Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 2904/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2904/2020 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
1101/2020, pronunziata dal Tribunale di Avellino e pubblicata il 13.7.2020 e pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonello Aucelli (c.f.: ); C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
, alla via degli Imbimbo n. 10/13, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante CP_1 pro tempore,
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Avellino il 20.2.2019 il dr. , in qualità di titolare della farmacia omonima che in virtù di apposita Parte_1 convenzione stipulata assicurava l'assistenza farmaceutica incombente sul S.S.N. nei confronti Part degli assistiti dell' che ne facevano richiesta, chiedeva ingiungersi alla detta il Parte_2 pagamento in suo favore della somma di € 11.102,00, “oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002
1
dal 1° febbraio 2019 sull'importo di € 8.944,01 ed interessi legali dalla domanda sulla restante somma”, nonché spese della procedura monitoria, a titolo di somma impagata relativa alla fornitura farmaceutica erogata nei mesi di novembre e dicembre 2018, come da DCR di dicembre 2018 (€ 6.820,37) e DCR AIR di novembre 2018 (€ 2.157,99) e dicembre 2018 (€ 2.123,64).
1.2. Con il decreto ingiuntivo n. 350/2019 emesso in data 5.3.2019 e notificato il 14.3.2019 il
Tribunale ingiungeva all' il pagamento degli importi richiesti, oltre interessi e spese Parte_2 della procedura monitoria.
1.3. L proponeva opposizione, con atto notificato al ricorrente il 16.4.2019, Parte_2 chiedendone la revoca deducendo:
- il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del g.a.;
- il pagamento parziale dell'importo ingiunto per quanto concerne gli importi della DCR di dicembre 2018 (avvenuto con mandato n. 2069 del 18.2.2019), nonché il pagamento integrale per gli importi dovuti per l'assistenza integrativa oggetto della DCR AIR di novembre e dicembre 2018, pagati, rispettivamente con mandati n. 4126 e n. 4248 del 2.4.2019;
- l'inapplicabilità del saggio di interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 “stante l'estraneità Part dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia al D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art.8, comma 2 ed al relativo regolamento”.
1.4. Si costituiva il con comparsa depositata l'11.9.2019 con cui riconosceva la parziale Parte_1 soddisfazione del suo credito, deducendo, però, il ritardo nel suo parziale adempimento e richiedendo sia il pagamento della somma residua di € 88,22 sia il pagamento degli interessi legali dal momento della costituzione in mora avvenuta il 1.2.2019, rinunciando espressamente agli interessi cd. commerciali previsti dal d.lgs. n. 231/02. Infine, chiedeva il pagamento delle spese monitorie nella loro interezza in virtù del fatto che il pagamento era avvenuto successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione ed alla notificazione dell'ingiunzione. Concludeva, quindi, chiedendo “- previamente revocata l'ingiunzione opposto, in conseguenza dell'intervenuto pagamento parziale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'opponente al pagamento della somma di € 88,22 ancora dovuta e non Part corrisposta;
- condannare l' al pagamento degli interessi legali come specificati supra;
- Part condannare l' al pagamento delle spese e competenze monitorie e del giudizio di opposizione, con distrazione”.
1.5. Con sentenza n. 1101/2020, pubblicata il 13.7.2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione Part proposta dall' nei limiti specificati, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava la Part stessa al pagamento in favore del dr. del residuo impagato pari ad € 88,22, Parte_1
“oltre interessi legali sulle somme richieste dal 1.2.2019 fino all'effettivo adempimento”. Compensava per la metà le spese di lite “ravvisandosi gravi e giustificati motivi nell'avvenuto pagamento parziale, per la quasi totalità dell'importo, seppur tardivo (art. 92, comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018)” e poneva il restante 50% a carico della
[...]
, per effetto della soccombenza, con maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, co. 1 del Pt_2
d.m. n. 55/2014.
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In particolare:
- riconosceva implicitamente la giurisdizione del g.o.;
- riconosceva come dovuta la differenza ancora non corrisposta sulla DCR di dicembre 2018, Part ritenendo come laconiche e imprecise le motivazioni dedotte dall' in ordine al mancato pagamento degli importi corrispondenti alla differenza tra il richiesto dal creditore ed i liquidato dalla debitrice;
- riconosceva come dovuti gli interessi legali sulle somme richieste nel ricorso monitorio e corrisposte in ritardo, dalla costituzione in mora all'effettivo adempimento.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con citazione notificata alla Parte_1 controparte il 25.8.2020, censurando l'illegittimità della disposta compensazione parziale delle spese di lite e il mancato riconoscimento delle spese del procedimento monitorio.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto di aver ricevuto successivamente al deposito del ricorso, ma prima della notificazione dell'ingiunzione, un pagamento parziale in ordine all'assistenza ordinaria relativa al dicembre 2018, mentre successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo il pagamento delle somme dovute per l'assistenza integrativa relativa ai mesi di novembre e dicembre 2018, sicché aveva dovuto resistere all'opposizione reclamando la differenza non versatale per l'assistenza ordinaria e gli interessi legali dei pagamenti ricevuti stante il ritardo dei pagamenti. Alla luce di ciò, secondo l'appellante ricorrerebbe un'ipotesi di soccombenza totale dell'opponente che non giustificherebbe la compensazione suddetta, essendo dovute anche le spese della fase monitoria, perché dalla pronuncia del Tribunale emergerebbe che tutte le somme ingiunte spettavano all'appellante, inclusa la differenza ancora dovuta e poi oggetto della condanna.
2.2. Nessuno si è costituito per l'appellata , pur avendo ricevuto regolare notifica a Parte_2 mezzo p.e.c., per cui all'udienza del 26.1.2021 è stata dichiarata la sua contumacia.
2.3. All'udienza del 18.2.2025, parte appellante ha precisato le sue conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo il solo termine di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
L'appellante si duole della decisione di prime cure nella sola parte in cui il Tribunale ha ritenuto di disporre la parziale compensazione delle spese di lite relative alla fase monitoria ed a quella di opposizione, nella misura del 50%, sulla scorta della seguente motivazione: “mentre restano compensate tra le parti per l'altra metà, ravvisandosi gravi e giustificati motivi nell'avvenuto pagamento parziale, per la quasi totalità dell'importo, seppur tardivo (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. in sent. n. 77/2018)”.
Secondo il , avendo il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo solo a seguito di alcuni Parte_1 parziali pagamenti intervenuti in data 25.2.2019, cioè dopo il deposito del ricorso per l'ottenimento
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del decreto ingiuntivo, egli era da ritenersi totalmente vittorioso, con conseguente diritto a percepire l'intero importo delle spese e competenze di lite.
Orbene, sul punto osserva la Corte che il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; tuttavia, “il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (v. Cass. Civ, Sez.VI, Ord. n. 25594 del
12/10/2018).
Nella specie, tuttavia, tenuto conto del concreto svolgimento della controversia non si ritengono sussistenti i “gravi e giustificati motivi” atti a consentire la deroga all'ordinario principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Ed invero, risulta dagli atti che la , successivamente al deposito del ricorso Parte_2 monitorio, avvenuto in data 20.2.2019, ha provveduto soltanto ad alcuni pagamenti parziali dell'importo ad essa ingiunto, e precisamente:
- quanto alla DCR ordinaria relativa al mese di dicembre 2018, in data 25.2.2019, € 6.732,15, a fronte di un importo complessivo di € 6.820,37;
- quanto alla DCR AIR relative ai mesi di novembre e dicembre 2018, in data 2.4.2019, all'esatto pagamento delle somme dovute.
Peraltro, correttamente l'odierno appellante, all'atto della notifica del provvedimento monitorio, avvenuta in data 14.3.2019, ha dato atto dell'avvenuto incasso dei pagamenti parziali.
Ciò posto, non si giustifica la parziale compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, essendo il pagamento delle somme richieste avvenuto soltanto in misura parziale e solo dopo il deposito del ricorso, dovendo la essere condannata, in riforma della gravata Parte_2 decisione ed in base al principio della soccombenza, al pagamento in favore del delle Parte_1 spese di lite relative al giudizio di opposizione, da calcolarsi, però, in relazione al valore del decisum e quindi nell'ambito dello scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, da liquidarsi nella misura complessiva di € 759,00 (di cui € 130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre € 99,00 quali spese forfettarie al 15% e ulteriori accessori se dovuti, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
Antonello Aucelli.
Inoltre, per i motivi sopra enucleati, la stessa deve essere condannata al pagamento in Parte_2 favore del , anche delle spese della fase monitoria, da calcolarsi in relazione al valore Parte_1 derivante dalla differenza degli importi della domanda (€ 11.102,00) e quelli pagati prima della notifica del decreto ingiuntivo (€ 6.732,15), dunque nell'ambito dello scaglione di valore da € 0,01 ad € 5.200,00, per un importo complessivo di € 686,00, di cui € 470,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre € 70,50 a titolo di spese forfettarie al 15% e ulteriori accessori se dovuti, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Antonello Aucelli.
8. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, letta la nota depositata dall'appellante nella comparsa conclusionale,
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sono da liquidarsi, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014
(come modificata dal d.m. 147/2022) e tenuto conto del decisum per le controversie di valore compreso da € 1.100,01 a € 5.200,00, nel complessivo importo di € 1.762,50 di cui € 350,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 350,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 500,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo, € 382,50 per esborsi relativi al giudizio di appello, € 180,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Infine, questa Corte non ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di una maggiorazione dei compensi ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del d.m. n. 55/2014, dal momento che le tecniche informatiche richieste dalla norma che dovrebbero agevolare la consultazione e la fruizione dell'atto e dei documenti ad esso allegati, si ravvisano soltanto nella comparsa conclusionale e peraltro non spiegano integralmente la loro funzione non permettendo un'agevole fruizione dei documenti allegati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal dr. avverso Parte_1 la sentenza n. 1101/2020 del 13.7.2020 del Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la al pagamento in favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1
e competenze relative sia al procedimento monitorio sia al giudizio di opposizione, che si liquidano: per il procedimento monitorio, in complessivi € 686,00, di cui € 470,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, € 70,00 a titolo di rimborso di spese generali nella misura del 15%, oltre ulteriori accessori se dovuti;
per il giudizio di opposizione in complessivi € 759,00, di cui € 660,00 per compensi ed €
99,00 a titolo di rimborso di spese generali nella misura del 15%, oltre ulteriori accessori se dovuti, entrambi i complessivi importi sono da distrarre in favore del procuratore dell'appellante, avv.
Antonello Aucelli, dichiaratosi antistatario;
b) condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del processo di Parte_2 appello che liquida nel complessivo importo di € 1.762,50, di cui € 1.700,00 per compensi, € 382,50 per esborsi ed € 255,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, in favore del procuratore dell'appellante, avv. Antonello Aucelli, essendosi dichiarato antistatario.
Così deciso in Napoli, il 10.6.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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