Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7891
CASS
Sentenza 20 maggio 2003

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Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, svolgentesi dinanzi al Consiglio locale dell'ordine degli avvocati, non è configurabile, allorché l'incolpato svolga le funzioni di giudice di pace nel distretto, alcuno spostamento di competenza ad altro Consiglio dell'ordine sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420) per le cause civili in cui sono comunque parti magistrati.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l'omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell'incolpato davanti al locale Consiglio dell'ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l'interessato nulla abbia dedotto contro l'ammissione dei testi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

Non esiste alcuna norma dell'ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l'attribuzione, ai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l'attuazione del rapporto che s'instaura con l'appartenenza all'ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7891
    Data del deposito : 20 maggio 2003

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