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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO Latti Presidente Relatore
dott. Maria Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1777/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS ANTONELLA
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio inerenti al contributo economico in favore di questi o delle parti nella quale hanno esposto:
“con sentenza n. 1171/2021 pubblicata il 15.04.2021 emessa dal tribunale suintestato veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Nuoro il 20.03.1996 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nuoro di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti del matrimonio dell'anno 1996, atto n. 8 parte II serie C.
2. che le parti, congiuntamente, definivano con un accordo che veniva recepito in sentenza, le condizioni per la regolamentazione di tutti i loro rapporti derivanti dallo scioglimento del matrimonio, soprattutto nel maggiore interesse dei figli all'epoca maggiorenni non autosufficienti,
nati dall'unione: nato a [...] il [...] cf e IO, nato a [...]_3
Cagliari il 07.05.2001 cf;
entrambi residenti con la madre in Monserrato CodiceFiscale_4
nella Via Plauto, n. 6.
3. veniva stabilito quindi in base a tale accordo, in sintesi:
- che la casa ex coniugale sita in Monserrato nella Via Plauto n. 6 venisse assegnata alla IG.ra
, di cui è anche esclusiva proprietaria, dove avrebbe continuato a coabitare Parte_1
con i due figli e IO, maggiorenni non autosufficienti, che ivi avrebbero mantenuto la Per_1
loro residenza anagrafica;
- che il IG. corrispondesse entro il giorno 30 di ogni mese alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50%
delle spese straordinarie che si rendessero necessarie, in base alle linee guida del CNF, fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi;
- Che gli assegni familiari e le detrazioni fiscali venissero ad insistere sul reddito della IG.ra Pt_1
- Che le parti dichiaratesi autosufficienti non avevano null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
Pag. 2 a 6 - spese compensate.
4. Dalla data dello scioglimento di cui sopra, sono intervenute alcune situazioni che hanno portato ad un assetto economico diverso che va ad incidere sui rapporti tra le parti e tra queste ed i loro figli. Difatti, entrambi i figli hanno intrapreso delle attività lavorative, in particolare, il figlio
IO, che sebbene abbia conservato la residenza presso la madre, vive e lavora da un paio d'anni a Bruxelles come aiuto chef presso un ristorante, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
mentre il figlio , sebbene viva tuttora con la madre nella casa suindicata, dove ha conservato Per_1
anch'egli la residenza anagrafica, ha concluso a fine novembre 2024, con successo, gli studi presso l'Università di Cagliari conseguendo la Laurea presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica,
stipulando nel dicembre 2024 un contratto di lavoro con l'Azienda Leonardo Aereospaziale, a tempo indeterminato.
5. Il IG. , ritenendo quale sopravvenienza di giustificati motivi per la modifica, la Parte_2
circostanza che i due figli abbiano raggiunto la loro indipendenza economica, manifestava alla IG.ra pertanto, la necessità di modificare l'assetto relativo al suo onere di contributo economico, Pt_1
come previsto in sentenza al capo 2, proponendo la cessazione e revoca dell'onere di erogazione del contributo economico, così come ivi stabilito.
6. Le parti, in un'ottica di soluzione concordata e bonaria, si determinavano a modificare tale assetto,
ricorrendo congiuntamente a tal fine al suintestato Tribunale, concordando le seguenti nuove condizioni:
- Revocare il contributo economico in capo al IG. per il mantenimento del figlio IO Parte_2
di € 300,00;
- Con riferimento al figlio , che ha iniziato a lavorare solo da un paio di mesi, ed è ancora Per_1
nel periodo di prova presso l'azienda suddetta, le parti concordano, stante da un lato il proseguire dell'impegno della madre, che continuerà da parte sua a supportare il figlio in termini di vitto e alloggio come prima, che anche il padre continuerà a sostenerlo come sinora nella stessa misura
Pag. 3 a 6 prevista di € 300,00 mensili, sino alla conclusione del periodo di prova, che avverrà presumibilmente nel mese di maggio p.v. ed a seguito quindi della stabilizzazione definitiva del contratto di lavoro;
confermandoanche la partecipazione, per detto periodo, ad eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, che saranno sempre condivise al 50% con la madre;
- Per l'effetto, l'onere del contributo di € 300,00 mensili per il figlio e delle spese Per_1
straordinarie, verrà revocato in capo al IG. dal mese di maggio 2025 o, in ogni caso, Parte_2
dal momento in cui verrà dichiarato cessato il periodo di prova e verrà confermato come Per_1
assunto in via definitiva.
- Le parti dichiarano che non esistono tra loro altri procedimenti in corso o pendenti presso alcun
Tribunale avente il medesimo oggetto;
- Le parti, riguardo all'udienza di comparizione, non ritengono di richiederne la fissazione, stante il raggiungimento dell'accordo suindicato ed essendo esaustive le condizioni concordate nelle conclusioni congiunte che qui si formulano.
- Le parti concordano, altresì, che le spese del presente procedimento siano a carico del Sig.
. Parte_2
Tutto ciò premesso, i Sigg.ri e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'Avv. Antonella De Angelis CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che la S.V. Ill.ma Voglia
deIGnare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore, il quale vorrà rimettere la causa a decisione affinché il Collegio con sentenza vista la sussistenza del sopravvenire di giustificati motivi validi quali presupposti per procedere alla modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio suindicata, in base agli accordi intervenuti tra le parti, Voglia recepire in sentenza le condizioni per la modifica delle condizioni del divorzio, accogliendo le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale adito: Revocare il contributo economico in capo al IG. per il Parte_2
mantenimento del figlio IO di € 300,00 in quanto maggiorenne e autosufficiente;
Pag. 4 a 6 - Stabilire, con riferimento al figlio , maggiorenne e autosufficiente che il padre continuerà Per_1
a sostenerlo, come sinora, nella stessa misura prevista di € 300,00 mensili, sino alla conclusione del periodo di prova, che avverrà presumibilmente nel mese di maggio p.v. ed a seguito quindi della stabilizzazione definitiva del contratto di lavoro;
confermando anche la sua partecipazione, per detto periodo, ad eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, che saranno sempre condivise al 50% con la madre;
- Per l'effetto, revocare in capo al Sig. l'onere del contributo di € 300,00 mensili per il Parte_2
figlio e delle spese straordinarie, a partire dal mese di maggio 2025 o, in ogni caso, dal Per_1
momento in cui verrà dichiarato cessato il periodo di prova e al figlio verrà confermata Per_1
l'assunzione come da contratto di lavoro già sottoscritto.
- Le parti dichiarano che non esistono tra loro altri procedimenti in corso o pendenti presso alcun
Tribunale avente il medesimo oggetto;
- Le parti, riguardo all'udienza di comparizione, non ritengono di richiederne la fissazione, stante il raggiungimento dell'accordo suindicato ed essendo esaustive le condizioni concordate nelle conclusioni congiunte che qui si formulano.
- Le parti concordano, altresì, che le spese del presente procedimento siano a carico del Sig.
.” Parte_2
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, deve prendersi atto dell'accordo intervenuto tra
[...]
e che deve essere omologato. Parte_1 Parte_2
In ragione dell'accordo intervenuto tra le parti sul punto, pone le spese del procedimento, come liquidate in dispositivo, a carico di . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1171/2021 del 12.04.2021 emessa dal Tribunale di Cagliari nel procedimento RG 84/2021,
Pag. 5 a 6 1. provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_2 Parte_1
che liquida in euro 600,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali cpa e iva.
[...]
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio dell'8.04.2025.
Il Presidente
dott. IO Latti
Pag. 6 a 6