CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27124 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del Tribunale del Riesame di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco M. CORNICELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha disposto, nei confronti di NA FA, il sequestro preventivo della somma di eurc33.006,00, profitto del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. 2. NA FA ha, quindi, avanzato istanza di riesame avverso il predetto provvedimento di sequestro argomentando in ordine all'insussistenza del periculum in mora. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27124 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 03/05/2023 3. NA FA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 18 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame. 4. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e la carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. I giudici del riesame avrebbero omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa e di argomentare in ordine al concreto rischio di dispersione del denaro nella disponibilità dell'indagato nel periodo antecedente alla conclusione del giudizio. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'ordinanza impugnata omesso di confrontarsi con le ragioni di doglianza dalla difesa puntualmente rappresentate in sede di gravame cautelare. Vanno anzitutto richiamati i principi di ordine generale affermati dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculunn in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Al riguardo la Corte ha chiarito, in particolare, che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffernni sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Entro tale prospettiva si è in seguito precisato che il provvedimento di sequestro preventivo, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare -nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale- alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, Martorano, Rv. 284145 - 01). Solo una soluzione ermeneutica che, come affermato nella richiamata sentenza Ellade, «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio». 2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto mancante sì da dar luogo ad un vizio di violazione di legge, con riguardo al punto della necessità di anticipazione della cautela reale, funzionale ad assicurare l'eventuale futura confisca. 3. Si impone, di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché si uniformi ai principi di diritto qui affermati, colmando le rilevate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Cosenza -Sezione delle misure cautelari reali- per nuovo esame. Così deciso, il 3 maggio 2023 Il conse eeestensore Il Presi nte
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco M. CORNICELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha disposto, nei confronti di NA FA, il sequestro preventivo della somma di eurc33.006,00, profitto del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. 2. NA FA ha, quindi, avanzato istanza di riesame avverso il predetto provvedimento di sequestro argomentando in ordine all'insussistenza del periculum in mora. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27124 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 03/05/2023 3. NA FA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 18 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame. 4. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e la carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. I giudici del riesame avrebbero omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa e di argomentare in ordine al concreto rischio di dispersione del denaro nella disponibilità dell'indagato nel periodo antecedente alla conclusione del giudizio. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'ordinanza impugnata omesso di confrontarsi con le ragioni di doglianza dalla difesa puntualmente rappresentate in sede di gravame cautelare. Vanno anzitutto richiamati i principi di ordine generale affermati dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculunn in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Al riguardo la Corte ha chiarito, in particolare, che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffernni sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Entro tale prospettiva si è in seguito precisato che il provvedimento di sequestro preventivo, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare -nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale- alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, Martorano, Rv. 284145 - 01). Solo una soluzione ermeneutica che, come affermato nella richiamata sentenza Ellade, «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio». 2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto mancante sì da dar luogo ad un vizio di violazione di legge, con riguardo al punto della necessità di anticipazione della cautela reale, funzionale ad assicurare l'eventuale futura confisca. 3. Si impone, di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché si uniformi ai principi di diritto qui affermati, colmando le rilevate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Cosenza -Sezione delle misure cautelari reali- per nuovo esame. Così deciso, il 3 maggio 2023 Il conse eeestensore Il Presi nte