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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 8 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 19 settembre 2024, vertente
TRA nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, in forza Parte_1
di procura da intendersi rilasciata in calce alla citazione in appello, dall'avv. Gaspare
Guarino, nel cui studio in Catanzaro ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa, come da CP_1 C.F._1
procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Roberto
Lanatà, nel cui studio in Girifalco, ha eletto domicilio;
- APPELLATA=
E
e CP_2 Controparte_3
- ULTERIORI APPELLATI =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione depositate in data 14.10.2024: “... chiede ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2, di essere rimesso in termini, al fine di provvedere alla rinotifica dell'atto di citazione in appello nei confronti del sig.
[...]
”. CP_3 per l'appellata rassegnate nella comparsa di costituzione, alle quali la CP_1
parte si è riportata nelle note di trattazione depositate il 12.10.2024: “... dichiarare
totalmente soddisfatta dai lasciti e donazioni effettuate in suo favore dal CP_1
padre sig. quando lo stesso era in vita ed escluderla dalla Persona_1
ripartizione in quote del compendio ereditario, avendo già ricevuto la propria quota di legittima. Condannare l'odierno appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c..”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto, innanzi all'intestata Corte, appello avverso la sentenza n. Parte_1
936/2022, pubblicata in data 29.6.2022, con cui il Tribunale di Catanzaro, nella contumacia dei convenuti , e , ha Controparte_3 CP_2 CP_1
dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti e ha assegnato a ciascun condividente in proprietà esclusiva specifici beni, secondo la terza ipotesi divisionale elaborata dal c.t.u. nella propria relazione.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure per avere determinato le quote e proceduto alle relative attribuzioni ai condividenti, ponendo a fondamento della decisione le valutazioni e stime erronee elaborate dall'ausiliario. Ha lamentato anche la mancata considerazione delle attribuzioni, “lasciti” e donazioni eseguiti dal de cuius in favore della figlia , come da scrittura datata 5 marzo 1978, versata in CP_1
atti. Ha censurato la sentenza anche per non avere, il Tribunale, considerato l'interesse che esso appellante aveva manifestato nei confronti di alcuni immobili, che egli aveva sempre posseduto in via esclusiva, migliorando i terreni e ristrutturando ed adibendo a propria abitazione un rudere esistente su uno di detti terreni. Lamentava, infine,
l'omessa considerazione della scrittura privata del 2.8.2005, conclusa dai germani in cui ciascuno di essi manifestava la propria preferenza in relazione a ben CP_1
indicati immobili caduti in successione.
L'appello proposto è stato notificato ritualmente a , che si è costituita, CP_1
2 concludendo nei termini in epigrafe riportati.
A seguito di ordine di rinnovazione della notifica, per omesso rispetto del termine a comparire, l'appello è stato ritualmente e tempestivamente notificato anche all'appellato . CP_2
Invece, in relazione a , con ordinanza del 5.5.2023, la Corte, Controparte_3
considerato che la notifica risultava omessa per irreperibilità del destinatario, autorizzava il rinnovo della notifica dell'atto di appello nei confronti di
[...]
assegnando, per l'incombente, il termine perentorio del 30 giugno 2023. CP_3
Emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'appellante che quest'ultima, acquisito, già dal 21.12.2022, certificato di residenza di – che Controparte_3
risultava risiedere nel Comune di Valganna (VA), alla via F.lli Andreani n. 3 – consegnò l'atto di appello all'ufficiale giudiziario, per la notifica a mezzo posta, in data 5.6.2023, indirizzando la notifica a , Via Andreani n. 3, Controparte_3
Valganna.
Deduce l'appellante che, non avendo avuto riscontro dell'esito della notifica, in data
30.06.2023 provvedeva autonomamente a rinnovare, ancora una volta, la notifica, indirizzandola al medesimo destinatario, sempre alla “via Andreani m. 3” in
Valganna.
Sennonché, quando ormai era spirato il termine perentorio concesso dalla Corte, perveniva l'esito della notifica inoltrata il 5 giugno, rimessa al mittente per irreperibilità (al pari dell'originaria notifica). Sul plico veniva segnalato che l'indirizzo riportato era insufficiente, in quanto nel Comune di Valganna vi erano tre vie
“Andreani”: Via F.lli Andreani, Via Giudo Andreani, Via Dorino Andreani.
Alla successiva udienza, quindi, la parte chiedeva la concessione di nuovo termine per rinnovare la notifica e la Corte riteneva di dovere fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, rilevano nella fattispecie i principi espressi dalla Suprema Corte in punto di rimessione in termini per l'incombente notificatorio per il quale sia stato già assegnato un termine perentorio: “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il
3 completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153
c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass. n. 6982 del
11/04/2016; conf. n. 28298 del 15/10/2021).
Il principio non muta nel caso in cui la notifica sia stata ordinata non per integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. ma per rinnovare una notifica non andata a buon fine ex art. 291 c.p.c.: trattasi, infatti, pur sempre di un termine perentorio fissato dal giudice per procedere all'incombente notificatorio.
Nella fattispecie, il profilo che appare dirimente è che non è stato dimostrato che la rinnovazione della notifica nel termine perentorio sia stata impedita da causa non imputabile al notificante né che questi ignorasse senza sua colpa l'indirizzo del destinatario.
Risulta documentalmente che il notificante era a conoscenza dell'effettivo e completo indirizzo di residenza di sia dall'epoca della prima notifica. Emerge Controparte_3
anche che consapevolmente egli abbia utilizzato un indirizzo parziale (Via Andreani invece che Via F.lli Andreani) e soprattutto che tanto abbia fatto nonostante già la prima notifica eseguita al medesimo indirizzo (Via Andreani n. 3) non fosse andata a buon fine, il che avrebbe dovuto indurre a maggiore diligenza nel momento in cui la notifica doveva essere rinnovata, questa volta nel rispetto di un termine perentorio.
È evidente, quindi, che la notifica non sia andata a buon fine per causa imputabile al notificante, il quale avrebbe, invece, potuto e dovuto, con uno sforzo minimo di diligenza, richiedere la notifica presso l'indirizzo esatto e completo risultante dal certificato in suo possesso, facendo tesoro del già infausto esito della prima notifica eseguita con un indirizzo parziale. L'avere – consapevolmente o meno – confidato nel fatto che, essendo Valganna un piccolo Comune, difficilmente potessero esistere più
Vie “Andreani” è tesi che non esclude per nulla l'imputabilità della decadenza alla luce degli elementi di giudizio appena considerati.
L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello nel termine
4 perentorio assegnato determina l'improcedibilità del gravame.
Deve aggiungersi che, nella fattispecie, l'improcedibilità travolge l'intero processo e non colpisce il solo rapporto processuale con l'appellato nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario
(cfr. Cass. n. 21510 del 20/08/2019: “Il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte”).
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata le spese del CP_1
presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2024 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.
Nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e i convenuti non costituitisi.
L'improcedibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Parte_1
n. 936/2022, pubblicata in data 29.6.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata , CP_1
delle spese del presente grado che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
5 3. nulla sulle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e i convenuti non costituitisi;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 14.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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