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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2783/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Ferruccio Centonze, presso cui ha eletto domicilio in Monza, via Gambacorti
Passerini n. 6, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Caselli, presso cui ha eletto domicilio in Roma, via Tiburtina n. 352, giusta procura in atti
OPPOSTO OGGETTO: 142001 - prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI delle parti: Pa Per (come da nota di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositata in data 06.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o, semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova eccezione e difesa:
Nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente nel presente procedimento e, per l'effetto e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve al sig. Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo emesso e quivi opposto, rigettare ogni e qualsiasi richiesta formulata dal sig. nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto dichiarando che nulla deve in favore del sig. Controparte_1
In via subordinata: - accertata l'assenza di alcun accordo economico tra le parti sul controvalore delle prestazioni svolte dal sig. accertare e quantificare il Controparte_1 controvalore economico delle attività effettivamente svolte dal sig. CP_1
anche tramite CTU,
[...]
- accertare il pagamento delle somme già incassate per tali attività dal sig. dal sig. che si quantificano nella somma di € 15.371,30 Controparte_1 Pt_2
o la somma maggiore o minore che risulterà accertata come effettuata,
- per l'effetto, ridurre/limitare la condanna di al pagamento della Parte_1 differenza tra quanto accertato come dovuto al sig. e quanto da Controparte_1 costui già incassato, per i titoli per cui è causa, dal dott. Pt_2
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: (omissis)
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Controparte_1 data 02.12.2024): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra il Dott. e la e di conseguenza CP_1 Parte_1 l'esistenza del credito oggetto del giudizio monitorio e rigettare comunque l'opposizione anche per i motivi in fatto ed in diritto argomentati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 686/2024, emesso dal Tribunale Civile di Monza in persona del Guidice Dott. Alessandro Rossato nella causa recante R.G. 749/2024 per l'importo di € 27.861,90 oltre oneri di legge
2. Sempre nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante non dovesse accertare l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale tra la ed il Dott. e pertanto accogliere Parte_1 Controparte_1 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, occorre a parere di questa difesa invocare l'azione ex art. 2041 c.c. per come articolata nei propri scritti difensivi.
3. In via subordinata, condannare la al pagamento della Parte_1 somma ritenuta dovuta al netto dello scomputo delle somme ritenute eventualmente già corrisposte.
Con vittoria di competenze, spese e onorari di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di , Controparte_1 nella sua qualità di consulente esterno ed istruttore pratiche per la cessione del quinto sullo stipendio, è stato ingiunto a il pagamento Parte_1 della somma di euro 27.861,90, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dell'opera professionale prestata negli anni 2019, 2020 e 2021, al lordo di IVA e cassa previdenziale.
1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha negato Parte_1 di aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con l'opposto ed ha comunque sostenuto che quest'ultimo aveva già ricevuto il pagamento dell'importo di euro
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 15.371,30 da tale soggetto con cui era intercorso il rapporto Persona_1 professionale. L'opponente ha dunque domandato il rigetto, in tutto o in parte, della pretesa avversaria, con revoca del decreto ingiuntivo.
1.3. , costituendosi in giudizio oltre il termine previsto dalla Controparte_1 legge, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e comunque per la condanna dell'opponente al pagamento, in tutto o in parte, della somma ingiunta, anche, eventualmente, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Come innanzi si accennava, la società opponente ha contestato di aver intrattenuto un qualsiasi rapporto contrattuale diretto con l'opposto.
2.1. In punto di fatto, le comunicazioni via e-mail prodotte dal sub doc. CP_1
2 del fascicolo della fase monitoria nonché, nella fase di opposizione, sub doc. 4, attestano la sussistenza nel tempo di molteplici contatti tra e la Controparte_1 società contatti relativi alla stipulazione di Parte_1 finanziamenti mediante cessione del quinto della retribuzione o della pensione.
2.2. Al riguardo, mentre l'opposto ha fatto valere il credito oggetto di causa nei confronti della assumendo la sussistenza di un rapporto Parte_1 contrattuale diretto, ancorché di natura autonoma, tra le parti in questione,
l'opponente, al contrario, ha sostenuto che il DA facesse parte di una rete esterna di collaboratori facente capo a tale RI ER OR TI, il quale operava per conto della società nella sua qualità di “Area Manager”.
Sul punto occorre considerare quanto segue.
2.2.1. L'opponente ha documentato di aver rivestito la qualità di agente in attività finanziaria ex art. 128 quater, comma 2, D. Lgs. n. 385/93 a partire dal 18 ottobre 2016.
La stessa, inoltre, ha rivestito la qualità di mediatore creditizio ex art. 128 sexies
D. Lgs. n. 385/93 a partire dall'ottobre 2022 (cfr.: doc. 2 dell'opponente), e dunque, solo successivamente al triennio in cui si assumono avvenute le prestazioni in relazione alle quali il ha domandato il pagamento del CP_1 corrispettivo.
A sua volta, l'opposto risulta rivestire la qualità di agente in attività finanziaria e collaboratore di dalla data del 15 giugno 2017 (cfr.: doc. 9 Parte_3 dell'opponente).
Per quanto previsto dall'art. 128 quater, comma 1, T.U.B, poi, “è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”. Il comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che “gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo”. Quest'ultima disposizione costituiva circostanza ostativa a che l'odierno opposto svolgesse contemporaneamente la sua attività di agente in favore sia di
[...] sia dell'odierna opponente. Parte_3
2.2.2. La documentazione in atti, inoltre, pare supportare l'affermazione dell'opponente secondo cui il rapporto fatto valere dall'opposto intercorreva non già con la società bensì con il summenzionato RI Parte_1
ER OR TI. In tal senso, deve essere considerato quanto segue:
- i pagamenti di cui ai bonifici prodotti in atti dall'opponente sub doc. 12, nonché sub doc. da 15 a 18 sono stati tutti effettuati dal soggetto in questione;
- dai messaggi di WhatsApp prodotti dall'opposto sub doc. 3 del fascicolo della fase monitoria risulta che le richieste di pagamento del DA sono state dapprima indirizzate al predetto RI ER OR TI, il cui nome compare in più di un messaggio, e, solo a seguito dell'inadempimento del medesimo, hanno condotto all'emissione nei confronti dell'opponente della fattura fatta valere in giudizio;
- le comunicazioni intercorse via e-mail tra l'opposto e soggetti riconducibili all'opponente risultano indirizzate anche a RI ER OR TI per conoscenza;
- anche la “schermata software Rivagest” prodotta nella fase monitoria sub doc. 1 contiene la menzione del quale “commerciale”. Pt_2
2.2.3. D'altronde, è stato lo stesso opposto ad affermare il ruolo determinante del predetto soggetto nella vicenda in esame, così come emerge dalla comparsa di risposta, alle pagine 3 e 4: “In quelle circostanze il Dott. conobbe il Dott. CP_1 il quale dall'inizio della frequentazione aveva sempre dichiarato di Persona_1 essere una persona influente all'interno dell'azienda Parte_1 dichiarazioni riscontrare da parte opposta quando da una visura effettuata sulla società lo stesso Dott. appariva come membro Parte_1 Pt_2 del Consiglio di Amministrazione (Doc. 2). Queste circostanze hanno di fatto tolto ogni dubbio al Dott. che anzi ha riposto tutta la sua fiducia nel Dott. CP_1
Quest'ultimo infatti rappresentò al Dott. che per avere un Pt_2 CP_1 contratto con la società lo stesso avrebbe dovuto Parte_1 reperire numerosi clienti e cessioni del V° dello stipendio da sottoporre alla
[...]
Detti accadimenti sono inquadrabili sin dal 09.03.2018 in cui Parte_1 sono rinvenibili le prime email tra il Dott. ed il Sig. quale CP_1 Testimone_1 referente per erogazione e valutazione pratiche (Doc. 3). Parte_1
Occorre evidenziare come dopo questi contatti preliminari tra il Dott. ed il CP_1
Dott. ogni indicazione sul lavoro da svolgere, ogni valutazione sui clienti Pt_2 sottoposti all'odierna opponente dal Dott. quindi in generale ogni CP_1 direttiva sul lavoro da svolgere venivano impartiti al Dott. dalla CP_1 [...] attraverso email interne (Doc. 4) in cui veniva messo in Parte_1 conoscenza il Dott. Le email pervenivano altresì anche dai Sig.ri Pt_4 [...]
, e dell'ufficio liquidazioni”. Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Al riguardo, si noti che, se da un lato, le deduzioni in questione spiegano i concreti contatti fra l'opposto ed il personale di di cui Parte_1
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio alle comunicazioni via e-mail prodotte in atti e sopra richiamate, dall'altro lato esse non contengono una specifica allegazione concernente la conclusione di un contratto di collaborazione diretto con l'opponente.
Non si spiega altrimenti la circostanza che lo stesso opposto abbia domandato di essere ammesso a provare per testi unicamente una sua insistente richiesta in tal senso (cfr. capitolo 7 di cui alla memoria depositata ex art. 171 ter, comma primo, numero 2, c.p.c.: “Vero che dopo circa un anno il Dott. le chiedeva in CP_1 continuazione la formalizzazione del contratto di lavoro con ”; Parte_1 sul punto, si veda anche il capitolo 9: “Vero che nonostante il Dott. , come CP_1 da estratto pratiche della piattaforma clienti, avesse procacciato innumerevoli posizioni (tutte andate a buon fine) alla lei procrastinava nel tempo Parte_1 la sua assunzione?”), ma non anche l'effettiva conclusione del contratto.
2.3. Pertanto, a meno che non voglia sostenersi la tesi dell'interposizione solo fittizia del al fine di eludere il disposto di legge sopra menzionato - Pt_2 circostanza, questa, che non è stata affermata da nessuna delle parti in causa - non
è dato ravvisare la sussistenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti in causa.
2.4. In ogni caso, anche ove si volesse ritenere diversamente, non potrebbe fare a meno di rilevarsi che, in ordine all'asserito contratto, oltre a non essere stato prodotto alcun documento scritto, l'opposto non ha neppure formulato alcuna allegazione specifica concernente il relativo eventuale contenuto.
3. Con riferimento alla quantificazione del credito, devono essere formulate le seguenti considerazioni.
3.1. Il corrispettivo indicato nella fattura in atti, al netto dell'IVA e del contributo previdenziale, si riferisce alle pratiche concernenti i seguenti soggetti.
Soggetto Provvigione
1.071,60 Persona_2
3.292,80 Persona_3
464,40 Persona_4
3.308,76 Persona_5
1.715,64 Persona_6
1.887,27 Controparte_2
1.281,00 Controparte_3
2.701,44 Persona_7
329,40 Persona_8
2.448,00 Parte_5
993,84 Controparte_4
1.047,60 Persona_9
120,96 Persona_10
1.296,54 Persona_11
Totale 21.959,25 3.2. A sua volta, la ha prodotto in atti sub doc. 13 una Parte_1 comunicazione inviata in data 10 aprile 2024 da al difensore Persona_1 dell'opponente, comunicazione del seguente tenore:
“Buongiorno Avvocato, come concordato telefonicamente, Le inoltro copia dei bonifici e copia del documento consegnatomi dal Signor che riepiloga il CP_1 debito al 21.6.2021. Nel mese di settembre poi ho incontrato il sig. e gli ho CP_1 corrisposto brevi manu il saldo di E 3871. Preciso infatti che il corrispettivo della consulenza dovuta e concordata era Iva compresa in attesa di un suo cortese riscontro. Pt_6
Cordiali saluti TI RI”.
3.2.1. Alla comunicazione in questione risultano allegate le contabili relative ad alcuni bonifici, nonché la copia di un foglio manoscritto.
I documenti in questione sono stati oggetto di produzioni ulteriori da parte dell'opponente.
3.2.2. In ordine al foglio manoscritto, prodotto sub doc. 14, l'opposto ha preso posizione come segue: “In tale circostanza dapprima il Dott. DA incontrava il Dott. al fine di predisporre con lo stesso il documento di cui al doc. 14 di Pt_2 parte opponente. Detto documento in realtà aveva il solo scopo di fare una ricognizione di debito da parte del Dott. tanto che venivano indicati Pt_2 analiticamente i clienti procacciati dal Dott. con accanto le relative CP_1 provvigioni concordate per un totale di € 21.959,25. Bene ci preme evidenziare come il Dott. in quell'occasione avesse apposto la sua firma CP_1 esclusivamente a chiusura di detto elenco per presa visione. Il Dott. in CP_1 questa sede, infatti, disconosce tutto quanto aggiunto a penna dopo ed accanto alla sua firma soprattutto in considerazione che parte opponente vuole far credere che la stessa sia stata apposta anche come ricevuta della somma di € 5.000,00 in contanti” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 8).
3.2.3. Le deduzioni che precedono comportano in primo luogo il riconoscimento della scrittura privata in questione, visto che è stato lo stesso opposto a confermare di aver apposto al documento la sua sottoscrizione.
3.2.4. Quanto, poi, allo scopo dichiarato dell'atto, le giustificazioni della parte risultano inverosimili.
Infatti, qualora effettivamente la scrittura fosse stata redatta al “solo scopo di fare una ricognizione di debito da parte del Dott. , allora sarebbe stato Pt_2 quest'ultimo a doverla firmare.
Essa, al contrario, contiene unicamente la firma dell'opposto.
3.2.5. Il DA, come sopra si è visto, ha negato di aver percepito la somma in contanti di euro 5.000,00, assumendo che la relativa indicazione sarebbe stata apposta alla scrittura dopo la sua sottoscrizione, assertivamente effettuata a chiusura dell'elenco delle pratiche “per presa visione”. A parte qualsiasi ulteriore considerazione di carattere processuale in ordine a tale
“disconoscimento”, l'assunto dell'opposto appare, anche in questo caso, inverosimile. Non si vede, infatti, per quale ragione egli dovesse sottoscrivere “per presa visione” un elenco dal medesimo redatto, oltre che contenente i dati che egli stesso avrebbe provveduto, poi, ad inserire nella fattura emessa in data 14 ottobre
2021.
Al contrario, la sottoscrizione del foglio si spiega molto più meglio ove si consideri che essa risulta apposta, verosimilmente a titolo di ricevuta, proprio accanto all'indicazione dell'importo di euro 5.000,00, la quale si trova, non a caso, a sinistra della firma stessa.
3.2.6. Quanto agli importi corrisposti a mezzo bonifico, l'opponente ha contestato la riferibilità alle prestazioni oggetto di causa delle somme versate con causale “Saldo”, assumendo di essersi accordato in tal modo con il (cfr.: Pt_2 comparsa di risposta, a pagina 8). Ebbene, tale asserzione non è supportata da alcuna prova e, quanto al capitolo 13 di cui alla memoria depositata ex art. 171 ter, comma primo, numero 2, c.p.c. (“Vero che in quell'occasione si accordava con il Dott. che i bonifici a CP_1 seguire a quell'accordo avrebbero avuto la dicitura “saldo” in riferimento ad altre pratiche insolute mentre la dicitura “acconto” per l'importo scaturente dalle provvigioni indicate nel doc. 14 in atti?”), esso non contiene alcuna indicazione temporale (si noti, al riguardo, che il foglio manoscritto non è datato), né alcuna specificazione su quali fossero le altre pratiche assertivamente insolute, né, infine, alcuna esposizione delle ragioni giustificatrici di tali dizioni diverse ed oscure da indicare nei bonifici (infatti sarebbe stato sufficiente indicare espressamente in ciascuna causale le pratiche a cui il pagamento si riferiva), con la conseguenza che la prova non può essere ammessa.
D'altronde, neppure risulta che all'epoca dei fatti vi fossero “altre pratiche insolute”; diversamente, non sarebbe dato comprendere per quale motivo non risulti avanzata in relazione ad esse alcuna richiesta di pagamento, neppure nella chat di WhatsApp oggetto della produzione in atti.
I bonifici menzionati nella scrittura e prodotti in atti contengono tutti la dicitura
“Acconto” o la dicitura “Saldo”, fatta eccezione per quello in data 31 maggio 2021, per euro 2.000,00, che riporta come causale “1 acconto restituzione prestito infruttifero”. Tale ultimo bonifico, quindi, non appare riconducibile al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Ad ogni buon conto, secondo le risultanze della documentazione innanzi citata,
l'opposto risulta aver ricevuto il pagamento della somma complessiva di euro
9.500,00. 3.3. Avuto riguardo a quanto precede, nonché al fatto che l'opposto non ha allegato né provato alcunché di specifico in ordine alle condizioni economiche del contratto, non vi sono elementi tali da far ritenere che al medesimo sia dovuta una somma maggiore di quella già ricevuta.
D'altra parte, eventuali accordi diversi tra l'opposto ed il non sarebbero Pt_2 neppure opponibili alla Fin Solution Italia S.p.A.
3.4. L'unica cosa certa che può dirsi è che la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito del presente giudizio dal DA è esorbitante rispetto alla minor
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio somma che egli stesso aveva riconosciuto come congrua con la scrittura sopra richiamata. Infatti, rispetto ad un importo complessivo di euro 21.959,25 (del cui ammontare, peraltro, come sopra si è visto, non vi è prova), egli aveva dichiarato di applicare uno sconto del 30%, riducendo il corrispettivo che assumeva dovuto ad euro
15.371,30.
Nella presente sede l'opposto non ha neppure imputato a pagamento di tale ultimo importo il versamento di euro 2.000,00 ricevuto con il bonifico del 21 giugno
2021.
Invero, proprio tenendo conto delle deduzioni dallo stesso effettuate, deduzioni secondo cui i pagamenti ricevuti con la causale “acconto”, proprio come quello da ultimo citato, dovevano intendersi come riferibili al credito oggetto di causa, detta imputazione non può che ritenersi espressamente ammessa.
Ciò avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'asserito residuo ancora dovuto a soli euro 13.371,30, e ciò anche senza contare gli ulteriori pagamenti sopra indicati.
La circostanza che l'opposto abbia, invece, fatturato all'odierna opponente, in epoca successiva (14 ottobre 2021), una somma ben maggiore costituisce elemento ulteriore a dimostrazione dell'infondatezza della pretesa del medesimo.
Anomala, infine, appare l'avvenuta fatturazione cumulativa di compensi assertivamente dovuti per attività che si assumono svolte nell'arco di un triennio.
3.5. Le prove dichiarative offerte in atti dall'opposto non consentono di colmare le lacune sopra indicate, sicché non vanno ammesse, in quanto superflue ai fini della decisione.
4.1. Da quanto precede deriva come conseguenza che la domanda proposta da deve essere rigettata e che il decreto opposto va revocato. Controparte_1
4.2. Lo stesso dicasi per quanto concerne la domanda subordinata formulata dall'opposto ex art. 2041 c.c., visto che, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine all'ammissibilità della stessa, in ogni caso dagli atti non emerge alcun indebito arricchimento dell'opponente in danno del DA. 4.3.
Considerato che
dalla documentazione in atti (cfr.: doc. 13 e 14 dell'opponente) pare emergere l'avvenuta esecuzione di pagamenti in contanti in favore dell'opposto per importi superiori al limite di legge (cfr.: art. 49, comma 3 bis, D. Lgs. n. 231/2007 ed art. 18, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019), copia della presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, alla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma per quanto di sua competenza in ordine alle infrazioni eventualmente ravvisabili nella fattispecie.
4.4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e degli importi tabellari medi per quanto concerne le altre fasi.
P.Q.M.
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo Pa proposta da nei confronti di , rigettata Parte_1 Controparte_1 ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da;
Controparte_1
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 286,00 per anticipazioni ed euro 4.237,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza alla
Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma per quanto di competenza in ordine alle infrazioni di cui agli artt. 49, comma 3 bis, D. Lgs. n. 231/2007 e 18, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, eventualmente ravvisabili nella fattispecie.
Così deciso in Monza, in data 31 marzo 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2783/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Ferruccio Centonze, presso cui ha eletto domicilio in Monza, via Gambacorti
Passerini n. 6, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Caselli, presso cui ha eletto domicilio in Roma, via Tiburtina n. 352, giusta procura in atti
OPPOSTO OGGETTO: 142001 - prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI delle parti: Pa Per (come da nota di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositata in data 06.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o, semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova eccezione e difesa:
Nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente nel presente procedimento e, per l'effetto e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve al sig. Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo emesso e quivi opposto, rigettare ogni e qualsiasi richiesta formulata dal sig. nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto dichiarando che nulla deve in favore del sig. Controparte_1
In via subordinata: - accertata l'assenza di alcun accordo economico tra le parti sul controvalore delle prestazioni svolte dal sig. accertare e quantificare il Controparte_1 controvalore economico delle attività effettivamente svolte dal sig. CP_1
anche tramite CTU,
[...]
- accertare il pagamento delle somme già incassate per tali attività dal sig. dal sig. che si quantificano nella somma di € 15.371,30 Controparte_1 Pt_2
o la somma maggiore o minore che risulterà accertata come effettuata,
- per l'effetto, ridurre/limitare la condanna di al pagamento della Parte_1 differenza tra quanto accertato come dovuto al sig. e quanto da Controparte_1 costui già incassato, per i titoli per cui è causa, dal dott. Pt_2
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: (omissis)
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Controparte_1 data 02.12.2024): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra il Dott. e la e di conseguenza CP_1 Parte_1 l'esistenza del credito oggetto del giudizio monitorio e rigettare comunque l'opposizione anche per i motivi in fatto ed in diritto argomentati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 686/2024, emesso dal Tribunale Civile di Monza in persona del Guidice Dott. Alessandro Rossato nella causa recante R.G. 749/2024 per l'importo di € 27.861,90 oltre oneri di legge
2. Sempre nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante non dovesse accertare l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale tra la ed il Dott. e pertanto accogliere Parte_1 Controparte_1 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, occorre a parere di questa difesa invocare l'azione ex art. 2041 c.c. per come articolata nei propri scritti difensivi.
3. In via subordinata, condannare la al pagamento della Parte_1 somma ritenuta dovuta al netto dello scomputo delle somme ritenute eventualmente già corrisposte.
Con vittoria di competenze, spese e onorari di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di , Controparte_1 nella sua qualità di consulente esterno ed istruttore pratiche per la cessione del quinto sullo stipendio, è stato ingiunto a il pagamento Parte_1 della somma di euro 27.861,90, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dell'opera professionale prestata negli anni 2019, 2020 e 2021, al lordo di IVA e cassa previdenziale.
1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha negato Parte_1 di aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con l'opposto ed ha comunque sostenuto che quest'ultimo aveva già ricevuto il pagamento dell'importo di euro
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 15.371,30 da tale soggetto con cui era intercorso il rapporto Persona_1 professionale. L'opponente ha dunque domandato il rigetto, in tutto o in parte, della pretesa avversaria, con revoca del decreto ingiuntivo.
1.3. , costituendosi in giudizio oltre il termine previsto dalla Controparte_1 legge, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e comunque per la condanna dell'opponente al pagamento, in tutto o in parte, della somma ingiunta, anche, eventualmente, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Come innanzi si accennava, la società opponente ha contestato di aver intrattenuto un qualsiasi rapporto contrattuale diretto con l'opposto.
2.1. In punto di fatto, le comunicazioni via e-mail prodotte dal sub doc. CP_1
2 del fascicolo della fase monitoria nonché, nella fase di opposizione, sub doc. 4, attestano la sussistenza nel tempo di molteplici contatti tra e la Controparte_1 società contatti relativi alla stipulazione di Parte_1 finanziamenti mediante cessione del quinto della retribuzione o della pensione.
2.2. Al riguardo, mentre l'opposto ha fatto valere il credito oggetto di causa nei confronti della assumendo la sussistenza di un rapporto Parte_1 contrattuale diretto, ancorché di natura autonoma, tra le parti in questione,
l'opponente, al contrario, ha sostenuto che il DA facesse parte di una rete esterna di collaboratori facente capo a tale RI ER OR TI, il quale operava per conto della società nella sua qualità di “Area Manager”.
Sul punto occorre considerare quanto segue.
2.2.1. L'opponente ha documentato di aver rivestito la qualità di agente in attività finanziaria ex art. 128 quater, comma 2, D. Lgs. n. 385/93 a partire dal 18 ottobre 2016.
La stessa, inoltre, ha rivestito la qualità di mediatore creditizio ex art. 128 sexies
D. Lgs. n. 385/93 a partire dall'ottobre 2022 (cfr.: doc. 2 dell'opponente), e dunque, solo successivamente al triennio in cui si assumono avvenute le prestazioni in relazione alle quali il ha domandato il pagamento del CP_1 corrispettivo.
A sua volta, l'opposto risulta rivestire la qualità di agente in attività finanziaria e collaboratore di dalla data del 15 giugno 2017 (cfr.: doc. 9 Parte_3 dell'opponente).
Per quanto previsto dall'art. 128 quater, comma 1, T.U.B, poi, “è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”. Il comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che “gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo”. Quest'ultima disposizione costituiva circostanza ostativa a che l'odierno opposto svolgesse contemporaneamente la sua attività di agente in favore sia di
[...] sia dell'odierna opponente. Parte_3
2.2.2. La documentazione in atti, inoltre, pare supportare l'affermazione dell'opponente secondo cui il rapporto fatto valere dall'opposto intercorreva non già con la società bensì con il summenzionato RI Parte_1
ER OR TI. In tal senso, deve essere considerato quanto segue:
- i pagamenti di cui ai bonifici prodotti in atti dall'opponente sub doc. 12, nonché sub doc. da 15 a 18 sono stati tutti effettuati dal soggetto in questione;
- dai messaggi di WhatsApp prodotti dall'opposto sub doc. 3 del fascicolo della fase monitoria risulta che le richieste di pagamento del DA sono state dapprima indirizzate al predetto RI ER OR TI, il cui nome compare in più di un messaggio, e, solo a seguito dell'inadempimento del medesimo, hanno condotto all'emissione nei confronti dell'opponente della fattura fatta valere in giudizio;
- le comunicazioni intercorse via e-mail tra l'opposto e soggetti riconducibili all'opponente risultano indirizzate anche a RI ER OR TI per conoscenza;
- anche la “schermata software Rivagest” prodotta nella fase monitoria sub doc. 1 contiene la menzione del quale “commerciale”. Pt_2
2.2.3. D'altronde, è stato lo stesso opposto ad affermare il ruolo determinante del predetto soggetto nella vicenda in esame, così come emerge dalla comparsa di risposta, alle pagine 3 e 4: “In quelle circostanze il Dott. conobbe il Dott. CP_1 il quale dall'inizio della frequentazione aveva sempre dichiarato di Persona_1 essere una persona influente all'interno dell'azienda Parte_1 dichiarazioni riscontrare da parte opposta quando da una visura effettuata sulla società lo stesso Dott. appariva come membro Parte_1 Pt_2 del Consiglio di Amministrazione (Doc. 2). Queste circostanze hanno di fatto tolto ogni dubbio al Dott. che anzi ha riposto tutta la sua fiducia nel Dott. CP_1
Quest'ultimo infatti rappresentò al Dott. che per avere un Pt_2 CP_1 contratto con la società lo stesso avrebbe dovuto Parte_1 reperire numerosi clienti e cessioni del V° dello stipendio da sottoporre alla
[...]
Detti accadimenti sono inquadrabili sin dal 09.03.2018 in cui Parte_1 sono rinvenibili le prime email tra il Dott. ed il Sig. quale CP_1 Testimone_1 referente per erogazione e valutazione pratiche (Doc. 3). Parte_1
Occorre evidenziare come dopo questi contatti preliminari tra il Dott. ed il CP_1
Dott. ogni indicazione sul lavoro da svolgere, ogni valutazione sui clienti Pt_2 sottoposti all'odierna opponente dal Dott. quindi in generale ogni CP_1 direttiva sul lavoro da svolgere venivano impartiti al Dott. dalla CP_1 [...] attraverso email interne (Doc. 4) in cui veniva messo in Parte_1 conoscenza il Dott. Le email pervenivano altresì anche dai Sig.ri Pt_4 [...]
, e dell'ufficio liquidazioni”. Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Al riguardo, si noti che, se da un lato, le deduzioni in questione spiegano i concreti contatti fra l'opposto ed il personale di di cui Parte_1
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio alle comunicazioni via e-mail prodotte in atti e sopra richiamate, dall'altro lato esse non contengono una specifica allegazione concernente la conclusione di un contratto di collaborazione diretto con l'opponente.
Non si spiega altrimenti la circostanza che lo stesso opposto abbia domandato di essere ammesso a provare per testi unicamente una sua insistente richiesta in tal senso (cfr. capitolo 7 di cui alla memoria depositata ex art. 171 ter, comma primo, numero 2, c.p.c.: “Vero che dopo circa un anno il Dott. le chiedeva in CP_1 continuazione la formalizzazione del contratto di lavoro con ”; Parte_1 sul punto, si veda anche il capitolo 9: “Vero che nonostante il Dott. , come CP_1 da estratto pratiche della piattaforma clienti, avesse procacciato innumerevoli posizioni (tutte andate a buon fine) alla lei procrastinava nel tempo Parte_1 la sua assunzione?”), ma non anche l'effettiva conclusione del contratto.
2.3. Pertanto, a meno che non voglia sostenersi la tesi dell'interposizione solo fittizia del al fine di eludere il disposto di legge sopra menzionato - Pt_2 circostanza, questa, che non è stata affermata da nessuna delle parti in causa - non
è dato ravvisare la sussistenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti in causa.
2.4. In ogni caso, anche ove si volesse ritenere diversamente, non potrebbe fare a meno di rilevarsi che, in ordine all'asserito contratto, oltre a non essere stato prodotto alcun documento scritto, l'opposto non ha neppure formulato alcuna allegazione specifica concernente il relativo eventuale contenuto.
3. Con riferimento alla quantificazione del credito, devono essere formulate le seguenti considerazioni.
3.1. Il corrispettivo indicato nella fattura in atti, al netto dell'IVA e del contributo previdenziale, si riferisce alle pratiche concernenti i seguenti soggetti.
Soggetto Provvigione
1.071,60 Persona_2
3.292,80 Persona_3
464,40 Persona_4
3.308,76 Persona_5
1.715,64 Persona_6
1.887,27 Controparte_2
1.281,00 Controparte_3
2.701,44 Persona_7
329,40 Persona_8
2.448,00 Parte_5
993,84 Controparte_4
1.047,60 Persona_9
120,96 Persona_10
1.296,54 Persona_11
Totale 21.959,25 3.2. A sua volta, la ha prodotto in atti sub doc. 13 una Parte_1 comunicazione inviata in data 10 aprile 2024 da al difensore Persona_1 dell'opponente, comunicazione del seguente tenore:
“Buongiorno Avvocato, come concordato telefonicamente, Le inoltro copia dei bonifici e copia del documento consegnatomi dal Signor che riepiloga il CP_1 debito al 21.6.2021. Nel mese di settembre poi ho incontrato il sig. e gli ho CP_1 corrisposto brevi manu il saldo di E 3871. Preciso infatti che il corrispettivo della consulenza dovuta e concordata era Iva compresa in attesa di un suo cortese riscontro. Pt_6
Cordiali saluti TI RI”.
3.2.1. Alla comunicazione in questione risultano allegate le contabili relative ad alcuni bonifici, nonché la copia di un foglio manoscritto.
I documenti in questione sono stati oggetto di produzioni ulteriori da parte dell'opponente.
3.2.2. In ordine al foglio manoscritto, prodotto sub doc. 14, l'opposto ha preso posizione come segue: “In tale circostanza dapprima il Dott. DA incontrava il Dott. al fine di predisporre con lo stesso il documento di cui al doc. 14 di Pt_2 parte opponente. Detto documento in realtà aveva il solo scopo di fare una ricognizione di debito da parte del Dott. tanto che venivano indicati Pt_2 analiticamente i clienti procacciati dal Dott. con accanto le relative CP_1 provvigioni concordate per un totale di € 21.959,25. Bene ci preme evidenziare come il Dott. in quell'occasione avesse apposto la sua firma CP_1 esclusivamente a chiusura di detto elenco per presa visione. Il Dott. in CP_1 questa sede, infatti, disconosce tutto quanto aggiunto a penna dopo ed accanto alla sua firma soprattutto in considerazione che parte opponente vuole far credere che la stessa sia stata apposta anche come ricevuta della somma di € 5.000,00 in contanti” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 8).
3.2.3. Le deduzioni che precedono comportano in primo luogo il riconoscimento della scrittura privata in questione, visto che è stato lo stesso opposto a confermare di aver apposto al documento la sua sottoscrizione.
3.2.4. Quanto, poi, allo scopo dichiarato dell'atto, le giustificazioni della parte risultano inverosimili.
Infatti, qualora effettivamente la scrittura fosse stata redatta al “solo scopo di fare una ricognizione di debito da parte del Dott. , allora sarebbe stato Pt_2 quest'ultimo a doverla firmare.
Essa, al contrario, contiene unicamente la firma dell'opposto.
3.2.5. Il DA, come sopra si è visto, ha negato di aver percepito la somma in contanti di euro 5.000,00, assumendo che la relativa indicazione sarebbe stata apposta alla scrittura dopo la sua sottoscrizione, assertivamente effettuata a chiusura dell'elenco delle pratiche “per presa visione”. A parte qualsiasi ulteriore considerazione di carattere processuale in ordine a tale
“disconoscimento”, l'assunto dell'opposto appare, anche in questo caso, inverosimile. Non si vede, infatti, per quale ragione egli dovesse sottoscrivere “per presa visione” un elenco dal medesimo redatto, oltre che contenente i dati che egli stesso avrebbe provveduto, poi, ad inserire nella fattura emessa in data 14 ottobre
2021.
Al contrario, la sottoscrizione del foglio si spiega molto più meglio ove si consideri che essa risulta apposta, verosimilmente a titolo di ricevuta, proprio accanto all'indicazione dell'importo di euro 5.000,00, la quale si trova, non a caso, a sinistra della firma stessa.
3.2.6. Quanto agli importi corrisposti a mezzo bonifico, l'opponente ha contestato la riferibilità alle prestazioni oggetto di causa delle somme versate con causale “Saldo”, assumendo di essersi accordato in tal modo con il (cfr.: Pt_2 comparsa di risposta, a pagina 8). Ebbene, tale asserzione non è supportata da alcuna prova e, quanto al capitolo 13 di cui alla memoria depositata ex art. 171 ter, comma primo, numero 2, c.p.c. (“Vero che in quell'occasione si accordava con il Dott. che i bonifici a CP_1 seguire a quell'accordo avrebbero avuto la dicitura “saldo” in riferimento ad altre pratiche insolute mentre la dicitura “acconto” per l'importo scaturente dalle provvigioni indicate nel doc. 14 in atti?”), esso non contiene alcuna indicazione temporale (si noti, al riguardo, che il foglio manoscritto non è datato), né alcuna specificazione su quali fossero le altre pratiche assertivamente insolute, né, infine, alcuna esposizione delle ragioni giustificatrici di tali dizioni diverse ed oscure da indicare nei bonifici (infatti sarebbe stato sufficiente indicare espressamente in ciascuna causale le pratiche a cui il pagamento si riferiva), con la conseguenza che la prova non può essere ammessa.
D'altronde, neppure risulta che all'epoca dei fatti vi fossero “altre pratiche insolute”; diversamente, non sarebbe dato comprendere per quale motivo non risulti avanzata in relazione ad esse alcuna richiesta di pagamento, neppure nella chat di WhatsApp oggetto della produzione in atti.
I bonifici menzionati nella scrittura e prodotti in atti contengono tutti la dicitura
“Acconto” o la dicitura “Saldo”, fatta eccezione per quello in data 31 maggio 2021, per euro 2.000,00, che riporta come causale “1 acconto restituzione prestito infruttifero”. Tale ultimo bonifico, quindi, non appare riconducibile al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Ad ogni buon conto, secondo le risultanze della documentazione innanzi citata,
l'opposto risulta aver ricevuto il pagamento della somma complessiva di euro
9.500,00. 3.3. Avuto riguardo a quanto precede, nonché al fatto che l'opposto non ha allegato né provato alcunché di specifico in ordine alle condizioni economiche del contratto, non vi sono elementi tali da far ritenere che al medesimo sia dovuta una somma maggiore di quella già ricevuta.
D'altra parte, eventuali accordi diversi tra l'opposto ed il non sarebbero Pt_2 neppure opponibili alla Fin Solution Italia S.p.A.
3.4. L'unica cosa certa che può dirsi è che la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito del presente giudizio dal DA è esorbitante rispetto alla minor
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio somma che egli stesso aveva riconosciuto come congrua con la scrittura sopra richiamata. Infatti, rispetto ad un importo complessivo di euro 21.959,25 (del cui ammontare, peraltro, come sopra si è visto, non vi è prova), egli aveva dichiarato di applicare uno sconto del 30%, riducendo il corrispettivo che assumeva dovuto ad euro
15.371,30.
Nella presente sede l'opposto non ha neppure imputato a pagamento di tale ultimo importo il versamento di euro 2.000,00 ricevuto con il bonifico del 21 giugno
2021.
Invero, proprio tenendo conto delle deduzioni dallo stesso effettuate, deduzioni secondo cui i pagamenti ricevuti con la causale “acconto”, proprio come quello da ultimo citato, dovevano intendersi come riferibili al credito oggetto di causa, detta imputazione non può che ritenersi espressamente ammessa.
Ciò avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'asserito residuo ancora dovuto a soli euro 13.371,30, e ciò anche senza contare gli ulteriori pagamenti sopra indicati.
La circostanza che l'opposto abbia, invece, fatturato all'odierna opponente, in epoca successiva (14 ottobre 2021), una somma ben maggiore costituisce elemento ulteriore a dimostrazione dell'infondatezza della pretesa del medesimo.
Anomala, infine, appare l'avvenuta fatturazione cumulativa di compensi assertivamente dovuti per attività che si assumono svolte nell'arco di un triennio.
3.5. Le prove dichiarative offerte in atti dall'opposto non consentono di colmare le lacune sopra indicate, sicché non vanno ammesse, in quanto superflue ai fini della decisione.
4.1. Da quanto precede deriva come conseguenza che la domanda proposta da deve essere rigettata e che il decreto opposto va revocato. Controparte_1
4.2. Lo stesso dicasi per quanto concerne la domanda subordinata formulata dall'opposto ex art. 2041 c.c., visto che, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine all'ammissibilità della stessa, in ogni caso dagli atti non emerge alcun indebito arricchimento dell'opponente in danno del DA. 4.3.
Considerato che
dalla documentazione in atti (cfr.: doc. 13 e 14 dell'opponente) pare emergere l'avvenuta esecuzione di pagamenti in contanti in favore dell'opposto per importi superiori al limite di legge (cfr.: art. 49, comma 3 bis, D. Lgs. n. 231/2007 ed art. 18, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019), copia della presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, alla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma per quanto di sua competenza in ordine alle infrazioni eventualmente ravvisabili nella fattispecie.
4.4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e degli importi tabellari medi per quanto concerne le altre fasi.
P.Q.M.
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo Pa proposta da nei confronti di , rigettata Parte_1 Controparte_1 ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da;
Controparte_1
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 286,00 per anticipazioni ed euro 4.237,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza alla
Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma per quanto di competenza in ordine alle infrazioni di cui agli artt. 49, comma 3 bis, D. Lgs. n. 231/2007 e 18, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, eventualmente ravvisabili nella fattispecie.
Così deciso in Monza, in data 31 marzo 2025.
Il Giudice
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