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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
IA SA AN Presidente
NA AR Consigliere relatore
Grazia IA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione al precetto nella causa iscritta al n. 450 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
c.f. , nata a [...] il 23 aprile Parte_1 C.F._1
1963, c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 10 maggio 1969, anche nella loro qualità di eredi di , già Per_1 costituita nel primo grado, entrambi residenti a [...], e la
[...]
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, tutti elettivamente domiciliati in
Cagliari Viale Ciusa n. 97 presso lo studio dell'avv. Carmen Loi che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante dott. con sede in Cagliari, via Concezione n. CP_3
3, P.IVA e C.F. elettivamente domiciliata in Cagliari via dei P.IVA_2
Conversi n. 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Morittu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in primo grado;
APPELLATA
1 All'udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza impugnata:
a ) in via pregiudiziale dichiarare la cessazione della materia del contendere, dichiarando altresì inammissibile l'opposizione proposta;
b ) in via subordinata nel merito, comunque rigettare l'opposizione proposta;
c ) in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente e del precedente grado del giudizio, ivi comprese quelle del sub-procedimento cautelare.
d ) in via di estremo subordine disporre la integrale compensazione delle spese, comprese quelle del primo grado.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari:
– per quanto attiene alla domanda cautelare n. 450-1/2022 R.G., dichiararla inammissibile, improcedibile ovvero comunque infondata e, in ogni caso, respingerla, confermando l'esecutività della sentenza impugnata;
– per quanto attiene alle domande formulate con l'atto d'appello, dichiararle inammissibili ovvero improcedibili, ovvero in ogni caso respingerlo poiché infondato;
– in ogni caso, respingere tutte le domande proposte dagli appellanti poiché inammissibili ovvero improcedibili ovvero infondate;
– in ogni caso, con vittoria di spese anche del presente grado”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2396/2016, facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 722/2008, il Tribunale di Cagliari ha condannato il
[...]
al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 Parte_2
in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] Per_1
(da ora della Controparte_1 Pt_1 somma di euro 313.438,58 a titolo di risarcimento dei danni e spese del giudizio a definizione del procedimento instaurato da costoro in data 23 novembre 2001 per vedersi risarcire dal convenuto i danni subiti dal locale
2 commerciale di loro proprietà a seguito di infiltrazioni e tracimazione di liquami provenienti dagli scarichi condominiali verificatisi a partire dal mese di ottobre 1999.
In pendenza del giudizio di appello proposto dal Condominio, i signori con atto di precetto notificato il 23 novembre 2017 Parte_3 hanno chiesto all' (da ora , condomina Controparte_2 CP_2 che già in data 10 luglio 2017 aveva loro corrisposto un acconto sulla maggiore somma di euro 9.182,71, il pagamento della somma di euro
109.634,34, quale saldo della maggior somma di euro 313.438,58 al netto degli importi già versati.
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. in data 27 novembre 2017
l' ha proposto opposizione al precetto eccependo: CP_2
- la propria carenza di legittimazione passiva in quanto essa era diventata condomino, per aver acquistato la proprietà di un immobile facente parte del condominio, solo in data successiva all'epoca in cui si era verificato il danno di cui i erano stati risarciti, verificatosi a partire dall'ottobre Pt_1
1999;
- la propria estraneità alla causazione del danno in quanto nel procedimento definito con la sentenza n.2396/2016 azionata con il precetto opposto, era stato accertato che l'appartamento di sua proprietà non rientrava tra quelli che utilizzavano la colonna di scarico che richiedeva la manutenzione straordinaria e che aveva provocato le infiltrazioni dannose nell'immobile dei convenuti.
La società attrice ha domandato in via cautelare la sospensione, nei propri confronti, dell'efficacia esecutiva della sentenza n.2396/2016; nel merito ha chiesto l'accertamento della propria estraneità a qualsivoglia rapporto di natura debitoria nei confronti dei convenuti, la condanna di costoro alla restituzione della somma di euro 9.182,71, corrisposta nell'erronea convinzione di trovarsi in una situazione debitoria, oltre gli interessi dalla domanda, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dei convenuti.
I costituitisi in giudizio hanno contestato il fondamento Pt_1 dell'avverso atto di opposizione al precetto eccependone l'inammissibilità e
3 comunque l'infondatezza nel merito. Con note depositate il 6 ottobre 2021 essi davano atto che la sentenza del Tribunale n. 2396/2016 era stata parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.
463/2019 che, pur confermando la piena responsabilità del , CP_4 aveva ridotto l'importo del risarcimento ad euro 221.974,64 oltre interessi, compensando per 1/3 le spese di lite. Essi concludevano per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto il venir meno del titolo posto alla base del precetto comportava che quest'ultimo non fosse più efficace.
Istruita la causa con produzioni documentali con sentenza n.
2655/2022 pubblicata il 15 novembre 2022 il Tribunale di Cagliari:
- ha accolto l'opposizione proposta dichiarando, per l'effetto, che l'
[...]
non era tenuta al pagamento della somma indicata nel Controparte_2 precetto opposto;
- ha condannato gli opposti alla restituzione in favore dell'opponente della somma di euro 9.182,71 con gli interessi dalla domanda al saldo;
- ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente relative alla fase cautelare ed alla fase di merito.
Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2022 hanno proposto appello anche nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
già costituita in primo grado, nonché la società Per_1 [...]
(da ora . Costituitasi in giudizio Controparte_1 Pt_1
l' (da ora , all'udienza del 14 febbraio Controparte_2 CP_2
2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Primo motivo di appello: Circa la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha rigettato la domanda della parte opposta volta a veder dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, essendo già iniziata l'esecuzione, essa doveva proseguire alla luce del disposto di cui all'art. 653 c.p.c. senza soluzione di continuità nei limiti fissati dal nuovo titolo, ovvero dalla sentenza della Corte d'Appello n. 463/2019, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
4 Gli appellanti con il primo motivo di impugnazione censurano la mancata declaratoria della cessazione della materia del contendere in quanto era venuto meno il titolo, la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2396/2019, posto a base del precetto, per essere essa stata riformata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Cagliari n. 463/2019 che aveva ridotto l'ammontare del risarcimento, confermando la responsabilità del . Doveva CP_4 peraltro rilevarsi che tale declaratoria era stata adottata dal Tribunale di
Cagliari in altre due cause di opposizione al precetto notificato sulla base della stessa sentenza proposte da altri condomini (sent. Trib. Cagliari n.
865/2021 e n. 2953/2021).
A loro avviso, infatti, il richiamo alla suddetta disposizione codicistica ed alla correlata giurisprudenza di legittimità non era pertinente in quanto l'atto di precetto non era atto di esecuzione, la quale comincia con il pignoramento come statuito dall'art. 491 c.p.c. Non essendo stata intrapresa alcuna esecuzione, non poteva trovare applicazione il principio richiamato dal giudice di prime cure ma avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere secondo l'orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n.
25478/2021.
Seppure è condivisibile l'assunto degli appellanti secondo cui la notifica dell'atto di precetto non costituisce un atto esecutivo, iniziando l'esecuzione con il pignoramento come disposto dall'art. 491 c.p.c., ciò non conduce all'accoglimento del motivo in quanto “Con riguardo alla ratio dell'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ., che è quella della conservazione degli effetti del titolo esecutivo nei limiti in cui viene confermata l'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il precetto ancorché non costituisca un atto di esecuzione in senso proprio, rientra negli atti esecutivi già compiuti che la citata norma fa salvi nel caso di accoglimento parziale della opposizione all'ingiunzione”. (così Cass., n.
5274/1991).
Il primo motivo deve essere rigettato.
Secondo motivo di appello: non ammissibilità dell'opposizione
5 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dai fondata sull'assunto che la stessa Pt_1 sarebbe basata su motivi che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito mentre in sede di opposizione all'esecuzione potevano essere dedotti solo i fatti successivi alla formazione del titolo. Infatti
l'opponente non aveva contestato il merito della pretesa creditoria azionata dagli opposti limitandosi a negare il loro diritto di procedere in via esecutiva nei suoi confronti, in ragione del suo difetto di legittimazione passiva, in quanto divenuta solo in data successiva all'epoca dei fatti CP_4 dannosi ed a fronte dei quali era insorta la vicenda giudiziale all'esito della quale era stata emessa la sentenza su cui si fondava il precetto opposto.
Inoltre doveva evidenziarsi che il giudizio risarcitorio era stato promosso contro il talché l' non avrebbe potuto eccepire CP_4 CP_2 alcunché essendo ad esso estranea.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti ripropongono l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto l' CP_2 laddove sosteneva di non essere responsabile in quanto non ancora condomina nel 1999, proponeva una questione di merito per un fatto precedente all'emanazione della sentenza posta a base del precetto talché detta contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio con essa definito o in sede di sua impugnazione, non potendo - come da consolidata giurisprudenza - essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo.
Non poteva condividersi l'assunto del giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che l' fosse estranea al giudizio svoltosi tra essi CP_2 appellanti ed il in quanto “i singoli condomini non sono terzi CP_4 titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con la decisione emessa nei confronti del , la quale farà stato CP_4 anche nei loro confronti, benché non intervenuti in giudizio, atteso che il
è un mero ente di gestione”. L'opponente sarebbe potuta CP_4 pertanto intervenire nel giudizio di primo grado, ancora pendente quando era diventata condomino e di cui era a conoscenza per aver partecipato all'assemblea condominiale tenutasi per adempiere alla sentenza non
6 definitiva n. 722/2008, o nel giudizio di appello all'esito del quale era stato riconosciuto il diritto risarcitorio da essi azionato così come, per la giurisprudenza di legittimità richiamata, esso avrebbe potuto proporre impugnazione.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile in quanto non basata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale, dovendo l'eventuale estraneità dell' al CP_2 CP_4 nel periodo interessato dalle infiltrazioni essere sollevata nel giudizio di merito sul risarcimento.
Il motivo di impugnazione de quo è stato ribadito con forza nella comparsa conclusionale degli appellati con il richiamo alla giurisprudenza più recente univoca nell'affermare il principio, generalmente riconosciuto nell'ambito dei rimedi posti a disposizione del debitore nella fase esecutiva, che con l'opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo di formazione giudiziale possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi dopo, ma non fatti precedenti.
Fermo il principio suddetto, che può ritenersi pacifico, il motivo è tuttavia infondato alla luce della convincente ed esauriente motivazione della sentenza n. 7489/2025 della Suprema Corte che questo Collegio ritiene di condividere.
Si legge nella motivazione: “Va in proposito evidenziato che la negazione della possibilità per il condomino di far valere, in sede di opposizione a precetto, il proprio difetto di titolarità passiva rispetto al credito fatto valere dal terzo nei confronti del passa CP_4 necessariamente attraverso il riconoscimento della sua possibilità di sollevare la suddetta eccezione nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo. Una diversa soluzione, infatti, porterebbe a negare in toto la facoltà della parte di rappresentare la propria posizione di estraneità al debito contratto dal condominio, con evidente compromissione del suo diritto di difesa, non lasciandogli altro rimedio che quello di ripetere da chi era condomino al momento della assunzione dell'obbligazione da parte del condominio quanto indebitamente pagato. Il tema rimanda quindi alla questione se, nella situazione descritta, il condomino possa far valere la sua
7 posizione di estraneità al debito nel procedimento introdotto, in via monitoria o in via di azione ordinaria, dal creditore nei confronti del condominio. La risposta, tenendo conto dell'orientamento della giurisprudenza e, quindi, del profilo della effettività delle tutele apprestata dall'ordinamento, appare essere negativa. Nello specifico, l'indirizzo prevalente di questa Corte non riconosce al singolo condomino la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del , né a proporre in via autonoma impugnazione nei CP_4 confronti della sentenza ad esso sfavorevole (Cass. n. 7053 del 2024; Cass.
n. 20282 del 2023; Cass. n. 15567 del 2018; contra: Cass. n. 40857 del
2021). Ciò che viene riconosciuto al condomino, quando l'azione del terzo riguardi un diritto di credito relativo ad una obbligazione assunta dal condominio, al di fuori cioè dei casi in cui la lite investa diritti dei condomini sulle parti comuni dell'edificio e quindi diritti reali (Cass. S.U.
n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023), è solo l'intervento adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni del condominio (Cass. n. 7053 del
2024). Ora, a parte il rilievo, di per sé assorbente, che l'intervento del condomino nel giudizio è volontario, cioè facoltativo, e non è assimilabile ad un onere, il che evidentemente impedisce di far discendere, dalla sua mancanza, alcuna conseguenza negativa a suo carico, la stessa natura della sua eventuale partecipazione al giudizio, qualificata come intervento ad adiuvandum, porta ad assegnargli una posizione subalterna rispetto a quella della parte di cui sostiene le ragioni, essendo precluso, per giurisprudenza consolidata, all'interveniente adesivo proporre domande ed eccezioni autonome e, in generale, ampliare il tema del contendere. Deve, pertanto, essere affermato che il quadro normativo non appare consentire al , nella situazione descritta, di eccepire nei confronti del terzo CP_4 creditore la propria estraneità al debito del convenuto. Né può CP_4 assumere autonoma rilevanza il fatto che l'azione del creditore venga esercitata verso il nel momento in cui egli, essendo divenuto CP_4 proprietario dell'unità immobiliare che ne fa parte, abbia acquistato la qualità di condomino, atteso che la posizione di estraneità che egli vanta rispetto al debito del condominio ha natura strettamente personale e privata
8 ed è sostanzialmente estranea alle difese del , con l'effetto che CP_4 essa non può essere veicolata attraverso la rappresentanza processuale del suo amministratore. La natura e consistenza della eccezione sollevabile dal condomino, nell'ipotesi considerata, determina quindi una frattura del rapporto di rappresentanza processuale in capo all'amministratore di condominio, la cui posizione sostanziale è indifferente rispetto a quella del condomino. Deve convenirsi, sotto questo profilo, con l'osservazione svolta dalla difesa del ricorrente, secondo cui la sentenza di condanna viene pronunciata nei confronti del condominio, ma non accerta anche e non spiega efficacia assoluta sulla posizione debitoria dei singoli condomini, che per particolari vicende personali potrebbero non rispondere del debito verso il terzo”.
Alla luce di quanto esposto, non può pertanto condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui la pronuncia di condanna nei confronti del estende il suo giudicato anche su tutte le questioni sollevabili
CP_4 dai singoli condomini, potendo essi intervenire nel relativo giudizio. “Ne discende che rimane travolta anche la conclusione che, nella situazione descritta, la posizione di estraneità al debito del , in quanto
CP_4 preesistente alla formazione del titolo, non avrebbe potuto essere sollevata in sede di opposizione esecutiva. In realtà, non essendo tale situazione rappresentabile dal singolo condomino nel giudizio instaurato nei confronti del , è giocoforza ammettere che essa possa essere sollevata
CP_4 dall'interessato in sede di esecuzione della sentenza. Deve quindi affermarsi che, se la sentenza di condanna del , in via generale, ha
CP_4 efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all'ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo il diritto di opporre,
CP_4 in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell'ente condominiale.”(così sentenza citata).
Nel merito
Terzo motivo di appello: risarcimento danni a beni di proprietà esclusiva
e non spesa per bene condominiale
Quarto motivo di appello: circa il soggetto tenuto al risarcimento
9 Quinto motivo di appello: esistenza di un illecito non istantaneo ma permanente - erroneità della pronuncia
Sesto motivo di appello: sul collegamento alla condotta
Il Tribunale, nel merito, ha ritenuto:
- alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass., n.
12013/2004), che l'opponente non fosse debitrice in riferimento al risarcimento del danno de quo in quanto essa aveva acquistato la qualità di condomina in data successiva al momento in cui era sorto l'obbligo di conservazione delle parti comuni, nell'ottobre del 1999;
- non condivisibili le deduzioni degli opposti in merito alla sussistenza di un
“illecito di carattere permanente” posto che era stato “accertato un danno riconducibile alla vetustà dell'impianto fognario e inosservanza dell'obbligo di rifacimento dello stesso da parte del , mentre CP_4 non risulta essere stata svolta alcuna indagine su eventuali conseguenze dannose prodotte da fatti successivi o dal mancato tempestivo ripristino degli impianti nelle more del giudizio”.
- richiamando le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., n. 9449/2016) che non sussistesse alcun vincolo solidaristico fra il nuovo condomino ed i precedenti, posto che l'obbligazione ha natura extracontrattuale, ex art. 2043
c.c., e non invece propter rem;
- inconferenti le deduzioni degli opposti in relazione ad un'obbligazione nascente dalle delibere assembleari del in quanto il precetto era CP_4 stato emesso sulla base della sentenza n. 3296/2016.
Gli appellanti impugnano la sentenza in quanto:
- la datata sentenza n. 12013 del 1.7.2004 della Corte di Cassazione richiamata dal Tribunale si riferiva ai criteri di ripartizione delle spese per lavori deliberati dal su parti comuni e non era sicuramente CP_4 applicabile al caso scrutinato nel quale si discuteva di un risarcimento dei danni al bene di esclusiva proprietà di un privato, nel quale il danneggiato, anche se condomino, è terzo rispetto al e agli altri condomini CP_4
(terzo motivo);
- in ogni caso tale orientamento doveva ritenersi superato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “in caso di
10 vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione…. è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione” (Cass., n° 24654 del
2010; 22/3/2017 n° 7395; 22/6/2017 n° 15547)”. Poiché la delibera di esecuzione dei lavori di riparazione della condotta, di natura straordinaria, era stata adottata nell'assemblea del 29.3.2010, alla quale aveva partecipato l'Agenzia che all'epoca era già condomina, costei era tenuta al risarcimento dei danni dovendo aversi riguardo alla data della delibera di approvazione dei lavori per l'individuazione del soggetto obbligato (quarto motivo);
- in ogni caso, non poteva condividersi la sentenza laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione da essi proposta secondo cui il fatto lesivo non si era esaurito in un unico evento e aveva assunto carattere permanente e si era protratto dal 1999 al 2010. Infatti la decisione non dava conto del fatto che i vari tecnici avevano tutti rilevato l'esistenza di perdite ed infiltrazioni a partire dal 1999 ma che si erano verificate anche nel 2003, nel 2005 e nel
2008 quando il CTU aveva rilevato un cedimento della pavimentazione data alla quale l' era già condomina. Poiché era pacifico che la CP_2 riparazione della condotta fognaria condominiale era stata eseguita soltanto nel mese di ottobre del 2010, ben dopo che l' era diventata CP_2 condomina, costei non poteva sottrarsi alla responsabilità dei danni, avendo concorso, con la propria condotta omissiva fra il maggio 2003 e l'ottobre
2010, alla determinazione del danno da infiltrazioni (quinto motivo);
- non poteva condividersi l'assunto dell' fondato sulle consulenze CP_2 tecniche d'ufficio depositate, secondo il quale essa non era tenuta ad alcun risarcimento per non essere collegata alla condotta dalla quale erano originate le infiltrazioni che avevano interessato il locale di essi appellanti.
Premesso che tale assunto avrebbe dovuto essere sollevato nell'ambito del procedimento di merito da essi instaurato per far valere il loro diritto risarcitorio, in ogni caso non vi era alcuna prova nelle consulenze depositate dell'assunto secondo cui non vi era alcun collegamento tra l'appartamento
11 dell' e la colonna fognaria da cui si erano originate le infiltrazioni CP_2
(sesto motivo).
Il terzo motivo è infondato alla luce del chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo esposto nell'ordinanza n.16435/2025 nella cui motivazione si legge: “Come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune è un terzo che subisce un danno per l'inadempimento dell'obbligo di conservazione della cosa comune, il che implica la chiara natura extracontrattuale della responsabilità da porre in capo al titolare, con esclusione della natura di obbligazione propter rem del danno cagionato dal bene comune e la riconducibilità di detta responsabilità nell'ambito dell'illecito aquiliano;
una volta esclusa l'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali, deve escludersi che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto (Cass., sez. un., n. 9449/2016; cfr. anche
Cass. n. 18855/2013; Cass. sez. un., n. 2951/2016)”, ribadendo quanto già statuito nella sentenza n. 9449/2016 dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (“Una volta esclusa la applicabilità della disciplina delle obbligazioni, deve infatti escludersi che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto”), richiamata sotto diverso profilo anche dagli appellanti.
Inconferente è il quarto motivo di appello, fondato sul pacifico principio, ribadito anche da Cass., n. 11199/2021 (più recente di quelle citate nell'atto di appello) secondo cui “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i
12 costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro”. Nel caso di specie, infatti, è stata azionata con il precetto una sentenza di condanna al risarcimento dei danni pronunciata nei confronti del conseguente ad un evento dannoso verificatosi prima che CP_4
l' diventasse condomino. CP_2
La Corte condivide invece la censura degli appellanti laddove il
Tribunale ha ritenuto non ricorrente nel caso di specie un illecito permanente alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione
n.24955/2025: “Ciò che maggiormente rileva, ai fini della distinzione tra illecito istantaneo e illecito permanente, non è il danno, ma il rapporto causale tra il danno e la condotta contra ius del soggetto agente.
Nell'illecito permanente, infatti, la condotta, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro (Cass. n. 5831 del
2007).
6. Ed infatti, si è ritenuto che, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi
l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé
e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, ….., in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel
13 tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento)”.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che se è vero che la sentenza n.2396/2016 del Tribunale di Cagliari ha accertato che il periodo di inutilizzabilità del bene degli appellanti è incominciato nell'ottobre 1999 e che a tale data si è verificato il danno da essi lamentato a causa della vetustà degli impianti fognari che il aveva l'obbligo di riparare è CP_4 altrettanto vero che esso è rimasto inerte fino al mese di ottobre del 2010, quando sono stati finalmente eseguiti i lavori di rifacimento di detti impianti alla cui esecuzione il era stato condannato con la sentenza non CP_4 definitiva n. 722/2008 del 29.2.2008.
Tuttavia ciò non conduce ad un risultato utile per gli appellanti poiché sull'odierna appellata non gravava alcun obbligo di conservazione del bene comune - linea fognaria condominiale posta nel locale dei Pt_1
- in quanto il suo appartamento non utilizzava detta linea. Si richiama al riguardo il terzo comma dell'art. 1123 c.c.: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”
A differenza di quanto sostenuto dai infatti, nella relazione Pt_1 peritale redatta nel giudizio di primo grado si legge (pagg. 18/19):
“in conclusione alla linea fognaria condominiale, posta nel locale degli attori confluiscono i reflui e le acque meteoriche delle proprietà:
- P. Terra (1° F.T.) Ottica Karalis, Pt_1
- Primo piano (2° F.T.) G.B.A. s.r.l.,
- Secondo piano (3° F.T.) Mura, Ro-Ro,
- Terzo piano (4° F.T.) Per_2
- Quarto piano (5° F.T.) Ottica Karalis, Granara,
- Quinto piano (6° F.T.) Per_3
- lastrico solare Pisu.”
Letta la comparsa conclusionale degli appellanti si osserva che il consulente tecnico d'ufficio dà atto della presenza di quattro colonne di scarico e che le prove di deflusso utilizzando traccianti colorati sono state
14 evidentemente effettuate al fine di individuare le singole proprietà che si servivano della condotta condominiale posta all'interno del locale dei e non delle altre colonne di scarico. Evidentemente i due bagni Pt_1 operativi della proprietà non erano afferenti alla colonna di scarico alla CP_2 quale erano ascrivibili i danni verificatisi in detto locale e per questo non sono stati oggetto delle suddette prove, mentre per quanto riguarda il terzo bagno, originariamente collegato a detta condotta, esso era stato trasformato in ufficio talché non era più operativo, senza che gli appellanti abbiano offerto prova che, successivamente alla data di acquisto della proprietà,
l' l'avesse utilizzato quale servizio. CP_2
Settimo motivo di appello: riguardo la restituzione di quanto versato
Il Tribunale ha accolto la domanda dell'opponente alla restituzione della somma di euro 9.182,71 oltre gli interessi dalla data della domanda, da essa versata in forza del titolo per cui è causa che doveva ritenersi, per le ragioni esposte, inefficace nei suoi confronti, affermando che, rispetto a tale domanda, “gli opposti non avevano dedotto alcuna motivazione in virtù della quale la stessa dovrebbe essere rigettata”.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti deducono che le ragioni esposte a fondamento della domanda di rigetto dell'opposizione e ribadite nell'atto di impugnazione, erano volte anche ad ottenere il rigetto della domanda di restituzione di quanto già versato.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata laddove, in accoglimento dell'opposizione da essa proposta, ha dichiarato che l' non è tenuta CP_2 al pagamento della somma indicata nel precetto opposto, deve, consequenzialmente, confermarsi l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate e non dovute proposta dall'opponente.
Ottavo motivo di appello: sulle spese
Il Tribunale ha condannato la parte opposta alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito e della fase cautelare, rigettando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. stante la complessità delle questioni trattate.
Gli appellanti sostengono che se anche la sentenza fosse stata ritenuta corretta nel merito, le spese avrebbero dovuto essere dichiarate
15 integralmente compensate per entrambi i gradi del giudizio, considerato che il precetto era stato notificato all' in quanto essa era stata indicata CP_2 quale condomina dall'amministratore senza che fosse stato specificato che essa era subentrata solamente nel 2003 e senza che tale circostanza fosse stata fatta presente dalla parte. Inoltre nella causa proposta da altri due condomini, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della pronuncia della Corte di Appello, rilevando comunque l'inammissibilità dell'opposizione perché i motivi avrebbero dovuto essere proposti nel giudizio di merito originario.
Il motivo è infondato.
Premesso che l'appellata ha contestato che gli appellanti non fossero a conoscenza della sua posizione stante il carteggio intervenuto tra i rispettivi difensori prima della notifica del precetto, in ogni caso si osserva che essi hanno insistito sulle loro posizioni nonostante esse non trovassero supporto, ed anzi trovassero smentita, negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, talché il principio della soccombenza appare correttamente applicato non ritenendosi sussistenti ragioni che giustificherebbero una eventuale compensazione, anche parziale.
Le spese del presente grado sono liquidate ai sensi dell'art. 17 c.p.c. con lo scaglione individuato sulla base della somma precettata, applicati i valori medi per la fase studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione (è stata decisa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza) e decisionale (non sono stati depositati atti difensivi).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, spese che liquida in euro 9.603,00 oltre spese generali, Iva e cpa:
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in
16 misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 ottobre 2025
Il Presidente
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Il Consigliere relatore
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