Sentenza 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/10/2021, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01211/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale dei seguenti documenti:
a) Atto/i di nomina dei -OMISSIS- (-OMISSIS-) della-OMISSIS-^ -OMISSIS-, inerente al giorno-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, sottoposto a -OMISSIS- in data-OMISSIS-, avanti alla -OMISSIS-di -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-), veniva dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato e quindi posto in congedo.
Mosso dall’esigenza di svolgere la “ propria tutela giuridica ed amministrativa in materia sanitaria (idoneità al servizio militare e riconoscimento dipendenza causa di servizio) ”, con istanza inoltrata il-OMISSIS-, richiedeva di prendere visione ed estrarre copia dell’“ atto/i di nomina della -OMISSIS-(-OMISSIS-) relativo/i al -OMISSIS-, data della-OMISSIS-, conclusa con riforma per permanente non idoneità al servizio militare incondizionato ”.
L’Amministrazione non evadeva la richiesta, limitandosi a consegnare – in data -OMISSIS-- una copia del verbale redatto all’esito della -OMISSIS-, riportante il giudizio di non idoneità al servizio militare, posto alla base del provvedimento di riforma.
In questa sede, il ricorrente chiede ora che sia accertato il proprio diritto ad acquisire gli atti di nomina dei -OMISSIS- della -OMISSIS-, con conseguente condanna dell’Amministrazione, non costituita in giudizio, all’ostensione dei documenti richiesti.
2. Il ricorso è fondato.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 66 del 2010, le -OMISSIS-devono essere costituite “ presso i -OMISSIS- ” (comma 2), e inderogabilmente composte “ da -OMISSIS- ” (comma 3, primo periodo), ovvero, quando si pronuncino su infermità o lesioni di militari “ appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile ”, da “ due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3 ”, e da “ un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza ”.
In questo quadro, l’esame del provvedimento di nomina della -OMISSIS- appare quindi strumentalmente necessario per verificare, alla stregua dei parametri normativi richiamati, la valida costituzione dell’organo consultivo, nonché, in via derivata, la correttezza del parere medico-legale pronunciato nei confronti del militare sottoposto ad accertamento sanitario.
Sulla base di tale rilievo, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di legge per richiedere ed ottenere l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, in relazione ai documenti afferenti agli atti di nomina di tutti i -OMISSIS- della -OMISSIS-, dal momento che:
- il ricorrente, in quanto destinatario dell’avversato giudizio medico-legale, riveste una posizione qualificata e differenziata, idonea a comprovare la sussistenza dell’interesse prescritto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990;
- inoltre, come osservato da un condiviso arresto giurisprudenziale reso in un caso affine a quello in esame (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I - bis , n. 14244 del 2019), emerge un chiaro “ collegamento tra la situazione giuridicamente vantata e i documenti richiesti, ossia è riscontrabile il perseguimento del fine cui è volta la disciplina in materia di diritto di accesso, da identificare con la possibilità dell’interessato di disporre di tutte le difese più opportune per tutelare la propria sfera giuridica (cfr., tra le altre, TAR Puglia, Lecce, 3 maggio 2010, n. 1068; TAR Campania, Salerno, 16 aprile 2010, n. 3927) ”.
Il ricorso, per quanto precede, va dunque accolto.
Deve essere pertanto ordinato all’Amministrazione resistente di consentire al ricorrente l’accesso all’“ atto/i di nomina della -OMISSIS-(-OMISSIS-) [di -OMISSIS-] relativo/i al -OMISSIS-, data della-OMISSIS-, conclusa con riforma per permanente non idoneità al servizio militare incondizionato ”, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della parziale novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (-OMISSIS- Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone che il Ministero della Difesa consenta al ricorrente l’accesso all’“ atto/i di nomina della -OMISSIS-(-OMISSIS-) [di -OMISSIS-] relativo/i al -OMISSIS-, data della-OMISSIS-, conclusa con riforma per permanente non idoneità al servizio militare incondizionato ”, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 – tenuta in videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.