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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella cause riunite iscritte al n.1927/22 R.G. tra
e Parte_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Manelli come da procure speciali in calce ai
[...] ricorsi
RICORRENTI
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fernando Controparte_1
Caracuta come da procure speciali in calce alle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati tra il 16.02.2022 ed il 06.04.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere stati assunti alle dipendenze del con inquadramento nelle Controparte_1 categorie D ( ), C ( ) e B ( ), esponevano di aver utilmente Parte_1 Pt_3 Parte_2 partecipato alla selezione indetta per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, siccome convenuta in sede di accordo decentrato integrativo del
2010, ma che successivamente l'amministrazione convenuta aveva disposto, con successivi provvedimenti, la sospensione sine die della erogazione del beneficio economico.
Ritenendo ingiustificato siffatto comportamento, chiedevano pertanto dichiararsi il proprio diritto a percepire l'indennità di progressione economica orizzontale ex accordo decentrato integrativo anno 2010 e, previa disapplicazione dei provvedimenti di sospensione individuati in ricorso, condannarsi parte convenuta al pagamento di quanto maturato a detto titolo, oltre accessori come per legge.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la nullità della clausola contenuta nel contratto decentrato integrativo del 2010, la quale aveva previsto l'attribuzione della
1 progressione economica in favore del 60% del personale in servizio, dato che la stessa aveva consentito l'attribuzione del veneficio in favore di tutti i dipendenti che avevano partecipato alla selezione.
Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale nell'ambito di fattispecie analoga (cfr. la sentenza n.81/2024 del 17.01.2024, in atti, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c., nei limiti della sovrapponibilità alla vicenda in esame), che il ricorso possa trovare parziale accoglimento.
Quanto alla domanda avente ad oggetto la valutazione della legittimità del comportamento datoriale consistito nel sospendere a più riprese la erogazione delle somme per cui è causa, si osserva che “pur essendo certamente corretta la decisione del Comune di di sospendere CP_1
l'erogazione delle somme per la progressione orizzontale, alla luce dei rilievi mossi dalla di seguito riportati: “La disamina delle procedure riguardanti le Parte_4 progressioni orizzontali poste in essere dal a partire dall'anno 2005 porta a concludere che Controparte_1 all'istituto de quo si è fatto ricorso per attribuire benefici economici alla generalità dei dipendenti in maniera indifferenziata, in aperto contrasto con le finalità premianti dell'istituto… Risulta di tutta evidenza che
l'attribuzione generalizzata dei benefici economici derivanti dalle progressioni orizzontali, quale quella posta in essere presso il con i provvedimenti sopra richiamati, vanifica quella finalità premiante che Controparte_1 deve ritenersi insita nell'Istituto, come è stato peraltro puntualizzato dall' in specifici pareri. Tale CP_2 elusione, a parere di chi scrive, deve ritenersi collegata alla mancata adozione, da parte dell'Ente ispezionato, sia delle metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, come richiesto dall'art. 6 del CCNL di comparto del 31.3.1999, sia di atti di indirizzo impartiti dall'Amministrazione in vista delle sessioni di contrattazione decentrata integrativa” (DOC. 9)” – tale sospensione non poteva essere disposta a tempo indeterminato (dagli atti risulta che è stata prorogata per ben 12 volte,
l'ultima con determinazione n. 209 del 15.05.2013 per il mese di maggio 2013 “e comunque fino a nuove disposizioni risolutive”), ma doveva essere limitata al tempo necessario ad adottare nuovi criteri di attribuzione di tali benefici, nel rispetto dei suddetti rilievi.
Dagli atti risulta che il ha adottato tali nuovi criteri solo con la Deliberazione n. 646 CP_1 del 18.12.2020 (all. 9), con la quale si è stabilito di “
2. DISPORRE l'attribuzione della nuova posizione economica di sviluppo nell'ambito della categoria di inquadramento nel limite del 50 per cento del personale avente titolo a partecipare alle selezioni per ciascuna categoria e comunque a concorrenza delle risorse stanziate allo scopo”; tale previsione appare coerente sia con i rilievi mossi dalla Parte_4
, sia con le deduzioni svolte dal (nella parte in cui ha evidenziato che i 28 i
[...] CP_1
2 dipendenti risultati “vincitori” nella procedura avviata con determinazione n. 430 del
24/11/2010 coincidevano con la totalità degli aventi diritto, in quanto gli altri 18 dipendenti non avevano titolo a partecipare, dato che “17 avevano già raggiunto il beneficio della massima posizione economica all'interno della categoria di appartenenza… mentre il Sig. poiché assunto solo Parte_5 in data 03/11/2008, non era in possesso del requisito dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica di godimento, necessario per poter accedere alla posizione economica successiva”); è infatti evidente che con la delibera n. 646/2020, l'attribuzione dei benefici connessi alla progressione economica orizzontale è stata limitata ad una percentuale del personale avente titolo a partecipare alla selezione, la quale è stata peraltro ridotta dal 60% al 50% per ciascuna categoria.
Come correttamente eccepito dalla ricorrente nelle note scritte, ne consegue la carenza di interesse ad agire del rispetto alla domanda riconvenzionale formulata (e, in ogni caso, CP_1
Con l'infondatezza della stessa), in quanto “l' ha già dato prova di aver correttamente applicato la disposizione del contratto decentrato, riportandola allo schema legale, nell'espletamento della procedura di progressione orizzontale del 2020; l'Amministrazione è pertanto priva di interesse a chiedere la nullità di una clausola che essa stessa ha già ricondotto allo schema legale”.
In conformità a quanto previsto dall'art. 40 co.
3-quinquies D.Lgs. 165/2001, l'eventuale nullità della “clausola, contenuta nell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010 del comune di che CP_1 attribuzione della progressione economica orizzontale nella misura del 60% del personale in servizio” non comporterebbe la nullità dell'intera procedura avviata con la determinazione n. 430 del
24/11/2010 innanzi citata, ma la riconduzione allo schema legale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., sostituendo la clausola invalida e limitando l'attribuzione della progressione economica orizzontale ad una percentuale del personale avente titolo a partecipare alla selezione (e non più dell'intero personale in servizio)”.
*
Tanto premesso, e passando ad analizzare le posizioni dei singoli ricorrenti, occorre verificare se gli stessi avessero o meno diritto ad ottenere la progressione economica orizzontale calcolando la percentuale del 60% non sulla totalità dei dipendenti comunali a tempo indeterminato (46) ma solo sugli aventi diritto a partecipare alla selezione (28), tenendo conto delle graduatorie redatte nell'ambito di ciascuna categoria di appartenenza.
La ragione della invalidità della clausola contrattuale, difatti, non risiede nella individuazione della percentuale del 60% (in luogo di quella del 50%, individuata per la progressione orizzontale del 2020) ma solo nella decisione di calcolare detta percentuale sul totale dei dipendenti dell'ente, compresi quelli non aventi titolo a partecipare alla procedura di selezione. Difatti, il 60% di 46
è pari a 28, numero pari alla totalità dei dipendenti che avevano diritto di partecipare alla selezione, ed è solo questo ingiustificato effetto che determina la invalidità della clausola
3 Contrattuale, non la scelta di una percentuale in luogo di un'altra.
Ciò posto, la ricorrente è collocata al 2° posto su 13 della graduatoria del profilo Parte_1 di appartenenza;
la al 5° posto su 8; al 3° posto su 7 (all. n.3 del ricorso). Parte_2 Pt_3
Tutti rientrano nel limite del 60% calcolato sui partecipanti inseriti in graduatoria, per cui deve affermarsi il loro diritto a beneficiare della progressione economica.
Quanto alle conseguenze, in linea con quanto già affermato dal Tribunale nella citata sentenza n.81/2024, “La domanda di cui al punto 3) delle conclusioni deve essere invece accolta nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal nella parte in cui viene CP_1 dedotto alla fine di pag. 12 della memoria che “il primo atto interruttivo è la nota pec del 30 novembre
2021, ovvero ben 11 anni dopo la maturazione dell'asserito credito retributivo”.
Per l'effetto, come chiesto dalla resistente al punto II delle conclusioni, deve essere dichiarata
“l'intervenuta prescrizione dell'invocato diritto di credito sino al 30 novembre 2016”.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, infatti, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, come stabilito da Cass. SSUU 28.12.2023 n. 36197.
La contraria tesi di parte ricorrente, secondo cui la il termine di prescrizione non avrebbe mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. per effetto dei provvedimenti di sospensione impugnati (più volte reiterati), è infondata, in quanto il diritto poteva essere fatto valere fin da subito, previa appunto impugnazione dei suddetti provvedimenti (dato il potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario), ove ritenuti illegittimi.
Diversamente opinando, la ricorrente non avrebbe potuto far valere il proprio diritto nemmeno in questa sede, stante l'esistenza di provvedimenti di sospensione ostativi.
Aderendo a tale prospettazione, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi non inizierebbe mai a decorrere in materia di pubblico impiego, ogni qualvolta vi siano atti della PA ostativi al riconoscimento del diritto (che sarebbe imprescrittibile di fatto)”.
*
In forza delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere i benefici economici connessi alla progressione orizzontale conseguita con decorrenza dal
01.01.2010, con condanna del al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1 retributive maturate dal 01.12.2016, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
4 - dichiara che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere i benefici economici connessi alla progressione orizzontale conseguita con decorrenza dal 01.01.2010;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle conseguenti Controparte_1 differenze retributive maturate da ciascuno di essi, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella cause riunite iscritte al n.1927/22 R.G. tra
e Parte_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Manelli come da procure speciali in calce ai
[...] ricorsi
RICORRENTI
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fernando Controparte_1
Caracuta come da procure speciali in calce alle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati tra il 16.02.2022 ed il 06.04.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere stati assunti alle dipendenze del con inquadramento nelle Controparte_1 categorie D ( ), C ( ) e B ( ), esponevano di aver utilmente Parte_1 Pt_3 Parte_2 partecipato alla selezione indetta per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, siccome convenuta in sede di accordo decentrato integrativo del
2010, ma che successivamente l'amministrazione convenuta aveva disposto, con successivi provvedimenti, la sospensione sine die della erogazione del beneficio economico.
Ritenendo ingiustificato siffatto comportamento, chiedevano pertanto dichiararsi il proprio diritto a percepire l'indennità di progressione economica orizzontale ex accordo decentrato integrativo anno 2010 e, previa disapplicazione dei provvedimenti di sospensione individuati in ricorso, condannarsi parte convenuta al pagamento di quanto maturato a detto titolo, oltre accessori come per legge.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la nullità della clausola contenuta nel contratto decentrato integrativo del 2010, la quale aveva previsto l'attribuzione della
1 progressione economica in favore del 60% del personale in servizio, dato che la stessa aveva consentito l'attribuzione del veneficio in favore di tutti i dipendenti che avevano partecipato alla selezione.
Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale nell'ambito di fattispecie analoga (cfr. la sentenza n.81/2024 del 17.01.2024, in atti, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c., nei limiti della sovrapponibilità alla vicenda in esame), che il ricorso possa trovare parziale accoglimento.
Quanto alla domanda avente ad oggetto la valutazione della legittimità del comportamento datoriale consistito nel sospendere a più riprese la erogazione delle somme per cui è causa, si osserva che “pur essendo certamente corretta la decisione del Comune di di sospendere CP_1
l'erogazione delle somme per la progressione orizzontale, alla luce dei rilievi mossi dalla di seguito riportati: “La disamina delle procedure riguardanti le Parte_4 progressioni orizzontali poste in essere dal a partire dall'anno 2005 porta a concludere che Controparte_1 all'istituto de quo si è fatto ricorso per attribuire benefici economici alla generalità dei dipendenti in maniera indifferenziata, in aperto contrasto con le finalità premianti dell'istituto… Risulta di tutta evidenza che
l'attribuzione generalizzata dei benefici economici derivanti dalle progressioni orizzontali, quale quella posta in essere presso il con i provvedimenti sopra richiamati, vanifica quella finalità premiante che Controparte_1 deve ritenersi insita nell'Istituto, come è stato peraltro puntualizzato dall' in specifici pareri. Tale CP_2 elusione, a parere di chi scrive, deve ritenersi collegata alla mancata adozione, da parte dell'Ente ispezionato, sia delle metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, come richiesto dall'art. 6 del CCNL di comparto del 31.3.1999, sia di atti di indirizzo impartiti dall'Amministrazione in vista delle sessioni di contrattazione decentrata integrativa” (DOC. 9)” – tale sospensione non poteva essere disposta a tempo indeterminato (dagli atti risulta che è stata prorogata per ben 12 volte,
l'ultima con determinazione n. 209 del 15.05.2013 per il mese di maggio 2013 “e comunque fino a nuove disposizioni risolutive”), ma doveva essere limitata al tempo necessario ad adottare nuovi criteri di attribuzione di tali benefici, nel rispetto dei suddetti rilievi.
Dagli atti risulta che il ha adottato tali nuovi criteri solo con la Deliberazione n. 646 CP_1 del 18.12.2020 (all. 9), con la quale si è stabilito di “
2. DISPORRE l'attribuzione della nuova posizione economica di sviluppo nell'ambito della categoria di inquadramento nel limite del 50 per cento del personale avente titolo a partecipare alle selezioni per ciascuna categoria e comunque a concorrenza delle risorse stanziate allo scopo”; tale previsione appare coerente sia con i rilievi mossi dalla Parte_4
, sia con le deduzioni svolte dal (nella parte in cui ha evidenziato che i 28 i
[...] CP_1
2 dipendenti risultati “vincitori” nella procedura avviata con determinazione n. 430 del
24/11/2010 coincidevano con la totalità degli aventi diritto, in quanto gli altri 18 dipendenti non avevano titolo a partecipare, dato che “17 avevano già raggiunto il beneficio della massima posizione economica all'interno della categoria di appartenenza… mentre il Sig. poiché assunto solo Parte_5 in data 03/11/2008, non era in possesso del requisito dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica di godimento, necessario per poter accedere alla posizione economica successiva”); è infatti evidente che con la delibera n. 646/2020, l'attribuzione dei benefici connessi alla progressione economica orizzontale è stata limitata ad una percentuale del personale avente titolo a partecipare alla selezione, la quale è stata peraltro ridotta dal 60% al 50% per ciascuna categoria.
Come correttamente eccepito dalla ricorrente nelle note scritte, ne consegue la carenza di interesse ad agire del rispetto alla domanda riconvenzionale formulata (e, in ogni caso, CP_1
Con l'infondatezza della stessa), in quanto “l' ha già dato prova di aver correttamente applicato la disposizione del contratto decentrato, riportandola allo schema legale, nell'espletamento della procedura di progressione orizzontale del 2020; l'Amministrazione è pertanto priva di interesse a chiedere la nullità di una clausola che essa stessa ha già ricondotto allo schema legale”.
In conformità a quanto previsto dall'art. 40 co.
3-quinquies D.Lgs. 165/2001, l'eventuale nullità della “clausola, contenuta nell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010 del comune di che CP_1 attribuzione della progressione economica orizzontale nella misura del 60% del personale in servizio” non comporterebbe la nullità dell'intera procedura avviata con la determinazione n. 430 del
24/11/2010 innanzi citata, ma la riconduzione allo schema legale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., sostituendo la clausola invalida e limitando l'attribuzione della progressione economica orizzontale ad una percentuale del personale avente titolo a partecipare alla selezione (e non più dell'intero personale in servizio)”.
*
Tanto premesso, e passando ad analizzare le posizioni dei singoli ricorrenti, occorre verificare se gli stessi avessero o meno diritto ad ottenere la progressione economica orizzontale calcolando la percentuale del 60% non sulla totalità dei dipendenti comunali a tempo indeterminato (46) ma solo sugli aventi diritto a partecipare alla selezione (28), tenendo conto delle graduatorie redatte nell'ambito di ciascuna categoria di appartenenza.
La ragione della invalidità della clausola contrattuale, difatti, non risiede nella individuazione della percentuale del 60% (in luogo di quella del 50%, individuata per la progressione orizzontale del 2020) ma solo nella decisione di calcolare detta percentuale sul totale dei dipendenti dell'ente, compresi quelli non aventi titolo a partecipare alla procedura di selezione. Difatti, il 60% di 46
è pari a 28, numero pari alla totalità dei dipendenti che avevano diritto di partecipare alla selezione, ed è solo questo ingiustificato effetto che determina la invalidità della clausola
3 Contrattuale, non la scelta di una percentuale in luogo di un'altra.
Ciò posto, la ricorrente è collocata al 2° posto su 13 della graduatoria del profilo Parte_1 di appartenenza;
la al 5° posto su 8; al 3° posto su 7 (all. n.3 del ricorso). Parte_2 Pt_3
Tutti rientrano nel limite del 60% calcolato sui partecipanti inseriti in graduatoria, per cui deve affermarsi il loro diritto a beneficiare della progressione economica.
Quanto alle conseguenze, in linea con quanto già affermato dal Tribunale nella citata sentenza n.81/2024, “La domanda di cui al punto 3) delle conclusioni deve essere invece accolta nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal nella parte in cui viene CP_1 dedotto alla fine di pag. 12 della memoria che “il primo atto interruttivo è la nota pec del 30 novembre
2021, ovvero ben 11 anni dopo la maturazione dell'asserito credito retributivo”.
Per l'effetto, come chiesto dalla resistente al punto II delle conclusioni, deve essere dichiarata
“l'intervenuta prescrizione dell'invocato diritto di credito sino al 30 novembre 2016”.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, infatti, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, come stabilito da Cass. SSUU 28.12.2023 n. 36197.
La contraria tesi di parte ricorrente, secondo cui la il termine di prescrizione non avrebbe mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. per effetto dei provvedimenti di sospensione impugnati (più volte reiterati), è infondata, in quanto il diritto poteva essere fatto valere fin da subito, previa appunto impugnazione dei suddetti provvedimenti (dato il potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario), ove ritenuti illegittimi.
Diversamente opinando, la ricorrente non avrebbe potuto far valere il proprio diritto nemmeno in questa sede, stante l'esistenza di provvedimenti di sospensione ostativi.
Aderendo a tale prospettazione, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi non inizierebbe mai a decorrere in materia di pubblico impiego, ogni qualvolta vi siano atti della PA ostativi al riconoscimento del diritto (che sarebbe imprescrittibile di fatto)”.
*
In forza delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere i benefici economici connessi alla progressione orizzontale conseguita con decorrenza dal
01.01.2010, con condanna del al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1 retributive maturate dal 01.12.2016, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
4 - dichiara che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere i benefici economici connessi alla progressione orizzontale conseguita con decorrenza dal 01.01.2010;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle conseguenti Controparte_1 differenze retributive maturate da ciascuno di essi, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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