CA
Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del consigliere designato dott. Fabio Cartelli
Nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 138/2025 V.G. promosso da
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARCO RIGON
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello
Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 19.02.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento dichiarato dal Parte_2
Tribunale di Parma con sentenza del 12.11.2012;
- l'istante è stato ammesso allo stato passivo, a seguito di domanda depositata il 25.01.2013, per l'importo di € 26.328,21 in via chirografaria;
- il fallimento è stato chiuso con decreto del 17.07.2024;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura;
- il processo presupposto ha avuto per l'istante, a far data dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo (Cass., n. 324/2024) sino alla data di chiusura del fallimento, la durata di 11 anni;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi 6 anni;
-il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole per complessivi anni 5 (detratti sei anni di durata ragionevole);
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
pagina 1 di 2 - la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo);
- in data 18.02.2021, l'odierna ricorrente depositava avanti Codesta Corte d'Appello ricorso ex Legge
Pinto rubricato al n. di RG. 172/2021 VG. ed in data 24.02.2021, e depositato in pari data, con decreto di accoglimento n. 930/2021 il Giudice Dott. Guernelli, riconosceva il diritto in capo all'odierna ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2 l.89/2001 ritenendo, all'epoca del deposito del ricorso ex art. 3 l. 89/2001, la durata eccedente del fallimento di anni 2 (8 anni – 6 anni di durata ragionevole) e provvedendo alla liquidazione in favore dell'odierna ricorrente della somma di € 480,00 (€ 240,00 x 2 anni subiti ingiustamente);
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo all'istante la somma di € 1.200,00 per gli ulteriori
3 anni di ritardo, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARCO RIGON la somma di € 1.200,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi e in € 250,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 17/03/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del consigliere designato dott. Fabio Cartelli
Nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 138/2025 V.G. promosso da
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARCO RIGON
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello
Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 19.02.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento dichiarato dal Parte_2
Tribunale di Parma con sentenza del 12.11.2012;
- l'istante è stato ammesso allo stato passivo, a seguito di domanda depositata il 25.01.2013, per l'importo di € 26.328,21 in via chirografaria;
- il fallimento è stato chiuso con decreto del 17.07.2024;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura;
- il processo presupposto ha avuto per l'istante, a far data dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo (Cass., n. 324/2024) sino alla data di chiusura del fallimento, la durata di 11 anni;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi 6 anni;
-il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole per complessivi anni 5 (detratti sei anni di durata ragionevole);
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
pagina 1 di 2 - la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo);
- in data 18.02.2021, l'odierna ricorrente depositava avanti Codesta Corte d'Appello ricorso ex Legge
Pinto rubricato al n. di RG. 172/2021 VG. ed in data 24.02.2021, e depositato in pari data, con decreto di accoglimento n. 930/2021 il Giudice Dott. Guernelli, riconosceva il diritto in capo all'odierna ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2 l.89/2001 ritenendo, all'epoca del deposito del ricorso ex art. 3 l. 89/2001, la durata eccedente del fallimento di anni 2 (8 anni – 6 anni di durata ragionevole) e provvedendo alla liquidazione in favore dell'odierna ricorrente della somma di € 480,00 (€ 240,00 x 2 anni subiti ingiustamente);
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo all'istante la somma di € 1.200,00 per gli ulteriori
3 anni di ritardo, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARCO RIGON la somma di € 1.200,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi e in € 250,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 17/03/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
pagina 2 di 2