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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9779/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 02/04/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BASCIA' PAOLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente Controparte_1
in Bari in data 03/09/1998, unione dalla quale sono nati due figli,
di anni 26 ed invalido, e di anni 20. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 2117/2011, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e successivamente, con sentenza n. 1250/2012, sono state regolate l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca dei provvedimenti citati, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisa che il marito si disinteressa dei figli e non versa alcunché per il loro mantenimento, mente ella ha dedicato tutta la sua vita matrimoniale alla famiglia.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole come meglio specificato in ricorso;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il
2 coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed
è stata disposta la prosecuzione del giudizio, confermando le disposizioni regolanti lo stato di separazione tra i coniugi. La causa
è stata quindi rimessa in decisione non necessitando d'istruttoria, e le parti hanno concluso come da verbale in atti.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi
3 esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere sostanzialmente confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, nel corso della quale sono state confermate le disposizioni regolanti lo stato di separazione tra i coniugi, limitatamente però a quella che regolano i rapporti economici tra le parti e tra queste e la prole.
Pertanto, tenuto conto della rivalutazione dalla data della sentenza n. 1250/2012 dell'11.4.2012 che tali rapporti ha regolato, a far data dalla presente pronuncia alla ricorrente può essere riconosciuto un assegno di € 200,00/mese, al figlio un assegno di € Per_1
4 130,00/mese ed alla figlia un assegno di € 300,00/mese, Per_2
pagamenti – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – che il resistente dovrà effettuare entro cinque giorni dalla data di emissione della presente sentenza per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive.
Inoltre, il resistente dovrà versare alla ricorrente le spese straordinarie per la prole nella misura del 50% ciascuno, spese che saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017
e ss.mm..
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
5 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 26/09/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 03/09/1998 tra , Parte_1
nata in [...] in data [...], e Controparte_1
nato in [...] in data [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 22, parte II, serie A, anno 1998;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE che il resistente versi alla ricorrente:
a. € 200,00/mese quale contributo al mantenimento per il figlio
; Per_1
b. € 130,00/mese quale contributo al mantenimento per la figlia
Per_2
c. € 300,00/mese quale contributo al mantenimento per la ricorrente;
5. DISPONE che tali pagamenti – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – il resistente
6 li effettui entro cinque giorni dalla data di emissione della presente sentenza per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive.
1. DISPONE che il resistente versi alla ricorrente le spese straordinarie per la prole nella misura del 50% ciascuno, spese che saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data
16.11.2017 e ss.mm.;
2. CONDANNA il resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 103,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9779/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 02/04/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BASCIA' PAOLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente Controparte_1
in Bari in data 03/09/1998, unione dalla quale sono nati due figli,
di anni 26 ed invalido, e di anni 20. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 2117/2011, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e successivamente, con sentenza n. 1250/2012, sono state regolate l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca dei provvedimenti citati, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisa che il marito si disinteressa dei figli e non versa alcunché per il loro mantenimento, mente ella ha dedicato tutta la sua vita matrimoniale alla famiglia.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole come meglio specificato in ricorso;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il
2 coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed
è stata disposta la prosecuzione del giudizio, confermando le disposizioni regolanti lo stato di separazione tra i coniugi. La causa
è stata quindi rimessa in decisione non necessitando d'istruttoria, e le parti hanno concluso come da verbale in atti.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi
3 esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere sostanzialmente confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, nel corso della quale sono state confermate le disposizioni regolanti lo stato di separazione tra i coniugi, limitatamente però a quella che regolano i rapporti economici tra le parti e tra queste e la prole.
Pertanto, tenuto conto della rivalutazione dalla data della sentenza n. 1250/2012 dell'11.4.2012 che tali rapporti ha regolato, a far data dalla presente pronuncia alla ricorrente può essere riconosciuto un assegno di € 200,00/mese, al figlio un assegno di € Per_1
4 130,00/mese ed alla figlia un assegno di € 300,00/mese, Per_2
pagamenti – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – che il resistente dovrà effettuare entro cinque giorni dalla data di emissione della presente sentenza per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive.
Inoltre, il resistente dovrà versare alla ricorrente le spese straordinarie per la prole nella misura del 50% ciascuno, spese che saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017
e ss.mm..
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
5 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 26/09/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 03/09/1998 tra , Parte_1
nata in [...] in data [...], e Controparte_1
nato in [...] in data [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 22, parte II, serie A, anno 1998;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE che il resistente versi alla ricorrente:
a. € 200,00/mese quale contributo al mantenimento per il figlio
; Per_1
b. € 130,00/mese quale contributo al mantenimento per la figlia
Per_2
c. € 300,00/mese quale contributo al mantenimento per la ricorrente;
5. DISPONE che tali pagamenti – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – il resistente
6 li effettui entro cinque giorni dalla data di emissione della presente sentenza per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive.
1. DISPONE che il resistente versi alla ricorrente le spese straordinarie per la prole nella misura del 50% ciascuno, spese che saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data
16.11.2017 e ss.mm.;
2. CONDANNA il resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 103,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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