Articolo 5 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 agosto 1965
Art. 5. Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata "Cassa nazionale della gente dell'aria" alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprieta' del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.
Capo II.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965