, lett. l- quater , d.lgs. n. 165 cit., e non constando evoluzioni della vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto favorevoli alle sue ragioni.
2.3 Il terzo motivo di gravame è inammissibile per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. amm.
Infatti, tale ordine di censure si limita a riprodurre la rubrica degli altri due mezzi di gravame interposti con l’atto introduttivo del giudizio ma non esplicita i fatti a cui si riferisce né illustra nel dettaglio le critiche che si intendono rivolgere all’attività delle pubbliche amministrazioni evocate in giudizio, limitandosi l’avv. G.M. a riservarsi la proposizione di una separata domanda risarcitoria. In tal senso, il ricorrente assume che la complessiva condotta tenuta dall’azienda resistente lo avrebbe demansionato sotto il profilo sia della qualifica dirigenziale sia dell’attività forense e sarebbe anche incongruente con il volume di lavoro dell’ufficio affari legali. Tuttavia, non vi è chi non veda che tali affermazioni, non condensate nella proposizione di una domanda risarcitoria nel presente giudizio, non sono idonee a integrare la soglia minima di ammissibilità di ciò che il ricorrente ha qualificato come autonomo terzo motivo di gravame, con susseguente inammissibilità dello stesso.
2.4 Il primo motivo aggiunto, con il quale il ricorrente ha gravato le già citate note ANAC del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, è palesemente inammissibile per difetto di interesse, essendo diretto contro atti che non hanno natura provvedimentale e che, come tali, non sono lesivi ed autonomamente impugnabili.
Infatti, con la prefata nota del -OMISSIS-, l’autorità si è limitata a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione dell’azienda ospedaliera resistente l’esistenza di un procedimento penale per fatti corruttivi a carico del ricorrente ed a chiedere quali misure fossero state conseguentemente adottate, tra le quali ha indicato in via esplicita la rotazione straordinaria del personale ex art. 16, comma 1, lett. l- quater ), d.lgs. n. 165. Sul punto, a riprova dell’assenza di lesività è sufficiente sottolineare che già nell’atto introduttivo del giudizio (pag. 10) l’avv. G.M. afferma che essa “ non presenta profili di autonoma e diretta lesività essendo solo volta a stimolare le verifiche della amministrazione di appartenenza ”.
Invece, con la successiva nota del -OMISSIS- l’autorità ha riscontrato una richiesta di informazioni fattale pervenire dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli il 30 settembre 2016, in merito alla preparazione delle difese da esperire nel presente giudizio, rappresentando che non sono “ stati adottati sino a questo momento provvedimenti da parte di questa Autorità ” e invitando la difesa erariale a valutare “ la opportunità o meno di costituirsi in giudizio ”. Pertanto, anche nella nota in questione non è espressa alcuna volontà provvedimentale lesiva per gli interessi del ricorrente e come tale impugnabile, essendosi l’ANAC limitata ad aggiornare succintamente l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli sullo stato della situazione sottesa al contenzioso in essere.
2.5 Mediante il secondo motivo aggiunto, l’avv. G.M. ha impugnato la deliberazione aziendale n. -OMISSIS-, con la quale la dott. -OMISSIS- è stata nominata dirigente a tempo determinato per una durata di anni tre, ai sensi dell’art. 15- septies , d.lgs. n. 502 cit., presso l’unità organizzativa semplice controllo di gestione, interna alla unità organizzativa complessa programmazione sanitaria, all’esito della procedura avviata con deliberazioni aziendali n. -OMISSIS-.
Il mezzo è manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, perché il ricorrente non solo non ha mai impugnato l’atto di indizione della procedura de qua , presupposto essenziale della deliberazione ora avversata, ma è anche rimasto estraneo ad essa per non avere mai presentato domanda di partecipazione e, soprattutto, non ha mai evocato in giudizio la controinteressata D.P. della quale contesta la legittimità della nomina e dell’assunzione.
2.6 In definitiva, per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso all’esame è complessivamente inammissibile e, limitatamente al secondo motivo di impugnazione, anche improcedibile.
3. – Stanti le peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in parte motiva, ferma restando anche l’improcedibilità del secondo ordine di censure.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.