Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando la legittimità dell'imposta unica anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale. Ha specificato che l'imposta è dovuta anche in caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che il soggetto passivo è chiunque gestisca l'attività, anche per conto di terzi.

  • Rigettato
    Violazione principio di non discriminazione e libertà di stabilimento

    La Corte ha escluso ogni discriminazione tra bookmakers nazionali e esteri, affermando che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. Ha inoltre sottolineato che gli obiettivi di tutela dei consumatori e prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva giustificano restrizioni alla libera prestazione di servizi. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione, ritenendo che la normativa italiana non sia ostativa alle attività delle società estere.

  • Rigettato
    Violazione principio di affidamento

    La Corte Costituzionale ha già affrontato la questione, escludendo la violazione del principio di legittimo affidamento poiché il bookmaker estero, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della L. n. 220/2010.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per carenza elementi essenziali

    La censura è infondata poiché i ricorrenti hanno ricevuto regolarmente la notifica dell'atto e hanno potuto articolare numerose censure. Inoltre, la notifica dell'avviso di accertamento, anche se affetta da nullità, è sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Assenza presupposti soggettivi e territoriali

    La norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220/2010 è chiara nel sottoporre all'imposta chiunque svolga attività di raccolta del gioco. Il contratto di scommessa si intende concluso nel luogo di accettazione e incasso della puntata, che in questo caso è avvenuto in Italia tramite l'intermediario. Sussiste pertanto il presupposto soggettivo e territoriale.

  • Rigettato
    Contestazione profilo sanzionatorio

    Il ricorso riguarda l'imposta per il periodo 2019, successivo all'entrata in vigore della L. n. 220/2010, che ha superato i dubbi sull'assoggettamento ad imposta dei CTD. Asseriti contrasti nella prassi e giurisprudenza antecedenti a tale norma non rilevano. La giurisprudenza si è costantemente attestata nel confermare gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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