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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 41 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615 comma primo e 617 comma primo c.p.c.) mobiliare e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. CASTIELLO Parte_1
ANTIMO
- OPPONENTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. CIOFFI UGO Controparte_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.12.2023, Parte_1
proponeva opposizione al precetto (per rilascio di
[...] immobile e pagamento somma) notificatogli in data
19.12.2023 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente l'inefficacia dell'atto di precetto per assenza di procura ad litem e l'insussistenza del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 617 comma 1 c.p.c. (primo motivo di opposizione) sia dell'art. 615 comma 1 c.p.c. (secondo motivo di opposizione).
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'opponente, con l'istanza depositata il 28.2.2024, rappresentava che, in data 25.01.2024, il difensore del creditore avrebbe comunicato la rinuncia al precetto, ma di tale rinuncia non forniva prova, né l'opposto, costituendosi in giudizio, confermava detta circostanza.
Ancora, va detto che, in data 6.3.2024, l'opponente depositava il provvedimento del 28.2.2024 della Corte di
Appello di Napoli, con il quale veniva sospesa, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza azionata e, tuttavia, l'opposto produceva, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il provvedimento con cui la medesima Corte, in data 24.4.2024, revocava il decreto di sospensione e rigettava l'istanza di sospensione.
Con le note del 20.3.2025, l'opposto dichiarava che in data
30.9.2024 l'immobile di cui al precetto era stato rilasciato, senza però fornire prova della circostanza.
Ad ogni modo, riguardando il precetto opposto anche il pagamento di una somma di denaro, non può dirsi cessata la materia del contendere.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione (inefficacia dell'atto di precetto per assenza di procura ad litem), integrante come detto un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma primo c.p.c., esso risulta infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza
2 consolidata, la procura ad litem conferita al difensore nel processo di cognizione (nel caso di specie, per il procedimento di sfratto per morosità che si è concluso con la sentenza azionata con il precetto) può intendersi automaticamente estesa anche al processo di esecuzione e, dunque, in primis, al precetto (cfr. Cass. 26296/2007;
10569/2002).
Quanto alla contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione, doglianza integrante un'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c., essa configura un motivo di opposizione di merito concernente la sentenza azionata e quindi essenzialmente un motivo di gravame come tale inammissibile in questa sede.
Infatti, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame, come effettivamente avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
La violazione delle predette regole da parte dell'opponente costituisce, secondo la giurisprudenza, causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione
3 (cfr. Cass. 22402/2008).
Occorre aggiungere che, solo con le note di trattazione della prima udienza, l'opponente inammissibilmente eccepiva altresì la mancata notifica del titolo esecutivo, ma tale doglianza, oltre ad essere stata tardivamente proposta, risulta anche infondata avendo parte opposta provato la regolare notifica del titolo a mani proprie del debitore in pari data rispetto alla notifica del precetto.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata nella parte relativa all'opposizione ex art. 617 c.p.c. e dichiarata inammissibile nella parte relativa all'opposizione ex art
615 c.p.c.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma 1
c.p.c.;
B) Dichiara inammissibile l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 41 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615 comma primo e 617 comma primo c.p.c.) mobiliare e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. CASTIELLO Parte_1
ANTIMO
- OPPONENTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. CIOFFI UGO Controparte_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.12.2023, Parte_1
proponeva opposizione al precetto (per rilascio di
[...] immobile e pagamento somma) notificatogli in data
19.12.2023 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente l'inefficacia dell'atto di precetto per assenza di procura ad litem e l'insussistenza del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 617 comma 1 c.p.c. (primo motivo di opposizione) sia dell'art. 615 comma 1 c.p.c. (secondo motivo di opposizione).
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'opponente, con l'istanza depositata il 28.2.2024, rappresentava che, in data 25.01.2024, il difensore del creditore avrebbe comunicato la rinuncia al precetto, ma di tale rinuncia non forniva prova, né l'opposto, costituendosi in giudizio, confermava detta circostanza.
Ancora, va detto che, in data 6.3.2024, l'opponente depositava il provvedimento del 28.2.2024 della Corte di
Appello di Napoli, con il quale veniva sospesa, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza azionata e, tuttavia, l'opposto produceva, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il provvedimento con cui la medesima Corte, in data 24.4.2024, revocava il decreto di sospensione e rigettava l'istanza di sospensione.
Con le note del 20.3.2025, l'opposto dichiarava che in data
30.9.2024 l'immobile di cui al precetto era stato rilasciato, senza però fornire prova della circostanza.
Ad ogni modo, riguardando il precetto opposto anche il pagamento di una somma di denaro, non può dirsi cessata la materia del contendere.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione (inefficacia dell'atto di precetto per assenza di procura ad litem), integrante come detto un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma primo c.p.c., esso risulta infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza
2 consolidata, la procura ad litem conferita al difensore nel processo di cognizione (nel caso di specie, per il procedimento di sfratto per morosità che si è concluso con la sentenza azionata con il precetto) può intendersi automaticamente estesa anche al processo di esecuzione e, dunque, in primis, al precetto (cfr. Cass. 26296/2007;
10569/2002).
Quanto alla contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione, doglianza integrante un'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c., essa configura un motivo di opposizione di merito concernente la sentenza azionata e quindi essenzialmente un motivo di gravame come tale inammissibile in questa sede.
Infatti, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame, come effettivamente avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
La violazione delle predette regole da parte dell'opponente costituisce, secondo la giurisprudenza, causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione
3 (cfr. Cass. 22402/2008).
Occorre aggiungere che, solo con le note di trattazione della prima udienza, l'opponente inammissibilmente eccepiva altresì la mancata notifica del titolo esecutivo, ma tale doglianza, oltre ad essere stata tardivamente proposta, risulta anche infondata avendo parte opposta provato la regolare notifica del titolo a mani proprie del debitore in pari data rispetto alla notifica del precetto.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata nella parte relativa all'opposizione ex art. 617 c.p.c. e dichiarata inammissibile nella parte relativa all'opposizione ex art
615 c.p.c.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma 1
c.p.c.;
B) Dichiara inammissibile l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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