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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 05/02/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 5210 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. FALCO MICHELE e FALCO MARIA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in Parte_1 sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (assegno ordinario di invalidità civile) con la decorrenza dalla domanda amministrativa;
in tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda non può essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.
. Persona_1
Il c.t.u. ha confermato la presenza di un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione indicata in oggetto.
Afferma, infatti, il dott.ssa che: «Sulla base della documentazione allegata agli Atti, Per_1 dell'anamnesi, dell'esame obiettivo, degli accertamenti eseguiti, la sottoscritta C.T.U. può rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
1 Il sig. è risultato attualmente affetto da “Esiti di intervento chirurgico di NE ID (2019) Parte_1 per correzione insufficienza valvolare aortica su valvola aortica bicuspide in attuale buon compenso emodinamico (FE del 18.12.2023 68 %)”.
Il Ricorrente è risultato essere affetto dagli esiti di intervento chirurgico subito nel 2019, con plastica della valvola aortica, sostituzione della radice aortica e aorta ascendente.
Successivamente ha eseguito controlli periodici cardiochirurgici e cardiologici, che hanno evidenziato sempre il buon esito dell'intervento e la buona funzionalità cardiaca.
L'ultimo controllo esibito ed eseguito nel dicembre 2023 riporta persino un valore di frazione di eiezione
(indice di efficacia della funzionalità di pompa del cuore ed indicatore della contrattilità del miocardio) di ben il 68 %.
Pertanto, in definitiva, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta ad impegno psico-fisico di tipo lieve-medio, correlata ad altri parametri quali l'età (38), il sesso, il livello socio-culturale (diploma di ragioneria), si può concludere che il sig. NON presenti un grado di invalidità superiore a due terzi della totale Parte_1 in attività confacenti alle proprie attitudini sin dalla domanda di revisione del 31.10.2020.
Nel rispetto delle formalità di rito, le predette conclusioni sono state anticipate alle Parti, dalle quali, ad oggi, non sono pervenute controdeduzioni al riguardo.
CONCLUSIONI (…).
Il sig. è risultato attualmente affetto da “Esiti di intervento chirurgico di NE ID (2019) Parte_1 per correzione insufficienza valvolare aortica su valvola aortica bicuspide in attuale buon compenso emodinamico (FE del 18.12.2023 68 %)”.
Il Ricorrente NON presenta un grado di invalidità superiore a due terzi della totale in attività confacenti alle proprie attitudini, sin dalla domanda di revisione del 31.10.2020».
L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
In definitiva, le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise.
La domanda, quindi, va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al rimborso delle spese CP_ processuali in favore dell'
I costi di c.t.u. vengono posti definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' con Parte_1 ricorso depositato il 05/05/2023, così provvede:
- - rigetta la domanda;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al rimborso delle spese processuali;
Così deciso in Bari, in data 05/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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