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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 441/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; elettivamente domiciliata in CORSO C.F._1
VI EL CO CE n. 11, PALAZZOLO ACREIDE, presso lo studio dell'avv. GIULIA LICITRA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, nato a [...] il Controparte_1
03/04/1953, C.F. , nella qualità di erede di C.F._3
, nata a [...] il [...], Persona_1
c.f. , e deceduta il 9/07/2023; elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA ADDA n. 33, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO FICARA (c.f. ), che lo rappr. e dif. C.F._5 per procura in atti
resistente
e contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, nella qualità di erede di , C.F._6 Persona_1 nata a [...] il [...], c.f.
, e deceduta il 9/07/2023 C.F._4 convenuta contumace __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 23 febbraio 2023,
ha convenuto in giudizio , esponendo: Parte_1 Persona_1
• di essere stata alle dipendenze di senza Persona_1 regolare assunzione prestando attività lavorativa dal 01.10.2019 sino al 04.12.2021 con qualifica di operaio, mansione badante livello AS;
• di aver lavorato tutti i giorni compresa la domenica dalle ore 20:00 alle ore 7:00 senza ricevere la retribuzione spettante in base al CCNL Collaboratori Familiari-Lavoro Domestico;
• di aver sempre percepito la somma mensile di € 500,00;
• di non aver usufruito delle ferie né percepito integralmente la relativa indennità, la 13° e la 14° mensilità, le festività lavorate, i permessi né il trattamento di fine rapporto;
• che nessun risultato ha sortito la lettera raccomandata a.r. del 21.12.2021 recapitata a parte resistente in data 10.01.2022.
ha chiesto riconoscere alla ricorrente il livello AS ai Parte_1 sensi del CCNL di categoria e, per l'effetto, condannare Persona_1 al pagamento della somma di € 68.363,73, oltre interessi e rivalutazione. Si è costituita in giudizio e per essa il figlio Persona_1
, quale amministratore di sostegno, contestando le Controparte_1 domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra le parti;
che ha Persona_1 sempre rifiutato sistematicamente ogni tentativo di collaborazione
2 domestica di persone esterne che non fossero nell'alveo della famiglia;
che la considerate le condizioni di salute e l'età, veniva trasferita negli Per_1 ultimi sette/otto mesi del 2021 presso il domicilio del figlio CP_1
in Contrada Camelio a Palazzolo Acreide ed in seguito è stata
[...] ricoverata presso la RSA di villa Margherita a Palazzolo Acreide in via Adige 32. Il giudizio è stato dichiarato interrotto in conseguenza del decesso di e, successivamente, è stato riassunto nei confronti degli Persona_1 eredi della stessa - , costituitosi, e , Controparte_1 Controparte_2 rimasta contumace. Ciò posto, si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (Trib. Roma, sez. lav., 16/07/2019, n. 7118, in Redazione Giuffrè 2019); l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato deve essere dimostrata da parte del lavoratore secondo i principi generali sanciti dall'art. 2697 c. c. sull'onere della prova (Trib. Roma, sez. lav., 11/04/2019, n. 3677, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Bari, sez. lav., 11/04/2019, n. 1678, in Redazione Giuffrè 2019); in tema di contenzioso di lavoro, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto (Trib. Bari, sez. lav., 26/03/2019, n. 1403, in Redazione Giuffrè 2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione (Trib. Lecce, sez. lav., 30/05/2018, n. 1874, in Redazione Giuffrè 2019). Per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - presupposto indispensabile per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, occorreva infatti la prova rigorosa che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita in regime di subordinazione, ovvero in stato di pieno assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite
- potere che si estrinseca in specifici ordini e non in semplici direttive, che
3 sono compatibili con il lavoro autonomo, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa (Trib. Roma, sez. lav., 20/02/2019, n. 1663, in Redazione Giuffrè 2019). Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso (Trib. Genova, 03/03/2009, n. 69, in Guida al diritto 2009, 20, 89). Sono, poi, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Trib. Velletri, sez. lav., 15/10/2020, n. 1057, in Redazione Giuffrè 2020); in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso (Trib. Prato, sez. lav., 04/09/2020, n. 73, in Redazione Giuffrè 2020); incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. (Trib. Sassari, sez. lav., 27/08/2020, n. 215, in Redazione Giuffrè 2020). In base ai principi generali in materia di onere della prova, così come codificati dall'art. 2967 cod. civ., grava dunque sulla ricorrente l'onere di fornire la prova del rapporto di lavoro descritto in ricorso. E' stata espletata istruttoria orale - sono, in particolare, stati escussi i testi e . Tes_1 Testimone_2
, sentito in data 8 febbraio 2024, ha dichiarato: che Tes_1 ha lavorato alle dipendenze della come badante Parte_1 Per_1 per gli anni 2019, 2020 e 2021; di aver messo personalmente in contatto la per fare la badante alla ma di non ricordare il periodo CP_3 Per_1 esatto in cui la ricorrente ebbe a lavorare per la resistente;
che CP_1
4 si è rivolto personalmente al teste per sapere se conosceva CP_1 Tes_1 qualcuno che poteva accudire sua madre di aver messo Persona_1 in contatto le due parti per l'attività di badante ma di non sapere più nulla riguardo ciò che è avvenuto dopo;
di non sapere nulla riguardo i giorni e gli orari di lavoro della ricorrente.
, sentito in data 8 febbraio 2024, ha dichiarato: di Testimone_2 svolgere la professione di commissario di polizia municipale a Palazzolo Acreide;
che la moglie di era cugina della madre del Controparte_1 teste di aver visto per almeno 3 volte la mattina alle ore 7:30 Tes_2 circa, recandosi a prendere la macchina di servizio, la uscire Pt_1 dall'abitazione della che l'abitazione della si trovava in Per_1 Per_1 via IV Novembre n. 24 in Palazzolo Acreide ed il teste a Tes_2 quell'orario andava a prendere la macchina di servizio che si trovava alla fine di via IV novembre;
di conoscere la per motivi di servizio per Pt_1 averla sentita in una occasione come persona informata sui fatti;
di avere incontrato in qualche occasione la attorno alle ore 20 intenta ad Pt_1 entrare nel palazzo dove abitava la di non conoscere la Per_1 Per_1 ma di conoscere il figlio;
che il periodo cui si Controparte_1 riferiscono i fatti di causa dovrebbe risalire alla fine del 2021. Si rileva che le affermazioni dei testimoni e risultano Tes_1 Tes_2 particolarmente generiche, non essendo emerso che alcuno dei suddetti testi (indicati da parte ricorrente) abbia personalmente assistito ad un intero turno di lavoro della , mai comunque collocato con certezza in Pt_1 determinati giorni o concretamente quantificato sicché dalle predette deposizioni non è possibile ricavare la prova della subordinazione per l'intero periodo prospettato.
ha affermato di aver visto “almeno più di tre Testimone_2 volte” la uscire dalla casa della alle ore 7:30 in un arco Pt_1 Per_1 temporale collocabile alla fine del 2021; il teste ha dichiarato di aver Tes_1 messo in contatto le due parti per lo svolgimento dell'attività di badante da parte della ricorrente ma di non aver più saputo nulla riguardo l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro ed in particolare in relazione ai giorni ed agli orari di lavoro della ricorrente;
tali dichiarazioni non consentono di attribuire alcuna univoca certezza circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi per tutti i giorni della settimana senza soluzione di continuità nel periodo dal 01.10.2019 al 04.12.2021. In base alla documentazione medica allegata da parte resistente, inoltre, non appare verosimile che abbia concluso e Persona_1
5 gestito personalmente il rapporto di lavoro in oggetto in considerazione dell'età molto avanzata e delle proprie precarie e gravi condizioni di salute, tali da non consentirle di svolgere valutazioni e di assumere adeguate decisioni e scelte circa il proprio accudimento. Le generiche allegazioni contenute in ricorso non appaiono per tali ragioni in alcun modo comprovate a seguito dell'istruttoria svolta non essendo seguito, alle originarie allegazioni della ricorrente, alcun puntuale riscontro nelle testimonianze assunte in corso di giudizio, a fronte della necessità, invece, di una prova inequivoca. La lavoratrice non ha dunque fornito sufficiente prova, della quale era onerata, dello svolgimento delle descritte prestazioni lavorative e di quanto ulteriormente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro. Le ragioni della decisione, dubitative (parte ricorrente ha comunque fornito un principio di prova, sebbene insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda), giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 441/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate. Siracusa, 3/11/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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