Articolo 15 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1074
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 gennaio 1972
Art. 15.
Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Antonio Magarotto" per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 , e della legge 2 aprile 1968, n. 472 , ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti.
Per quanto riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonche' l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si applicano le norme previste dal precedente articolo 13.
Per gli insegnanti delle scuole secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la scuola media statale dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per sordomuti.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972