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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3159/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 18526/2025 depositato il 03/11/2025, avverso la sentenza n. Ricorrente_1 sezione 06
proposto da
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto 15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta ai propri scritti e chiede accoglimento.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa la Società_1 spa ha chiesto la revocazione della sentenza n.4218/2025, emessa da questa Corte di giustizia, sezione VI, pronunciata il 08/11/2024, e depositata il 07/03/2025.
In particolare la ricorrente deduceva il travisamento dei fatti per avere i giudici di prime curae emesso una declaratoria di cessata materia del contendere, pur non ricorrendo in alcun modo i presupposti per la pronunzia impugnata atteso che, all'udienza di discussione, la resistente aveva insistito per il rigetto del ricorso.
Chiedeva, pertanto, revocarsi la precedente sentenza ed accogliere il ricorso in revocazione, con rigetto dell'originario ricorso introdotto dal contribuente.
Nessuno si è costituito per parte resistente.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero parte ricorrente non ha depositato in giudizio la sentenza di cui chiede la revocazione né ha documentato l'eventuale passaggio in giudicato di tale pronunzia.
Tale omissione non consente di verificare l'ammissibilità in punto di diritto del rimedio proposto né il rispetto del termine normativamente imposto di trenta giorni dalla conoscenza dell'errore.
Nulla deve essere statuito circa il governo delle spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
dichiara inammissinbile il ricorso;
nulla per le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 18526/2025 depositato il 03/11/2025, avverso la sentenza n. Ricorrente_1 sezione 06
proposto da
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto 15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta ai propri scritti e chiede accoglimento.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa la Società_1 spa ha chiesto la revocazione della sentenza n.4218/2025, emessa da questa Corte di giustizia, sezione VI, pronunciata il 08/11/2024, e depositata il 07/03/2025.
In particolare la ricorrente deduceva il travisamento dei fatti per avere i giudici di prime curae emesso una declaratoria di cessata materia del contendere, pur non ricorrendo in alcun modo i presupposti per la pronunzia impugnata atteso che, all'udienza di discussione, la resistente aveva insistito per il rigetto del ricorso.
Chiedeva, pertanto, revocarsi la precedente sentenza ed accogliere il ricorso in revocazione, con rigetto dell'originario ricorso introdotto dal contribuente.
Nessuno si è costituito per parte resistente.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero parte ricorrente non ha depositato in giudizio la sentenza di cui chiede la revocazione né ha documentato l'eventuale passaggio in giudicato di tale pronunzia.
Tale omissione non consente di verificare l'ammissibilità in punto di diritto del rimedio proposto né il rispetto del termine normativamente imposto di trenta giorni dalla conoscenza dell'errore.
Nulla deve essere statuito circa il governo delle spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
dichiara inammissinbile il ricorso;
nulla per le spese