TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 8966/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8966/2017
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Parte_1
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. CANNAVO' GUALTIERO P.IVA_1
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE (CF: ) RAPPRESENTATO E Controparte_1 P.IVA_2
DIFESO DALL'AVV. GIOVANNI CALABRETTA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione in data 21.11.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.5.2017 la ha proposto opposizione Parte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3 del 24.1.2017 emessa dal Direttore dell'Area Tecnica del Comune di con cui è stato intimato il pagamento dell'importo di € 166.686,02 a titolo di CP_1
oneri espropriativi determinati in via giudiziale, in forza di sentenza n. 722/2015 della Corte
d'Appello di Catania, che ha pronunciato sull'opposizione alla stima proposta da CP_2
ed ha determinato in complessivi € 1.147.356,10 l'indennità dovuta per l'espropriazione del terreno catastalmente identificato al foglio 67, particelle originarie 5 e 6 del Comune di , di CP_1
proprietà di . Parte_3
Con decreto del 31.5.2017 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissato udienza per la conferma o revoca del provvedimento.
Il Comune di si è costituito in giudizio il 19.10.2017 chiedendo la revoca della sospensione CP_1
ed il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 30.10.2017, con ordinanza dell'11.12.2017, il Giudice ha revocato il provvedimento di sospensione, per assenza di prova del periculum in mora, ed ha disposto il mutamento di rito, essendo applicabile al caso di specie il rito ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs n. 150/2011, con contestuale rimessione in termini dell'amministrazione convenuta.
Con note scritte per l'udienza del 23.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per atti conclusivi.
In particolare, parte convenuta ha dato atto dell'avvenuto deposito della sentenza del CGA 1285 del 19/12/2022 (che conferma la sentenza del Tar Catania 1144 del 21/4/2022) e della sentenza definitiva del Tribunale di Catania 1743/2023 resa nel giudizio RG n. 11917/18.
____
Si premette in fatto che le Cooperative edilizie “ ”, “ ”,“ Parte_4 Pt_5 Parte_1
”, “ “ (oggi ) formulavano il programma costruttivo ai
[...] Parte_6 Parte_7 Pt_8
sensi della Legge della Regione Sicilia n. 22/96, che veniva definitivamente approvato prima dal
Comune di con delibera del 13 dicembre 2006 n. 102 e, successivamente, con il Decreto CP_1
Dirigenziale dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente del 22 gennaio 2007 n. 72;le
Cooperative, con atto del 28 giugno 2007 in notar rep.n. 4936, stipulavano con il Persona_1
Comune di la Convenzione ai sensi della L. 865/71 (allegato n. 1) , con cui , tra l'altro, CP_1
veniva statuito l'obbligo per le concessionarie di sostenere l'onere inerente alla “indennità di espropriazione e occupazione definitiva” (art. 6); il programma edificatorio veniva realizzato nell'area espropriata dal di e dallo stesso assegnata alle Cooperative CP_1 CP_1
concessionarie; l'indennità di esproprio dell'area veniva determinata ai sensi dell'art. 2 comma 89
L. 244/2007 e quantificata in € 56,21 per m.q., pari complessivamente ad € 421.652,73. A seguito della mancata accettazione da parte degli espropriati, veniva interamente versata dalle
Cooperative al Comune di mediante il relativo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. CP_1
Con successivo atto di citazione del 26 giugno 2008, , quale ditta espropriata, si CP_2
opponeva alla stima dell'indennità espropriativa, convenendo innanzi alla Corte d'Appello di
Catania il di e le cinque Cooperative concessionarie. La Corte in data 28.04.2015 CP_1 CP_1
depositava la sentenza n. 722/2015 con cui veniva rideterminata l'indennità di espropriazione.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dalle Cooperative e ricorso incidentale dallo stesso , giudizio iscritto al n. 23238/2015 R.G. delle Corte di Controparte_1
Cassazione.
Con nota raccomandata prot. 17023 del 2.3.2016 il , giusta determina di Controparte_1
rettifica n. 102 del 19/02/2016, diffidava l'opponente Cooperativa a versare le somme nonché le spese legali conseguenti alla sentenza della Corte di Appello di Catania;
restando inesitata la richiesta, il Comune emetteva Ordinanza Ingiunzione n. 3 del 24/01/2017, oggetto del presente giudizio.
____
Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Invero, nel caso di specie la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo, non attenendo all'esercizio del potere amministrativo discrezionale avente ad oggetto l'uso del territorio, ma ad una pretesa economica nascente dalla convenzione intercorsa tra il convenuto e la Cooperativa attrice (cfr. Sez. Un. n. 16083 del 09/06/2021, secondo cui CP_1
“Le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario”; nello stesso senso Sez. Un. n. 5423 del 26/02/2021).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
____ Nel merito, va evidenziato che l'opposizione si fonda sulla dedotta non esigibilità del credito per la non definitività della decisione sull'indennità di esproprio, come determinata con sentenza della
Corte d'Appello di Catania n. 722/2015, oggetto di ricorso per Cassazione iscritto al n. RG
23238/2015.
Appare assorbente, all'esito del procedimento, la considerazione che nel corso del giudizio è stata pronunciata, ed allegata in atti da parte convenuta – deposito del 20.5.2021 – ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5801/21 che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di Corte
d'Appello n. 722/15 che ha statuito sull'opposizione alla stima, così cristallizzandosi tale decisione in una pronuncia avente il carattere della definitività.
Ne consegue che l'unico motivo di opposizione perde ogni rilievo.
In sede di comparsa conclusionale la stessa opponente ribadisce che l'ordinanza della Suprema
Corte, intervenuta nel corso del giudizio, non fa venir meno la fondatezza dell'opposizione, avente questa ad oggetto l'inesigibilità del credito al momento dell'emissione del provvedimento impugnato.
Occorre, tuttavia, rilevare che, a fronte della definitività della pronuncia che stabilisce il quantum dell'indennità di esproprio, appare priva di rilievo la valutazione della esigibilità del credito al momento dell'introduzione del giudizio. Difatti, la pronuncia del 2021 fa venir meno l'attualità dell'interesse sulla pronuncia, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Ciò posto, e considerato che parte attrice insiste, sino alla precisazione delle conclusioni, nei motivi di opposizione, va esaminata la fondatezza della domanda.
Invero, diversamente da quanto argomentato da parte opponente, la non definitività della pronuncia della Corte d'Appello non esclude la natura provvisoriamente esecutiva della stessa (tra l'altro non contestata dalla cooperativa attrice), né la liquidità del credito per cui si procede.
Da ciò discende che il in quanto tenuto all'adempimento di quanto disposto nella CP_1
sentenza n. 722/15, può esigere il credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 3/2017 da parte della attrice, nonostante la pendenza del giudizio di legittimità sulla pronuncia della Corte Parte_1
d'Appello.
La pretesa dell'Ente trova fondamento nello stesso contenuto della convenzione stesa tra le parti.
L'art. 6 della convenzione del 28.6.2007 stipulata tra la e il di (all. al Parte_1 CP_1 CP_1
ricorso) prevede che sono dovuti al gli oneri finanziari per l'acquisizione dell'area, CP_1 prevedendo una obbligazione solidale dei Cessionari, dei singoli soci e di eventuali acquirenti per il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione, determinate dall'autorità giudiziaria, ivi compresi eventuali conguagli
(art. 7 convenzione cit.).
Tale previsione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che stabilisce “in tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al
Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per
l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio” (Cass. n. 21572 del 07/07/2022; n. 14782 del 10/07/2020).
In applicazione di quanto previsto in sede convenzionale, sono dovuti gli importi determinati con l'ordinanza ingiunzione opposta, in relazione alla sentenza di Corte d'Appello, atteso che le disposizioni richiamate (di legge e della convenzione) non prevedono la definitività della pronuncia dell'autorità giudiziaria.
Va, peraltro, osservato che parte opponente non ha contestato l'atto presupposto (determina dirigenziale n. 102 del 19.2.2016) con cui il ha stabilito, in conformità alla sentenza della CP_1
Corte di Appello di Catania, la somma dovuta, né è contestato il concreto riparto degli oneri.
Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione.
In ragione della sopravvenienza della pronuncia di Cassazione e della soccombenza del CP_1
sull'eccezione di difetto di giurisdizione, vanno compensate parzialmente le spese, in misura della metà, mentre per la restante parte sono poste a carico dell'opponente.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
8966/2017 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere al di la metà delle spese del presente CP_1 CP_1
giudizio che liquida nell'importo già dimezzato di € 1.700,00 oltre spese generali IVA e cassa come per legge;
- compensa per la restante parte le spese di lite.
Catania il 07/05/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8966/2017
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Parte_1
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. CANNAVO' GUALTIERO P.IVA_1
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE (CF: ) RAPPRESENTATO E Controparte_1 P.IVA_2
DIFESO DALL'AVV. GIOVANNI CALABRETTA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione in data 21.11.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.5.2017 la ha proposto opposizione Parte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3 del 24.1.2017 emessa dal Direttore dell'Area Tecnica del Comune di con cui è stato intimato il pagamento dell'importo di € 166.686,02 a titolo di CP_1
oneri espropriativi determinati in via giudiziale, in forza di sentenza n. 722/2015 della Corte
d'Appello di Catania, che ha pronunciato sull'opposizione alla stima proposta da CP_2
ed ha determinato in complessivi € 1.147.356,10 l'indennità dovuta per l'espropriazione del terreno catastalmente identificato al foglio 67, particelle originarie 5 e 6 del Comune di , di CP_1
proprietà di . Parte_3
Con decreto del 31.5.2017 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissato udienza per la conferma o revoca del provvedimento.
Il Comune di si è costituito in giudizio il 19.10.2017 chiedendo la revoca della sospensione CP_1
ed il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 30.10.2017, con ordinanza dell'11.12.2017, il Giudice ha revocato il provvedimento di sospensione, per assenza di prova del periculum in mora, ed ha disposto il mutamento di rito, essendo applicabile al caso di specie il rito ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs n. 150/2011, con contestuale rimessione in termini dell'amministrazione convenuta.
Con note scritte per l'udienza del 23.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per atti conclusivi.
In particolare, parte convenuta ha dato atto dell'avvenuto deposito della sentenza del CGA 1285 del 19/12/2022 (che conferma la sentenza del Tar Catania 1144 del 21/4/2022) e della sentenza definitiva del Tribunale di Catania 1743/2023 resa nel giudizio RG n. 11917/18.
____
Si premette in fatto che le Cooperative edilizie “ ”, “ ”,“ Parte_4 Pt_5 Parte_1
”, “ “ (oggi ) formulavano il programma costruttivo ai
[...] Parte_6 Parte_7 Pt_8
sensi della Legge della Regione Sicilia n. 22/96, che veniva definitivamente approvato prima dal
Comune di con delibera del 13 dicembre 2006 n. 102 e, successivamente, con il Decreto CP_1
Dirigenziale dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente del 22 gennaio 2007 n. 72;le
Cooperative, con atto del 28 giugno 2007 in notar rep.n. 4936, stipulavano con il Persona_1
Comune di la Convenzione ai sensi della L. 865/71 (allegato n. 1) , con cui , tra l'altro, CP_1
veniva statuito l'obbligo per le concessionarie di sostenere l'onere inerente alla “indennità di espropriazione e occupazione definitiva” (art. 6); il programma edificatorio veniva realizzato nell'area espropriata dal di e dallo stesso assegnata alle Cooperative CP_1 CP_1
concessionarie; l'indennità di esproprio dell'area veniva determinata ai sensi dell'art. 2 comma 89
L. 244/2007 e quantificata in € 56,21 per m.q., pari complessivamente ad € 421.652,73. A seguito della mancata accettazione da parte degli espropriati, veniva interamente versata dalle
Cooperative al Comune di mediante il relativo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. CP_1
Con successivo atto di citazione del 26 giugno 2008, , quale ditta espropriata, si CP_2
opponeva alla stima dell'indennità espropriativa, convenendo innanzi alla Corte d'Appello di
Catania il di e le cinque Cooperative concessionarie. La Corte in data 28.04.2015 CP_1 CP_1
depositava la sentenza n. 722/2015 con cui veniva rideterminata l'indennità di espropriazione.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dalle Cooperative e ricorso incidentale dallo stesso , giudizio iscritto al n. 23238/2015 R.G. delle Corte di Controparte_1
Cassazione.
Con nota raccomandata prot. 17023 del 2.3.2016 il , giusta determina di Controparte_1
rettifica n. 102 del 19/02/2016, diffidava l'opponente Cooperativa a versare le somme nonché le spese legali conseguenti alla sentenza della Corte di Appello di Catania;
restando inesitata la richiesta, il Comune emetteva Ordinanza Ingiunzione n. 3 del 24/01/2017, oggetto del presente giudizio.
____
Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Invero, nel caso di specie la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo, non attenendo all'esercizio del potere amministrativo discrezionale avente ad oggetto l'uso del territorio, ma ad una pretesa economica nascente dalla convenzione intercorsa tra il convenuto e la Cooperativa attrice (cfr. Sez. Un. n. 16083 del 09/06/2021, secondo cui CP_1
“Le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario”; nello stesso senso Sez. Un. n. 5423 del 26/02/2021).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
____ Nel merito, va evidenziato che l'opposizione si fonda sulla dedotta non esigibilità del credito per la non definitività della decisione sull'indennità di esproprio, come determinata con sentenza della
Corte d'Appello di Catania n. 722/2015, oggetto di ricorso per Cassazione iscritto al n. RG
23238/2015.
Appare assorbente, all'esito del procedimento, la considerazione che nel corso del giudizio è stata pronunciata, ed allegata in atti da parte convenuta – deposito del 20.5.2021 – ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5801/21 che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di Corte
d'Appello n. 722/15 che ha statuito sull'opposizione alla stima, così cristallizzandosi tale decisione in una pronuncia avente il carattere della definitività.
Ne consegue che l'unico motivo di opposizione perde ogni rilievo.
In sede di comparsa conclusionale la stessa opponente ribadisce che l'ordinanza della Suprema
Corte, intervenuta nel corso del giudizio, non fa venir meno la fondatezza dell'opposizione, avente questa ad oggetto l'inesigibilità del credito al momento dell'emissione del provvedimento impugnato.
Occorre, tuttavia, rilevare che, a fronte della definitività della pronuncia che stabilisce il quantum dell'indennità di esproprio, appare priva di rilievo la valutazione della esigibilità del credito al momento dell'introduzione del giudizio. Difatti, la pronuncia del 2021 fa venir meno l'attualità dell'interesse sulla pronuncia, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Ciò posto, e considerato che parte attrice insiste, sino alla precisazione delle conclusioni, nei motivi di opposizione, va esaminata la fondatezza della domanda.
Invero, diversamente da quanto argomentato da parte opponente, la non definitività della pronuncia della Corte d'Appello non esclude la natura provvisoriamente esecutiva della stessa (tra l'altro non contestata dalla cooperativa attrice), né la liquidità del credito per cui si procede.
Da ciò discende che il in quanto tenuto all'adempimento di quanto disposto nella CP_1
sentenza n. 722/15, può esigere il credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 3/2017 da parte della attrice, nonostante la pendenza del giudizio di legittimità sulla pronuncia della Corte Parte_1
d'Appello.
La pretesa dell'Ente trova fondamento nello stesso contenuto della convenzione stesa tra le parti.
L'art. 6 della convenzione del 28.6.2007 stipulata tra la e il di (all. al Parte_1 CP_1 CP_1
ricorso) prevede che sono dovuti al gli oneri finanziari per l'acquisizione dell'area, CP_1 prevedendo una obbligazione solidale dei Cessionari, dei singoli soci e di eventuali acquirenti per il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione, determinate dall'autorità giudiziaria, ivi compresi eventuali conguagli
(art. 7 convenzione cit.).
Tale previsione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che stabilisce “in tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al
Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per
l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio” (Cass. n. 21572 del 07/07/2022; n. 14782 del 10/07/2020).
In applicazione di quanto previsto in sede convenzionale, sono dovuti gli importi determinati con l'ordinanza ingiunzione opposta, in relazione alla sentenza di Corte d'Appello, atteso che le disposizioni richiamate (di legge e della convenzione) non prevedono la definitività della pronuncia dell'autorità giudiziaria.
Va, peraltro, osservato che parte opponente non ha contestato l'atto presupposto (determina dirigenziale n. 102 del 19.2.2016) con cui il ha stabilito, in conformità alla sentenza della CP_1
Corte di Appello di Catania, la somma dovuta, né è contestato il concreto riparto degli oneri.
Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione.
In ragione della sopravvenienza della pronuncia di Cassazione e della soccombenza del CP_1
sull'eccezione di difetto di giurisdizione, vanno compensate parzialmente le spese, in misura della metà, mentre per la restante parte sono poste a carico dell'opponente.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
8966/2017 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere al di la metà delle spese del presente CP_1 CP_1
giudizio che liquida nell'importo già dimezzato di € 1.700,00 oltre spese generali IVA e cassa come per legge;
- compensa per la restante parte le spese di lite.
Catania il 07/05/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini