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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02365/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00794 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02365/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2025, proposto da -OMISSIS-, n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Antinoro e Chiara Reina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l'ufficio legale della predetta Azienda, sito in Palermo, via Pindemonte, n. 88;
per l'annullamento N. 02365/2025 REG.RIC.
del silenzio dell'intimata Azienda sui punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8,
A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B, B.1, B.2, dell'istanza di accesso di parte ricorrente; nonché per accertare il diritto di accesso di quest'ultima; nonché per condannare
l'intimata Azienda sanitaria all'ostensione della menzionata documentazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Azienda sanitaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, con PEC del 28.10.2025, ha chiesto all'intimata Azienda sanitaria l'ostensione dei seguenti documenti, inerenti al figlio minore:
“A. - intero Fascicolo sulla vaccinazione pediatrica (Esavalente, pneumococco,
MPRV), somministrate al minore […] in data 03.02.2016 ed in data 02.08.2017, inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
A.1) Scheda anamnestica redatta in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.2) Modulo di consenso informato sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale, in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.3) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato al genitore esercente la potestà genitoriale in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016; N. 02365/2025 REG.RIC.
A.4) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, registro della Farmacia di carico e scarico, di apertura
e di utilizzazione del farmaco somministrato, da cui si evincono orario di apertura e di somministrazione, nonché la scheda di preparazione del farmaco) in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.5) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.6) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sul paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.7) L'indicazione del nominativo e di ogni dato identificativo del medico vaccinatore
(nome e cognome, codice fiscale, numero di iscrizione all'albo, numero di iscrizione regionale al SSN) e del personale sanitario che ha somministrato la vaccinazione al minore […], nonché, che ha compilato e sottoscritto la scheda anamnestica e che ha presenziato all'inoculazione del 03.02.2016;
A.8) Scheda anamnestica redatta in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.9) Modulo di consenso informato sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale, in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.10) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato al genitore esercente la potestà genitoriale in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.11) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, registro della Farmacia di carico e scarico, di apertura
e di utilizzazione del farmaco somministrato, da cui si evincono orario di apertura e N. 02365/2025 REG.RIC.
di somministrazione, nonché la scheda di preparazione del farmaco) in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.12) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.13) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sul paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.14) L'indicazione del nominativo e di ogni dato identificativo del medico vaccinatore (nome e cognome, codice fiscale, numero di iscrizione all'albo, numero di iscrizione regionale al SSN) e del personale sanitario che ha somministrato la vaccinazione al minore […], nonché, che ha compilato e sottoscritto la scheda anamnestica e che ha presenziato all'inoculazione del 02.08.2017.
B - la documentazione (afferente i vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19), prescritta e prevista dall'art. 7, della Legge n. 210 del 1992 e ss. mm. ii., ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, ovverosia, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
B.1) i progetti di informazione rivolti alla popolazione ed in particolare alle persone da vaccinare in età pediatrica e alle persone a contatto sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione, vigenti alla data del
03.02.2016 e del 02.08.2017, incluse le prove di avvenuta pubblicazione e divulgazione;
B.2) i dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, raccolti e trasmessi alla Regione anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione”.
1.1. A fronte del silenzio dell'amministrazione ha agito in giudizio per ottenere copia di tali documenti. N. 02365/2025 REG.RIC.
2. Con memoria del 22.1.2026 la ricorrente ha:
(i) dato atto che l'intimata Azienda sanitaria ha trasmesso, il 5.12.2025, copia della documentazione presente negli archivi del Centro Vaccinazioni di via -OMISSIS-, che non sarebbe più in attività in quanto confluito nel centro vaccinazioni di via Spata, oltre copia dei dati vaccinali presenti sul portale AVUR delle vaccinazioni;
(ii) sostenuto che gli anzidetti documenti non sarebbero inerenti a quelli chiesti con l'istanza di accesso, tenuto conto che gli stessi riguarderebbero somministrazioni ricevute dal ricorrente il 23.2.2016 e il 2.8.2017;
(iii) affermato di aver reso nota tale incongruenza all'intimata amministrazione con nota del 9.12.2025, rimasta inesitata e di aver altresì inviato, in data 17.1.2026 all'intimata amministrazione una comunicazione con la quale avrebbe precisato che il riferimento ai superiori punti A.5, A.6, A.12 e A.13 avrebbe dovuto essere inteso alla vaccinazione esavalente, MPRV e pneumococco;
(iv) precisato di aver istato per l'accesso in ragione del fatto che il suddetto minore sarebbe rimasto colpito da reazioni allergiche all'anzidetta vaccinazione pediatrica e che avrebbe dunque interesse all'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, oltre al risarcimento del danno, con la conseguenza che residuerebbe un interesse quantomeno con riguardo ai documenti A.1, A.2, A.3, A.4, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11 e A.14.
3. Il 4.2.2026 si è costituita l'intimata Azienda sanitaria, che – dato atto di aver trasmesso la documentazione da ultimo menzionata dalla ricorrente – ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
4. L'8.2.2026 la ricorrente ha depositato una memoria.
5. All'udienza camerale del 10.2.2026:
(i) è stato dato avviso alle parti:
a. della tardività dei documenti prodotti dalle parti il 28.1.2026 e il 4.2.2026, nonché della tardività della memoria depositata dal ricorrente il giorno 8.2.2026; N. 02365/2025 REG.RIC.
b. della possibile inammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili: b1. per la differenza di contenuto tra il ricorso introduttivo e l'istanza ostensiva; b2. per la mancata prospettazione dell'interesse all'acquisizione dei documenti richiesti con l'istanza ostensiva del 28.10.2025; b3. per il carattere di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione sotteso alla richiesta di cui al punto B dell'anzidetta istanza ostensiva;
(ii) su istanza di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso all'udienza del 10.3.2026, con concessione di termini per il deposito di una memoria.
6. La ricorrente ha depositato documenti (11.2.2026) e una memoria (17.2.2026), con la quale ha preso posizione sulle eccezioni sollevate nella precedente udienza.
7. All'udienza camerale indicata in epigrafe:
- l'amministrazione ha dichiarato di aver osteso quanto in suo possesso;
- la ricorrente ha insistito sul pagamento delle spese di lite;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Dando seguito a quanto anticipato con l'avviso reso nel corso dell'udienza camerale del 10.2.2026, il ricorso è inammissibile.
1.1. Va anzitutto premesso che, per quanto la ricorrente abbia erroneamente allegato al modulo di deposito un differente ricorso, ella ha comunque prodotto il ricorso corretto all'interno della documentazione depositata (precisamente come allegato alla notificazione alla controparte).
Di talché non è possibile dar seguito a tale – prospettato – profilo di inammissibilità.
1.2. Residuano invece le ulteriori questioni anticipate nell'ambito della menzionata udienza camerale, vale a dire:
(i) la mancata prospettazione, nell'istanza ostensiva, dell'interesse all'acquisizione dei documenti ivi richiesti; N. 02365/2025 REG.RIC.
(ii) il carattere di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione sotteso alle richieste di cui al punto B dell'anzidetta istanza ostensiva.
1.2.1. Quanto alla prospettazione dell'interesse in sede di istanza ostensiva, si rileva quanto segue.
Questa Sezione si è più volte pronunciata su analoghi ricorsi, incentrati sul contestato silenzio dell'amministrazione su istanze ostensive rese con riguardo alle modalità di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov.2 (pure erroneamente menzionati nel corpo dell'istanza per cui è causa, come si evince dalla superiore narrativa).
Al riguardo, è stato ivi affermato che:
“- non sussiste una posizione giuridica soggettiva differenziata, collegata all'ostensione degli atti richiesti, atteso che il ricorrente non ha circostanziato la latitudine dell'interesse all'accesso, nella triplice accezione di “diretto”, “concreto” ed “attuale”;
- il ricorrente, infatti, richiama (nell'istanza originaria) la generica necessità di istruire un ventaglio di azioni (“poter presentare la domanda di cui alla Legge n. 10 del 1992 e ss. mm. ii., oltre che, ricorrendone i presupposti, al fine di valutare
l'esperimento delle opportune azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti; invero, si pensi, solo per fare un esempio, all'azione di cui all'art. 7, della
Legge n. 24/2017”), senza nulla aggiungere con riguardo all'interesse specifico ad ottenere i documenti non ostesi;
- peraltro, anche alla luce dell'ampiezza della documentazione richiesta, verrebbe ad integrarsi un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull'andamento dell'azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento;
- da ultimo, sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio, emerge che
l'amministrazione ha ulteriormente fornito al ricorrente ogni utile chiarimento, secondo i principi di correttezza e leale collaborazione” (TAR Sicilia, sez. I, 29 gennaio 2026, n. 279; cfr., nello stesso senso, ibidem 3 dicembre 2025, n. 2668). N. 02365/2025 REG.RIC.
Su un analogo ricorso è stato ulteriormente precisato (TAR Sardegna, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 1222) che:
(i) “l'ASL non può essere chiamata a produrre documentazione che non risulta aver mai detenuto o che non rientra nelle sue competenze istituzionali, né può essere gravata dell'onere di elaborare dati per soddisfare richieste che eccedono la normale attività documentale. Ciò vale, in particolare, per la documentazione dettagliata sui lotti vaccinali, per le informazioni riguardanti “generalità, numero di iscrizione all'Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale” del personale vaccinatore, per le prescrizioni mediche individuali per ciascuna dose di vaccino COVID-19, nonché per i “progetti di informazione rivolti alla popolazione”
e i “dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino”;
(ii) “l'Amministrazione ha dichiarato di non aver reperito ulteriore documentazione rispetto a quella messa a disposizione. Ad impossibilia nemo tenetur”.
Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tali coordinate interpretative, a cui piuttosto intende dare continuità.
L'istanza di accesso del 28.10.2025 di parte ricorrente, al pari dei precedenti citati, non ha dato conto dell'interesse ad essa sotteso.
È ivi reperibile il solo riferimento alla finalità “di tutelare le situazioni giuridiche rilevanti della medesima paziente, oltre che, al precipuo scopo di disporre della documentazione che segue ai fini dell'istruzione della domanda di indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992 e s.m.i.”.
La ricorrente solo dopo la proposizione del giudizio ha esplicitato il proprio interesse conoscitivo (cfr. la memoria del 22.1.2026, pp. 4 ss.).
Ma, com'è noto, l'interesse all'ostensione dei documenti va esplicitato con l'istanza di accesso, non diversi mesi dopo (e a giudizio in corso).
1.2.2. Può quindi dirsi della parte B dell'istanza. N. 02365/2025 REG.RIC.
Con essa la ricorrente ha sostanzialmente chiesto – con riferimento peraltro ai vaccini anti SARS-CoV-2, che pacificamente non rilevano nel caso di specie – una serie di documenti di carattere ampiamente generale, quali progetti di informazione o dati sulle complicanze da vaccino.
Detta richiesta, comunque non suffragata in sede di istanza dalla chiara esplicitazione dell'interesse che avrebbe dovuto sorreggerla, si pone – al pari delle analoghe istanze già ritenute inammissibili da questo e da altri Tribunali – come un tentativo di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, del tutto scoordinato dalle esigenze che dovrebbero essere sottese alla tutela della posizione di parte ricorrente.
Non si comprende, infatti, come la produzione di simili documenti potrebbe incidere direttamente sulla posizione giuridica del minore e dei suoi genitori, come pure affermato a p. 9 della memoria depositata a valle dell'avviso reso nell'udienza del
10.2.2026.
2. Alle precedenti considerazioni occorre, per completezza, soggiungere che l'intimata amministrazione, pur a fronte di un'istanza siffatta, ha comunque prodotto gli unici documenti in suo possesso, come da essa dichiarato nell'udienza camerale del
10.3.2026.
Dunque, anche ove si volesse prescindere dalle superiori e dirimenti considerazioni, non vi sarebbero comunque ragioni per accogliere il ricorso, condannando l'amministrazione all'ostensione di documenti che essa stessa ha dichiarato di non possedere.
3. Stante quanto precede:
- il ricorso è inammissibile;
- le spese possono trovare compensazione, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda.
P.Q.M. N. 02365/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA SA AN N. 02365/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00794 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02365/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2025, proposto da -OMISSIS-, n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Antinoro e Chiara Reina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l'ufficio legale della predetta Azienda, sito in Palermo, via Pindemonte, n. 88;
per l'annullamento N. 02365/2025 REG.RIC.
del silenzio dell'intimata Azienda sui punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8,
A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B, B.1, B.2, dell'istanza di accesso di parte ricorrente; nonché per accertare il diritto di accesso di quest'ultima; nonché per condannare
l'intimata Azienda sanitaria all'ostensione della menzionata documentazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Azienda sanitaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, con PEC del 28.10.2025, ha chiesto all'intimata Azienda sanitaria l'ostensione dei seguenti documenti, inerenti al figlio minore:
“A. - intero Fascicolo sulla vaccinazione pediatrica (Esavalente, pneumococco,
MPRV), somministrate al minore […] in data 03.02.2016 ed in data 02.08.2017, inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
A.1) Scheda anamnestica redatta in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.2) Modulo di consenso informato sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale, in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.3) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato al genitore esercente la potestà genitoriale in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016; N. 02365/2025 REG.RIC.
A.4) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, registro della Farmacia di carico e scarico, di apertura
e di utilizzazione del farmaco somministrato, da cui si evincono orario di apertura e di somministrazione, nonché la scheda di preparazione del farmaco) in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.5) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.6) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sul paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione dell'inoculazione del 03.02.2016;
A.7) L'indicazione del nominativo e di ogni dato identificativo del medico vaccinatore
(nome e cognome, codice fiscale, numero di iscrizione all'albo, numero di iscrizione regionale al SSN) e del personale sanitario che ha somministrato la vaccinazione al minore […], nonché, che ha compilato e sottoscritto la scheda anamnestica e che ha presenziato all'inoculazione del 03.02.2016;
A.8) Scheda anamnestica redatta in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.9) Modulo di consenso informato sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale, in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.10) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato al genitore esercente la potestà genitoriale in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.11) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, registro della Farmacia di carico e scarico, di apertura
e di utilizzazione del farmaco somministrato, da cui si evincono orario di apertura e N. 02365/2025 REG.RIC.
di somministrazione, nonché la scheda di preparazione del farmaco) in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.12) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.13) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sul paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione dell'inoculazione del 02.08.2017;
A.14) L'indicazione del nominativo e di ogni dato identificativo del medico vaccinatore (nome e cognome, codice fiscale, numero di iscrizione all'albo, numero di iscrizione regionale al SSN) e del personale sanitario che ha somministrato la vaccinazione al minore […], nonché, che ha compilato e sottoscritto la scheda anamnestica e che ha presenziato all'inoculazione del 02.08.2017.
B - la documentazione (afferente i vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19), prescritta e prevista dall'art. 7, della Legge n. 210 del 1992 e ss. mm. ii., ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, ovverosia, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
B.1) i progetti di informazione rivolti alla popolazione ed in particolare alle persone da vaccinare in età pediatrica e alle persone a contatto sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione, vigenti alla data del
03.02.2016 e del 02.08.2017, incluse le prove di avvenuta pubblicazione e divulgazione;
B.2) i dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, raccolti e trasmessi alla Regione anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione”.
1.1. A fronte del silenzio dell'amministrazione ha agito in giudizio per ottenere copia di tali documenti. N. 02365/2025 REG.RIC.
2. Con memoria del 22.1.2026 la ricorrente ha:
(i) dato atto che l'intimata Azienda sanitaria ha trasmesso, il 5.12.2025, copia della documentazione presente negli archivi del Centro Vaccinazioni di via -OMISSIS-, che non sarebbe più in attività in quanto confluito nel centro vaccinazioni di via Spata, oltre copia dei dati vaccinali presenti sul portale AVUR delle vaccinazioni;
(ii) sostenuto che gli anzidetti documenti non sarebbero inerenti a quelli chiesti con l'istanza di accesso, tenuto conto che gli stessi riguarderebbero somministrazioni ricevute dal ricorrente il 23.2.2016 e il 2.8.2017;
(iii) affermato di aver reso nota tale incongruenza all'intimata amministrazione con nota del 9.12.2025, rimasta inesitata e di aver altresì inviato, in data 17.1.2026 all'intimata amministrazione una comunicazione con la quale avrebbe precisato che il riferimento ai superiori punti A.5, A.6, A.12 e A.13 avrebbe dovuto essere inteso alla vaccinazione esavalente, MPRV e pneumococco;
(iv) precisato di aver istato per l'accesso in ragione del fatto che il suddetto minore sarebbe rimasto colpito da reazioni allergiche all'anzidetta vaccinazione pediatrica e che avrebbe dunque interesse all'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, oltre al risarcimento del danno, con la conseguenza che residuerebbe un interesse quantomeno con riguardo ai documenti A.1, A.2, A.3, A.4, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11 e A.14.
3. Il 4.2.2026 si è costituita l'intimata Azienda sanitaria, che – dato atto di aver trasmesso la documentazione da ultimo menzionata dalla ricorrente – ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
4. L'8.2.2026 la ricorrente ha depositato una memoria.
5. All'udienza camerale del 10.2.2026:
(i) è stato dato avviso alle parti:
a. della tardività dei documenti prodotti dalle parti il 28.1.2026 e il 4.2.2026, nonché della tardività della memoria depositata dal ricorrente il giorno 8.2.2026; N. 02365/2025 REG.RIC.
b. della possibile inammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili: b1. per la differenza di contenuto tra il ricorso introduttivo e l'istanza ostensiva; b2. per la mancata prospettazione dell'interesse all'acquisizione dei documenti richiesti con l'istanza ostensiva del 28.10.2025; b3. per il carattere di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione sotteso alla richiesta di cui al punto B dell'anzidetta istanza ostensiva;
(ii) su istanza di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso all'udienza del 10.3.2026, con concessione di termini per il deposito di una memoria.
6. La ricorrente ha depositato documenti (11.2.2026) e una memoria (17.2.2026), con la quale ha preso posizione sulle eccezioni sollevate nella precedente udienza.
7. All'udienza camerale indicata in epigrafe:
- l'amministrazione ha dichiarato di aver osteso quanto in suo possesso;
- la ricorrente ha insistito sul pagamento delle spese di lite;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Dando seguito a quanto anticipato con l'avviso reso nel corso dell'udienza camerale del 10.2.2026, il ricorso è inammissibile.
1.1. Va anzitutto premesso che, per quanto la ricorrente abbia erroneamente allegato al modulo di deposito un differente ricorso, ella ha comunque prodotto il ricorso corretto all'interno della documentazione depositata (precisamente come allegato alla notificazione alla controparte).
Di talché non è possibile dar seguito a tale – prospettato – profilo di inammissibilità.
1.2. Residuano invece le ulteriori questioni anticipate nell'ambito della menzionata udienza camerale, vale a dire:
(i) la mancata prospettazione, nell'istanza ostensiva, dell'interesse all'acquisizione dei documenti ivi richiesti; N. 02365/2025 REG.RIC.
(ii) il carattere di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione sotteso alle richieste di cui al punto B dell'anzidetta istanza ostensiva.
1.2.1. Quanto alla prospettazione dell'interesse in sede di istanza ostensiva, si rileva quanto segue.
Questa Sezione si è più volte pronunciata su analoghi ricorsi, incentrati sul contestato silenzio dell'amministrazione su istanze ostensive rese con riguardo alle modalità di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov.2 (pure erroneamente menzionati nel corpo dell'istanza per cui è causa, come si evince dalla superiore narrativa).
Al riguardo, è stato ivi affermato che:
“- non sussiste una posizione giuridica soggettiva differenziata, collegata all'ostensione degli atti richiesti, atteso che il ricorrente non ha circostanziato la latitudine dell'interesse all'accesso, nella triplice accezione di “diretto”, “concreto” ed “attuale”;
- il ricorrente, infatti, richiama (nell'istanza originaria) la generica necessità di istruire un ventaglio di azioni (“poter presentare la domanda di cui alla Legge n. 10 del 1992 e ss. mm. ii., oltre che, ricorrendone i presupposti, al fine di valutare
l'esperimento delle opportune azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti; invero, si pensi, solo per fare un esempio, all'azione di cui all'art. 7, della
Legge n. 24/2017”), senza nulla aggiungere con riguardo all'interesse specifico ad ottenere i documenti non ostesi;
- peraltro, anche alla luce dell'ampiezza della documentazione richiesta, verrebbe ad integrarsi un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull'andamento dell'azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento;
- da ultimo, sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio, emerge che
l'amministrazione ha ulteriormente fornito al ricorrente ogni utile chiarimento, secondo i principi di correttezza e leale collaborazione” (TAR Sicilia, sez. I, 29 gennaio 2026, n. 279; cfr., nello stesso senso, ibidem 3 dicembre 2025, n. 2668). N. 02365/2025 REG.RIC.
Su un analogo ricorso è stato ulteriormente precisato (TAR Sardegna, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 1222) che:
(i) “l'ASL non può essere chiamata a produrre documentazione che non risulta aver mai detenuto o che non rientra nelle sue competenze istituzionali, né può essere gravata dell'onere di elaborare dati per soddisfare richieste che eccedono la normale attività documentale. Ciò vale, in particolare, per la documentazione dettagliata sui lotti vaccinali, per le informazioni riguardanti “generalità, numero di iscrizione all'Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale” del personale vaccinatore, per le prescrizioni mediche individuali per ciascuna dose di vaccino COVID-19, nonché per i “progetti di informazione rivolti alla popolazione”
e i “dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino”;
(ii) “l'Amministrazione ha dichiarato di non aver reperito ulteriore documentazione rispetto a quella messa a disposizione. Ad impossibilia nemo tenetur”.
Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tali coordinate interpretative, a cui piuttosto intende dare continuità.
L'istanza di accesso del 28.10.2025 di parte ricorrente, al pari dei precedenti citati, non ha dato conto dell'interesse ad essa sotteso.
È ivi reperibile il solo riferimento alla finalità “di tutelare le situazioni giuridiche rilevanti della medesima paziente, oltre che, al precipuo scopo di disporre della documentazione che segue ai fini dell'istruzione della domanda di indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992 e s.m.i.”.
La ricorrente solo dopo la proposizione del giudizio ha esplicitato il proprio interesse conoscitivo (cfr. la memoria del 22.1.2026, pp. 4 ss.).
Ma, com'è noto, l'interesse all'ostensione dei documenti va esplicitato con l'istanza di accesso, non diversi mesi dopo (e a giudizio in corso).
1.2.2. Può quindi dirsi della parte B dell'istanza. N. 02365/2025 REG.RIC.
Con essa la ricorrente ha sostanzialmente chiesto – con riferimento peraltro ai vaccini anti SARS-CoV-2, che pacificamente non rilevano nel caso di specie – una serie di documenti di carattere ampiamente generale, quali progetti di informazione o dati sulle complicanze da vaccino.
Detta richiesta, comunque non suffragata in sede di istanza dalla chiara esplicitazione dell'interesse che avrebbe dovuto sorreggerla, si pone – al pari delle analoghe istanze già ritenute inammissibili da questo e da altri Tribunali – come un tentativo di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, del tutto scoordinato dalle esigenze che dovrebbero essere sottese alla tutela della posizione di parte ricorrente.
Non si comprende, infatti, come la produzione di simili documenti potrebbe incidere direttamente sulla posizione giuridica del minore e dei suoi genitori, come pure affermato a p. 9 della memoria depositata a valle dell'avviso reso nell'udienza del
10.2.2026.
2. Alle precedenti considerazioni occorre, per completezza, soggiungere che l'intimata amministrazione, pur a fronte di un'istanza siffatta, ha comunque prodotto gli unici documenti in suo possesso, come da essa dichiarato nell'udienza camerale del
10.3.2026.
Dunque, anche ove si volesse prescindere dalle superiori e dirimenti considerazioni, non vi sarebbero comunque ragioni per accogliere il ricorso, condannando l'amministrazione all'ostensione di documenti che essa stessa ha dichiarato di non possedere.
3. Stante quanto precede:
- il ricorso è inammissibile;
- le spese possono trovare compensazione, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda.
P.Q.M. N. 02365/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA SA AN N. 02365/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.