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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5951/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006047587000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006047587000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006047587000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.10.2023 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230006047587000 notificata il 25.4.2023, con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di imposta di registro derivante da avviso di accertamento n. 20121T008209000 dell'Agenzia delle Entrate, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che la cartella di pagamento opposta scaturiva da avviso di liquidazione di imposta n.
20121T008209000 dell'Agenzia delle Entrate con il quale era stato rettificato il valore di compravendita di un bene immobile con conseguente maggiore imposta, esponeva che proposta impugnazione avverso detto avviso il ricorso di essa ricorrente, acquirente il bene, era stato dichiarato inammissibile mentre quello proposto dalla parte venditrice era stato accolto con sentenza n. 1344/2019 del 12.3.2019 della CTP di
Cosenza confermata con sentenza n. 2594/2020 del 20.10.2020 della CTR di Catanzaro passata in giudicato per omessa presentazione del ricorso in cassazione.
Assumeva che a fronte del definitivo annullamento dell'avviso di accertamento tale atto era improduttivo di effetti nei confronti di tutte le parti del processo, e dunque anche di essa ricorrente, evidenziando che nei suoi confronti non si era formato un giudicato sul merito essendo stato il relativo ricorso ritenuto inammissibile sicchè essa ricorrente, in quanto coobbligato solidale, beneficiava ex art. 1306 c.c. del giudicato favorevole formatosi in favore della parte venditrice.
Concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 15.12.2023 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che è documentalmente provato che - come dedotto da parte ricorrente - la cartella di pagamento opposta scaturisce da avviso di liquidazione di imposta n. 20121T008209000 dell'Agenzia delle Entrate divenuto definitivo (cfr. pag. 5 dettaglio debito) e che il ricorso proposto dall'odierna avverso tale avviso di accertamento è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 984/2019 della CTP di Cosenza mentre quello proposto da Nominativo_1 (parte venditrice del bene immobile oggetto dell'avviso di accertamento in questione) è stato accolto con sentenza n. 1344/2019 del 12.3.2019 della CTP di Cosenza confermata con sentenza n. 2594/2020 del 20.10.2020 della CTR di Catanzaro passata in giudicato, si osserva, in punto di diritto, da un lato, che l'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 prevede che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti contraenti e, dall'altro, che l'art. 1306 c.c. dispone che “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore [..]”.
Ora, parte ricorrente assume, in sostanza, la illegittimità della procedura di riscossione azionata nei suoi confronti sostenendo che, essendo intervenuto un giudicato favorevole nei confronti dell'altro coobbligato in solido (la parte venditrice), tale giudicato estenda i suoi effetti anche nei suoi riguardi essendo stato l'avviso di accertamento definitivamente annullato ed essendo quindi improduttivo di effetti per tutte le parti del processo;
rileva, sul punto, che il giudizio da essa proposto avverso l'avviso di accertamento non si è concluso con una pronuncia di merito (essendo stato il relativo ricorso dichiarato inammissibile).
La prospettazione attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, come giustamente ricorda l'Agenzia delle Entrate, l'estensione del giudicato di cui all'art. 1306
c.c. postula l'inerzia processuale del richiedente ovvero la mancata formazione nei suoi riguardi di un giudicato di merito avente carattere di cosa giudicata e la giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, affermato che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato quale “riflesso dell'unicità dell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto: pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 11906/2018), precisando, in particolare, che il giudicato favorevole esterno trova ostacolo in un diverso giudicato direttamente formatosi, seppure per ragioni procedurali, nei confronti del coobbligato (cfr. Cass.
n. 11499/2009 e n. 5725/2016) sicchè la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, divenuta definitiva, costituisce giudicato “interno” ostativo all'applicazione di quello “riflesso” di cui all'articolo 1306 c.
c. (cfr. Cass. n. 12401/2003).
Ora, nella specie la sentenza n. 984/2019 della CTP di Cosenza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso della ricorrente avverso l'avviso di accertamento – divenuta definitiva – costituisce giudicato sfavorevole alla parte che le preclude di invocare a proprio vantaggio la successiva pronuncia (definitiva) favorevole emessa nei riguardi dell'altro debitore in solido.
La pretesa è stata dunque correttamente è stata azionata nei confronti della ricorrente stante il giudicato a questi sfavorevole e la definitività dell'accertamento.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essre deciso per quelle relative ai rapporti con ADER stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle
Entrate che liquida in complessive € 1.065,00 oltre accessori come per legge;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con ADER.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5951/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006047587000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006047587000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006047587000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.10.2023 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230006047587000 notificata il 25.4.2023, con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di imposta di registro derivante da avviso di accertamento n. 20121T008209000 dell'Agenzia delle Entrate, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che la cartella di pagamento opposta scaturiva da avviso di liquidazione di imposta n.
20121T008209000 dell'Agenzia delle Entrate con il quale era stato rettificato il valore di compravendita di un bene immobile con conseguente maggiore imposta, esponeva che proposta impugnazione avverso detto avviso il ricorso di essa ricorrente, acquirente il bene, era stato dichiarato inammissibile mentre quello proposto dalla parte venditrice era stato accolto con sentenza n. 1344/2019 del 12.3.2019 della CTP di
Cosenza confermata con sentenza n. 2594/2020 del 20.10.2020 della CTR di Catanzaro passata in giudicato per omessa presentazione del ricorso in cassazione.
Assumeva che a fronte del definitivo annullamento dell'avviso di accertamento tale atto era improduttivo di effetti nei confronti di tutte le parti del processo, e dunque anche di essa ricorrente, evidenziando che nei suoi confronti non si era formato un giudicato sul merito essendo stato il relativo ricorso ritenuto inammissibile sicchè essa ricorrente, in quanto coobbligato solidale, beneficiava ex art. 1306 c.c. del giudicato favorevole formatosi in favore della parte venditrice.
Concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 15.12.2023 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che è documentalmente provato che - come dedotto da parte ricorrente - la cartella di pagamento opposta scaturisce da avviso di liquidazione di imposta n. 20121T008209000 dell'Agenzia delle Entrate divenuto definitivo (cfr. pag. 5 dettaglio debito) e che il ricorso proposto dall'odierna avverso tale avviso di accertamento è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 984/2019 della CTP di Cosenza mentre quello proposto da Nominativo_1 (parte venditrice del bene immobile oggetto dell'avviso di accertamento in questione) è stato accolto con sentenza n. 1344/2019 del 12.3.2019 della CTP di Cosenza confermata con sentenza n. 2594/2020 del 20.10.2020 della CTR di Catanzaro passata in giudicato, si osserva, in punto di diritto, da un lato, che l'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 prevede che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti contraenti e, dall'altro, che l'art. 1306 c.c. dispone che “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore [..]”.
Ora, parte ricorrente assume, in sostanza, la illegittimità della procedura di riscossione azionata nei suoi confronti sostenendo che, essendo intervenuto un giudicato favorevole nei confronti dell'altro coobbligato in solido (la parte venditrice), tale giudicato estenda i suoi effetti anche nei suoi riguardi essendo stato l'avviso di accertamento definitivamente annullato ed essendo quindi improduttivo di effetti per tutte le parti del processo;
rileva, sul punto, che il giudizio da essa proposto avverso l'avviso di accertamento non si è concluso con una pronuncia di merito (essendo stato il relativo ricorso dichiarato inammissibile).
La prospettazione attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, come giustamente ricorda l'Agenzia delle Entrate, l'estensione del giudicato di cui all'art. 1306
c.c. postula l'inerzia processuale del richiedente ovvero la mancata formazione nei suoi riguardi di un giudicato di merito avente carattere di cosa giudicata e la giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, affermato che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato quale “riflesso dell'unicità dell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto: pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 11906/2018), precisando, in particolare, che il giudicato favorevole esterno trova ostacolo in un diverso giudicato direttamente formatosi, seppure per ragioni procedurali, nei confronti del coobbligato (cfr. Cass.
n. 11499/2009 e n. 5725/2016) sicchè la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, divenuta definitiva, costituisce giudicato “interno” ostativo all'applicazione di quello “riflesso” di cui all'articolo 1306 c.
c. (cfr. Cass. n. 12401/2003).
Ora, nella specie la sentenza n. 984/2019 della CTP di Cosenza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso della ricorrente avverso l'avviso di accertamento – divenuta definitiva – costituisce giudicato sfavorevole alla parte che le preclude di invocare a proprio vantaggio la successiva pronuncia (definitiva) favorevole emessa nei riguardi dell'altro debitore in solido.
La pretesa è stata dunque correttamente è stata azionata nei confronti della ricorrente stante il giudicato a questi sfavorevole e la definitività dell'accertamento.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essre deciso per quelle relative ai rapporti con ADER stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle
Entrate che liquida in complessive € 1.065,00 oltre accessori come per legge;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con ADER.