Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti, ha pronunziato all'udienza del 30-1-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5058/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la Pt_1 stessa elettivamente domiciliato in Nola, Strada Statale n. 7 bis Ricorrente
E
(10-11-1958), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Dobellini, e con Controparte_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25-7-2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., l' dopo Pt_1 aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di Controparte_1 accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando che erroneamente il CTU aveva individuato come decorrenza della riconosciuta indennità la data del 26-2-2021, in quanto la domanda amministrativa risultava essere stata presentata in data 12-5-2021. Concludeva chiedendo al Giudice adito di dichiarare inammissibile la domanda giudiziaria per ATP presentata senza la preliminare istanza amministrativa. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, e affermando che la data Controparte_1 del 26-2-2021 era stata indicata erroneamente nel ricorso per ATP ma, fin dalla prima costituzione in giudizio, era stata versata in atti la domanda amministrativa del 12-5-2021. Chiedeva quindi il rigetto dell'avversa opposizione. All'odierna udienza del 30-1-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va rigettata. L' non ha mosso alcuna critica alla CTU espletata in fase di ATP, ma ha sollevato Pt_1 un'eccezione di improponibilità. Appare evidente, esaminando la documentazione prodotta dal nella fase di ATP, che la CP_1 domanda amministrativa è stata presentata in data 12-5-2021. Poiché la espletata CTU ha riconosciuto i presupposti medico legali per l'indennità di accompagnamento fin dalla presentazione della domanda amministrativa, essi si intendono riconosciuti a decorrere dal 1-6-2021. L'eccezione di improponibilità e di inammissibilità del ricorso per ATP è dunque destituita di fondamento.
Deve dunque dichiararsi che presenta i requisiti per il riconoscimento Controparte_1
1
Le spese di Ctu del procedimento di ATP, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso, e per l'effetto dichiara che presenta i requisiti per il Controparte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1-6-2021; b) Compensa tra le parti per metà le spese processuali, e condanna l' al pagamento in favore Pt_1 della parte opposta della restante metà, che si liquida in euro 600,00 per la fase di ATP, ed euro 1000,00 per il presente procedimento di opposizione, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Raffaele Dobellini, antistatario;
c) Liquida le spese della CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto.
Nola, 30-1-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
a
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