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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 2329/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3268/2024 del Tribunale di Firenze, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. COMINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa _1 C.F._2 dall'Avv. BERTI FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/04/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI 1 Per parte appellante: “In accoglimento del presente appello, ammettere le istanze istruttorie presentate dall'appellante nel giudizio di I grado1. In ogni caso riformare 1 Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) DCV che nell'anno 2016, dopo aver ricevuto una confezione di preservativi dall'erogatore di sigarette, donavate singole confezioni ed amici e colleghi, inserendole nelle tasche delle giacche di chi era con lei in quel giorno.
2) DCV che mettevate in contatto il IG. con la IG.ra , poiché la signora Persona_1 _1 era priva di occupazione ed il IG. era in cerca di reclutamento. Per_1
3) DCV che sin dall'anno 2018 e riferiva di costanti liti con la moglie che ometteva di aiutarlo nell'impresa Parte_1 familiare;
4) DCV che sin dall'anno 2019 e riferiva che l'intimità con la moglie era inesistente e che la presenza della Parte_1 suocera in casa minava la serenità della coppia. Teste il IG. residente in [...](Lu). Testimone_1
5) DCV che nell'anno 2015, rientrato in Italia da Shangai, ove lavorava, lei ha parlato con la IG.ra _1
, presentatale dal IG. al fine di proporle un lavoro in Shangai;
[...] Testimone_1
6) DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, la IG.ra rifiutava _1 il lavoro da lei proposto. Teste il IG. , residente in [...]. Persona_1
7) DCV che lei lavora alle dipendenze di dall'anno 2014, svolgendo il ruolo di segretaria a tempo pieno negli CP_2 uffici siti in Firenze, alla Via Lungarno Corsini n. 8;
8) DCV che lei, in nome e per conto dei consulenti finanziari, si occupa di spedire contratti ai clienti, recepire l'ordine di distinta di versamento dai consulenti, intrattenere i clienti, ricevere e passare telefonate smistandole ai consulenti;
9) DCV che la sua postazione a lavoro è presso il bancone posizionato davanti all'ingresso degli uffici;
10) DCV che conoscete il IG. dall'anno 2014; Parte_1
11) DCV che conoscete la IG.ra dall'anno 2014; _1
12) DCV che il IG. utilizza in via esclusiva una stanza negli uffici siti in Firenze, alla Via Lungarno Corsini Parte_1 n. 8;
13) DCV che la suddetta stanza si trova davanti ad una macchina stampante collegata in rete per tutto l'ufficio;
14) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n. 8;
15) DCV che avete udito il IG. che, a telefono con la moglie, si lamentava di essere senza aiuto da parte della _1 moglie;
Testimone Teste la IG.ra e la IG.ra entrambi residenti in [...]. Testimone_3
16) DCV che trasferiva il portafoglio clienti di Intesa San Paolo a nell'anno 2014. Parte_1 CP_2
17) DCV che Lei si reca ogni giorno presso gli uffici siti in Firenze, alla Via Lungarno Corsini n.8;
18) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n. 8; Teste il IG. residente a [...]. Testimone_4
19) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n. 8; Teste il IG. , il IG. il IG. residente a [...], la IG.ra Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Parte_2 ed il IG Parte_3
20) DCV che lei è cliente del IG. da quando quest'ultimo era consulente finanziario in Banca Intesa;
Parte_1
21) DCV che conoscete la IG.ra dall'anno 2010; _1
22) DCV che da quando lei è cliente del IG. lei ha ricevuto telefonate e e-mails dalla IG.ra _1 _1
, per conto del IG.
[...] Parte_1 23) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n.8;
Testi il IG. residente a [...]e la IG.ra residente in [...], Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_1 residente in [...], , Testimone_11
24) DCV che il IG. è suo paziente dall'anno 2016; Parte_1
25) DCV che all'inizio della terapia, nell'anno 2016, incontravate la coppia e verificavate la crisi Parte_4 matrimoniale;
Teste il Dott. . Testimone_13 2 totalmente la sentenza di primo grado: in punto di addebito della separazione, rigettando la domanda di addebito della moglie a carico del marito;
in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della IG.ra _1
, rigettare la relativa domanda e per l'effetto revocare l'assegno già disposto e
[...] condannare la medesima a restituire tutti gli importi indebitamente percepiti a tale titolo. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi o pronunciando la compensazione delle spese.”
Per parte appellata: “Voglia il Giudice adito RIGETTARE in toto l'appello proposto, condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite”.
PG: “visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3268/2024 pronunciata in data 10.10.2024, ha dichiarato la separazione personale di e _1 _1
addebitandola al marito e ponendo a carico del medesimo un assegno di
[...] mantenimento in favore della moglie dell'importo di € 2.000,00 mensili decorrente dal maggio 2024, e ha condannato il medesimo alla refusione delle spese di lite. _1
26) DCV che avete offerto il pernottamento, vitto e alloggio nell'anno 2016 alla coppia , nella Sua casa Parte_4 in Piemonte a Villa D'Ossola. Teste la IG.ra . Parte_5
27) DCV che il giorno del in data 3 febbraio 2024 andava a trovare suo fratello nell'abitazione di Via Del Clasio Pt_6 n. 8 in Firenze e constatava l'assenza del materasso e del contenuto della dispensa in cucina.
28) DCV che la suocera di si tratteneva per interi mesi in casa della coppia, sia allorchè quest'ultima Parte_1 viveva in Via Di San Niccolò, ovvero sino all'anno 2012. Teste il IG. Persona_2
29) DCV che chiedevate all'amico di effettuare prenotazioni di camere di albergo sul sito Dayuse per le Parte_1 date del 21.6.2022, 23.6.2022, 8.7.2022 e 21.7.2022;
30) DCV che chiedevate all'amico di effettuare la cancellazione della prenotazione della camera di Parte_1 albergo sul sito Dayuse per la data del 21.6.2022. Testimone_1 Teste IG.
31 DCV che in data 4.12.2012 invitavate a cena presso il ristorante Enoteca Pinchiorri il IG, e la moglie IG.ra _1
, pagando in conto e offrendo la cena per la coppia. CP_1 Teste il IG. residente a Firenze. Tes_8 Tes_8 32 DCV che in data 3.2.2024 eravate presente nell'abitazione di Via Del Clasio in Firenze, al momento del trasloco con suo fratello che assisteva alle operazioni di sgombero.
33 DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente la IGnora , oltre ad appropriarsi CP_1 del materasso, pretendeva il lampadario lasciato in eredità da sua madre a suo fratello e, di fronte al rifiuto di quest'ultimo, la si appropriava del lampadario collocato nella zona living. CP_1
34) DCV in quella occasione il comparente stilava una dichiarazione di riconsegna delle chiavi di accesso alla porta di ingresso dell'appartamento e invitava la moglie a sottoscriverlo.
Si indica a teste il IG. Persona_2 3 Premesso che le parti avevano contratto matrimonio il 6.9.2014 e che dall'unione non erano nati figli, con riguardo al profilo dell'addebito, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di oneri probatori nel caso in infedeltà di uno dei coniugi, motivava nel modo seguente:
“Nel caso di specie a sostegno della domanda di addebito la ricorrente ha esposto che già nel
2016, avendo trovato un preservativo nelle di lui tasche, la moglie aveva scoperto una prima infedeltà del marito, ma tuttavia, amandolo moltissimo, gli aveva dato un'altra possibilità e lo aveva perdonato. Tuttavia, l'ulteriore scoperta di una relazione extraconiugale, nell'estate del
2023, l'aveva indotta a chiedere la separazione risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza. Osserva il Tribunale che risulta provato dai documenti in atti – superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, tanto più che le prove orali sono state dedotte in parte in termini irrilevanti, in parte in termini generici o valutativi o de relato della stessa parte – che nell'agosto del 2023 la moglie aveva rinvenuto sulla casella di posta elettronica del marito (cui accedeva per ragioni connesse all'impresa familiare) delle mail provenienti dal sito “Dayuse”, specializzato nella prenotazione di camere ad ore, ed aveva così scoperto che il marito aveva effettuato, per due persone, diverse prenotazioni. In particolare: il 23 giugno 2023 al The
Florence Hills Resort & Spa dalle ore 9 alle 23:30 l'8 luglio 2023 all'Hotel Arnolfo & Aqua Laetitia spa & beauty dalle ore 17 alle 23:30; il 10 luglio 2023 presso l'Hotel Ambasciatori dalle 10 alle
15; il 17 luglio 2023 al C-hotels Club dalle 10 alle 15; il 21 luglio 2023 l'Hotel Minerva ad Arezzo dalle 10 alle 18; il 26 luglio 2023 di nuovo il C-hotels Club dalle 10 alle 15; il 2 agosto 2023 ancora il C-hotels Club dalle 10 alle 15; che il marito aveva ammesso il tradimento e chiesto perdono alla moglie, ed inviato il 30 agosto 2023 una mail al sito “dayuse” nella quale richiedeva la cancellazione immediata del proprio account. La ricorrente ha esposto di aver perso ogni fiducia nel marito e di essersi pertanto rivolta ad un legale, addivenendo, dopo un periodo trascorso a cercare una soluzione concordata, alla decisione di chiedere la separazione giudiziale.
Il marito ha ammesso di aver tradito la moglie - “passiamo a parlare dell'unico tradimento che il comparente conferma di aver compiuto, seguendo l'adagio summenzionato di riferire solo la verità” - per un periodo di 3 mesi e che solo 3 delle fissazioni di hotel sarebbero state fatte per sé, essendo state effettuate le ulteriori per un amico, e che ciò era avvenuto in un contesto in cui il matrimonio, nonostante l'affetto, era logorato. Peraltro, la moglie si era in seguito recata con lui a Cesenatico per 5 giorni, e lo aveva perdonato. Osserva il Tribunale che invero l'unica circostanza provata è la violazione del dovere coniugale di fedeltà, e la ferma volontà della moglie, a breve distanza temporale dalla scoperta dell'infedeltà del coniuge, di volersi separare, tanto che il marito stesso evidenzia come la stessa gli avesse detto che gliela avrebbe fatta pagare, affermazione che comprova come da tale violazione era conseguita per la moglie una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non certo un atteggiamento di sereno perdono, in un contesto coniugale, che, secondo la stessa narrativa del marito, non era di crisi irreversibile. Va dunque addebitata al marito la pronuncia della separazione.”
4 Quanto ai profili economici, anche in questo caso richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza, il primo giudice ha argomentato nel seguente modo:
“Tanto premesso deve ritenersi incontestabile l'an debeatur atteso il pacifico significativo divario tra le condizioni dei coniugi. Difatti la moglie percepisce un reddito da lavoro dipendente part- time di circa € 800 mensili per 14 mensilità (€ 11.283 annui lordi da ultima dichiarazione dei redditi) con cui fa fronte ad un canone di locazione riferito essere di € 850 mensili, essendo andata a convivere con la propria madre (che percepisce € 700 dallo stato italiano ed inoltre riceve sostegno economico dal fratello della ricorrente, benestante, il quale vive negli USA, come riferito in udienza) con cui deve ritenersi che divida le spese della conduzione domestica, anche considerati i movimenti che la ricorrente ha evidenziato essere riferibili proprio alla contribuzione all'affitto per circa € 300 mensili. La moglie ha riferito di accantonamenti modesti di circa €
12.000. Si tratta di dati coerenti con quanto emerge dai documenti prodotti sulla capacità reddituale della ricorrente fino ad oggi, evidenziando che dagli estratti conto del triennio precedente non emergono elementi per ritenere sussistenti introiti che possono elidere il diritto all'assegno (tali non sono occasionali versamenti da parte del fratello) o ad incidere significativamente sulla sua determinazione, considerato il breve lasso temporale intercorso dalla fine della convivenza ad oggi, di tal ché si ritengono superflui approfondimenti istruttori. Il marito per contro, libero professionista, titolare della impresa familiare su cui pende separato contenzioso con la moglie, ha un reddito medio di circa € 200.000= annui (dalle dichiarazioni dei redditi emerge nel 2020 un reddito lordo di € 177.815, di € 213.067 nel 2021 e 202.230 nel
2022); egli è proprietario per intero della casa coniugale, di una autorimessa e di una cantina, acquistate nel 2021 a € 425.000 (con relativo mutuo di € 190.000) e proprietario per metà quota di un ulteriore garage;
ha riferito di investimenti per circa € 350.000. Si tratta di dati complessivamente coerenti con la documentazione prodotta e con il tenore di vita riferito dalla moglie nei termini di cui sotto si preciserà, tanto da rendere superflui ulteriori accertamenti. Si osserva come dall'ultima dichiarazione dei redditi emerge che il reddito di € 202.230 sconta una imposta lorda di € 68.753, cosicché il reddito mensile si attesta sull'importo di circa € 10.000, con il quale egli provvede al pagamento del mutuo contratto per l'abitazione di € 700 mensili circa. Con riferimento alla quantificazione, la ricorrente ha chiesto in ricorso l'attribuzione di un assegno di € 4000, e il marito ha offerto un assegno massimo di € 700, aderendo quindi alla proposta della Presidente di € 1.500, non accettata dalla ricorrente che ha dato disponibilità in via conciliativa ad un assegno di € 2.200, considerata l'incidenza tributaria sull'assegno medesimo. Tanto premesso rileva il Tribunale che la moglie ha dedotto un elevato tenore di vita;
tuttavia, il marito senza negare l'acquisto di gioielli e abiti, né i viaggi e le vacanze effettuati, ne ha sminuito, senza specifiche contestazioni né prova contraria da parte della ricorrente, il rilievo economico, che non appare connotato da particolare lusso (ad esempio negli anni due cene all'enoteca Pinchiorri, di cui una loro offerta), ma piuttosto adeguato alla condizione di benessere garantita dal reddito e disponibilità del marito come sopra riferite. Sulla base degli elementi sopra esaminati, considerato che la signora lavora solo part- time pur essendo dotata di capacità 5 lavorativa, sia per esperienza, sia per livello di studio (è laureata) e pacifica conoscenza di più lingue -con sicura sua attitudine ad un lavoro maggiormente proficuo - tenuto conto del diverso regime tributario per il marito e per la moglie applicabile all'assegno di separazione (deducibile per il marito e tassato per la moglie) si ritiene congruo il riconoscimento di un assegno di separazione di € 2.000 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso (maggio 2024).”
Avverso la sentenza n. 3261/2024 del Tribunale di Firenze ha proposto appello _1 sulla base dei seguenti motivi:
[...]
I) Difetto di motivazione, errores in iudicando e procedendo sulla domanda di addebito, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 213 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 2697 c.c.
Nel valutare il nesso causale della intollerabilità della convivenza, il Tribunale avrebbe sottovalutato tutte le prove dedotte dal Infatti, non solo la crisi coniugale non _1 era nata assolutamente con l'episodio dell'unica infedeltà ammessa dal marito, che dunque non poteva ritenersi causalmente efficiente rispetto alla irreversibile crisi coniugale che aveva colpito la coppia molto prima del 2023, ma soprattutto le prove testimoniali avrebbero dimostrato che la coppia si era riconciliata, ed aveva pienamente ritrovato fiducia e serenità. Nella fattispecie, le prenotazioni di hotel e le comunicazioni intercorse tra le parti confermavano l'unica infedeltà del marito circoscritta all'agosto
2023, dunque un episodio isolato che non poteva assolutamente minare definitivamente la fiducia reciproca, e d'altronde era emerso che tra i due era ancora viva l'affectio coniugalis.
II) Difetto di motivazione, errores in iudicando e procedendo sulla domanda di addebito, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 213 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nullita' della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 2697 c.c.
Sarebbe provato che la moglie non aveva alcun accesso all'account del marito, quando nell'estate del 2023 vi si era intromessa illecitamente, evidentemente per precostituirsi una prova, quando avrebbe potuto agevolmente avvalersi di un investigatore privato.
Le prove ottenute illecitamente, violando i diritti costituzionalmente protetti, come la privacy e la segretezza della corrispondenza, non sono ammissibili e, come affermato dalla Suprema Corte, non possono trovare ingresso nel processo civile (Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8459), costituendo peraltro reato l'accesso abusivo ad un sistema informatico. Peraltro, la separazione sarebbe stata addebitata tenendo conto
6 soltanto di un elenco di mail, che il ha contestato in quanto solo 3 delle _1 prenotazioni erano state effettuate per sé.
III) Difetto di motivazione ed errores in iudicando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, e all'art. 111 cost., comma 6, per contraddittorietà e motivazione della sentenza meramente apparente sulla determinazione dell'assegno di mantenimento, violazione dell'art. 2697 c.c. ll reddito da lavoro part-time della , pari a circa € 1.283 annui lordi per 14 CP_1 mensilità, unitamente a quanto ella percepisce “a nero”, in considerazione della attuale convivenza con la madre, sarebbe certamente adeguato a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Se i contributi economici occasionali ricevuti dal fratello residente negli USA non possono essere considerati come un reddito stabile e certo, tale da incidere sulla determinazione della capacità economica, il primo giudice avrebbe dovuto tuttavia considerare le entrate in contanti che risultano versate sul conto corrente della appellata (per circa € 8.000). La sentenza avrebbe sopravvalutato la differenza reddituale tra i coniugi, senza considerare che essa è imputabile alla moglie. L'appellante è un libero professionista con un reddito annuo di circa € 180.000 (e non 200.00), mentre l'appellata, laureata in giurisprudenza, non ha dato prova di avere mai neppure tentato di ottenere una collaborazione o un lavoro più remunerativo di quello part time che svolge oggi presso un negozio di abbigliamento.
Né potrebbe ritenersi elemento di particolare rilievo il pagamento di un canone di locazione, spesa cui concorre anche la madre della . Il Tribunale, inoltre, non CP_1 avrebbe chiarito come sia giunto alla quantificazione dell'assegno e non avrebbe valutato la capacità lavorativa teorica della ricorrente, di alto livello di istruzione e ampia conoscenza delle lingue, affermandola ma senza trarne alcuna conseguenza. Il primo giudice, inoltre, avrebbe erroneamente dichiarato senza alcuna prova un elevato un tenore di vita coniugale, considerandolo “lussuoso" nonostante la assoluta assenza di spese idonee a giustificare uno stile di vita agiato. Non erano state infatti documentate spese per vacanze o cene in ristoranti di buon livello, che comunque qualunque coppia senza figli può permettersi anche se dispone di redditi modesti. L'assegno separativo, quantificato nell'importo di € 2.000,00 non sarebbe conforme alle risultanze documentali in atti. Dagli estratti conto depositati da entrambe le parti risulterebbe che il tenore di vita della coppia era alquanto modesto, in quanto dal conto cointestato dedicato alle necessità familiari, emergerebbe non solo una spesa mensile di circa €
1.000,00, ma la modestia dei negozi frequentati dalla coppia (ad es. la quasi totalità
7 della spesa alimentare viene effettuata al Discount Lidl). Ugualmente modeste sarebbero le uscite dai conti personali della moglie, in cui vengono riportate anche le spese con carta di credito così come i viaggi fatti dalla coppia elencati nel ricorso di primo grado, considerati 13 anni di unione, non rivelerebbero alcuna lussuosità (es. una gita a Cesenatico). Nei vari estratti conto non vi sarebbe traccia di ristoranti lussuosi, ma piuttosto tanti locali veramente economici. Sarebbero contraddittorie al riguardo anche le difese stesse della moglie, che da un lato, afferma di avere goduto di un alto tenore di vita e, poi, di aver subito “vessazioni economiche” dal marito.
IV) Sulle spese di giudizio, motivazione apparente e/o difetto di motivazione, errores in iudicando, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 91 e 92 c.p.c., sulla proporzionalità delle spese processuali.
La statuizione sulle spese, adottata senza assunzione di alcuna istanza istruttoria, non terrebbe conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'appellante in ordine agli aspetti economici e alla proposta transattiva di assegno per € 1.500,00 (che pure non sarebbe dovuto se l'appellata si impegnasse con un lavoro più remunerativo), non potendo quindi la soccombenza del ritenersi totale. _1
Premesso tutto ciò ed evidenziato che il matrimonio era entrato in crisi anche per la presenza ingombrante della suocera nella vita coniugale, il ha concluso come _1 riportato in epigrafe.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, quindi, la Controparte_3 conferma della sentenza impugnata, con refusione delle spese di lite. Ha premesso di aver espresso la propria disponibilità ad accettare l'assegno separativo nella misura proposta dal giudice alla prima udienza, di € 1.500 mensili, purché tale somma fosse al netto degli oneri fiscali, pari dunque a circa € 2.100 mensili.
In merito ai singoli motivi di appello, ha dedotto che:
I) Il tradimento del marito non solo sarebbe provato in maniera inequivocabile, ma sarebbe stato candidamente ammesso dal (“possiamo parlare _1 dell'unico tradimento che il comparente conferma di aver compiuto”); inoltre, nelle lettere, agli atti, indirizzate alla moglie (25.10.2023 e 15.1.2024), il ancora ammetteva implicitamente il tradimento, chiedendo perdono _1 alla moglie per il dolore causatole. Il tradimento sarebbe altresì dimostrato dai documenti allegati nel primo grado del giudizio: la foto del cosiddetto
“succhiotto” sul collo del e soprattutto le prenotazioni degli alberghi _1 del sito “Dayuse”, oltre che l'estratto conto bancario del III trimestre 2023 del
8 Grifoni, dove alla data del 10.7.2023 si nota il pagamento di 80 euro presso l'Hotel Ambasciatori in Via Alamanni, in perfetta coincidenza con una delle prenotazioni sul sito Dayuse.
Il nesso causale tra il tradimento e la crisi coniugale sarebbe dimostrato dal breve lasso di tempo tra la scoperta del tradimento (27.8.2023) e la volontà di separarsi della , che già prima del dicembre 2023 si era rivolta al CP_1 legale. L'unico momento di difficoltà precedente si era verificato nel 2016, quando la aveva già temuto un tradimento del marito, avendo CP_1 trovato nelle di lui tasche un preservativo, senza che però quel sospetto portasse ad una crisi, in quanto la moglie, ancora innamorata, aveva perdonato il marito. L'assenza di una crisi preesistente sarebbe anche confermata dai dolorosi e purtroppo inutili tentativi di fecondazione assistita effettuati da ultimo nel 2018, dimostrati negli atti di causa dalle ricevute dei pagamenti presso il centro di eccellenza Clínica para la Reproducción di
BARCELONA. Quanto alla presenza della suocera, ritenuta dalla parte appellante un fattore di disturbo nella vista coniugale, quando la coppia aveva iniziato la convivenza era stato il a trasferirsi a casa della , _1 CP_1 nella quale già risiedeva la madre della medesima.
II) L'accesso della moglie alle mail del marito sarebbe stato pacificamente condiviso e autorizzato dal visto che faceva parte _1 CP_1 dell'impresa famigliare cui la stessa si dedicava nel pomeriggio, anche dopo che aveva iniziato a lavorare part time presso la Rossetti snc. Del resto, la aveva libero accesso e conosceva le password della posta elettronica CP_1 del anche per la fiducia esistente tra i coniugi ed infatti essa veniva _1 utilizzata anche per esigenze private della famiglia. In ogni caso, anche volendo ritenere tali prove relative alle mail del sito Dayuse inammissibili perché ottenute illecitamente, comunque vi sarebbe la prova dell'infedeltà del marito. Le richieste di prova testimoniale dell'appellante non sarebbero in alcun modo idonee a negare il tradimento, né il suo nesso causale con la crisi coniugale, sembrando piuttosto dirette a indagare un tema estraneo alla causa, cioè il lavoro svolto o meno dalla all'interno dell'impresa CP_1 famigliare.
III) La enorme sproporzione tra la capacità economica delle parti sarebbe evidente. Da una parte, il è proprietario per intero della casa coniugale, _1 di una autorimessa e di una cantina, acquistate nel 2021 a € 425.000 (con
9 relativo mutuo di € 190.000), proprietario per metà quota di un ulteriore garage e con un reddito medio relativo agli anni 2019/2021 pari a € 183.000, mentre nell'anno 2022 dichiarava circa 212 mila euro e nell'anno 2023 circa
202 mila euro. Dall'altra parte, la non ha alcuna proprietà CP_1 immobiliare e ha un reddito da lavoro dipendente pari a € 10.702, dovendo anche sostenere costi abitativi;
non avendo più la metà della giornata da dedicare all'impresa famigliare, potrà certamente cercare un impiego full time, ma il suo reperimento, anche a causa dell'età, non sarà certo semplice e immediato. Quanto alle movimentazioni sul conto corrente dell'appellata, la madre della ricorrente ogni mese versa sul conto della figlia un CP_4 contributo per le spese di locazione, per una media di € 284, che la CP_1 paga poi per l'intero dall'altro suo conto personale, quello;
vi è poi CP_2
l'aiuto economico che il fratello della , il quale vive in America, dà alla CP_1 propria madre, come si vede dai bonifici del 10.02.2021 e del 7.11.2022.
Peraltro, non sarebbe vero che il reddito medio mensile del sia di circa _1
€ 7000/8000 mensili, come dichiarato, in quanto, essendo egli titolare dell'omonima impresa famigliare, il suo reddito, ai fini fiscali, viene parametrato ai risultati della stessa detraendo la quota del 30% della moglie, peraltro mai dalla medesima percepita, e andando ad analizzare la documentazione relativa agli anni 2020/2022 se ne evince che il valore medio mensile, al netto delle imposte, relativo al reddito dell'impresa famigliare è pari a 14.097,12 euro. Quanto alla capacità lavorativa della appellata, è vero che la è avvocato, ma nel suo paese di origine e per esercitare la CP_1 professione in Italia, oltre a sostenere alcuni esami compensativi (che ha fatto) avrebbe anche dovuto effettuare due anni di pratica forense non retribuita, che, dovendo lavorare per mantenersi, non ha potuto fare. Quanto al tenore di vita matrimoniale, esso giustamente è stato ancorato dal
Tribunale al reddito disponibile della coppia, facilmente desumibile con certezza dalla ampia documentazione.
IV) È principio generale che colui al quale è stata addebitata la separazione sia la parte soccombente della causa e che quindi a lui debbano essere addebitate le spese legali, salvo che i comportamenti delle parti non siano stati univoci e che entrambe abbiano contribuito alla crisi coniugale, diversamente dalle vicende in esame.
10 All'udienza del 18/04/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe compiutamente riportate, la causa veniva trattenuta in decisione.
**********
Va preliminarmente osservato come le prove testimoniali reiterate dalla parte appellante non siano ammissibili poiché, come già rilevato dal primo giudice, aventi ad oggetto circostanze irrilevanti, generiche, valutative e inoltre, per quanto attiene in particolare ai capitoli 3 e 4, de relato ex parte actoris.
Ciò premesso, l'appello risulta infondato.
Quanto al primo e secondo motivo, riguardanti la statuizione relativa all'addebito della separazione, il primo giudice si è attenuto ai principi costantemente affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. tra le tante,
Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., ord. 14 agosto 2015). Quanto agli oneri probatori, come è noto, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018).
Nella fattispecie, la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del non soltanto è _1 comprovata dalla documentazione richiamata dal primo giudice, ma è stata ammessa dallo stesso interessato, sia pure con riferimento a un unico episodio collocato nell'agosto del 2023. Episodio che non vi è motivo di dubitare abbia causato la crisi coniugale, avendo indotto la ad attivarsi rivolgendosi a un legale al fine della CP_1 separazione dal coniuge. In proposito, non appare di rilievo che, a fronte di un'analoga violazione nel 2016, la moglie avesse perdonato il marito, in quanto è evidente che la tolleranza che un coniuge abbia in passato manifestato rispetto all'infedeltà dell'altro
11 non fa venir meno l'illiceità di ulteriori condotte infedeli, né può essere intesa quale rinuncia tacita al futuro adempimento dei doveri coniugali. Né è dirimente che la
, dopo aver scoperto l'infedeltà del dell'agosto 2023, possa aver CP_1 _1 acconsentito a trascorrere pochi giorni con il medesimo in una località turistica, non potendo da ciò solo desumersi la persistenza dell'affectio coniugalis.
Avendo dunque assolto la i propri oneri probatori, sarebbe spettato alla CP_1 controparte comprovare la preesistenza di una irreversibile crisi coniugale, onere che il non ha in alcun modo assolto. Al contrario, le lettere, in atti, scritte dal marito _1 alla moglie nell'ottobre 2023 e nel gennaio 2024, nelle quali il prega la moglie di _1 perdonarlo in nome della preesistente armonia coniugale, portano ad escludere che il rapporto matrimoniale fosse già in crisi prima dell'agosto 2023.
La statuizione del primo giudice relativa all'addebito della separazione al va _1 dunque confermata, restando assorbita ogni altra questione, compresa quella della utilizzabilità a fini probatori delle mail prodotte dalla e che la parte appellante CP_1 ritiene siano state acquisite illecitamente dalla moglie (benché, invero, sia verosimile che quest'ultima avesse accesso alla posta elettronica del marito, con cui collaborava nell'impresa familiare).
Anche il terzo motivo, relativo al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della , risulta infondato. CP_1
E' pacifico che, ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento e alla sua quantificazione, va considerato come esso sia finalizzato al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, dovendo dunque verificarsi se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno, operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, tenuto anche conto delle eventuali modifiche intervenute nel corso del giudizio. E' invero pacifico come il parametro dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia affatto diverso da quelli che rilevano ai fini dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (così, per tutte, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
12 Nella fattispecie, la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi è evidente, anche ad ammettere che il abbia (e abbia avuto negli anni immediatamente precedenti _1 la separazione) un reddito annuo medio di € 180.000 (e non di € 200.000 come indicato in sentenza), essendo altresì pacifico come il medesimo sia proprietario di beni immobili e disponga di investimenti per almeno € 350.000, come dichiarato. E' invece documentato che la può contare, allo stato, sul solo stipendio di circa € 800,00 CP_1 mensili, essendo peraltro onerata di parte del canone di locazione dell'abitazione che condivide con la propria madre. Tale macroscopica disparità giustifica l'attribuzione alla parte appellata dell'assegno di mantenimento nella misura determinata dal Tribunale, senza necessità di effettuare accertamenti più approfonditi sulle effettive disponibilità economiche del Va in proposito ricordato che: “in tema di determinazione del _1 quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Sostiene la parte appellante che l'assegno di mantenimento riconosciuto alla CP_1 nella misura di € 2.000,00 non sarebbe conforme al tenore di vita matrimoniale, come emerso dagli atti di causa. Invero, a tacere del fatto che lo stesso nelle lettere _1 alla moglie sopra menzionate fa riferimento a numerosi viaggi e soggiorni all'estero effettuati duranti il matrimonio, occorre evidenziare che, per giurisprudenza pacifica,
“ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e
l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo invece rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4800 del 04/04/2002; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6864 del 03/04/2015). Nella fattispecie, per le ragioni anzidette, non vi è motivo di dubitare che la capacità economica complessiva dei coniugi, derivante prevalentemente dall'attività imprenditoriale del fosse tale _1 da permettere loro di godere di un tenore di vita piuttosto elevato, per mantenere il quale la somma mensile riconosciuta alla parte appellante non risulta affatto esorbitante.
Né può darsi rilievo al fatto che la non abbia documentato di essersi attivata CP_1 nella ricerca di una occupazione maggiormente remunerativa. Invero, “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale
13 potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021). Nello specifico, tenuto conto del breve tempo trascorso dalla fine della convivenza (il procedimento è stato instaurato nel maggio 2024), dell'età della CP_1
(56 anni) e del fatto che la stessa non può svolgere in Italia la professione di avvocato,
è ben verosimile che la medesima non sia ancora riuscita a reperire un'occupazione full time o comunque idonea a integrare le sue attuali entrate reddituali. Peraltro, se il tribunale, come lamenta la parte appellante, non avesse tenuto conto del fatto che, come viceversa si legge in sentenza, “la signora lavora solo part time pur essendo dotato di capacità lavorativa, sia per esperienza, per livello di studio (è laureata) e pacifica conoscenza di più lingue, con sicura attitudine ad un lavoro maggiormente proficuo”,
l'assegno separativo spettante alla , tenuto conto delle potenzialità economiche CP_1 dei coniugi durante il matrimonio e delle attuali disponibilità del avrebbe potuto _1 essere determinato in misura ancora maggiore, tenuto conto del regime tributario applicabile all'emolumento in questione, soggetto per la moglie a tassazione.
E' infine infondato il quarto motivo, poiché la statuizione delle spese di lite adottata dal primo giudice è necessaria conseguenza dell'addebito della separazione al oltre _1 che della sua soccombenza rispetto al riconoscimento di un assegno di separazione alla controparte.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
3268/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
14 - da atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002
Firenze, 18/04/2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 2329/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3268/2024 del Tribunale di Firenze, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. COMINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa _1 C.F._2 dall'Avv. BERTI FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/04/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI 1 Per parte appellante: “In accoglimento del presente appello, ammettere le istanze istruttorie presentate dall'appellante nel giudizio di I grado1. In ogni caso riformare 1 Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) DCV che nell'anno 2016, dopo aver ricevuto una confezione di preservativi dall'erogatore di sigarette, donavate singole confezioni ed amici e colleghi, inserendole nelle tasche delle giacche di chi era con lei in quel giorno.
2) DCV che mettevate in contatto il IG. con la IG.ra , poiché la signora Persona_1 _1 era priva di occupazione ed il IG. era in cerca di reclutamento. Per_1
3) DCV che sin dall'anno 2018 e riferiva di costanti liti con la moglie che ometteva di aiutarlo nell'impresa Parte_1 familiare;
4) DCV che sin dall'anno 2019 e riferiva che l'intimità con la moglie era inesistente e che la presenza della Parte_1 suocera in casa minava la serenità della coppia. Teste il IG. residente in [...](Lu). Testimone_1
5) DCV che nell'anno 2015, rientrato in Italia da Shangai, ove lavorava, lei ha parlato con la IG.ra _1
, presentatale dal IG. al fine di proporle un lavoro in Shangai;
[...] Testimone_1
6) DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, la IG.ra rifiutava _1 il lavoro da lei proposto. Teste il IG. , residente in [...]. Persona_1
7) DCV che lei lavora alle dipendenze di dall'anno 2014, svolgendo il ruolo di segretaria a tempo pieno negli CP_2 uffici siti in Firenze, alla Via Lungarno Corsini n. 8;
8) DCV che lei, in nome e per conto dei consulenti finanziari, si occupa di spedire contratti ai clienti, recepire l'ordine di distinta di versamento dai consulenti, intrattenere i clienti, ricevere e passare telefonate smistandole ai consulenti;
9) DCV che la sua postazione a lavoro è presso il bancone posizionato davanti all'ingresso degli uffici;
10) DCV che conoscete il IG. dall'anno 2014; Parte_1
11) DCV che conoscete la IG.ra dall'anno 2014; _1
12) DCV che il IG. utilizza in via esclusiva una stanza negli uffici siti in Firenze, alla Via Lungarno Corsini Parte_1 n. 8;
13) DCV che la suddetta stanza si trova davanti ad una macchina stampante collegata in rete per tutto l'ufficio;
14) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n. 8;
15) DCV che avete udito il IG. che, a telefono con la moglie, si lamentava di essere senza aiuto da parte della _1 moglie;
Testimone Teste la IG.ra e la IG.ra entrambi residenti in [...]. Testimone_3
16) DCV che trasferiva il portafoglio clienti di Intesa San Paolo a nell'anno 2014. Parte_1 CP_2
17) DCV che Lei si reca ogni giorno presso gli uffici siti in Firenze, alla Via Lungarno Corsini n.8;
18) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n. 8; Teste il IG. residente a [...]. Testimone_4
19) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n. 8; Teste il IG. , il IG. il IG. residente a [...], la IG.ra Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Parte_2 ed il IG Parte_3
20) DCV che lei è cliente del IG. da quando quest'ultimo era consulente finanziario in Banca Intesa;
Parte_1
21) DCV che conoscete la IG.ra dall'anno 2010; _1
22) DCV che da quando lei è cliente del IG. lei ha ricevuto telefonate e e-mails dalla IG.ra _1 _1
, per conto del IG.
[...] Parte_1 23) DCV che la IG.ra negli anni dal 2014 a oggi frequentava gli uffici siti in Firenze, alla Via _1 Lungarno Corsini n.8;
Testi il IG. residente a [...]e la IG.ra residente in [...], Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_1 residente in [...], , Testimone_11
24) DCV che il IG. è suo paziente dall'anno 2016; Parte_1
25) DCV che all'inizio della terapia, nell'anno 2016, incontravate la coppia e verificavate la crisi Parte_4 matrimoniale;
Teste il Dott. . Testimone_13 2 totalmente la sentenza di primo grado: in punto di addebito della separazione, rigettando la domanda di addebito della moglie a carico del marito;
in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della IG.ra _1
, rigettare la relativa domanda e per l'effetto revocare l'assegno già disposto e
[...] condannare la medesima a restituire tutti gli importi indebitamente percepiti a tale titolo. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi o pronunciando la compensazione delle spese.”
Per parte appellata: “Voglia il Giudice adito RIGETTARE in toto l'appello proposto, condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite”.
PG: “visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3268/2024 pronunciata in data 10.10.2024, ha dichiarato la separazione personale di e _1 _1
addebitandola al marito e ponendo a carico del medesimo un assegno di
[...] mantenimento in favore della moglie dell'importo di € 2.000,00 mensili decorrente dal maggio 2024, e ha condannato il medesimo alla refusione delle spese di lite. _1
26) DCV che avete offerto il pernottamento, vitto e alloggio nell'anno 2016 alla coppia , nella Sua casa Parte_4 in Piemonte a Villa D'Ossola. Teste la IG.ra . Parte_5
27) DCV che il giorno del in data 3 febbraio 2024 andava a trovare suo fratello nell'abitazione di Via Del Clasio Pt_6 n. 8 in Firenze e constatava l'assenza del materasso e del contenuto della dispensa in cucina.
28) DCV che la suocera di si tratteneva per interi mesi in casa della coppia, sia allorchè quest'ultima Parte_1 viveva in Via Di San Niccolò, ovvero sino all'anno 2012. Teste il IG. Persona_2
29) DCV che chiedevate all'amico di effettuare prenotazioni di camere di albergo sul sito Dayuse per le Parte_1 date del 21.6.2022, 23.6.2022, 8.7.2022 e 21.7.2022;
30) DCV che chiedevate all'amico di effettuare la cancellazione della prenotazione della camera di Parte_1 albergo sul sito Dayuse per la data del 21.6.2022. Testimone_1 Teste IG.
31 DCV che in data 4.12.2012 invitavate a cena presso il ristorante Enoteca Pinchiorri il IG, e la moglie IG.ra _1
, pagando in conto e offrendo la cena per la coppia. CP_1 Teste il IG. residente a Firenze. Tes_8 Tes_8 32 DCV che in data 3.2.2024 eravate presente nell'abitazione di Via Del Clasio in Firenze, al momento del trasloco con suo fratello che assisteva alle operazioni di sgombero.
33 DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente la IGnora , oltre ad appropriarsi CP_1 del materasso, pretendeva il lampadario lasciato in eredità da sua madre a suo fratello e, di fronte al rifiuto di quest'ultimo, la si appropriava del lampadario collocato nella zona living. CP_1
34) DCV in quella occasione il comparente stilava una dichiarazione di riconsegna delle chiavi di accesso alla porta di ingresso dell'appartamento e invitava la moglie a sottoscriverlo.
Si indica a teste il IG. Persona_2 3 Premesso che le parti avevano contratto matrimonio il 6.9.2014 e che dall'unione non erano nati figli, con riguardo al profilo dell'addebito, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di oneri probatori nel caso in infedeltà di uno dei coniugi, motivava nel modo seguente:
“Nel caso di specie a sostegno della domanda di addebito la ricorrente ha esposto che già nel
2016, avendo trovato un preservativo nelle di lui tasche, la moglie aveva scoperto una prima infedeltà del marito, ma tuttavia, amandolo moltissimo, gli aveva dato un'altra possibilità e lo aveva perdonato. Tuttavia, l'ulteriore scoperta di una relazione extraconiugale, nell'estate del
2023, l'aveva indotta a chiedere la separazione risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza. Osserva il Tribunale che risulta provato dai documenti in atti – superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, tanto più che le prove orali sono state dedotte in parte in termini irrilevanti, in parte in termini generici o valutativi o de relato della stessa parte – che nell'agosto del 2023 la moglie aveva rinvenuto sulla casella di posta elettronica del marito (cui accedeva per ragioni connesse all'impresa familiare) delle mail provenienti dal sito “Dayuse”, specializzato nella prenotazione di camere ad ore, ed aveva così scoperto che il marito aveva effettuato, per due persone, diverse prenotazioni. In particolare: il 23 giugno 2023 al The
Florence Hills Resort & Spa dalle ore 9 alle 23:30 l'8 luglio 2023 all'Hotel Arnolfo & Aqua Laetitia spa & beauty dalle ore 17 alle 23:30; il 10 luglio 2023 presso l'Hotel Ambasciatori dalle 10 alle
15; il 17 luglio 2023 al C-hotels Club dalle 10 alle 15; il 21 luglio 2023 l'Hotel Minerva ad Arezzo dalle 10 alle 18; il 26 luglio 2023 di nuovo il C-hotels Club dalle 10 alle 15; il 2 agosto 2023 ancora il C-hotels Club dalle 10 alle 15; che il marito aveva ammesso il tradimento e chiesto perdono alla moglie, ed inviato il 30 agosto 2023 una mail al sito “dayuse” nella quale richiedeva la cancellazione immediata del proprio account. La ricorrente ha esposto di aver perso ogni fiducia nel marito e di essersi pertanto rivolta ad un legale, addivenendo, dopo un periodo trascorso a cercare una soluzione concordata, alla decisione di chiedere la separazione giudiziale.
Il marito ha ammesso di aver tradito la moglie - “passiamo a parlare dell'unico tradimento che il comparente conferma di aver compiuto, seguendo l'adagio summenzionato di riferire solo la verità” - per un periodo di 3 mesi e che solo 3 delle fissazioni di hotel sarebbero state fatte per sé, essendo state effettuate le ulteriori per un amico, e che ciò era avvenuto in un contesto in cui il matrimonio, nonostante l'affetto, era logorato. Peraltro, la moglie si era in seguito recata con lui a Cesenatico per 5 giorni, e lo aveva perdonato. Osserva il Tribunale che invero l'unica circostanza provata è la violazione del dovere coniugale di fedeltà, e la ferma volontà della moglie, a breve distanza temporale dalla scoperta dell'infedeltà del coniuge, di volersi separare, tanto che il marito stesso evidenzia come la stessa gli avesse detto che gliela avrebbe fatta pagare, affermazione che comprova come da tale violazione era conseguita per la moglie una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non certo un atteggiamento di sereno perdono, in un contesto coniugale, che, secondo la stessa narrativa del marito, non era di crisi irreversibile. Va dunque addebitata al marito la pronuncia della separazione.”
4 Quanto ai profili economici, anche in questo caso richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza, il primo giudice ha argomentato nel seguente modo:
“Tanto premesso deve ritenersi incontestabile l'an debeatur atteso il pacifico significativo divario tra le condizioni dei coniugi. Difatti la moglie percepisce un reddito da lavoro dipendente part- time di circa € 800 mensili per 14 mensilità (€ 11.283 annui lordi da ultima dichiarazione dei redditi) con cui fa fronte ad un canone di locazione riferito essere di € 850 mensili, essendo andata a convivere con la propria madre (che percepisce € 700 dallo stato italiano ed inoltre riceve sostegno economico dal fratello della ricorrente, benestante, il quale vive negli USA, come riferito in udienza) con cui deve ritenersi che divida le spese della conduzione domestica, anche considerati i movimenti che la ricorrente ha evidenziato essere riferibili proprio alla contribuzione all'affitto per circa € 300 mensili. La moglie ha riferito di accantonamenti modesti di circa €
12.000. Si tratta di dati coerenti con quanto emerge dai documenti prodotti sulla capacità reddituale della ricorrente fino ad oggi, evidenziando che dagli estratti conto del triennio precedente non emergono elementi per ritenere sussistenti introiti che possono elidere il diritto all'assegno (tali non sono occasionali versamenti da parte del fratello) o ad incidere significativamente sulla sua determinazione, considerato il breve lasso temporale intercorso dalla fine della convivenza ad oggi, di tal ché si ritengono superflui approfondimenti istruttori. Il marito per contro, libero professionista, titolare della impresa familiare su cui pende separato contenzioso con la moglie, ha un reddito medio di circa € 200.000= annui (dalle dichiarazioni dei redditi emerge nel 2020 un reddito lordo di € 177.815, di € 213.067 nel 2021 e 202.230 nel
2022); egli è proprietario per intero della casa coniugale, di una autorimessa e di una cantina, acquistate nel 2021 a € 425.000 (con relativo mutuo di € 190.000) e proprietario per metà quota di un ulteriore garage;
ha riferito di investimenti per circa € 350.000. Si tratta di dati complessivamente coerenti con la documentazione prodotta e con il tenore di vita riferito dalla moglie nei termini di cui sotto si preciserà, tanto da rendere superflui ulteriori accertamenti. Si osserva come dall'ultima dichiarazione dei redditi emerge che il reddito di € 202.230 sconta una imposta lorda di € 68.753, cosicché il reddito mensile si attesta sull'importo di circa € 10.000, con il quale egli provvede al pagamento del mutuo contratto per l'abitazione di € 700 mensili circa. Con riferimento alla quantificazione, la ricorrente ha chiesto in ricorso l'attribuzione di un assegno di € 4000, e il marito ha offerto un assegno massimo di € 700, aderendo quindi alla proposta della Presidente di € 1.500, non accettata dalla ricorrente che ha dato disponibilità in via conciliativa ad un assegno di € 2.200, considerata l'incidenza tributaria sull'assegno medesimo. Tanto premesso rileva il Tribunale che la moglie ha dedotto un elevato tenore di vita;
tuttavia, il marito senza negare l'acquisto di gioielli e abiti, né i viaggi e le vacanze effettuati, ne ha sminuito, senza specifiche contestazioni né prova contraria da parte della ricorrente, il rilievo economico, che non appare connotato da particolare lusso (ad esempio negli anni due cene all'enoteca Pinchiorri, di cui una loro offerta), ma piuttosto adeguato alla condizione di benessere garantita dal reddito e disponibilità del marito come sopra riferite. Sulla base degli elementi sopra esaminati, considerato che la signora lavora solo part- time pur essendo dotata di capacità 5 lavorativa, sia per esperienza, sia per livello di studio (è laureata) e pacifica conoscenza di più lingue -con sicura sua attitudine ad un lavoro maggiormente proficuo - tenuto conto del diverso regime tributario per il marito e per la moglie applicabile all'assegno di separazione (deducibile per il marito e tassato per la moglie) si ritiene congruo il riconoscimento di un assegno di separazione di € 2.000 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso (maggio 2024).”
Avverso la sentenza n. 3261/2024 del Tribunale di Firenze ha proposto appello _1 sulla base dei seguenti motivi:
[...]
I) Difetto di motivazione, errores in iudicando e procedendo sulla domanda di addebito, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 213 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 2697 c.c.
Nel valutare il nesso causale della intollerabilità della convivenza, il Tribunale avrebbe sottovalutato tutte le prove dedotte dal Infatti, non solo la crisi coniugale non _1 era nata assolutamente con l'episodio dell'unica infedeltà ammessa dal marito, che dunque non poteva ritenersi causalmente efficiente rispetto alla irreversibile crisi coniugale che aveva colpito la coppia molto prima del 2023, ma soprattutto le prove testimoniali avrebbero dimostrato che la coppia si era riconciliata, ed aveva pienamente ritrovato fiducia e serenità. Nella fattispecie, le prenotazioni di hotel e le comunicazioni intercorse tra le parti confermavano l'unica infedeltà del marito circoscritta all'agosto
2023, dunque un episodio isolato che non poteva assolutamente minare definitivamente la fiducia reciproca, e d'altronde era emerso che tra i due era ancora viva l'affectio coniugalis.
II) Difetto di motivazione, errores in iudicando e procedendo sulla domanda di addebito, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 213 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nullita' della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 2697 c.c.
Sarebbe provato che la moglie non aveva alcun accesso all'account del marito, quando nell'estate del 2023 vi si era intromessa illecitamente, evidentemente per precostituirsi una prova, quando avrebbe potuto agevolmente avvalersi di un investigatore privato.
Le prove ottenute illecitamente, violando i diritti costituzionalmente protetti, come la privacy e la segretezza della corrispondenza, non sono ammissibili e, come affermato dalla Suprema Corte, non possono trovare ingresso nel processo civile (Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8459), costituendo peraltro reato l'accesso abusivo ad un sistema informatico. Peraltro, la separazione sarebbe stata addebitata tenendo conto
6 soltanto di un elenco di mail, che il ha contestato in quanto solo 3 delle _1 prenotazioni erano state effettuate per sé.
III) Difetto di motivazione ed errores in iudicando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, e all'art. 111 cost., comma 6, per contraddittorietà e motivazione della sentenza meramente apparente sulla determinazione dell'assegno di mantenimento, violazione dell'art. 2697 c.c. ll reddito da lavoro part-time della , pari a circa € 1.283 annui lordi per 14 CP_1 mensilità, unitamente a quanto ella percepisce “a nero”, in considerazione della attuale convivenza con la madre, sarebbe certamente adeguato a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Se i contributi economici occasionali ricevuti dal fratello residente negli USA non possono essere considerati come un reddito stabile e certo, tale da incidere sulla determinazione della capacità economica, il primo giudice avrebbe dovuto tuttavia considerare le entrate in contanti che risultano versate sul conto corrente della appellata (per circa € 8.000). La sentenza avrebbe sopravvalutato la differenza reddituale tra i coniugi, senza considerare che essa è imputabile alla moglie. L'appellante è un libero professionista con un reddito annuo di circa € 180.000 (e non 200.00), mentre l'appellata, laureata in giurisprudenza, non ha dato prova di avere mai neppure tentato di ottenere una collaborazione o un lavoro più remunerativo di quello part time che svolge oggi presso un negozio di abbigliamento.
Né potrebbe ritenersi elemento di particolare rilievo il pagamento di un canone di locazione, spesa cui concorre anche la madre della . Il Tribunale, inoltre, non CP_1 avrebbe chiarito come sia giunto alla quantificazione dell'assegno e non avrebbe valutato la capacità lavorativa teorica della ricorrente, di alto livello di istruzione e ampia conoscenza delle lingue, affermandola ma senza trarne alcuna conseguenza. Il primo giudice, inoltre, avrebbe erroneamente dichiarato senza alcuna prova un elevato un tenore di vita coniugale, considerandolo “lussuoso" nonostante la assoluta assenza di spese idonee a giustificare uno stile di vita agiato. Non erano state infatti documentate spese per vacanze o cene in ristoranti di buon livello, che comunque qualunque coppia senza figli può permettersi anche se dispone di redditi modesti. L'assegno separativo, quantificato nell'importo di € 2.000,00 non sarebbe conforme alle risultanze documentali in atti. Dagli estratti conto depositati da entrambe le parti risulterebbe che il tenore di vita della coppia era alquanto modesto, in quanto dal conto cointestato dedicato alle necessità familiari, emergerebbe non solo una spesa mensile di circa €
1.000,00, ma la modestia dei negozi frequentati dalla coppia (ad es. la quasi totalità
7 della spesa alimentare viene effettuata al Discount Lidl). Ugualmente modeste sarebbero le uscite dai conti personali della moglie, in cui vengono riportate anche le spese con carta di credito così come i viaggi fatti dalla coppia elencati nel ricorso di primo grado, considerati 13 anni di unione, non rivelerebbero alcuna lussuosità (es. una gita a Cesenatico). Nei vari estratti conto non vi sarebbe traccia di ristoranti lussuosi, ma piuttosto tanti locali veramente economici. Sarebbero contraddittorie al riguardo anche le difese stesse della moglie, che da un lato, afferma di avere goduto di un alto tenore di vita e, poi, di aver subito “vessazioni economiche” dal marito.
IV) Sulle spese di giudizio, motivazione apparente e/o difetto di motivazione, errores in iudicando, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 91 e 92 c.p.c., sulla proporzionalità delle spese processuali.
La statuizione sulle spese, adottata senza assunzione di alcuna istanza istruttoria, non terrebbe conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'appellante in ordine agli aspetti economici e alla proposta transattiva di assegno per € 1.500,00 (che pure non sarebbe dovuto se l'appellata si impegnasse con un lavoro più remunerativo), non potendo quindi la soccombenza del ritenersi totale. _1
Premesso tutto ciò ed evidenziato che il matrimonio era entrato in crisi anche per la presenza ingombrante della suocera nella vita coniugale, il ha concluso come _1 riportato in epigrafe.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, quindi, la Controparte_3 conferma della sentenza impugnata, con refusione delle spese di lite. Ha premesso di aver espresso la propria disponibilità ad accettare l'assegno separativo nella misura proposta dal giudice alla prima udienza, di € 1.500 mensili, purché tale somma fosse al netto degli oneri fiscali, pari dunque a circa € 2.100 mensili.
In merito ai singoli motivi di appello, ha dedotto che:
I) Il tradimento del marito non solo sarebbe provato in maniera inequivocabile, ma sarebbe stato candidamente ammesso dal (“possiamo parlare _1 dell'unico tradimento che il comparente conferma di aver compiuto”); inoltre, nelle lettere, agli atti, indirizzate alla moglie (25.10.2023 e 15.1.2024), il ancora ammetteva implicitamente il tradimento, chiedendo perdono _1 alla moglie per il dolore causatole. Il tradimento sarebbe altresì dimostrato dai documenti allegati nel primo grado del giudizio: la foto del cosiddetto
“succhiotto” sul collo del e soprattutto le prenotazioni degli alberghi _1 del sito “Dayuse”, oltre che l'estratto conto bancario del III trimestre 2023 del
8 Grifoni, dove alla data del 10.7.2023 si nota il pagamento di 80 euro presso l'Hotel Ambasciatori in Via Alamanni, in perfetta coincidenza con una delle prenotazioni sul sito Dayuse.
Il nesso causale tra il tradimento e la crisi coniugale sarebbe dimostrato dal breve lasso di tempo tra la scoperta del tradimento (27.8.2023) e la volontà di separarsi della , che già prima del dicembre 2023 si era rivolta al CP_1 legale. L'unico momento di difficoltà precedente si era verificato nel 2016, quando la aveva già temuto un tradimento del marito, avendo CP_1 trovato nelle di lui tasche un preservativo, senza che però quel sospetto portasse ad una crisi, in quanto la moglie, ancora innamorata, aveva perdonato il marito. L'assenza di una crisi preesistente sarebbe anche confermata dai dolorosi e purtroppo inutili tentativi di fecondazione assistita effettuati da ultimo nel 2018, dimostrati negli atti di causa dalle ricevute dei pagamenti presso il centro di eccellenza Clínica para la Reproducción di
BARCELONA. Quanto alla presenza della suocera, ritenuta dalla parte appellante un fattore di disturbo nella vista coniugale, quando la coppia aveva iniziato la convivenza era stato il a trasferirsi a casa della , _1 CP_1 nella quale già risiedeva la madre della medesima.
II) L'accesso della moglie alle mail del marito sarebbe stato pacificamente condiviso e autorizzato dal visto che faceva parte _1 CP_1 dell'impresa famigliare cui la stessa si dedicava nel pomeriggio, anche dopo che aveva iniziato a lavorare part time presso la Rossetti snc. Del resto, la aveva libero accesso e conosceva le password della posta elettronica CP_1 del anche per la fiducia esistente tra i coniugi ed infatti essa veniva _1 utilizzata anche per esigenze private della famiglia. In ogni caso, anche volendo ritenere tali prove relative alle mail del sito Dayuse inammissibili perché ottenute illecitamente, comunque vi sarebbe la prova dell'infedeltà del marito. Le richieste di prova testimoniale dell'appellante non sarebbero in alcun modo idonee a negare il tradimento, né il suo nesso causale con la crisi coniugale, sembrando piuttosto dirette a indagare un tema estraneo alla causa, cioè il lavoro svolto o meno dalla all'interno dell'impresa CP_1 famigliare.
III) La enorme sproporzione tra la capacità economica delle parti sarebbe evidente. Da una parte, il è proprietario per intero della casa coniugale, _1 di una autorimessa e di una cantina, acquistate nel 2021 a € 425.000 (con
9 relativo mutuo di € 190.000), proprietario per metà quota di un ulteriore garage e con un reddito medio relativo agli anni 2019/2021 pari a € 183.000, mentre nell'anno 2022 dichiarava circa 212 mila euro e nell'anno 2023 circa
202 mila euro. Dall'altra parte, la non ha alcuna proprietà CP_1 immobiliare e ha un reddito da lavoro dipendente pari a € 10.702, dovendo anche sostenere costi abitativi;
non avendo più la metà della giornata da dedicare all'impresa famigliare, potrà certamente cercare un impiego full time, ma il suo reperimento, anche a causa dell'età, non sarà certo semplice e immediato. Quanto alle movimentazioni sul conto corrente dell'appellata, la madre della ricorrente ogni mese versa sul conto della figlia un CP_4 contributo per le spese di locazione, per una media di € 284, che la CP_1 paga poi per l'intero dall'altro suo conto personale, quello;
vi è poi CP_2
l'aiuto economico che il fratello della , il quale vive in America, dà alla CP_1 propria madre, come si vede dai bonifici del 10.02.2021 e del 7.11.2022.
Peraltro, non sarebbe vero che il reddito medio mensile del sia di circa _1
€ 7000/8000 mensili, come dichiarato, in quanto, essendo egli titolare dell'omonima impresa famigliare, il suo reddito, ai fini fiscali, viene parametrato ai risultati della stessa detraendo la quota del 30% della moglie, peraltro mai dalla medesima percepita, e andando ad analizzare la documentazione relativa agli anni 2020/2022 se ne evince che il valore medio mensile, al netto delle imposte, relativo al reddito dell'impresa famigliare è pari a 14.097,12 euro. Quanto alla capacità lavorativa della appellata, è vero che la è avvocato, ma nel suo paese di origine e per esercitare la CP_1 professione in Italia, oltre a sostenere alcuni esami compensativi (che ha fatto) avrebbe anche dovuto effettuare due anni di pratica forense non retribuita, che, dovendo lavorare per mantenersi, non ha potuto fare. Quanto al tenore di vita matrimoniale, esso giustamente è stato ancorato dal
Tribunale al reddito disponibile della coppia, facilmente desumibile con certezza dalla ampia documentazione.
IV) È principio generale che colui al quale è stata addebitata la separazione sia la parte soccombente della causa e che quindi a lui debbano essere addebitate le spese legali, salvo che i comportamenti delle parti non siano stati univoci e che entrambe abbiano contribuito alla crisi coniugale, diversamente dalle vicende in esame.
10 All'udienza del 18/04/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe compiutamente riportate, la causa veniva trattenuta in decisione.
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Va preliminarmente osservato come le prove testimoniali reiterate dalla parte appellante non siano ammissibili poiché, come già rilevato dal primo giudice, aventi ad oggetto circostanze irrilevanti, generiche, valutative e inoltre, per quanto attiene in particolare ai capitoli 3 e 4, de relato ex parte actoris.
Ciò premesso, l'appello risulta infondato.
Quanto al primo e secondo motivo, riguardanti la statuizione relativa all'addebito della separazione, il primo giudice si è attenuto ai principi costantemente affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. tra le tante,
Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., ord. 14 agosto 2015). Quanto agli oneri probatori, come è noto, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018).
Nella fattispecie, la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del non soltanto è _1 comprovata dalla documentazione richiamata dal primo giudice, ma è stata ammessa dallo stesso interessato, sia pure con riferimento a un unico episodio collocato nell'agosto del 2023. Episodio che non vi è motivo di dubitare abbia causato la crisi coniugale, avendo indotto la ad attivarsi rivolgendosi a un legale al fine della CP_1 separazione dal coniuge. In proposito, non appare di rilievo che, a fronte di un'analoga violazione nel 2016, la moglie avesse perdonato il marito, in quanto è evidente che la tolleranza che un coniuge abbia in passato manifestato rispetto all'infedeltà dell'altro
11 non fa venir meno l'illiceità di ulteriori condotte infedeli, né può essere intesa quale rinuncia tacita al futuro adempimento dei doveri coniugali. Né è dirimente che la
, dopo aver scoperto l'infedeltà del dell'agosto 2023, possa aver CP_1 _1 acconsentito a trascorrere pochi giorni con il medesimo in una località turistica, non potendo da ciò solo desumersi la persistenza dell'affectio coniugalis.
Avendo dunque assolto la i propri oneri probatori, sarebbe spettato alla CP_1 controparte comprovare la preesistenza di una irreversibile crisi coniugale, onere che il non ha in alcun modo assolto. Al contrario, le lettere, in atti, scritte dal marito _1 alla moglie nell'ottobre 2023 e nel gennaio 2024, nelle quali il prega la moglie di _1 perdonarlo in nome della preesistente armonia coniugale, portano ad escludere che il rapporto matrimoniale fosse già in crisi prima dell'agosto 2023.
La statuizione del primo giudice relativa all'addebito della separazione al va _1 dunque confermata, restando assorbita ogni altra questione, compresa quella della utilizzabilità a fini probatori delle mail prodotte dalla e che la parte appellante CP_1 ritiene siano state acquisite illecitamente dalla moglie (benché, invero, sia verosimile che quest'ultima avesse accesso alla posta elettronica del marito, con cui collaborava nell'impresa familiare).
Anche il terzo motivo, relativo al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della , risulta infondato. CP_1
E' pacifico che, ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento e alla sua quantificazione, va considerato come esso sia finalizzato al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, dovendo dunque verificarsi se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno, operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, tenuto anche conto delle eventuali modifiche intervenute nel corso del giudizio. E' invero pacifico come il parametro dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia affatto diverso da quelli che rilevano ai fini dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (così, per tutte, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
12 Nella fattispecie, la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi è evidente, anche ad ammettere che il abbia (e abbia avuto negli anni immediatamente precedenti _1 la separazione) un reddito annuo medio di € 180.000 (e non di € 200.000 come indicato in sentenza), essendo altresì pacifico come il medesimo sia proprietario di beni immobili e disponga di investimenti per almeno € 350.000, come dichiarato. E' invece documentato che la può contare, allo stato, sul solo stipendio di circa € 800,00 CP_1 mensili, essendo peraltro onerata di parte del canone di locazione dell'abitazione che condivide con la propria madre. Tale macroscopica disparità giustifica l'attribuzione alla parte appellata dell'assegno di mantenimento nella misura determinata dal Tribunale, senza necessità di effettuare accertamenti più approfonditi sulle effettive disponibilità economiche del Va in proposito ricordato che: “in tema di determinazione del _1 quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Sostiene la parte appellante che l'assegno di mantenimento riconosciuto alla CP_1 nella misura di € 2.000,00 non sarebbe conforme al tenore di vita matrimoniale, come emerso dagli atti di causa. Invero, a tacere del fatto che lo stesso nelle lettere _1 alla moglie sopra menzionate fa riferimento a numerosi viaggi e soggiorni all'estero effettuati duranti il matrimonio, occorre evidenziare che, per giurisprudenza pacifica,
“ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e
l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo invece rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4800 del 04/04/2002; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6864 del 03/04/2015). Nella fattispecie, per le ragioni anzidette, non vi è motivo di dubitare che la capacità economica complessiva dei coniugi, derivante prevalentemente dall'attività imprenditoriale del fosse tale _1 da permettere loro di godere di un tenore di vita piuttosto elevato, per mantenere il quale la somma mensile riconosciuta alla parte appellante non risulta affatto esorbitante.
Né può darsi rilievo al fatto che la non abbia documentato di essersi attivata CP_1 nella ricerca di una occupazione maggiormente remunerativa. Invero, “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale
13 potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021). Nello specifico, tenuto conto del breve tempo trascorso dalla fine della convivenza (il procedimento è stato instaurato nel maggio 2024), dell'età della CP_1
(56 anni) e del fatto che la stessa non può svolgere in Italia la professione di avvocato,
è ben verosimile che la medesima non sia ancora riuscita a reperire un'occupazione full time o comunque idonea a integrare le sue attuali entrate reddituali. Peraltro, se il tribunale, come lamenta la parte appellante, non avesse tenuto conto del fatto che, come viceversa si legge in sentenza, “la signora lavora solo part time pur essendo dotato di capacità lavorativa, sia per esperienza, per livello di studio (è laureata) e pacifica conoscenza di più lingue, con sicura attitudine ad un lavoro maggiormente proficuo”,
l'assegno separativo spettante alla , tenuto conto delle potenzialità economiche CP_1 dei coniugi durante il matrimonio e delle attuali disponibilità del avrebbe potuto _1 essere determinato in misura ancora maggiore, tenuto conto del regime tributario applicabile all'emolumento in questione, soggetto per la moglie a tassazione.
E' infine infondato il quarto motivo, poiché la statuizione delle spese di lite adottata dal primo giudice è necessaria conseguenza dell'addebito della separazione al oltre _1 che della sua soccombenza rispetto al riconoscimento di un assegno di separazione alla controparte.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
3268/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
14 - da atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002
Firenze, 18/04/2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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