Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ARINO
VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ARINO
VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.01.2025 e esponevano di CP_1 CP_2
aver contratto matrimonio concordatario in data 01.06.1991 in Napoli (Atto n. 172, p.
II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 1991), optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata una figlia, , il 9.5.1994, maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
che i coniugi, separati di fatto da anni, avevano già stabilito le rispettive residenze;
che negli anni le continue incomprensioni e liti via via
1
sempre più acuitesi avevano comportato il venir meno dell'affectio coniugalis e la comunione d'intenti; pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“…1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Le parti dichiarano che allo stato già sono separati di fatto, non hanno alcuna dimora coniugale pertanto ognuno ha già la rispettiva residenza;
3. Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 CP_2 mensile di €. 150,00;
4. Le parti danno atto che tutte le questioni patrimoniali tra essi, sono state esaurientemente regolate;
pertanto gli stessi rinunciano ad ulteriori ed eventuali reciproche pretese economiche;
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio…”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il CP_1
2 RG 1375/2025
26.05.1958 e nata a [...] il [...] (Atto n. 172, p. II, s. A, Reg. CP_2
Atti di Matrimonio Anno 1991);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
3