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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2422/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA (CF: ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta “OFFICINA MECCANICA COFONE ANGELO” (P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Nardi e dall'Avv P.IVA_1
Fabio Filice. attoreE
(CF: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso. CP_2 convenuto
OGGETTO: Contratto d'opera.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 4.10.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta “Officina Meccanica Cofone Angelo”, ha convenuto in giudizio il esponendo che: -tra il 2012 e il 2016, Controparte_3
l'allora gli aveva commissionato numerosi interventi Controparte_4 di riparazione e/o manutenzione su diverse autovetture in uso all'Ente, come si evince dalle n. 27 fatture da lui emesse;
-il Comune Controparte_4 incaricava all'uopo periodicamente i propri dipendenti di recarsi presso l'Officina per far eseguire operazioni di varia tipologia;
-nonostante i bonari e reiterati solleciti di pagamento il convenuto era rimasto inadempiente;
-quello CP_1 intercorso tra le parti va qualificato come “rapporto contrattuale di fatto”; -in ogni caso sussiste l'ingiustificato arricchimento del non avendo egli mai inteso CP_1 prestare la propria opera di meccanico a titolo gratuito. Sulla base di tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il – Controparte_3 già – in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, è debitore, Controparte_4 per i motivi sopra esposti, nei confronti del Sig. titolare della ditta Officina Parte_1
Meccanica Cofone Angelo;
di conseguenza, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto
– IN VIA PRINCIPALE –
- Condannare il convenuto, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento, in favore dell'odierno attore, a titolo di inadempimento del contratto di fatto tra le parti, della somma di Euro 13.963,45, come risultante dalle fatture in allegato, oltre ad interessi (ex D.lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs. 241/12) dalla data di emissione delle singole fatture sino al soddisfo.
- Solo in subordine, condannare, comunque, il – già Controparte_3 CP_4
– al pagamento della somma di Euro 13.963,45, quale indennità da arricchimento
[...] senza causa ex art. 2041 c.c., oltre ad interessi legali, dal dovuto fino al soddisfo”.
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c..”.
2. Si è costituito in giudizio il il quale: -ha Controparte_3 rimarcato l'inesistenza di un contratto scritto;
-ha dedotto la mancanza di una delibera a contrarre e di un valido impegno di spesa;
-ha contestato le fatture e i preventivi prodotti da controparte;
-ha eccepito l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.. Ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande attoree.
******************************
3. Dalle evidenze in atti risulta che il rapporto giuridico tra le odierne parti in causa non è mai stato disciplinato da un regolare e puntuale contratto, che avrebbe dovuto essere redatto a pena di nullità in forma scritta, con la sottoscrizione
2 dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno e con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del corrispettivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca “iure privatorum”, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta “ad substantiam” che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta “ad substantiam” può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame (Cassazione civile sez. III, 26/01/2006, n.1702; in senso conforme cfr. Cass. 7 ottobre 2005 n. 19638; Cass. 15 febbraio 2005 n. 3042). Ancora, è stato affermato che “Al fine di consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle
3 prestazioni da eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita
o desumibile da comportamenti puramente attuativi.” (Cassazione civile sez. I, 14/12/2006, n.26826). Alla luce di quanto esposto deve escludersi che tra le parti sia intercorso un valido rapporto negoziale, non essendovi prova che il conferimento degli incarichi all'attore sia avvenuto mediante la stipula di un contratto in forma scritta. Per tali motivi va disattesa la domanda con la quale è stato richiesto di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del e di Controparte_3 condannare quest'ultimo al pagamento degli importi di cui alle fatture azionate. Per il profilo ora in disamina non avrebbe potuto assumere rilievo la prova testimoniale articolata dall'attore. Va infatti rammentato il principio secondo cui “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, n. 1452); ed infatti, “in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, sicché quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cassazione civile sez. III, 28/12/2021, n.41790).
4. La domanda formulata in via subordinata dall'attore ex art. 2041 c.c., non può essere accolta per carenza del carattere sussidiario dell'azione prescritto dall'art. 2042 c.c. (profilo peraltro pacificamente rilevabile d'ufficio dal giudice: cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 14/01/2014, n.529). L'attore avrebbe dovuto agire, infatti, contro l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la prestazione. Invero, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs., 18/08/2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.), applicabile al caso in disamina, qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l'azione di arricchimento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti di tale funzionario (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26015). Nel caso in disamina è pacifico che manchi un impegno contabile registrato, imposto dal comma 1 dell'art. 191 del T.U.E.L..
4 In secondo luogo non vi è prova dell'adozione da parte della Giunta comunale del provvedimento di riconoscimento della spesa prevedente la relativa copertura finanziaria richiesto dal comma 3 dell'art. 191 del T.U.E.L. per i lavori di somma urgenza. Ne consegue che l'attore avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al funzionario che ha consentito la prestazione e non al CP_1
La domanda ex art. 2041 c.c. va quindi dichiarata inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
“Officina Meccanica Cofone Angelo”;
CONDANNA
in qualità di titolare dell'omonima ditta “Officina Meccanica Parte_1
Cofone Angelo”, al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali, Controparte_3
I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 13/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA (CF: ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta “OFFICINA MECCANICA COFONE ANGELO” (P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Nardi e dall'Avv P.IVA_1
Fabio Filice. attoreE
(CF: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso. CP_2 convenuto
OGGETTO: Contratto d'opera.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 4.10.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta “Officina Meccanica Cofone Angelo”, ha convenuto in giudizio il esponendo che: -tra il 2012 e il 2016, Controparte_3
l'allora gli aveva commissionato numerosi interventi Controparte_4 di riparazione e/o manutenzione su diverse autovetture in uso all'Ente, come si evince dalle n. 27 fatture da lui emesse;
-il Comune Controparte_4 incaricava all'uopo periodicamente i propri dipendenti di recarsi presso l'Officina per far eseguire operazioni di varia tipologia;
-nonostante i bonari e reiterati solleciti di pagamento il convenuto era rimasto inadempiente;
-quello CP_1 intercorso tra le parti va qualificato come “rapporto contrattuale di fatto”; -in ogni caso sussiste l'ingiustificato arricchimento del non avendo egli mai inteso CP_1 prestare la propria opera di meccanico a titolo gratuito. Sulla base di tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il – Controparte_3 già – in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, è debitore, Controparte_4 per i motivi sopra esposti, nei confronti del Sig. titolare della ditta Officina Parte_1
Meccanica Cofone Angelo;
di conseguenza, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto
– IN VIA PRINCIPALE –
- Condannare il convenuto, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento, in favore dell'odierno attore, a titolo di inadempimento del contratto di fatto tra le parti, della somma di Euro 13.963,45, come risultante dalle fatture in allegato, oltre ad interessi (ex D.lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs. 241/12) dalla data di emissione delle singole fatture sino al soddisfo.
- Solo in subordine, condannare, comunque, il – già Controparte_3 CP_4
– al pagamento della somma di Euro 13.963,45, quale indennità da arricchimento
[...] senza causa ex art. 2041 c.c., oltre ad interessi legali, dal dovuto fino al soddisfo”.
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c..”.
2. Si è costituito in giudizio il il quale: -ha Controparte_3 rimarcato l'inesistenza di un contratto scritto;
-ha dedotto la mancanza di una delibera a contrarre e di un valido impegno di spesa;
-ha contestato le fatture e i preventivi prodotti da controparte;
-ha eccepito l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.. Ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande attoree.
******************************
3. Dalle evidenze in atti risulta che il rapporto giuridico tra le odierne parti in causa non è mai stato disciplinato da un regolare e puntuale contratto, che avrebbe dovuto essere redatto a pena di nullità in forma scritta, con la sottoscrizione
2 dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno e con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del corrispettivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca “iure privatorum”, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta “ad substantiam” che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta “ad substantiam” può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame (Cassazione civile sez. III, 26/01/2006, n.1702; in senso conforme cfr. Cass. 7 ottobre 2005 n. 19638; Cass. 15 febbraio 2005 n. 3042). Ancora, è stato affermato che “Al fine di consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle
3 prestazioni da eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita
o desumibile da comportamenti puramente attuativi.” (Cassazione civile sez. I, 14/12/2006, n.26826). Alla luce di quanto esposto deve escludersi che tra le parti sia intercorso un valido rapporto negoziale, non essendovi prova che il conferimento degli incarichi all'attore sia avvenuto mediante la stipula di un contratto in forma scritta. Per tali motivi va disattesa la domanda con la quale è stato richiesto di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del e di Controparte_3 condannare quest'ultimo al pagamento degli importi di cui alle fatture azionate. Per il profilo ora in disamina non avrebbe potuto assumere rilievo la prova testimoniale articolata dall'attore. Va infatti rammentato il principio secondo cui “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, n. 1452); ed infatti, “in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, sicché quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cassazione civile sez. III, 28/12/2021, n.41790).
4. La domanda formulata in via subordinata dall'attore ex art. 2041 c.c., non può essere accolta per carenza del carattere sussidiario dell'azione prescritto dall'art. 2042 c.c. (profilo peraltro pacificamente rilevabile d'ufficio dal giudice: cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 14/01/2014, n.529). L'attore avrebbe dovuto agire, infatti, contro l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la prestazione. Invero, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs., 18/08/2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.), applicabile al caso in disamina, qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l'azione di arricchimento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti di tale funzionario (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26015). Nel caso in disamina è pacifico che manchi un impegno contabile registrato, imposto dal comma 1 dell'art. 191 del T.U.E.L..
4 In secondo luogo non vi è prova dell'adozione da parte della Giunta comunale del provvedimento di riconoscimento della spesa prevedente la relativa copertura finanziaria richiesto dal comma 3 dell'art. 191 del T.U.E.L. per i lavori di somma urgenza. Ne consegue che l'attore avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al funzionario che ha consentito la prestazione e non al CP_1
La domanda ex art. 2041 c.c. va quindi dichiarata inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
“Officina Meccanica Cofone Angelo”;
CONDANNA
in qualità di titolare dell'omonima ditta “Officina Meccanica Parte_1
Cofone Angelo”, al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali, Controparte_3
I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 13/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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