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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 2739/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 7477/2021, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo TRA
nato il [...] a [...] e residente a San Felice a Cancello Parte_1 al Vico San Leonardo, 18, elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA) alla Via C. Verde, 23 presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Migliaccio che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. Capasso, D. Catalano, I. De Benedictis e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 12.4.2024, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 24.2.2021, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile totale senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. n. 7477/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di AT obbligatorio disciplinato da tale disposizione “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14.2.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 13.3.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
1 Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 12.4.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu della fase di atp non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dall'istante, le quali sono state considerate senza l'attribuzione di alcuna valutazione tabellare. Ritenutane l'opportunità, tenuto conto dell'art. 149 disp.att. c.p.c., il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali. Il consulente ha concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che il periziando sia affetto dalle seguenti patologie: “MINI-BYPASS GASTRICO LAPAROSCOPICO IL 14 APRILE 2023 EFFETTUATO PER GRAVE OBESITÀ (BMI=49KG/M2) CON DISCRETI RISULTATI A DISTANZA DI TEMPO IN SOGGETTO IN ATTUALE CONDIZIONE DI OBESITÀ MEDIA COME DA BMI=35,57KG/M2 STANTE I PARAMETRI DI RIFERIMENTO (PESO CORPOREO 104KG E ALTEZZA 171CM). DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO MISTO IN ASSENZA DI RISCONTRO DI COMPLICANZE MICRO E MACROVASCOLARI ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MAGGIORE ESPRESSIONE VERTEBRALE LOMBARE CON COMORBILITÀ DI SCOLIOSI LOMBARE SX CONVESSA. LINFEDEMA ARTI INFERIORI.”. Nella specifica dissertazione, il consulente, specifica che occorre distinguere due momenti, quello precedente e quello successivo all'intervento bariatrico e rispetto al primo “si ritiene che il ricorrente per il periodo temporale tra la data di trasmissione all'Istituto Inps della domanda di invalidità, 24 febbraio 2021 , e per i successici tre-quattro mesi successivi all'intervento bariatrico, e quindi agosto 2023, l'intero complesso patologico non consente di riconoscere la condizione di inabilità al 100% ma di
2 INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DAL 74% AL 99% ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART 9 DL 509/88 - PERCENTUALE 80%”. Quanto al momento successivo “dopo tale periodo occorre fare riferimento a quanto riportato nella relazione della cartella clinica dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. In essa si acquisisce che il ricorrente, per la grave obesità della quale era affetto, rimasta tale malgrado i diversi tentativi effettuati per perdere peso corporeo, veniva sottoposto a intervento chirurgico il 14 aprile 2023... Da quanto si evince dalla cartella clinica, della quale si è fatto riferimento, il ricorrente non ha dovuto patirne. Anzi, a valutare il tempo intercorso tra l'intervento bariatrico, 14 aprile 2023 e riscontro medico verificato all'accesso medico legale del 14 luglio 2025, si è dimostrato altamente efficace nel promuovere una perdita di peso significativa e a lungo termine. Tale intervento è altresì determinate a risolve o migliorare molti problemi di salute correlati all'obesità, come il diabete di tipo 2 e la steatosi epatica. La disabilità gravante la funzionalità della colonna vertebrale, sulla quale interviene una deformazione scoliotica lombare sinistro-convessa, è sostenuta soprattutto da note artrosiche interapofisarie degli ultimi metameri lombari, laddove si reperta radiologicamente una riduzione spazi intersomatici. Se tale è il quadro radiologico, quello clinico si caratterizza per una modesta sintomatologia lombosciatalgica non particolarmente inficiante particolarmente la funzionalità articolare sia nel flesso-estensione che nella rotazione e/o inclinazione laterale del tronco sul bacino. Maggiormente significativa risulta essere invece la riduzione di circa 1/3 della capacità nella flessione alle articolazioni femoro-tibiali. Entrambe le diasabilità, artrosi e obesità, sono contemplate al codice 7105-obesità con indice di massa corporea compreso tra 35 e 40, con associate complicanze artrosiche, va attribuito un valore di invalidità compreso tra 31% e 40%”. Con riferimento al diabete mellito tipo due del ricorrente, il ctu evidenzia che a tale patologia, in un trattamento misto, ipoglicemizzanti orali ed insulina, per il quale il ridotto assorbimento di nutritivi ha contribuito a contrarre le complicanze ad esso collegate che, tra l'altro, non sono registrate sia nelle forme micro che macroangiopatiche, “a titolo puramente orientativo e per analogia, può favorevolmente attribuirsi, come dal codice 9309-diabete mellito tipo 1° o 2° … un valore di invalidità di 30%”. Quanto all'insufficienza venosa superficiale agli arti inferiori determinanti nel ricorrente linfedema, dall'esame obiettivo e clinico emerge che essa non si accompagna ad ulcerazioni cutanee e pertanto è è stimabile con 15% di invalidità Ha pertanto concluso ritenendo che la ricorrente “INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DAL 34% AL 73 % ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART 9 DL: 509/88 PERCENTUALE 67%”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, invero non contestate, vanno pienamente condivise. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese di lite ex art 152 disp. att. c.p.c. Le spese di ctu sia della fase di atp che della presente fase, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese;
3 c)spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Santa Maria Capua Vetere, 13.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Fabiana Iorio
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nato il [...] a [...] e residente a San Felice a Cancello Parte_1 al Vico San Leonardo, 18, elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA) alla Via C. Verde, 23 presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Migliaccio che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. Capasso, D. Catalano, I. De Benedictis e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 12.4.2024, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 24.2.2021, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile totale senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. n. 7477/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di AT obbligatorio disciplinato da tale disposizione “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14.2.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 13.3.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
1 Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 12.4.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu della fase di atp non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dall'istante, le quali sono state considerate senza l'attribuzione di alcuna valutazione tabellare. Ritenutane l'opportunità, tenuto conto dell'art. 149 disp.att. c.p.c., il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali. Il consulente ha concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che il periziando sia affetto dalle seguenti patologie: “MINI-BYPASS GASTRICO LAPAROSCOPICO IL 14 APRILE 2023 EFFETTUATO PER GRAVE OBESITÀ (BMI=49KG/M2) CON DISCRETI RISULTATI A DISTANZA DI TEMPO IN SOGGETTO IN ATTUALE CONDIZIONE DI OBESITÀ MEDIA COME DA BMI=35,57KG/M2 STANTE I PARAMETRI DI RIFERIMENTO (PESO CORPOREO 104KG E ALTEZZA 171CM). DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO MISTO IN ASSENZA DI RISCONTRO DI COMPLICANZE MICRO E MACROVASCOLARI ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MAGGIORE ESPRESSIONE VERTEBRALE LOMBARE CON COMORBILITÀ DI SCOLIOSI LOMBARE SX CONVESSA. LINFEDEMA ARTI INFERIORI.”. Nella specifica dissertazione, il consulente, specifica che occorre distinguere due momenti, quello precedente e quello successivo all'intervento bariatrico e rispetto al primo “si ritiene che il ricorrente per il periodo temporale tra la data di trasmissione all'Istituto Inps della domanda di invalidità, 24 febbraio 2021 , e per i successici tre-quattro mesi successivi all'intervento bariatrico, e quindi agosto 2023, l'intero complesso patologico non consente di riconoscere la condizione di inabilità al 100% ma di
2 INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DAL 74% AL 99% ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART 9 DL 509/88 - PERCENTUALE 80%”. Quanto al momento successivo “dopo tale periodo occorre fare riferimento a quanto riportato nella relazione della cartella clinica dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. In essa si acquisisce che il ricorrente, per la grave obesità della quale era affetto, rimasta tale malgrado i diversi tentativi effettuati per perdere peso corporeo, veniva sottoposto a intervento chirurgico il 14 aprile 2023... Da quanto si evince dalla cartella clinica, della quale si è fatto riferimento, il ricorrente non ha dovuto patirne. Anzi, a valutare il tempo intercorso tra l'intervento bariatrico, 14 aprile 2023 e riscontro medico verificato all'accesso medico legale del 14 luglio 2025, si è dimostrato altamente efficace nel promuovere una perdita di peso significativa e a lungo termine. Tale intervento è altresì determinate a risolve o migliorare molti problemi di salute correlati all'obesità, come il diabete di tipo 2 e la steatosi epatica. La disabilità gravante la funzionalità della colonna vertebrale, sulla quale interviene una deformazione scoliotica lombare sinistro-convessa, è sostenuta soprattutto da note artrosiche interapofisarie degli ultimi metameri lombari, laddove si reperta radiologicamente una riduzione spazi intersomatici. Se tale è il quadro radiologico, quello clinico si caratterizza per una modesta sintomatologia lombosciatalgica non particolarmente inficiante particolarmente la funzionalità articolare sia nel flesso-estensione che nella rotazione e/o inclinazione laterale del tronco sul bacino. Maggiormente significativa risulta essere invece la riduzione di circa 1/3 della capacità nella flessione alle articolazioni femoro-tibiali. Entrambe le diasabilità, artrosi e obesità, sono contemplate al codice 7105-obesità con indice di massa corporea compreso tra 35 e 40, con associate complicanze artrosiche, va attribuito un valore di invalidità compreso tra 31% e 40%”. Con riferimento al diabete mellito tipo due del ricorrente, il ctu evidenzia che a tale patologia, in un trattamento misto, ipoglicemizzanti orali ed insulina, per il quale il ridotto assorbimento di nutritivi ha contribuito a contrarre le complicanze ad esso collegate che, tra l'altro, non sono registrate sia nelle forme micro che macroangiopatiche, “a titolo puramente orientativo e per analogia, può favorevolmente attribuirsi, come dal codice 9309-diabete mellito tipo 1° o 2° … un valore di invalidità di 30%”. Quanto all'insufficienza venosa superficiale agli arti inferiori determinanti nel ricorrente linfedema, dall'esame obiettivo e clinico emerge che essa non si accompagna ad ulcerazioni cutanee e pertanto è è stimabile con 15% di invalidità Ha pertanto concluso ritenendo che la ricorrente “INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DAL 34% AL 73 % ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART 9 DL: 509/88 PERCENTUALE 67%”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, invero non contestate, vanno pienamente condivise. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese di lite ex art 152 disp. att. c.p.c. Le spese di ctu sia della fase di atp che della presente fase, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese;
3 c)spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Santa Maria Capua Vetere, 13.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Fabiana Iorio
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