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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 12347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12347 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea IA FIORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12347 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 11/02/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza del 14 maggio 2025 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 9 maggio 2023 dal Tribunale di Udine, in accoglimento della richiesta dell'imputato siccome riformulata all'udienza del 28 marzo 2023, applicava a AS RB la pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, sostituiva la pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per mesi otto e confermava nel resto la sentenza appellata. 2. AS RB era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c). e 2 bis, cod. strada, perché in data 13 novembre 2021 circolava in località Remanzacco (UD) alla guida dell'autovettura Ford Puma targata GF231TR in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, essendo stato accertato un tasso alcolemico di 2,53 grammi per litro e di 2,46 grammi per litro nelle due campionature eseguite e provocava un incidente stradale, fuoriuscendo dalla sede stradale e arrestandosi dopo aver attraversato uno spartitraffico ed avere abbattuto la segnaletica stradale verticale. 3. L'imputato AS RB, prima dell'apertura del dibattimento, aveva formulato richiesta di applicazione della pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda (pena base mesi nove di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, ridotta per la scelta del rito) / con sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare di pari durata, con la sospensione della patente per mesi dodici e con esclusione della revoca della patente di guida. 4. Il Tribunale di Udine aveva ritenuto corretto il dissenso del Pubblico Ministero sulla richiesta di applicazione della pena per l'impossibilità normativa di applicare la sospensione della patente e, all'esito del dibattimento, aveva ritenuto AS RB colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, aveva sostituito la pena dell'arresto con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare di pari durata, da eseguirsi presso l'abitazione di residenza, e aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione AS RB, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 2 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e segnatamente degli artt. 444 e 597 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, consistente nella applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, esclusa dalla richiesta, per cui poteva essere proposto ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che - mentre il Tribunale, ritenuto che non potesse non applicare la sanzione accessoria della revoca della patente e che la richiesta di non applicarla inficiasse l'intera richiesta, aveva rigettato in toto la richiesta di applicazione della pena - la Corte di appello aveva accolto la richiesta di applicazione della pena, riproposta nell'atto di appello in via subordinata rispetto all'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, e aveva applicato la sanzione accessoria della revoca della patente, ritenendo che la richiesta di non applicarla non costituisse parte dell'accordo e che pertanto potesse essere disattesa. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza, la revoca della patente (come anche la sospensione della patente) costituisce pena accessoria e non sanzione amministrativa accessoria e che, pertanto, a seguito della introduzione del secondo periodo dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di non applicarla poteva rientrare nell'accordo di applicazione della pena. Richiama, a tale scopo, la giurisprudenza della Corte EDU, la quale esclude che possa essere decisiva la formale qualificazione attribuita dal legislatore, dovendosi avere riguardo piuttosto, ai fini dell'inquadramento giuridico della misura, al suo contenuto concreto (afflittività sostanziale, natura sanzionatoria anziché ripristinatoria, ecc.). Richiama, altresì, giurisprudenza nazionale sulla natura sostanzialmente penale della revoca della patente (Corte cost., sentenza n. 68 del 2021) e argomenta, a contrario, dal disposto dell'art. 186, comma 2-quater, cod. strada. Sostiene che, pertanto, la mancata condivisione, da parte della Corte di appello, della richiesta di non applicare la pena accessoria della revoca della patente avrebbe dovuto determinare il rigetto dell'intera richiesta di applicazione della pena, richiamando sui punto giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 40794 del 17/09/2024, Del Mese, Rv. 287124 - 01). Nel corpo del motivo, il ricorrente lamenta altresì violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che era stata applicata una pena più elevata di quella inflitta dal Tribunale, in quanto la Corte di appello era pervenuta all'applicazione di una pena detentiva uguale a quella applicata dal Tribunale solo 3 per effetto della riduzione per il rito, e che, comunque, essendo stata applicata la revoca della patente, il trattamento sanzionatorio era deteriore. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al negato accesso alla messa alla prova. Lamenta il ricorrente che il Tribunale aveva negato l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova ritenendo di non poter esprimere una prognosi favorevole sulla astensione da futuri reati per l'esistenza di precedenti specifici e perché in passato la frequentazione del Ser.T. non era stata regolare. Sostiene, in contrario, che i precedenti penali erano relativi a fatti molto risalenti nel tempo e che, proprio a seguito dell'incidente oggetto del processo, aveva intrapreso un percorso di disintossicazione. 5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea IA FIORE, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 7. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 7.1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che «la scelta del rito alternativo, ove la volontà sia immune da vizi, implica una consapevole accettazione, da parte degli interessati, del peculiare e circoscritto regime d'impugnazione definito dalla nuova norma, anche con riferimento ai punti della sentenza che, pur estranei all'accordo sulla pena, sono, tuttavia, ragionevolmente prevedibili, come l'applicazione di sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge, quanto a specie, oggetto e durata (o ammontare), in relazione alla sussistenza del fatto di reato oggetto della sentenza.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01). 7.2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, poi, osservato che «la sospensione della patente di guida rientra tra le sanzioni amministrative accessorie che, previste dal codice della strada all'interno del titolo IV dedicato agli «illeciti» e alle «relative sanzioni», affiancano le sanzioni tipiche previste dalla legislazione penale per le fattispecie penali collegate alla circolazione dei veicoli su strada, trattate nello stesso codice o in quello penale. La giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato l'obbligatorietà della loro applicazione, ha da tempo affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Tali sanzioni, a differenza delle «sanzioni "in senso stretto" (che assumono con primarietà la "punizione" del contravventore, come quelle pecuniarie), assolvono direttamente o indirettamente una funzione 4 "riparatoria" dell'interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, "specifiche", ovvero ripristinatorie, o [...] interdittive [e] si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell'interesse pubblico a tale valore correlato», costituendo «un sistema binario di deterrenza [...] volto a dare una risposta, contemporaneamente repressiva e preventiva, rispetto a fatti poliboffensivi dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici», senza che, applicata dal giudice la sanzione accessoria, mutino la sua natura amministrativa e i parametri e i criteri previsti in via generale per la determinazione della sua misura in relazione all'autorità legittimata alla sua applicazione, né vengano meno la sua estraneità al sistema penale e la compatibilità della sua applicazione con le sentenze di "patteggiamento", seppure prive dell'accertamento del reato (Sez. U, Bosio). I principi affermati, costantemente ribaditi (tra le altre, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910), hanno trovato positivo riscontro nella ordinanza n. 25 del 1999 4 Corte Cost., che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, che, imponendo al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., contrasterebbe, secondo la prospettazione, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. Con la indicata ordinanza, la Corte, in particolare, riaffermando che la sanzione in oggetto «non costituisce né una pena accessoria, né una misura di sicurezza, né, propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna», in linea con proprie precedenti decisioni (sentenza n. 373 del 1996; ordinanze n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n. 422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), ha osservato che essa «non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico», concludendo, richiamata l'interpretazione seguita dal "diritto vivente", che tale accertamento è di certo compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen., e che la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustifica, sì come già affermato (con ordinanze n. 184 del 1997 e n. 420 del 1987), la diversità di disciplina legislativa.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01). 5 7.3. Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426-01; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978-01). 7.4. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poi, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, determini la pena in base alla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., non accolta in primo grado per dissenso del pubblico ministero, individuando una pena base superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, in quanto la pena da esaminare, per la verifica del rispetto del citato principio, è solo quella finale (Sez. 3, n. 32050 del 31/01/2013, Galanti, Rv. 257042 - 01). 7.5. Nel caso in esame, la Corte di appello ha applicato a AS RB la pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (partendo dalla pena base di mesi dodici di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda ridotta per la scelta del rito), con sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, come da richiesta riformulata all'udienza del 28 marzo 2023, e ha poi applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prescindendo dalla richiesta dell'imputato (di applicare invece la sospensione della patente per mesi dodici) in quanto la revoca della patente di guida è prevista in via automatica dall'art. 186, comma 2 bis, cod. strada per l'ipotesi che il conducente, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, provochi un incidente stradale. 8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e peraltro manifestamente infondato. 8.1. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite RA (n. 36084 del 24/06/2005) è pacifico, in giurisprudenza, che tutte le sentenze pronunziate dal giudice, ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, vadano inquadrate nel novero delle sentenze di applicazione pena: esse non possono contenere statuizioni di condanna e i loro effetti sono, in tutti i casi, quelli previsti dall'art. 2 445 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 12157 del 18/03/2021, Petruzzi, 6 Rv. 280779). Ergo anche il regime impugnatorio è quello previsto per le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., con conseguente inappellabilità delle stesse (sul punto si sono espresse le citate Sezioni Unite RA). Da tali presupposti deve trarsi l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso dette sentenze è assoggettato ai limiti di deducibìlità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 16129 del 15/03/2024, Incoronato, Rv. 286230 - 01). Pertanto, il motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del negato accesso alla messa alla prova esula dai motivi, e dai limiti, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e quindi si espone al giudizio dì inammissibilità. 8.2. La sospensione del processo con messa alla prova non rappresenta un diritto assoluto dell'imputato, in quanto, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., raccoglimento della richiesta è subordinato alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati;
si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. E, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova, subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale, è espressione di un giudizio prognostico, da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256. Cfr. Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv. 283640 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che AS RB aveva riportato tre condanne per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, l'ultima in data 13 febbraio 2009, evidenziando che per quest'ultima violazione era stata applicata la sospensione della patente di guida per due anni e che la pena detentiva era stata poi dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova. Ha, quindi, condiviso la valutazione negativa del Tribunale sulla prognosi in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, osservando che l'imputato aveva commesso il presente reato, caratterizzato da estrema gravità in ragione dell'elevatissimo tasso alcolemico riscontrato e della causazione di un incidente stradale, dopo tanti anni dall'ultimo reato commesso 7 ruuL..1—vt.th DEPOSITATO »I CAPigtlglitA oggi— 9242- tt r e ciò era indicativo di una pervicacia consistente e pericolosa e non certo di una ricaduta isolata e di scarsa importanza. Ha, poi, considerato che la decisione dell'imputato di seguire un percorso di recupero al Ser.T. era certamente da apprezzare, ma non era sufficiente a mutare l'allarmante quadro descritto. E, ad ulteriore conferma della non affidabilità dell'imputato, aveva sottolineato che lo stesso si era già rivolto al Ser.T. nel 2013 e nel mese di aprile 2021, ma poi aveva commesso il reato oggetto del presente processo. Ha, quindi, concluso che le numerose ricadute nello stesso reato del RB non consentivano di affermare che lo stesso si sarebbe astenuto in futuro dal commettere ulteriori reati, siccome richiesto dall'art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen. 8.3. Ritiene questa Suprema Corte che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti princìpi, in quanto il rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova è stato motivato sull'esame di plurimi elementi, costituiti dall'esistenza di tre precedenti penali specifici e dalla estrema gravità della condotta nonché dalla inaffidabilità del RB che non consentiva una prognosi favorevole in ordine all'astensione dal commettere ulteriori reati. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11/02/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea IA FIORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12347 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 11/02/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza del 14 maggio 2025 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 9 maggio 2023 dal Tribunale di Udine, in accoglimento della richiesta dell'imputato siccome riformulata all'udienza del 28 marzo 2023, applicava a AS RB la pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, sostituiva la pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per mesi otto e confermava nel resto la sentenza appellata. 2. AS RB era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c). e 2 bis, cod. strada, perché in data 13 novembre 2021 circolava in località Remanzacco (UD) alla guida dell'autovettura Ford Puma targata GF231TR in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, essendo stato accertato un tasso alcolemico di 2,53 grammi per litro e di 2,46 grammi per litro nelle due campionature eseguite e provocava un incidente stradale, fuoriuscendo dalla sede stradale e arrestandosi dopo aver attraversato uno spartitraffico ed avere abbattuto la segnaletica stradale verticale. 3. L'imputato AS RB, prima dell'apertura del dibattimento, aveva formulato richiesta di applicazione della pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda (pena base mesi nove di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, ridotta per la scelta del rito) / con sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare di pari durata, con la sospensione della patente per mesi dodici e con esclusione della revoca della patente di guida. 4. Il Tribunale di Udine aveva ritenuto corretto il dissenso del Pubblico Ministero sulla richiesta di applicazione della pena per l'impossibilità normativa di applicare la sospensione della patente e, all'esito del dibattimento, aveva ritenuto AS RB colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, aveva sostituito la pena dell'arresto con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare di pari durata, da eseguirsi presso l'abitazione di residenza, e aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione AS RB, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 2 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e segnatamente degli artt. 444 e 597 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, consistente nella applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, esclusa dalla richiesta, per cui poteva essere proposto ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che - mentre il Tribunale, ritenuto che non potesse non applicare la sanzione accessoria della revoca della patente e che la richiesta di non applicarla inficiasse l'intera richiesta, aveva rigettato in toto la richiesta di applicazione della pena - la Corte di appello aveva accolto la richiesta di applicazione della pena, riproposta nell'atto di appello in via subordinata rispetto all'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, e aveva applicato la sanzione accessoria della revoca della patente, ritenendo che la richiesta di non applicarla non costituisse parte dell'accordo e che pertanto potesse essere disattesa. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza, la revoca della patente (come anche la sospensione della patente) costituisce pena accessoria e non sanzione amministrativa accessoria e che, pertanto, a seguito della introduzione del secondo periodo dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di non applicarla poteva rientrare nell'accordo di applicazione della pena. Richiama, a tale scopo, la giurisprudenza della Corte EDU, la quale esclude che possa essere decisiva la formale qualificazione attribuita dal legislatore, dovendosi avere riguardo piuttosto, ai fini dell'inquadramento giuridico della misura, al suo contenuto concreto (afflittività sostanziale, natura sanzionatoria anziché ripristinatoria, ecc.). Richiama, altresì, giurisprudenza nazionale sulla natura sostanzialmente penale della revoca della patente (Corte cost., sentenza n. 68 del 2021) e argomenta, a contrario, dal disposto dell'art. 186, comma 2-quater, cod. strada. Sostiene che, pertanto, la mancata condivisione, da parte della Corte di appello, della richiesta di non applicare la pena accessoria della revoca della patente avrebbe dovuto determinare il rigetto dell'intera richiesta di applicazione della pena, richiamando sui punto giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 40794 del 17/09/2024, Del Mese, Rv. 287124 - 01). Nel corpo del motivo, il ricorrente lamenta altresì violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che era stata applicata una pena più elevata di quella inflitta dal Tribunale, in quanto la Corte di appello era pervenuta all'applicazione di una pena detentiva uguale a quella applicata dal Tribunale solo 3 per effetto della riduzione per il rito, e che, comunque, essendo stata applicata la revoca della patente, il trattamento sanzionatorio era deteriore. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al negato accesso alla messa alla prova. Lamenta il ricorrente che il Tribunale aveva negato l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova ritenendo di non poter esprimere una prognosi favorevole sulla astensione da futuri reati per l'esistenza di precedenti specifici e perché in passato la frequentazione del Ser.T. non era stata regolare. Sostiene, in contrario, che i precedenti penali erano relativi a fatti molto risalenti nel tempo e che, proprio a seguito dell'incidente oggetto del processo, aveva intrapreso un percorso di disintossicazione. 5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea IA FIORE, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 7. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 7.1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che «la scelta del rito alternativo, ove la volontà sia immune da vizi, implica una consapevole accettazione, da parte degli interessati, del peculiare e circoscritto regime d'impugnazione definito dalla nuova norma, anche con riferimento ai punti della sentenza che, pur estranei all'accordo sulla pena, sono, tuttavia, ragionevolmente prevedibili, come l'applicazione di sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge, quanto a specie, oggetto e durata (o ammontare), in relazione alla sussistenza del fatto di reato oggetto della sentenza.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01). 7.2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, poi, osservato che «la sospensione della patente di guida rientra tra le sanzioni amministrative accessorie che, previste dal codice della strada all'interno del titolo IV dedicato agli «illeciti» e alle «relative sanzioni», affiancano le sanzioni tipiche previste dalla legislazione penale per le fattispecie penali collegate alla circolazione dei veicoli su strada, trattate nello stesso codice o in quello penale. La giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato l'obbligatorietà della loro applicazione, ha da tempo affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Tali sanzioni, a differenza delle «sanzioni "in senso stretto" (che assumono con primarietà la "punizione" del contravventore, come quelle pecuniarie), assolvono direttamente o indirettamente una funzione 4 "riparatoria" dell'interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, "specifiche", ovvero ripristinatorie, o [...] interdittive [e] si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell'interesse pubblico a tale valore correlato», costituendo «un sistema binario di deterrenza [...] volto a dare una risposta, contemporaneamente repressiva e preventiva, rispetto a fatti poliboffensivi dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici», senza che, applicata dal giudice la sanzione accessoria, mutino la sua natura amministrativa e i parametri e i criteri previsti in via generale per la determinazione della sua misura in relazione all'autorità legittimata alla sua applicazione, né vengano meno la sua estraneità al sistema penale e la compatibilità della sua applicazione con le sentenze di "patteggiamento", seppure prive dell'accertamento del reato (Sez. U, Bosio). I principi affermati, costantemente ribaditi (tra le altre, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910), hanno trovato positivo riscontro nella ordinanza n. 25 del 1999 4 Corte Cost., che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, che, imponendo al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., contrasterebbe, secondo la prospettazione, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. Con la indicata ordinanza, la Corte, in particolare, riaffermando che la sanzione in oggetto «non costituisce né una pena accessoria, né una misura di sicurezza, né, propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna», in linea con proprie precedenti decisioni (sentenza n. 373 del 1996; ordinanze n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n. 422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), ha osservato che essa «non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico», concludendo, richiamata l'interpretazione seguita dal "diritto vivente", che tale accertamento è di certo compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen., e che la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustifica, sì come già affermato (con ordinanze n. 184 del 1997 e n. 420 del 1987), la diversità di disciplina legislativa.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01). 5 7.3. Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426-01; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978-01). 7.4. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poi, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, determini la pena in base alla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., non accolta in primo grado per dissenso del pubblico ministero, individuando una pena base superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, in quanto la pena da esaminare, per la verifica del rispetto del citato principio, è solo quella finale (Sez. 3, n. 32050 del 31/01/2013, Galanti, Rv. 257042 - 01). 7.5. Nel caso in esame, la Corte di appello ha applicato a AS RB la pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (partendo dalla pena base di mesi dodici di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda ridotta per la scelta del rito), con sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, come da richiesta riformulata all'udienza del 28 marzo 2023, e ha poi applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prescindendo dalla richiesta dell'imputato (di applicare invece la sospensione della patente per mesi dodici) in quanto la revoca della patente di guida è prevista in via automatica dall'art. 186, comma 2 bis, cod. strada per l'ipotesi che il conducente, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, provochi un incidente stradale. 8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e peraltro manifestamente infondato. 8.1. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite RA (n. 36084 del 24/06/2005) è pacifico, in giurisprudenza, che tutte le sentenze pronunziate dal giudice, ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, vadano inquadrate nel novero delle sentenze di applicazione pena: esse non possono contenere statuizioni di condanna e i loro effetti sono, in tutti i casi, quelli previsti dall'art. 2 445 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 12157 del 18/03/2021, Petruzzi, 6 Rv. 280779). Ergo anche il regime impugnatorio è quello previsto per le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., con conseguente inappellabilità delle stesse (sul punto si sono espresse le citate Sezioni Unite RA). Da tali presupposti deve trarsi l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso dette sentenze è assoggettato ai limiti di deducibìlità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 16129 del 15/03/2024, Incoronato, Rv. 286230 - 01). Pertanto, il motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del negato accesso alla messa alla prova esula dai motivi, e dai limiti, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e quindi si espone al giudizio dì inammissibilità. 8.2. La sospensione del processo con messa alla prova non rappresenta un diritto assoluto dell'imputato, in quanto, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., raccoglimento della richiesta è subordinato alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati;
si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. E, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova, subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale, è espressione di un giudizio prognostico, da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256. Cfr. Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv. 283640 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che AS RB aveva riportato tre condanne per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, l'ultima in data 13 febbraio 2009, evidenziando che per quest'ultima violazione era stata applicata la sospensione della patente di guida per due anni e che la pena detentiva era stata poi dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova. Ha, quindi, condiviso la valutazione negativa del Tribunale sulla prognosi in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, osservando che l'imputato aveva commesso il presente reato, caratterizzato da estrema gravità in ragione dell'elevatissimo tasso alcolemico riscontrato e della causazione di un incidente stradale, dopo tanti anni dall'ultimo reato commesso 7 ruuL..1—vt.th DEPOSITATO »I CAPigtlglitA oggi— 9242- tt r e ciò era indicativo di una pervicacia consistente e pericolosa e non certo di una ricaduta isolata e di scarsa importanza. Ha, poi, considerato che la decisione dell'imputato di seguire un percorso di recupero al Ser.T. era certamente da apprezzare, ma non era sufficiente a mutare l'allarmante quadro descritto. E, ad ulteriore conferma della non affidabilità dell'imputato, aveva sottolineato che lo stesso si era già rivolto al Ser.T. nel 2013 e nel mese di aprile 2021, ma poi aveva commesso il reato oggetto del presente processo. Ha, quindi, concluso che le numerose ricadute nello stesso reato del RB non consentivano di affermare che lo stesso si sarebbe astenuto in futuro dal commettere ulteriori reati, siccome richiesto dall'art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen. 8.3. Ritiene questa Suprema Corte che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti princìpi, in quanto il rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova è stato motivato sull'esame di plurimi elementi, costituiti dall'esistenza di tre precedenti penali specifici e dalla estrema gravità della condotta nonché dalla inaffidabilità del RB che non consentiva una prognosi favorevole in ordine all'astensione dal commettere ulteriori reati. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11/02/2026.