Sentenza 20 maggio 2003
Massime • 4
Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, svolgentesi dinanzi al Consiglio locale dell'ordine degli avvocati, non è configurabile, allorché l'incolpato svolga le funzioni di giudice di pace nel distretto, alcuno spostamento di competenza ad altro Consiglio dell'ordine sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420) per le cause civili in cui sono comunque parti magistrati.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l'omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell'incolpato davanti al locale Consiglio dell'ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l'interessato nulla abbia dedotto contro l'ammissione dei testi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.
Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Non esiste alcuna norma dell'ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l'attribuzione, ai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l'attuazione del rapporto che s'instaura con l'appartenenza all'ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7891 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 148, presso lo studio dell'avvocato MARIO RAGAZZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO ALBERTO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 143/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 25/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Luigi DI NANNI;
udito l'Avvocato Mario RAGAZZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Novara, con decisione del 23 ottobre 2000, ha inflitto all'avvocato Mauro Bolognesi la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi.
All'avvocato Bolognesi erano stati mossi i seguenti addebiti. In un rapporto professionale, aveva omesso di informare il cliente dello stato di un giudizio da lui iniziato;
aveva incassato acconti vari, senza rilasciare quietanza e senza tenerne conto in sede di richiesta di liquidazione della parcella al Consiglio dell'Ordine;
aveva rifiutato il pagamento degli onorari del cliente, che gli era stato offerto da un terzo, ed aveva proceduto contro il cliente con un procedimento di esecuzione forzata;
aveva preteso dal cliente la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria.
2. L'avvocato Bolognesi, con ricorso del 13 novembre 2000, ha impugnato la decisione, denunciandone la nullità per violazione di norme sulla giurisdizione del Consiglio dell'Ordine, sulla sua competenza, sul procedimento per come esso si era svolto davanti al Consiglio dell'Ordine, sulla misura della sanzione e sul merito della vicenda.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione resa il 25 settembre 2002, ha rigettato l'impugnazione, ritenendo infondati tutti i motivi dell'impugnazione.
4. L'avvocato Bolognesi ha proposto ricorso contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense, della quale ha chiesto l'annullamento, sostenendo ragioni di natura processuale e di merito;
in subordine, proponendo domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, che è stata rigettata con ordinanza dell'11 febbraio 2003, n. 2059. Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara ed al Procuratore generale presso questa Corte. Nessuno di questi si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso ripete le eccezioni del difetto di giurisdizione del Consiglio dell'Ordine di Novara e, in subordine, dell'incompetenza dello stesso Consiglio.
1.1. Il Consiglio Nazionale Forense, nella decisione impugnata, ha ritenuto che le sezioni unite di questa Corte hanno già affermato che non esiste alcuna norma comunitaria dalla quale dedurre l'abrogazione dei Consigli professionali, la cui funzione disciplinare ha carattere amministrativo e non giurisdizionale e che, nel procedimento, non si applica la speciale competenza territoriale per i giudizi nei quali sia parte un magistrato ordinario.
Il ricorrente sostiene che, in base alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed alla sentenza 18 giugno 1998 della Corte di giustizia CE,
causa C-35/96, è stata "abolita la giurisdizione domestica disciplinare, lasciando al giudice di tutti la giurisdizione deontologica". Egli richiama anche i risultati di un'indagine disposta il 1 dicembre 1994 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, volta a verificare l'assoggettamento delle libere professioni alle regole della concorrenza e sostiene la illegittimità delle barriere poste dall'ordinamento all'accesso alla professione legale, dell'imposizione di tariffari obbligatori, del divieto di pubblicità, dei codici deontologici e della giurisdizione disciplinare.
Il motivo non è fondato.
1.2. La Corte di giustizia delle Comunità europee, decidendo sulla legittimità delle tariffe forensi, che stabiliscono minimi e massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, ha già ritenuto che la violazione degli artt. 5 e 85 del Trattato si ha quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica: sentenza 19 febbraio 2002, causa C- 35/99.
La condizione non si verifica a proposito del procedimento disciplinare a carico degli iscritti negli albi degli avvocati, il quale è disciplinato mediante provvedimenti normativi indicati nel capo secondo del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37. Da ciò discende: che il potere disciplinare già esercitato dai consigli dell'ordine non è stato devoluto al giudice ordinario;
che la materia riguardante i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti negli albi degli avvocati continua ad avere natura amministrativa nella fase che si svolge davanti ai Consigli locali e natura giurisdizionale, quando svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense.
È ben noto, infatti, che, anteriormente l'anno 1942, gli organi professionali erano inseriti nell'ordinamento corporativo, con attribuzione di rilevanti funzioni ai sindacati professionali costituiti in base alla legge 3 aprile 1926 n. 563. Secondo il Regio decreto 1 marzo 1928 n. 842, la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti erano attribuite alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitavano le relative funzioni attraverso un "comitato", i cui membri erano di nomina ministeriale, su designazione di un numero doppio da parte delle associazioni sindacali (art. 3). Contro le decisioni del comitato era ammesso ricorso ad una Commissione Centrale che a sua volta era nominata con decreto reale, su proposta ministeriale e su designazione sindacale (art. 15). Contro le decisioni della Commissione Centrale era ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza ed eccesso di potere. Da questa premessa derivava che la fase del procedimento disciplinare che si svolgeva davanti ai Consigli dell'ordine aveva natura amministrativa e, invece, a quella che si svolgeva davanti alla Commissione Centrale era riconosciuta natura di giurisdizione speciale.
L'avvenuta soppressione dell'ordinamento corporativo dello Stato, avutasi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, ha costituito su base elettiva gli organi esponenziali degli ordini professionali esistenti, con la conseguenza che alla Commissione Centrale si è sostituito il Consiglio Nazionale. N'è derivata la natura amministrativa del procedimento che si svolge davanti ai consigli dell'ordine.
Questi, anche quando operano in materia disciplinare, esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, perché svolgono i relativi compiti nei confronti dei professionisti che formano l'ordine forense e, quindi, all'interno del gruppo che essi costituiscono e per la tutela degli interessi della classe professionale.
La funzione disciplinare che a tali organi compete è, dunque, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che s'instaura con l'appartenenza all'ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire, come queste sezioni unite hanno recentemente affermato: sentenza 22 luglio 2002, n. 10688. Le due fasi del procedimento disciplinare, pertanto, sono compatibili anche con le norme comunitarie e la materia non può ritenersi devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Collegata a questa censura è quella contenuta nel secondo motivo, con il quale l'avvocato Bolognesi, richiamata la sua posizione di giudice presso la commissione tributaria regionale di Torino e di giudice di pace nel Comune di Torino, sostiene che nel giudizio disciplinare doveva trovare applicazione la disposizione della legge 2 dicembre 1998 n, 420, che dispone un criterio di competenza, diverso da quello ordinario, nella cognizione dei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, d'imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (art. 1).
Il motivo non è fondato.
2.1. La natura amministrativa del procedimento che si è svolto davanti al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Novara esclude che il procedimento fosse di competenza del Consiglio dell'ordine di Milano.
Nella fattispecie, infatti, non possono essere applicate le disposizioni sulla modificazione delle regole di determinazione della competenza territoriale al procedimento a carico dell'avvocato Bolognesi, trattandosi di procedimento amministrativo, come non è smentito dalla sentenza della Corte costituzionale (13 novembre 2000, n. 497) non richiamata a proposito dal ricorrente, perché si tratta di decisione che nel giudizio disciplinare a carico di magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, ha affermato la necessità che l'incolpato possa farsi assistere da un avvocato.
2.2. La soluzione non muta per il fatto che l'avvocato Bolognesi è giudice di una commissione tributaria e svolge anche l'incarico di giudice di pace, perché, nella fattispecie non è in predicato lo svolgimento di queste funzioni da parte dell'interessato.
3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso si riferiscono alla prova testimoniale svolta davanti al Consiglio dell'Ordine e denunciano i seguenti vizi, asseritamente comportanti nullità:
- mancata indicazione nell'atto di citazione per il giudizio disciplinare delle generalità del cliente dell'incolpato, nei confronti del quale sarebbero stati commessi gli addebiti di cui al capo d'incolpazione e le circostanze di tempo e di luogo dei fatti addebitati (terzo motivo);
- mancata indicazione nello stesso atto dell'elenco dei testimoni addotti per il giudizio (quarto motivo).
- mancata indicazione nell'atto medesimo dei capitoli di prova (quinto motivo).
3.1. Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che alcuna norma prescrive che l'atto di citazione per il giudizio disciplinare contenga le indicazioni di cui si lamenta l'omissione e che la menzione degli addebiti era sufficientemente circostanziata e, in ogni modo, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. La prova testimoniale, inoltre, era stata raccolta conformemente ai principi di semplicità che caratterizzano il procedimento.
Il ricorrente, a sostegno della tesi contraria, richiama la disposizione contenuta nell'art. 48 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, secondo il quale la citazione per il giudizio disciplinare deve contenere "la menzione circostanziata degli addebiti" (primo comma n. 2) e "l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio" (primo comma, n. 4).
Le censure non sono fondate.
3.2. L'esercizio del diritto di difesa, nella fattispecie, ben poteva essere esercitato, data la completezza del capo d'incolpazione per com'è riportato nella decisione impugnata e sul quale non v'è contestazione da parte dell'interessato. Le sezioni unite di questa Corte, inoltre, hanno già affermato che la disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati è improntata a semplicità delle forme, ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa.
Dalla premessa è ricavato che l'omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell'incolpato non è causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l'interessato nulla abbia dedotto contro l'ammissione dei testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti: sent. 5 febbraio 1999, n. 39.
4. Il sesto motivo del ricorso richiama una censura riguardante il giudizio di primo grado, con la quale l'avvocato Bolognesi aveva denunciato che la nullità di quella decisione, perché dai verbali del Consiglio non risultava l'avvenuta e separata deliberazione sulle varie questioni, preliminari e di merito, che il collegio doveva esaminare.
La censura non può essere esaminata.
4.1. Essa è stata già rigettata dalla decisione impugnata, con la doppia motivazione che la circostanza non era provata in fatto e che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 473 del codice di procedura penale abrogato.
4.2. Il ricorrente non può censurare la prima motivazione, perché, la denuncia si risolve in quella di un vizio della motivazione della decisione impugnata, la quale non può essere fatta valere in questa sede.
Pertanto, la decisione si regge sulla motivazione che non poteva essere censurata.
5. Il settimo motivo introduce l'argomento dell'esistenza di un giudicato sulla non colpevolezza dell'incolpato, per addebitare alla decisione l'errore della violazione dell'art. 2909 cod. civ. Il motivo non è fondato.
Dalla lettura degli atti, che è consentita in ragione della natura processuale della censura, risulta che, nella seduta del 28 giugno 1999, il Consiglio dell'Ordine di Novara, preso atto del fatto di non poter procedere a carico dell'avvocato Bolognesi in ordine all'incolpazione (perché l'interessato aveva addebitato alla citazione per il giudizio disciplinare il vizio della mancata indicazione delle norme violate), dichiarò di non luogo a procedere in ordine ai fatti indicati in quella citazione, disponendo una nuova citazione per il giudizio disciplinare.
L'attuale giudizio disciplinare, dunque, è quello che è stato instaurato con la nuova citazione e la precedente dichiarazione di non luogo a provvedere non da luogo a preclusione pro iudicato, perché non di contenuto di merito, ma di contenuto meramente processuale.
6. L'ottavo motivo si riferisce nuovamente alla validità della deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine di Novara, alla quale è addebitato il vizio del mutamento del collegio giudicante nel corso delle varie sedute anteriori alla decisione finale. Dalla decisione impugnata si ricava che alla riunione nella quale fu deliberata la sanzione disciplinare erano presenti gli stessi componenti del Consiglio che avevano partecipato all'udienza (del 2 ottobre 2000), nella quale furono assunte le prove.
La circostanza non è contestata dal ricorrente.
Orbene, la presenza alle due sedute degli stessi componenti del collegio rende irrilevanti gli eventuali vizi della composizione delle precedenti sedute, avendo la decisione impugnata accertato che si trattava di composizione interamente rinnovata, com'era consentito.
La convocazione della seduta per la decisione disciplinare, infatti, è atto a struttura procedimentale, diretto a consentire la partecipazione dei membri dell'organo collegiale ad una determinata riunione. Quando tale risultato sia raggiunto, ogni questione relativa alle precedenti convocazioni resta superata. Senza dire che eventuali profili di illegittimità concernenti le precedenti convocazioni potevano essere addotti dall'interessato, che non risulta essersi adoperato a tanto.
7. Il nono motivo contiene censure sulla ricostruzione dei fatti, le quali non sono ammissibili.
Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli: Cass. ss. uu. 19 novembre 1999, n. 793.
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo per la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003