Sentenza 1 settembre 1982
Massime • 1
È legittima la sottrazione di un contratto di affitto di fondo rustico - anche nel caso di conduttore che non sia coltivatore diretto - alla disciplina vincolistica, attraverso la fissazione di un termine di scadenza del rapporto inferiore a quello minimo legale, qualora le parti, in presenza di una controversia sull'esistenza, sull'efficacia e sulla risoluzione di un contratto agrario soggetto a Disposizioni inderogabili, abbiano definito la lite pattuendo nella transazione un termine di scadenza la cui durata sia stata fissata in funzione delle reciproche concessioni attuate nel negozio transattivo. In tal caso, il termine per la proposizione della eventuale impugnativa ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. decorre dalla scadenza del termine suddetto, essendo irrilevante una protrazione di fatto del possesso del fondo da parte del conduttore, la quale non abilita quest'ultimo neanche ad avvalersi del disposto dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, stante la novazione del titolo del possesso verificatasi per effetto del negozio transattivo. ( V 4634/76).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/1982, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1982 |
Testo completo
È legittima la sottrazione di un contratto di affitto di fondo rustico - anche nel caso di conduttore che non sia coltivatore diretto - alla disciplina vincolistica, attraverso la fissazione di un termine di scadenza del rapporto inferiore a quello minimo legale, qualora le parti, in presenza di una controversia sull'esistenza, sull'efficacia e sulla risoluzione di un contratto agrario soggetto a Disposizioni inderogabili, abbiano definito la lite pattuendo nella transazione un termine di scadenza la cui durata sia stata fissata in funzione delle reciproche concessioni attuate nel negozio transattivo. In tal caso, il termine per la proposizione della eventuale impugnativa ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. decorre dalla scadenza del termine suddetto, essendo irrilevante una protrazione di fatto del possesso del fondo da parte del conduttore, la quale non abilita quest'ultimo neanche ad avvalersi del disposto dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, stante la novazione del titolo del possesso verificatasi per effetto del negozio transattivo. ( V 4634/76).*