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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4466 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/11/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Doriana Perra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Augusto Frau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto con rito civile presso il Comune di Carbonia in data
17.7.1999, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 21, parte I, anno 1999 e ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, limitatamente a questo capo, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Carbonia affinché proceda alle annotazioni.
3. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2
mediante il versamento alla sig.ra dell'importo Persona_1 Parte_1 di €. 200,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche, dentistiche,
Pag. 2 di 3 scolastiche, ludiche e sportive previo accordo, se non indifferibili, e documentate.
4. Assegnare la casa coniugale, con ogni arredo corredo e pertinenza, sita in
Dolianova nella Via Manzoni 30, alla sig.ra , che ivi continuerà Parte_1
a risiedere con la figlia . Persona_1
Il sig. provvederà a lasciare la casa coniugale entro il termine di Parte_2 giorni sette dalla separazione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4466 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/11/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Doriana Perra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Augusto Frau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto con rito civile presso il Comune di Carbonia in data
17.7.1999, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 21, parte I, anno 1999 e ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, limitatamente a questo capo, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Carbonia affinché proceda alle annotazioni.
3. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2
mediante il versamento alla sig.ra dell'importo Persona_1 Parte_1 di €. 200,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche, dentistiche,
Pag. 2 di 3 scolastiche, ludiche e sportive previo accordo, se non indifferibili, e documentate.
4. Assegnare la casa coniugale, con ogni arredo corredo e pertinenza, sita in
Dolianova nella Via Manzoni 30, alla sig.ra , che ivi continuerà Parte_1
a risiedere con la figlia . Persona_1
Il sig. provvederà a lasciare la casa coniugale entro il termine di Parte_2 giorni sette dalla separazione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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